Sentenza 23 luglio 2025
Ordinanza collegiale 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto da
LE DE GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 238/2024 depositata il 11.06.2024 dal Tribunale di Chieti, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 539/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ dichiara il diritto della parte ricorrente all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente ad euro 2000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con gli accessori dovuti per legge ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, con gli accessori dovuti per legge ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 238/2024, il Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dal Prof. EL RO LE nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha dichiarato “ il diritto della parte ricorrente all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente ad euro 2000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con gli accessori dovuti per legge ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, con gli accessori dovuti per legge ”.
In data 11.06.2024 la predetta sentenza veniva notificata in forma esecutiva via pec all'USP di Chieti-ES ed al Ministero sede centrale, nonché alla pec della Direzione Generale Personale Scuola, indicata dal Ministero sul suo sito per velocizzare l'esecuzione.
La sentenza del Tribunale di Chieti è divenuta cosa giudicata in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha proposto appello nei termini di legge, come da certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, in data 06.05.2025.
Tuttavia, alla data odierna, l’Amministrazione intimata non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo innanzi richiamato, nonostante siano decorsi più di 120 giorni dalla notifica dello stesso con formula esecutiva.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del MINISTERO ELL’ISTRUZIONE E EL MERITO e chiede l’esecuzione della predetta sentenza per un importo complessivo di € 2.000,00, pari a n. 4 annualità bonus carta docente di euro 500,00 ognuno relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 da utilizzare secondo le modalità stabilite dalla legge, oltre spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
- che venga dichiarata l’inottemperanza del giudicato come in narrativa descritto e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al disposto della Sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Chieti mediante l’erogazione del Bonus Carta Docente secondo le modalità previste dalla norma di legge a mezzo apertura del cosiddetto “borsellino elettronico” con accredito della somma di € 500,00 per ogni annualità riconosciuta, per un importo complessivo di € 2.000,00;
- che, previa eventuale assegnazione all’Amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi, disponendo il pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro ad esso dovute;
- che l’Amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per la reiezione del gravame, depositando all’uopo tra l’altro una relazione difensiva a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo nella quale si rappresenta l’indisponibilità di strumenti per poter dare esecuzione alla sentenza predetta, atteso che la gestione della carta elettronica del docente fa capo attualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
4. Alla camera di consiglio del 18 luglio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
5. Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Non risulta che l’Amministrazione abbia adottato alcun concreto atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta sentenza.
6. Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del MINISTERO ELL’ISTRUZIONE E EL MERITO di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.
In conclusione, è assegnato al MINISTERO ELL’ISTRUZIONE E EL MERITO il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie del ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni del ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
7. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. Ordina al MINISTERO ELL’ISTRUZIONE E EL MERITO di dare piena esecuzione al titolo esecutivo meglio indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui in motivazione importo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00), pari a n. 4 annualità bonus carta docente di euro 500,00 ognuno relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, secondo le modalità previste dalla norma di legge a mezzo apertura del cosiddetto “borsellino elettronico” e successivo accredito delle somme, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2. Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
3. Condanna il MINISTERO ELL’ISTRUZIONE E EL MERITO al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO