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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1923/2019 RGAC vertente
TRA
La con sede a Cirò Marina, - cf.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore unico legale rappresentante, dott.ssa Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Cosentino (cf.: ) ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonio Severino, via Pugliese n. 30.;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., P.I. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale, con sede in alla Via CP_2
Mario Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia
Ferrante (C.F. ) – Avvocatura Aziendale;
C.F._2
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 8.04.2025 la causa era posta in decisione in data 28.04.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
1 conclusioni delle parti
Co Per << Voglia l'eccellentissima Corte di appello Parte_1
accogliere il presente gravame e annullare la ordinanza/sentenza del tribunale di Crotone del 11
settembre 2019, depositata in pari e comunicata il 12 settembre 2019, resa nel procedimento di
cognizione sommaria – art. 702 bis c.p.c. – nr. 1356/2018 r.g. svoltasi innanzi al predetto Tribunale
e in accoglimento della domanda introduttiva del giudizio in primo grado: - Accertare e dichiarare,
per le causali e i motivi di cui in ricorso integrati nella esposizione che precede, il diritto della
ricorrente al pagamento del saldo corrispettivo maturato per le prestazioni sanitarie eseguite e
validate nell'anno 2001 a carico del servizio nazionale e non remunerate dalla Controparte_2
- condannare quindi la in persona del suo legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale ente subentrante nei rapporti già facenti capo alla soppressa
di al pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_4 CP_2
1.114.184,95, per come risultante dal prospetto allegato alla certificazione dei debiti da parte della
convenuta nella nota allegata al presente ricorso, quale differenza tra la produzione complessiva
validata nell'anno 2001 di Euro 6.016.031,56 e l'importo riconosciuto e pagato di Euro 4.901.846,39,
oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 a fare tempo dal 01/01/2002 sino all'integrale
soddisfo; - In linea subordinata, previo accertamento dell'arricchimento senza causa dell'ente
convenuto in relazione alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2001 non remunerate,
riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente stesa all'indennizzo il cui all'artt. 2041 e 2042 c.c.
nell'importo risultante dalla applicazione ponderata della tariffa regionale e pertanto nella stessa
somma di Euro 1.114.184,95 salva diversa determinazione anche in via equitativa, oltre agli interessi
moratori ai sensi del D.lgs n.231/2002 a fare tempo quanto meno dalla prima costituzione in mora e
sino all'integrale soddisfo;
- condannare l' in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio con
distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario;
>>;
Per : < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_2
Catanzaro, contrariis reictis, così provvedere: Nel Merito,
-rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della ordinanza sentenza dell'11.09.2019 del Tribunale di Crotone;
condannare parte appellante alle spese di giudizio>>;
2 I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la casa ha agito in Parte_1
giudizio avverso l' al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo preteso. CP_5
Ha dedotto, in fatto, di aver erogato, per l'anno 2001, prestazioni sanitarie in regime di
accreditamento, ancorché in difetto di un accordo scritto con l'azienda ospedaliera, odierna resistente.
Ha dedotto di aver ricevuto, per le suddette prestazioni, una remunerazione soltanto parziale in
ragione dell'abbattimento tariffario disposto dalle delibere regionali, emanate in epoca successiva alla
chiusura dell'esercizio a cui si riferivano.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la propria pretesa creditoria in ragione del legittimo
affidamento ingeneratosi in conseguenza della tardiva emanazione delle delibere prevedenti
l'abbattimento tariffario.
In subordine, in ragione dell'assenza di un titolo contrattuale sottoscritto con la resistente, ha ritenuto
in ogni caso dovuto l'importo residuo ancora non remunerato a titolo di azione ex art 2041 c.c. ritendo
che ricorrano nel caso di specie tutti i presupposti legittimanti la domanda de qua.
Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, CP_5
in particolare, la correttezza del proprio operato, posto in essere in esecuzione delle delibere regionali,
e l'infondatezza della domanda principale per insussistenza di un contratto sottoscritto dalla stessa
ricorrente. Con riferimento alla domanda subordinata ha inoltro ritenuto non sussistente il
presupposto dell'indebito arricchimento in ragione della remunerazione (ancorché parziale) effettuata
delle prestazioni eseguite.
La causa è stata trattenuta in riserva per la decisione in data 11.09.2019”.
