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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 11 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 831/2023 R.G. promossa da con sede in Graniti (ME), Via Monsignor Parte_1
Francesco Maria di Francia n. 76, in persona del legale rappresentante, Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_2
Piergiorgio Finocchiaro, presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n.43 appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avv. Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonello
Monoriti, in Messina, via Armeria n. 1; appellato
, con sede in Roma via G. Grezer Controparte_2
14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Amato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Patti Via Marco Polo n.89; appellato
Avente ad oggetto: opposizione ad estratto di ruolo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Tribunale di Messina del 22 giugno 2015 la Parte_1
premessa la propria operatività nel settore degli appalti pubblici e la necessità del possesso del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), esponeva di essere venuta a conoscenza aliunde di n. 13 cartelle irritualmente notificate, indi impugnava i ruoli relativi alle suddette cartelle contestandone la mancata notifica, il mancato previo accertamento dei contributi e la prescrizione degli stessi, deducendo l'illegittimità e l'infondatezza delle somme richieste.
Con sentenza n. 1106/23 del 26.05.23 il Tribunale di Messina, sezione lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Osservava il decidente che la normativa in vigore prescriveva la non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non nei casi tassativi ed eccezionali indicati dalla medesima legge e che la nel corso del giudizio non era riuscita a Parte_1 dimostrare l'esigenza posta a fondamento della richiesta del adducendone un Pt_3
bisogno generico e non provando un preciso interesse.
Con ricorso del 24 novembre 2023 proponeva appello la Parte_1
insistendo sulle originarie doglianze.
Si costituiva sia che l' le quali contestavano CP_1 Controparte_3
le domande dell'appellante e insistevano sulla conferma della sentenza appellata.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c, in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la statuizione di inammissibilità della domanda pronunciata dal primo giudice sulla scorta del dettato normativo previsto dalla legge n. 215/2021, deducendo che nella specie l'interesse ad agire sarebbe desumibile dalla richiesta di rateizzazione degli importi indicati nei ruoli avanzata in seguito al diniego del rilascio del DURC, indispensabile al fine di poter continuare ad operare nel settore degli appalti pubblici.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv in . n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono
Pag. 2 di 4 invalidamente notificati, possono essere impugnati direttamente solo nel caso in cui il debitore riesca a dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ma nel caso di specie l'appellante non è riuscita a provare alcun pregiudizio di tal tipo;
peraltro, nella produzione offerta in comunicazione non risulta nessun documento che provi la formale richiesta di e neppure il suo Pt_3
diniego, non potendo assurgere quale prova idonea, la richiesta di rateizzazione presentata dalla società appellante così come suggerito dalla stessa.
Il divieto di impugnabilità dei ruoli non può, pertanto, essere superato dal generico interesse al rilascio del Durc poiché trattasi di ipotesi non contemplata tra quelle tipizzate dal legislatore;
per di più difetta la prova che vi fosse una minaccia di
CP_ esecuzione alla quale reagire, o che l' abbia, dopo la presentazione dell'istanza di dilazione, negato alcun DURC. In buona sostanza l'interesse che l'appellante pone alla base della sua azione è palesemente privo dei caratteri dell'attualità e concretezza.
Giova in ultimo rilevare che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
26283 del 6 settembre 2022 ha preso atto di detto intervento legislativo, che ha limitato l'accesso alla tutela immediata, stabilendo che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono impugnabili solo in poche, nominate e tassative ipotesi.
Le Sezioni Unite hanno pure confermato la legittimità della novella normativa e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n.
46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative).
Hanno invero precisato che detta nuova disposizione non è una norma d'interpretazione autentica né è realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto. Essa regola “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione>.
Pag. 3 di 4 Proprio perché incide “sull'interesse ad agire”, che è “condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso” poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, ha ritenuto che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”.
Le ulteriori contestazioni mosse verso i crediti restano infine assorbite dalla declaratoria di inammissibilità come già rettamente ritenuto dal primo giudice.
Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado che si liquidano avuto riguardo al valore della controversia in complessivi euro 7160 in favore di ciascuno degli anti appellati oltre
Iva, Cpa e rimborso spese generali ovvero dovuti.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente ove dovuto
P.Q.M.
rigetta l'appello pone a carico della società appellante le spese del presente grado che CP_ liquida in favore dell' e dell' in complessivi euro Controparte_3
7160 cadauno oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante ove è dovuto .
