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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
in giudizio ex sé ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Angela Maria Marsico, resistente;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Monteduro, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 4.8.2022, ha proposto Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 05920229006386554/00 relativa al sottostante avviso di addebito n. 35920180005957413000 di euro 3.155,71 (a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2011, correlati all'iscrizione alla gestione separata disposta d'ufficio dall' , eccependo la prescrizione dei crediti, l'inesistenza/nullità CP_1 del titolo prodromico e/o della sua notificazione, la nullità/inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito trascritte: 2) in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito preteso da per contributi, sanzioni ed interessi in relazione all'anno 2011 e, per lo CP_1 effetto, dichiarare illegittimi ed annullare l'intimazione di pagamento di Controparte_2
e l'avviso di addebito emesso dall sopra indicati, per le ragioni esposte in
[...] CP_1 narrativa al punto A); 3) in via subordinata, dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito n. 35920180005957413000 per inesistenza/nullità della sua notificazione e, per lo effetto, dichiarare illegittimi ed annullare l'intimazione di pagamento di
e l'avviso di addebito emesso dall sopra indicati, per le Controparte_3 CP_1 ragioni esposte in narrativa al punto B); 4) in via ancora più gradata, annullare l'intimazione di pagamento n. 05920229006386554/00 di e del sottostante avviso di Controparte_3 addebito n. 35920180005957413000 di per nullità della notifica della detta intimazione CP_1 per le ragioni esposte in narrativa al punto C); L' e , costituitisi, hanno contestato la CP_1 Controparte_2 fondatezza delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
1 Preliminarmente, sono da ritenere infondati i motivi di opposizione che involgono l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' non risultante dai pubblici registri, Controparte_2 ovvero non abilitato. In senso sfavorevole alla tesi della parte opponente, è, infatti, da considerare come l'indirizzo pec utilizzato dall' per la notifica della intimazione per Controparte_4 cui è causa, sia pur sempre riconducibile all'ente in parola, con il corollario che il suo utilizzo non può aver, in ogni caso, determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto di quanto veicolato per il suo tramite. In termini del tutto condivisibili, la Suprema Corte ha, inoltre, sul punto significativamente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979. Analogo principio è stato poi ribadito da Cass. civile 21.10.2022, n. 31160 e, con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'
[...]
, da Cass. civile 16.1.2023 n. 982. Controparte_2
In ogni caso, un'eventuale nullità derivante dall'impiego di un indirizzo pec “non abilitato”, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, risulterebbe in ogni caso sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3 c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n. 17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass. 27.11.2019 n. 30948.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti, rilevando a tale riguardo, che il termine per il versamento dei contributi di cui trattasi è da far risalire al 16.6.2012 e che nessun atto interruttivo sia successivamente intervenuto sino al 23.8.2017, data del recapito della nota del 4.8.2017. CP_1
Ha, inoltre, aggiunto come alcuna valenza possa, in relazione a ciò, ascriversi all'avviso di addebito n. 35920180005957413000 citato in premessa, ove si consideri che “l'invio dell'avviso di addebito da parte dell' con una mera raccomandata con CP_1 avviso di ricevimento, mai ritirata dal destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza, non può in alcun modo considerarsi idonea per il perfezionamento del processo notificatorio dell'atto impositivo/titolo esecutivo, costituito dall'avviso di addebito, in quanto difetta della necessaria procedura di emissione e consegna del C.A.D. prescritta dalla sopra riportata previsione legislativa (art. 8, co. 4, L.n. 890/82)”.