In data 11.09.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1356/2018, il Tribunale di
Crotone emetteva Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con la quale così provvedeva:
“- rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida in euro CP_5
26.158,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, La Parte_2
[... interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la
[...]
riforma dei seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello parte appellante eccepisce l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure nel considerare la domanda principale di pagamento, concernente le prestazioni sanitarie rese dalla stessa nei confronti dell' infondata per assenza di titolo contrattuale. CP_5
- Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta da parte del giudice di prime cure l'erroneo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla stessa in via subordinata nel precedente grado di giudizio.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 26.03.2024
per i medesimi incombenti.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava nuovamente all'udienza del 11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio all'udienza del 08.04.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 28.04.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riguardo al primo motivo d'appello, parte appellante eccepisce l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado laddove lo stesso ha ritenuto come la domanda principale di esatto adempimento dalla stessa avanzata, non fosse fondata su alcun titolo contrattuale e, ciò senza considerare come l' ha pienamente CP_5
4 riconosciuto le prestazioni sanitarie alla stessa rese dalla Controparte_6
provvedendone finanche alla loro validazione mediante il proprio Ufficio di controllo sugli erogatori privati.
Inoltre, parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel considerare come la qualità di soggetto accreditato non costituisse vincolo per le strutture sanitarie a corrispondere la remunerazione delle prestazioni al di fuori degli accordi negoziali.
Ed ancora, la deduce come il Tribunale di Crotone non ha altresì Controparte_6
Contr valutato come l'omessa stipulazione del contratto tra la medesima struttura e l' di non sia dipesa dalla volontà della stessa, bensì dall'incertezza - esistente all'epoca CP_2
a cui fanno riferimento le prestazioni di cui si discute, ovvero all'anno 2001 - nella ripartizione dei compiti tra regioni e aziende sanitarie e dalla mancata previsione dei criteri per le remunerazioni delle prestazioni in esubero rispetto ai tetti individuali.
In particolare, in merito a tale aspetto, parte appellante nel proprio atto introduttivo,
fa presente come al tempo in cui ha eseguito le proprie prestazioni le era del tutto impossibile conoscere i criteri che sarebbero stati seguiti per la regressione tariffaria e la tipologia dei DRG che sarebbero stati interessati dalla penalizzazione, e ciò in quanto,
nonostante con il piano annuale del 2001 con delibera n. 512 in attuazione dell'art.88 Legge
n. 388/ 2000 furono previsti meccanismi di regressione tariffaria ed ulteriori meccanismi di penalizzazione percentuale della remunerazione in ragione di parametri di appropriatezza,
vi era ancora incertezza su quale ente dovesse predisporre gli schemi contrattuali, sulla definizione per singola struttura dei budget individuali da inserire e sui parametri da adottare per la concreta applicazione del complesso meccanismo di regressione tariffaria e di penalizzazione, i quali furono definiti soltanto con le delibere Regionali n. 591 e n. 615
dell'8 luglio 2002, ovvero in momento successivo rispetto allo svolgimento delle prestazioni.
Tale motivo è da ritenersi del tutto infondato per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, anzitutto occorre sottolineare come la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale al pagamento delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali intercorsi tra gli stessi e le strutture accreditate,
5 e ciò in considerazione di quanto previsto dall'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 a mente del quale: “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies.”.
In merito a tale tematica, questa Corte ritiene di dover richiamare e condividere quanto stabilito dalla Suprema Corte la quale con sentenza a SS.UU n. 35092/2023 ha fissato il principio secondo cui : “Come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel
sistema dell'accreditamento, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario
nazionale e le strutture private accreditate si articolano in una prima fase, programmatica ed
unilaterale, affidata alla Regione;
in una seconda fase contrattuale con le singole strutture, affidata
alla Regione ed alle in assenza della quale le e gli Enti del Servizio sanitario Pt_3 CP_2
nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (art. 8 quater,
comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). In particolare, la seconda di dette fasi – la terza A, ovvero
la fase dell'accordo- trova la sua fonte normativa nell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, che
pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto
la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario
(Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5427). Il contratto costituisce dunque il perimetro delle
prestazioni erogabili, nel senso che non sono rimborsabili le prestazioni fornite agli utenti fornite ma
che non rientrano né nella tipologia riconosciuta né nel quantum finanziario stabilito (Consiglio di
Stato, III, 12 luglio 2021 n. 5245). Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il privato erogatore
dei servizi non si arresta quindi al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in
cui dall'esercizio dello jus imperii si passa all'esercizio dello jus privatorum, con la stipula di un
apposito negozio con il soggetto cui è stata conferita la concessione per regolamentare, su un piano
ora tendenzialmente paritario, la gestione della concessione stessa. La sequenza delle cosiddette 3 A -
autorizzazione, accreditamento, accordo – approda quindi alla stipulazione tra l'ente pubblico
accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica
e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale
e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio
bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del
6 Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a
corrispondergli. Il contratto ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà
per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la
determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente
(sull'inquadramento del rapporto di accreditamento nell'ambito delle concessioni e sulla necessità
della conclusione del contratto v. anche Cass. n. 17711 del 2014, Cass. n. 23657 del 2015, Cass. n.
