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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
7.11.2024 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ retribuzione ”, e vertente
TRA
CF: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Donizetti n.16, presso lo studio dell'avv. Francesco Tarullo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Agropoli (Sa), via Megellano, n. 19;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da verbale dell'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta “ CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 della ricorrente, della somma di € 59.601,66 per i titoli di cui al presente ricorso o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti;
b) condannare la società convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante…”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda.
Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di
“cucitrice”.
Pag. 2 di 6 I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la CP_ propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di stiratrice per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227;
Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio
2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza,
a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La giurisprudenza Parte_1 di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di
Pag. 3 di 6 provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009).
Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari a complessivi € 31.889,01 a titolo di Persona_1 differenze retributive (di cui €. 5.337,88 per tfr), ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06).
La ditta resistente pertanto, va condannata al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma complessiva di € 31.889,01, oltre Parte_1 ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
Pag. 4 di 6 Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Infatti secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”.
Ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”.
Più in particolare, “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015).
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 09.11.2021 da nei confronti Parte_1 della ditta in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa CP_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- dichiara che tra la ricorrente e la ditta resistente in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di CP_ cucitrice, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 31.889,01 a titolo di differenze
Pag. 5 di 6 retributive (di cui €. 5.337,88 per tfr), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico solidale delle parti.
Così deciso in Vallo della Lucania 07 novembre 2024
Il G.D.L.
Dott. Mario
Miele
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
7.11.2024 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ retribuzione ”, e vertente
TRA
CF: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Donizetti n.16, presso lo studio dell'avv. Francesco Tarullo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Agropoli (Sa), via Megellano, n. 19;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da verbale dell'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta “ CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 della ricorrente, della somma di € 59.601,66 per i titoli di cui al presente ricorso o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti;
b) condannare la società convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante…”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda.
Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di
“cucitrice”.
Pag. 2 di 6 I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la CP_ propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di stiratrice per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227;
Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio
2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza,
a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La giurisprudenza Parte_1 di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di
Pag. 3 di 6 provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009).
Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari a complessivi € 31.889,01 a titolo di Persona_1 differenze retributive (di cui €. 5.337,88 per tfr), ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06).
La ditta resistente pertanto, va condannata al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma complessiva di € 31.889,01, oltre Parte_1 ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
Pag. 4 di 6 Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Infatti secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”.
Ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”.
Più in particolare, “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015).
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 09.11.2021 da nei confronti Parte_1 della ditta in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa CP_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- dichiara che tra la ricorrente e la ditta resistente in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di CP_ cucitrice, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 31.889,01 a titolo di differenze
Pag. 5 di 6 retributive (di cui €. 5.337,88 per tfr), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico solidale delle parti.
Così deciso in Vallo della Lucania 07 novembre 2024
Il G.D.L.
Dott. Mario
Miele
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