Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3037 dell'8.10.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -nel giudizio promosso per l'accertamento della irrepetibilità della somma di € 3.713,58, erogata indebitamente in relazione alla pensione cat.
INV.CIV., e per il ripristino della medesima prestazione nel frattempo sospesa- aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando l'irripetibilità delle somme, ma negando il diritto al ripristino della prestazione e compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento della domanda attorea e ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del CP_1
primo grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado.
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All'udienza del 7.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come anticipato in premessa, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea e ha disposto la totale compensazione delle spese a causa della “reciproca soccombenza”.
Ciò posto, vale rammentare che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, questa situazione non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle stesse in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella specie le ragioni addotte dal Tribunale non appaiono riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che sono le uniche che possano giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
D'altra parte, neppure ricorrono nella specie "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee -per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018- a giustificare la parziale compensazione delle spese.
Le spese del primo grado devono pertanto essere liquidate avuto riguardo al valore della causa -che deve essere ricondotto al secondo scaglione- nella misura minima di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa e della semplicità della questione trattata.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/12/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 07/10/2024 Parte_1 CP_2
n° 3037 del Tribunale di Lecce, così provvede:
2 Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate in € 886,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio e Ugo Troso.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio e Ugo Troso.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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