17591 del 2018, Cass. n. 17665 2019, nonché sulla necessità della forma scritta di esso v. Cass. n.
20931 del 2016; v. anche, per la imprescindibilità della fase contrattuale , Cons. Stato, n. 3675 del
2021). L'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è
condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno
le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni
corrispettive.
Ed ancora, sempre in merito a tale tematica , la Suprema Corte con ordinanza n.
7019/2020 ha stabilito il principio secondo cui: “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la
necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore
del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di
prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla
struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali
intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare
dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n.
502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia",
atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A.
devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.”
Orbene, dunque, in virtù dei principi stabiliti dal Supremo Collegio, per come sopra richiamati, l'accreditamento altro non è che una prima fase programmatica e unilaterale svolta dalla Regione, e dunque non è di per sé sufficiente a porre a carico del Servizio
Sanitario Nazionale alcun peso economico concernente prestazioni erogate da strutture accreditiate, alla quale, dunque, deve far seguito una seconda e necessaria fase di
7 contrattazione tra le strutture titolari dell'accreditamento e la Regione o A.s.l. , in mancanza della quale le e gli Enti del Servizio sanitario nazionale non sono tenuti a CP_2
corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate e, ciò in base a quanto stabilito dall'art. 8 quater, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Nel caso che ci occupa, da come questa Corte ha avuto modo di constatare mediante un'attenta analisi della documentazione depositata nel fascicolo del precedente grado,
alcuna convenzione fu stipulata tra l' e la , nonostante CP_5 Controparte_6
quest'ultima fosse un soggetto accreditato;
di conseguenza alla luce dei principi suddetti parte appellata non era tenuta ad alcuna remunerazione nei confronti della stessa in quanto benché ci fosse stato l'accreditamento della mancava il titolo negoziale Controparte_6
che definiva i limiti entro i quali la stessa avrebbe potuto erogare le proprie prestazioni sanitarie.
Inoltre, questa Corte ritiene del tutto infondato anche quanto dedotto da parte appellante laddove lo stesso sostiene come la mancata stipulazione del contratto in questione non sia dipesa da una propria indisponibilità , ma da un ritardo da imputare all'amministrazione nella definizione del piano preventivo, nella ripartizione tra strutture della previsione di spesa e nell'indicazione specifica dei parametri necessari per la applicazione dei meccanismi di regressione e penalizzazione tariffaria.
Ebbene, in merito a tale tema la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, in particolare con Ordinanza n. 25184/2024 ha stabilito il principio secondo cui: “ In tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto
retroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture
accreditate con il ono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferimento, CP_7
che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica obiettivamente
complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno
precedente.”
Ed ancora con una ancora più recente sentenza n. 16221/2025 , il Supremo Collegio
ha stabilito come “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di
accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del
8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono
state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare
modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la
procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che,
in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle
varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi
ragionevoli»”.
Ordunque, alla luce delle argomentazioni suddette questa Corte rigetta la domanda di pagamento in via contrattuale promossa da parte appellante nei confronti dell' CP_5
[...]
Con il secondo motivo parte appellante lamenta come il giudice di primo grado ha errato nel considerare infondata la domanda ex art. 2041 c.c., dalla stessa esperita in via subordinata, per non aver fornito alcuna prova concernente l'oggettivo vantaggio che l'ente convenuto avrebbe tratto dalla fornitura delle prestazioni rese dall'odierna appellante.
