Articolo 2 della Legge 6 giugno 1907, n. 319
Articolo 1
Versione
2 luglio 1907
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Entrata in vigore il 2 luglio 1907