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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25939/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via San Quintino n. 36, Torino presso lo studio dell'avv.
VAGLIO LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 24/10/2022.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/11/2024 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione Parte_2 relativamente al luogo di residenza dei figli, divenuti maggiorenni, del contributo al mantenimento dei figli, della spettanza dell'assegno unico e del contributo al mantenimento della moglie.
***
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
PRENDE ATTO che i figli e , ormai maggiorenni, Persona_1 Controparte_1
continuano a tenere la residenza presso il padre in Torino Via Saorgio n. 61, ma con collocazione presso entrambi i genitori per ugual periodo di tempo e a seconda delle loro necessità scolastiche e ludiche.
DISPONE che, per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, entrambi i genitori paghino direttamente le spese ordinarie necessarie a soddisfare le esigenze dei figli quando i figli si troveranno presso di loro, fino a quando non saranno economicamente indipendenti.
DISPONE che le spese straordinarie sostenute per i figli, invece, in applicazione del Protocollo
d'intesa fra i magistrati e avvocati del Tribunale di Torino continuino ad essere suddivise al 50% fra i coniugi.
PRENDE ATTO che il Sig. continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno Parte_1 unico per il figlio pari ad € 97,00 mensili, dietro rinuncia della madre. CP_1
PRENDE ATTO che la sig.ra rinuncia al suo mantenimento che era indicato Parte_2 nell'omologa di separazione in € 100,00 mensili.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda le altre condizioni, restano inalterati gli accordi presi in sede di ricorso consensuale omologato in data 24 ottobre 2022.
PRENDE ATTO che le parti hanno convenuto che l'efficacia delle presenti condizioni decorre dalla sottoscrizione delle medesime.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25939/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via San Quintino n. 36, Torino presso lo studio dell'avv.
VAGLIO LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 24/10/2022.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/11/2024 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione Parte_2 relativamente al luogo di residenza dei figli, divenuti maggiorenni, del contributo al mantenimento dei figli, della spettanza dell'assegno unico e del contributo al mantenimento della moglie.
***
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
PRENDE ATTO che i figli e , ormai maggiorenni, Persona_1 Controparte_1
continuano a tenere la residenza presso il padre in Torino Via Saorgio n. 61, ma con collocazione presso entrambi i genitori per ugual periodo di tempo e a seconda delle loro necessità scolastiche e ludiche.
DISPONE che, per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, entrambi i genitori paghino direttamente le spese ordinarie necessarie a soddisfare le esigenze dei figli quando i figli si troveranno presso di loro, fino a quando non saranno economicamente indipendenti.
DISPONE che le spese straordinarie sostenute per i figli, invece, in applicazione del Protocollo
d'intesa fra i magistrati e avvocati del Tribunale di Torino continuino ad essere suddivise al 50% fra i coniugi.
PRENDE ATTO che il Sig. continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno Parte_1 unico per il figlio pari ad € 97,00 mensili, dietro rinuncia della madre. CP_1
PRENDE ATTO che la sig.ra rinuncia al suo mantenimento che era indicato Parte_2 nell'omologa di separazione in € 100,00 mensili.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda le altre condizioni, restano inalterati gli accordi presi in sede di ricorso consensuale omologato in data 24 ottobre 2022.
PRENDE ATTO che le parti hanno convenuto che l'efficacia delle presenti condizioni decorre dalla sottoscrizione delle medesime.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.