Anche tale motivo è da ritenersi del tutto infondato ed in quanto tale dev'essere rigettato.
Occorre anzitutto partire dal dato normativo di cui all'art. 2041, comma 1 c.c., a mente del quale: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei
limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.”
Ebbene, ai fini dell'esperibilità della suddetta azione, vi deve essere la necessaria presenza di determinati presupposti, quali:
1) l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto,
provocate da un unico fatto costitutivo. L'arricchimento consiste in un vantaggio che può
essere rappresentato da un incremento del patrimonio, da un risparmio di spesa o dalla mancata perdita di beni;
2) la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro;
3) la sussistenza di un rapporto diretto tra arricchito ed impoverito, atteso che l'eventuale arricchimento non può costituire un effetto meramente indiretto o riflesso della prestazione
9 eseguita da un terzo, che sia obbligato - ex lege o in virtù di contratto - nei confronti dell'impoverito.
Tali presupposti devono sussistere anche nel caso in cui, come in specie, l'azione di ingiustificato arricchimento sia esperita nei confronti della Pubblica Amministrazione, e tanto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessità
che qualora il soggetto arricchito sia la pubblica amministrazione debba ricorrere l'ulteriore presupposto per l'esercizio dell'actio de in rem verso, costituito dal riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera da parte del soggetto pubblico (Cass. civ., SS.UU., 26 maggio
2015, n. 10798).
Contrariamente poi, a quanto sostenuto da parte appellante, questo Collegio ritiene pertinente al caso di specie il recente orientamento espresso da codesta Corte la quale con sentenza n. 2101/2016 ha stabilito : “quanto alla prova dell'arricchimento, trattandosi di
obbligazioni di facere in materia sanitaria, è onere della di di provare non soltanto il CP_6 CP_6
risparmio di spesa da parte della Pubblica Amministrazione, ma anche il miglioramento del servizio
sanitario oppure il mantenimento della sua qualità con spesa minore quale conseguenza delle
prestazioni dalla struttura sanitaria rese, è tanto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale
formatosi in materia di prestazioni sanitarie secondo cui “L'arricchimento della pubblica
amministrazione non è ravvisabile, quando si tratti non già di beni o di denaro, ma di servizi resi alla
collettività, soltanto nel risparmio di una spesa, occorrendo altresì un miglioramento o almeno non il
pericolo di un peggioramento del servizio, escluso l'arricchimento così inteso, il soggetto che si dichiari
impoverito non può invocare l'art. 2041 cit. … Si deve affermare che l'arricchimento senza giusta
causa della pubblica amministrazione, il quale giustifica ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'indennizzo
a favore del soggetto depauperato deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di denaro
o, se trattasi di pubblico servizio, in un miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della
sua qualità con spesa minore” (cfr. Cass. civ., 21 marzo 1996, n. 6260; conf., da ultimo, Cass. civ.,
20 aprile 2010, n. 9375).
Ebbene, nel caso di specie da come è stato possibile appurare mediante un'attenta analisi della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio, l'appellante non ha provveduto a dimostrare né i vantaggi tratti dal SSN mediante le prestazioni rese dalla
10 stessa oltre gli stanziamenti né la propria diminuzione patrimoniale così come richiesta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Oltre a quanto già detto sopra, occorre comunque considerare come la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario è rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale e non già ad una fase concordata e convenzionale;
in tal senso, occorre richiamare quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bari
la quale con sentenza n. 860/2023 così si è espressa : “ qualora la struttura sanitaria accreditata
agisca ex art. 2041 c.c. in riferimento ai costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni rese in favore
dei cittadini assistiti dal SSN e non pagate, si configura un arricchimento “ imposto” , confliggente
con le specifiche normative e poste a tutela delle finanze pubbliche, ma altresì derivato da una modalità
di gestione della struttura accreditata non conforme a prudenza a diligenza sotto il profilo della
possibilità o meno di erogazione di prestazioni e di previsione dei costi da sostenere e dei possibili
corrispettivi acquisibili dalla pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, la struttura privata
avrebbe facoltà, in assenza di un contratto scritto e della previsione di un limite specifico di prestazioni
preventivate, in alternativa, di negare la prestazione richiesta, ovvero di erogarla informando il
paziente della non riconducibilità della prestazione stessa a quelle imputabili al S.S.R. e senza perciò,
in tal caso, poter in alcun modo pretendere la relativa remunerazione dallo stesso;
ciò a differenza
delle strutture pubbliche, le quali, invece , da parte loro , sono tenute comunque a rendere le
prestazioni essenziali loro richieste, anche al di là del tetto di spesa alle stesse assegnato. (Consiglio
di Stato, Sez. III, sentenza 13 settembre 2010, n. 4880).