2 Ciò posto, ai sensi dell'art. 30, co. 4, d.l. 78/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai CP_1 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso) in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 d.l. 78/2010. A fronte della ravvisata regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui trattasi, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla notifica del titolo prodromico, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011, ha condivisibilmente affermato che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, ha soggiunto
3 la Corte, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso). Inoltre, occorre aggiungere che “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto”. Né vi è modo di ritenere che la prescrizione quinquennale di cui trattasi possa essere maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito prodromico, essendone stato tempestivamente e validamente interrotto il relativo decorso in data 19.7.2022, per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, in conclusione, da rigettare. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sull'opposizione proposta, con atto depositato in data 4.8.2022, da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite. Controparte_2
Lecce, 12 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
in giudizio ex sé ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Angela Maria Marsico, resistente;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Monteduro, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 4.8.2022, ha proposto Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 05920229006386554/00 relativa al sottostante avviso di addebito n. 35920180005957413000 di euro 3.155,71 (a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2011, correlati all'iscrizione alla gestione separata disposta d'ufficio dall' , eccependo la prescrizione dei crediti, l'inesistenza/nullità CP_1 del titolo prodromico e/o della sua notificazione, la nullità/inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito trascritte: 2) in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito preteso da per contributi, sanzioni ed interessi in relazione all'anno 2011 e, per lo CP_1 effetto, dichiarare illegittimi ed annullare l'intimazione di pagamento di Controparte_2
e l'avviso di addebito emesso dall sopra indicati, per le ragioni esposte in
[...] CP_1 narrativa al punto A); 3) in via subordinata, dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito n. 35920180005957413000 per inesistenza/nullità della sua notificazione e, per lo effetto, dichiarare illegittimi ed annullare l'intimazione di pagamento di
e l'avviso di addebito emesso dall sopra indicati, per le Controparte_3 CP_1 ragioni esposte in narrativa al punto B); 4) in via ancora più gradata, annullare l'intimazione di pagamento n. 05920229006386554/00 di e del sottostante avviso di Controparte_3 addebito n. 35920180005957413000 di per nullità della notifica della detta intimazione CP_1 per le ragioni esposte in narrativa al punto C); L' e , costituitisi, hanno contestato la CP_1 Controparte_2 fondatezza delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
1 Preliminarmente, sono da ritenere infondati i motivi di opposizione che involgono l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' non risultante dai pubblici registri, Controparte_2 ovvero non abilitato. In senso sfavorevole alla tesi della parte opponente, è, infatti, da considerare come l'indirizzo pec utilizzato dall' per la notifica della intimazione per Controparte_4 cui è causa, sia pur sempre riconducibile all'ente in parola, con il corollario che il suo utilizzo non può aver, in ogni caso, determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto di quanto veicolato per il suo tramite. In termini del tutto condivisibili, la Suprema Corte ha, inoltre, sul punto significativamente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979. Analogo principio è stato poi ribadito da Cass. civile 21.10.2022, n. 31160 e, con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'
[...]
, da Cass. civile 16.1.2023 n. 982. Controparte_2
In ogni caso, un'eventuale nullità derivante dall'impiego di un indirizzo pec “non abilitato”, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, risulterebbe in ogni caso sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3 c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n. 17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass. 27.11.2019 n. 30948.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti, rilevando a tale riguardo, che il termine per il versamento dei contributi di cui trattasi è da far risalire al 16.6.2012 e che nessun atto interruttivo sia successivamente intervenuto sino al 23.8.2017, data del recapito della nota del 4.8.2017. CP_1
Ha, inoltre, aggiunto come alcuna valenza possa, in relazione a ciò, ascriversi all'avviso di addebito n. 35920180005957413000 citato in premessa, ove si consideri che “l'invio dell'avviso di addebito da parte dell' con una mera raccomandata con CP_1 avviso di ricevimento, mai ritirata dal destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza, non può in alcun modo considerarsi idonea per il perfezionamento del processo notificatorio dell'atto impositivo/titolo esecutivo, costituito dall'avviso di addebito, in quanto difetta della necessaria procedura di emissione e consegna del C.A.D. prescritta dalla sopra riportata previsione legislativa (art. 8, co. 4, L.n. 890/82)”.
2 Ciò posto, ai sensi dell'art. 30, co. 4, d.l. 78/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai CP_1 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso) in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 d.l. 78/2010. A fronte della ravvisata regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui trattasi, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla notifica del titolo prodromico, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011, ha condivisibilmente affermato che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, ha soggiunto
3 la Corte, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso). Inoltre, occorre aggiungere che “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto”. Né vi è modo di ritenere che la prescrizione quinquennale di cui trattasi possa essere maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito prodromico, essendone stato tempestivamente e validamente interrotto il relativo decorso in data 19.7.2022, per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, in conclusione, da rigettare. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sull'opposizione proposta, con atto depositato in data 4.8.2022, da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite. Controparte_2
Lecce, 12 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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