Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 465/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – risarci- mento danni promossa da
, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difeso dall'avv.ta Manuela Lo Presti
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Cesare Santuccio – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1511 del 26.4.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva il ricorso proposto da con il quale la ricorrente – Controparte_1 premettendo di aver lavorato nell'anno 2013 quale bracciante agricola per l per un totale di 101 giornate (25 giorni a settem- Parte_1 bre, 26 giorni ad ottobre, 26 giorni a novembre e 24 giorni a dicembre); che l le aveva rigettato la domanda di erogazione dell'indennità di disoccu- CP_2 pazione agricola con la motivazione che non risultava iscritta negli elenchi agricoli;
che il rigetto era da addebitare alla condotta omissiva dell
[...]
la quale non aveva provveduto a comunicare all , nei Parte_1 CP_2 termini di legge, il modello DMAG attestante l'attività lavorativa dalla ricor- rente svolta nel 2013, come avrebbe dovuto entro il 31 gennaio 2014 laddove invece vi aveva provveduto tardivamente il 27.4.2025 – aveva chiesto la con- danna del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di
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euro 2.345,62 per la mancata percezione della indennità di disoccupazione nonché al conseguente pagamento di euro 1.100,00 per la mancata percezione degli assegni familiari.
Disposta ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione dall dei provvedimenti afferenti CP_2 alla posizione della ricorrente ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il tri- bunale, respinte le eccezioni di incompetenza per materia e di prescrizione, ac- coglieva la domanda rilevando che dalle informazioni ricevute dall non CP_2 vi erano margini di dubbio in ordine alla responsabilità del datore di lavoro nel- la tardiva trasmissione dei DMAG.
Né, ad avviso del primo giudice, rilevava la teorica possibilità che le prestazio- ni sarebbero state ugualmente erogate laddove la ricorrente avesse successiva- mente proposto ricorso all una volta effettuata la denuncia delle giornate CP_2 da parte datoriale, seppure tardivamente, essendo «del tutto ipotetico e tale da integrare l'ipotesi del concorso colposo del creditore di cui all'art. 1227 c.c.», quanto sostenuto dalla resistente.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 24.5.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, l'appellante critica la sentenza impugnata per travisamento dei fatti e vizio di motivazione in quanto
– anzitutto – il primo giudice avrebbe omesso di valutare che dall'estratto con- to previdenziale del 2018 emergerebbe che l avrebbe «riconosciuto CP_2
l'evento disoccupazione agricola (anno 2014 per il 2013 tanto che nessuna giornata di lavoro è inserita per il 2014)».
Inoltre, dal provvedimento di rigetto della domanda del 30.6.2014, emergereb- be la prova del pagamento dell'indennità.
Rileva, ancora, che l'odierna appellata avrebbe potuto, entro i cinque anni dal momento della presentazione da parte della stessa , richie- Parte_2 dere all il pagamento degli assegni familiari e non in via risarcitoria, ad CP_2 essa appellante.
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Ribadisce il concorso di colpa del creditore per non avere «diffidato, comuni- cato, informato in alcun modo la della assenza delle Parte_1 giornate di lavoro per il 2013 già nella sfera di conoscenza della lavoratrice ad aprile del 2014» e, in ogni caso, assume che la lavoratrice era l'unica legittima- ta ad esperire i rimedi «amministrativi e giudiziari» con l , al fine di otte- CP_2 nere il pagamento dell'indennità.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1227, comma 2 del c.c. anche per il profilo del difetto di motivazione.
Osserva che il tribunale, pur avendo affermato che «la condotta della SI.ra
è “tale da integrare l'ipotesi del concorso colposo del creditore di cui CP_1 all'art. 1227 c.c.”», non avrebbe statuito di conseguenza.
In altro punto del medesimo motivo osserva che il primo giudice ha valutato come «ipotetica» la «possibile percezione della disoccupazione se la SI.ra
[...] avesse posto in essere i rimedi giudiziali contro l » senza, tuttavia, Pt_3 CP_2 scandagliare la normativa relativa alle prestazioni di disoccupazione agricola in tema di elenchi nominativi annuali, trascrivendo, sul punto, il contenuto delle note del primo grado del 4.6.2021.
Nel resto del motivo l'appellante riporta giurisprudenza sull'art. 1227 c.c. e sull'abuso del processo nel senso che la «mancata impugnazione di un provve- dimento amministrativo possa essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede “nell'ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno”».
3. Con il terzo motivo censura la sentenza per error in judicando in quanto il tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova testi articolata e ordinare all'istituto di esibire i provvedimenti di riconoscimento della disoccupazione agricola nei confronti di altri lavoratori che si erano trovati in circostanze asse- ritamente analoghe a quelle dell'appellata.