Alla luce delle argomentazioni e dei principi sovraesposti questa Corte rigetta il motivo sopra scrutinato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dellParte_4 [...]
[...] odierna appellata, avverso l'Ordinanza ex art. 702 c.p.c. pubblicata Controparte_8
il 11.09.2019, emessa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1356/2018,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la l'Ordinanza ex art. 702 c.p.c. emessa dal Tribunale di
Crotone.
2) condanna in favore dell'appellato delle spese Parte_4
del presente grado di giudizio che liquida in euro € 17.001,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
12
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1923/2019 RGAC vertente
TRA
La con sede a Cirò Marina, - cf.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore unico legale rappresentante, dott.ssa Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Cosentino (cf.: ) ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonio Severino, via Pugliese n. 30.;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., P.I. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale, con sede in alla Via CP_2
Mario Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia
Ferrante (C.F. ) – Avvocatura Aziendale;
C.F._2
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 8.04.2025 la causa era posta in decisione in data 28.04.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
1 conclusioni delle parti
Co Per << Voglia l'eccellentissima Corte di appello Parte_1
accogliere il presente gravame e annullare la ordinanza/sentenza del tribunale di Crotone del 11
settembre 2019, depositata in pari e comunicata il 12 settembre 2019, resa nel procedimento di
cognizione sommaria – art. 702 bis c.p.c. – nr. 1356/2018 r.g. svoltasi innanzi al predetto Tribunale
e in accoglimento della domanda introduttiva del giudizio in primo grado: - Accertare e dichiarare,
per le causali e i motivi di cui in ricorso integrati nella esposizione che precede, il diritto della
ricorrente al pagamento del saldo corrispettivo maturato per le prestazioni sanitarie eseguite e
validate nell'anno 2001 a carico del servizio nazionale e non remunerate dalla Controparte_2
- condannare quindi la in persona del suo legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale ente subentrante nei rapporti già facenti capo alla soppressa
di al pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_4 CP_2
1.114.184,95, per come risultante dal prospetto allegato alla certificazione dei debiti da parte della
convenuta nella nota allegata al presente ricorso, quale differenza tra la produzione complessiva
validata nell'anno 2001 di Euro 6.016.031,56 e l'importo riconosciuto e pagato di Euro 4.901.846,39,
oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 a fare tempo dal 01/01/2002 sino all'integrale
soddisfo; - In linea subordinata, previo accertamento dell'arricchimento senza causa dell'ente
convenuto in relazione alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2001 non remunerate,
riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente stesa all'indennizzo il cui all'artt. 2041 e 2042 c.c.
nell'importo risultante dalla applicazione ponderata della tariffa regionale e pertanto nella stessa
somma di Euro 1.114.184,95 salva diversa determinazione anche in via equitativa, oltre agli interessi
moratori ai sensi del D.lgs n.231/2002 a fare tempo quanto meno dalla prima costituzione in mora e
sino all'integrale soddisfo;
- condannare l' in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio con
distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario;
>>;
Per : < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_2
Catanzaro, contrariis reictis, così provvedere: Nel Merito,
-rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della ordinanza sentenza dell'11.09.2019 del Tribunale di Crotone;
condannare parte appellante alle spese di giudizio>>;
2 I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la casa ha agito in Parte_1
giudizio avverso l' al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo preteso. CP_5
Ha dedotto, in fatto, di aver erogato, per l'anno 2001, prestazioni sanitarie in regime di
accreditamento, ancorché in difetto di un accordo scritto con l'azienda ospedaliera, odierna resistente.
Ha dedotto di aver ricevuto, per le suddette prestazioni, una remunerazione soltanto parziale in
ragione dell'abbattimento tariffario disposto dalle delibere regionali, emanate in epoca successiva alla
chiusura dell'esercizio a cui si riferivano.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la propria pretesa creditoria in ragione del legittimo
affidamento ingeneratosi in conseguenza della tardiva emanazione delle delibere prevedenti
l'abbattimento tariffario.