Messina 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 11 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 831/2023 R.G. promossa da con sede in Graniti (ME), Via Monsignor Parte_1
Francesco Maria di Francia n. 76, in persona del legale rappresentante, Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_2
Piergiorgio Finocchiaro, presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n.43 appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avv. Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonello
Monoriti, in Messina, via Armeria n. 1; appellato
, con sede in Roma via G. Grezer Controparte_2
14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Amato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Patti Via Marco Polo n.89; appellato
Avente ad oggetto: opposizione ad estratto di ruolo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Tribunale di Messina del 22 giugno 2015 la Parte_1
premessa la propria operatività nel settore degli appalti pubblici e la necessità del possesso del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), esponeva di essere venuta a conoscenza aliunde di n. 13 cartelle irritualmente notificate, indi impugnava i ruoli relativi alle suddette cartelle contestandone la mancata notifica, il mancato previo accertamento dei contributi e la prescrizione degli stessi, deducendo l'illegittimità e l'infondatezza delle somme richieste.
Con sentenza n. 1106/23 del 26.05.23 il Tribunale di Messina, sezione lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Osservava il decidente che la normativa in vigore prescriveva la non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non nei casi tassativi ed eccezionali indicati dalla medesima legge e che la nel corso del giudizio non era riuscita a Parte_1 dimostrare l'esigenza posta a fondamento della richiesta del adducendone un Pt_3
bisogno generico e non provando un preciso interesse.
Con ricorso del 24 novembre 2023 proponeva appello la Parte_1
insistendo sulle originarie doglianze.
Si costituiva sia che l' le quali contestavano CP_1 Controparte_3
le domande dell'appellante e insistevano sulla conferma della sentenza appellata.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c, in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la statuizione di inammissibilità della domanda pronunciata dal primo giudice sulla scorta del dettato normativo previsto dalla legge n. 215/2021, deducendo che nella specie l'interesse ad agire sarebbe desumibile dalla richiesta di rateizzazione degli importi indicati nei ruoli avanzata in seguito al diniego del rilascio del DURC, indispensabile al fine di poter continuare ad operare nel settore degli appalti pubblici.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv in . n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono
Pag. 2 di 4 invalidamente notificati, possono essere impugnati direttamente solo nel caso in cui il debitore riesca a dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ma nel caso di specie l'appellante non è riuscita a provare alcun pregiudizio di tal tipo;
peraltro, nella produzione offerta in comunicazione non risulta nessun documento che provi la formale richiesta di e neppure il suo Pt_3
diniego, non potendo assurgere quale prova idonea, la richiesta di rateizzazione presentata dalla società appellante così come suggerito dalla stessa.
Il divieto di impugnabilità dei ruoli non può, pertanto, essere superato dal generico interesse al rilascio del Durc poiché trattasi di ipotesi non contemplata tra quelle tipizzate dal legislatore;
per di più difetta la prova che vi fosse una minaccia di
CP_ esecuzione alla quale reagire, o che l' abbia, dopo la presentazione dell'istanza di dilazione, negato alcun DURC. In buona sostanza l'interesse che l'appellante pone alla base della sua azione è palesemente privo dei caratteri dell'attualità e concretezza.
Giova in ultimo rilevare che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
26283 del 6 settembre 2022 ha preso atto di detto intervento legislativo, che ha limitato l'accesso alla tutela immediata, stabilendo che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono impugnabili solo in poche, nominate e tassative ipotesi.
Le Sezioni Unite hanno pure confermato la legittimità della novella normativa e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n.
46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative).
Hanno invero precisato che detta nuova disposizione non è una norma d'interpretazione autentica né è realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto. Essa regola “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione>.
Pag. 3 di 4 Proprio perché incide “sull'interesse ad agire”, che è “condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso” poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, ha ritenuto che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”.
Le ulteriori contestazioni mosse verso i crediti restano infine assorbite dalla declaratoria di inammissibilità come già rettamente ritenuto dal primo giudice.
Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado che si liquidano avuto riguardo al valore della controversia in complessivi euro 7160 in favore di ciascuno degli anti appellati oltre
Iva, Cpa e rimborso spese generali ovvero dovuti.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente ove dovuto
P.Q.M.
rigetta l'appello pone a carico della società appellante le spese del presente grado che CP_ liquida in favore dell' e dell' in complessivi euro Controparte_3
7160 cadauno oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante ove è dovuto .
Messina 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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