4. Con il quarto motivo si duole della pronunzia sulle spese come conseguenza dell'invocato accoglimento del gravame.
5. I motivi, da trattarsi congiuntamente poiché strettamente connessi, sono in- fondati.
5.1. Agli atti non è presente alcun documento che consenta di ritenere la “pro- va del pagamento” dell'indennità di questione, da parte dell . CP_2
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Invero, il provvedimento di rigetto della domanda del 30.6.2014 (all. analogico nr. 10, del fascicolo di primo grado della ricorrente) afferma soltanto che la domanda «presentata il 29.1.2014» e «liquidata il 9.6.2014 è stata respinta». Il termine «liquidata» non fa riferimento al pagamento quanto al procedimento di quantificazione dell'importo, come chiaramente si legge nell'allegato alla pec di risposta inoltrata al tribunale il 19.1.2021 in ottemperanza all'ordine di esi- bizione trascritto alla nota 1 di pagina 5 della sentenza.
Il documento, infatti, è titolato «liquidazione disoccupazione agricola» ed è in- dicato l'IBAN di pagamento e poi, alla pagina 6 del documento, «pratica tra- smessa e respinta. Reiezione Domanda: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI
ELENCHI AGRICOLI».
Diversamente, in presenza del pagamento indebito, l avrebbe avviato il CP_3 procedimento di ripetizione di indebito.
5.2. Identica considerazione va fatta in ordine al riconoscimento delle giornate di disoccupazione, di cui all'estratto conto previdenziale del 2018, in atti: il do- cumento attesta unicamente l'accredito delle giornate a seguito della sanatoria tardiva da parte del datore di lavoro ma non certo il “pagamento” dell'indennità di disoccupazione.
5.3. Nessun rilievo può accordarsi al fatto che, sanata l'irregolarità da parte del datore di lavoro, la dipendente avrebbe avuto ben cinque anni di tempo per re- clamare gli assegni familiari.
Il contributo, nel settore agricolo, è erogato direttamente dall (Cass. CP_2
9022/2019, parte motiva) e, pertanto, l in nessun caso avrebbe potuto CP_3 erogare l'assegno familiare in quanto, a monte, la ricorrente non risultava iscritta, per il periodo di riferimento, negli elenchi agricoli, essendo irrilevante il riconoscimento successivo delle giornate per effetto della sanatoria della tra- smissione dei DMAG da parte del datore di lavoro.
5.4. Nessun concorso di colpa da parte del creditore è, quindi, ravvisabile nel caso di specie, considerato che il “fatto colposo” rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. è, in questo caso, unicamente quello del debitore-datore di lavoro che ha dato origine, con la tardiva denuncia trimestrale, alla perdita dell'indennità e degli assegni in capo alla lavoratrice.
5.5. Vanno, infine, respinte le richieste relative all'ordine di esibizione
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all e alla prova testimoniale in merito alla circostanza che «gli altri lavo- CP_2 ratori agricoli indicati nel medesimo DMAG del 2013 trasmesso a gennaio del
2015 hanno ottenuto la disoccupazione agricola» (pag. 9 Appello).
La richiesta di esibizione, avendo una finalità meramente esplorativa, è certa- mente inammissibile (C. 16233/2024): invero, la richiesta si traduce nella veri- fica, a posteriori, dei motivi per i quali gli altri due lavoratori, inseriti nella tra- smissione tardiva del DMAG 2013, avrebbero – in tesi – ottenuto il pagamento dell'indennità.
Parimenti dicasi per la prova testimoniale che si appalesa del tutto inconducen- te ai fini della decisione.
I capitoli articolati «Vero o no che i sigg.ri c.f. Parte_4
e c.f. la- C.F._2 Parte_5 C.F._3 voratori agricoli otd per la insieme alla SI.ra Parte_1
hanno lavorato per n. 24 giornate per il mese di settembre, n. 26 CP_1 giornate per il mese di ottobre 2013, n. 26 giornate per il mese di novembre
2013 e n.24 giornate per il mese di dicembre 2013?- Vero o no che i SIg.ri
e hanno conseguito dall la Parte_5 Parte_4 CP_2 disoccupazione agricola per le giornate lavorate nel 2013 in favore della
» non hanno alcuna attinenza con il fatto da pro- Parte_1 vare, ossia il “fatto colposo del creditore” di cui all'art. 1227 c.c., che avrebbe dovuto costituire oggetto della prova a carico dell'appellante.
Invero, il giudice può valutare anche d'ufficio il concorso di colpa del danneg- giato, ove il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, sempre che risultino prospettati in causa gli elementi di fatto dai quali sia rica- vabile la colpa concorrente (C. 1164/2020; C. 4954/2007; C. 1073/2000; C.
7606/1995; C. 3829/1995; C. 12267/1992) mentre, nel caso in esame, la colpa
è interamente attribuibile al datore di lavoro.
6. L'appello va respinto.
Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM
55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 1.458,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA, che distrae in favore del procuratore antistatario;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.5.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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