In subordine, in ragione dell'assenza di un titolo contrattuale sottoscritto con la resistente, ha ritenuto
in ogni caso dovuto l'importo residuo ancora non remunerato a titolo di azione ex art 2041 c.c. ritendo
che ricorrano nel caso di specie tutti i presupposti legittimanti la domanda de qua.
Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, CP_5
in particolare, la correttezza del proprio operato, posto in essere in esecuzione delle delibere regionali,
e l'infondatezza della domanda principale per insussistenza di un contratto sottoscritto dalla stessa
ricorrente. Con riferimento alla domanda subordinata ha inoltro ritenuto non sussistente il
presupposto dell'indebito arricchimento in ragione della remunerazione (ancorché parziale) effettuata
delle prestazioni eseguite.
La causa è stata trattenuta in riserva per la decisione in data 11.09.2019”.
In data 11.09.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1356/2018, il Tribunale di
Crotone emetteva Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con la quale così provvedeva:
“- rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida in euro CP_5
26.158,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, La Parte_2
[... interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la
[...]
riforma dei seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello parte appellante eccepisce l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure nel considerare la domanda principale di pagamento, concernente le prestazioni sanitarie rese dalla stessa nei confronti dell' infondata per assenza di titolo contrattuale. CP_5
- Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta da parte del giudice di prime cure l'erroneo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla stessa in via subordinata nel precedente grado di giudizio.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 26.03.2024
per i medesimi incombenti.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava nuovamente all'udienza del 11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio all'udienza del 08.04.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 28.04.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riguardo al primo motivo d'appello, parte appellante eccepisce l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado laddove lo stesso ha ritenuto come la domanda principale di esatto adempimento dalla stessa avanzata, non fosse fondata su alcun titolo contrattuale e, ciò senza considerare come l' ha pienamente CP_5
4 riconosciuto le prestazioni sanitarie alla stessa rese dalla Controparte_6
provvedendone finanche alla loro validazione mediante il proprio Ufficio di controllo sugli erogatori privati.
Inoltre, parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel considerare come la qualità di soggetto accreditato non costituisse vincolo per le strutture sanitarie a corrispondere la remunerazione delle prestazioni al di fuori degli accordi negoziali.
Ed ancora, la deduce come il Tribunale di Crotone non ha altresì Controparte_6
Contr valutato come l'omessa stipulazione del contratto tra la medesima struttura e l' di non sia dipesa dalla volontà della stessa, bensì dall'incertezza - esistente all'epoca CP_2
a cui fanno riferimento le prestazioni di cui si discute, ovvero all'anno 2001 - nella ripartizione dei compiti tra regioni e aziende sanitarie e dalla mancata previsione dei criteri per le remunerazioni delle prestazioni in esubero rispetto ai tetti individuali.
In particolare, in merito a tale aspetto, parte appellante nel proprio atto introduttivo,
fa presente come al tempo in cui ha eseguito le proprie prestazioni le era del tutto impossibile conoscere i criteri che sarebbero stati seguiti per la regressione tariffaria e la tipologia dei DRG che sarebbero stati interessati dalla penalizzazione, e ciò in quanto,
nonostante con il piano annuale del 2001 con delibera n. 512 in attuazione dell'art.88 Legge
n. 388/ 2000 furono previsti meccanismi di regressione tariffaria ed ulteriori meccanismi di penalizzazione percentuale della remunerazione in ragione di parametri di appropriatezza,
vi era ancora incertezza su quale ente dovesse predisporre gli schemi contrattuali, sulla definizione per singola struttura dei budget individuali da inserire e sui parametri da adottare per la concreta applicazione del complesso meccanismo di regressione tariffaria e di penalizzazione, i quali furono definiti soltanto con le delibere Regionali n. 591 e n. 615
dell'8 luglio 2002, ovvero in momento successivo rispetto allo svolgimento delle prestazioni.
Tale motivo è da ritenersi del tutto infondato per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, anzitutto occorre sottolineare come la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale al pagamento delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali intercorsi tra gli stessi e le strutture accreditate,
5 e ciò in considerazione di quanto previsto dall'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 a mente del quale: “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies.”.
In merito a tale tematica, questa Corte ritiene di dover richiamare e condividere quanto stabilito dalla Suprema Corte la quale con sentenza a SS.UU n. 35092/2023 ha fissato il principio secondo cui : “Come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel
sistema dell'accreditamento, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario
nazionale e le strutture private accreditate si articolano in una prima fase, programmatica ed
unilaterale, affidata alla Regione;
in una seconda fase contrattuale con le singole strutture, affidata
alla Regione ed alle in assenza della quale le e gli Enti del Servizio sanitario Pt_3 CP_2
nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (art. 8 quater,
comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). In particolare, la seconda di dette fasi – la terza A, ovvero
la fase dell'accordo- trova la sua fonte normativa nell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, che
pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto
la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario
(Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5427). Il contratto costituisce dunque il perimetro delle
prestazioni erogabili, nel senso che non sono rimborsabili le prestazioni fornite agli utenti fornite ma
che non rientrano né nella tipologia riconosciuta né nel quantum finanziario stabilito (Consiglio di
Stato, III, 12 luglio 2021 n. 5245). Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il privato erogatore
dei servizi non si arresta quindi al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in
cui dall'esercizio dello jus imperii si passa all'esercizio dello jus privatorum, con la stipula di un
apposito negozio con il soggetto cui è stata conferita la concessione per regolamentare, su un piano
ora tendenzialmente paritario, la gestione della concessione stessa. La sequenza delle cosiddette 3 A -
autorizzazione, accreditamento, accordo – approda quindi alla stipulazione tra l'ente pubblico
accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica
e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale
e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio
bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del
6 Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a
corrispondergli. Il contratto ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà
per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la
determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente
(sull'inquadramento del rapporto di accreditamento nell'ambito delle concessioni e sulla necessità
della conclusione del contratto v. anche Cass. n. 17711 del 2014, Cass. n. 23657 del 2015, Cass. n.
17591 del 2018, Cass. n. 17665 2019, nonché sulla necessità della forma scritta di esso v. Cass. n.
20931 del 2016; v. anche, per la imprescindibilità della fase contrattuale , Cons. Stato, n. 3675 del
2021). L'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è
condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno
le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni
corrispettive.
Ed ancora, sempre in merito a tale tematica , la Suprema Corte con ordinanza n.
7019/2020 ha stabilito il principio secondo cui: “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la
necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore
del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di
prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla
struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali
intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare
dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n.
502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia",
atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A.
devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.”
Orbene, dunque, in virtù dei principi stabiliti dal Supremo Collegio, per come sopra richiamati, l'accreditamento altro non è che una prima fase programmatica e unilaterale svolta dalla Regione, e dunque non è di per sé sufficiente a porre a carico del Servizio
Sanitario Nazionale alcun peso economico concernente prestazioni erogate da strutture accreditiate, alla quale, dunque, deve far seguito una seconda e necessaria fase di
7 contrattazione tra le strutture titolari dell'accreditamento e la Regione o A.s.l. , in mancanza della quale le e gli Enti del Servizio sanitario nazionale non sono tenuti a CP_2
corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate e, ciò in base a quanto stabilito dall'art. 8 quater, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Nel caso che ci occupa, da come questa Corte ha avuto modo di constatare mediante un'attenta analisi della documentazione depositata nel fascicolo del precedente grado,
alcuna convenzione fu stipulata tra l' e la , nonostante CP_5 Controparte_6
quest'ultima fosse un soggetto accreditato;
di conseguenza alla luce dei principi suddetti parte appellata non era tenuta ad alcuna remunerazione nei confronti della stessa in quanto benché ci fosse stato l'accreditamento della mancava il titolo negoziale Controparte_6
che definiva i limiti entro i quali la stessa avrebbe potuto erogare le proprie prestazioni sanitarie.
Inoltre, questa Corte ritiene del tutto infondato anche quanto dedotto da parte appellante laddove lo stesso sostiene come la mancata stipulazione del contratto in questione non sia dipesa da una propria indisponibilità , ma da un ritardo da imputare all'amministrazione nella definizione del piano preventivo, nella ripartizione tra strutture della previsione di spesa e nell'indicazione specifica dei parametri necessari per la applicazione dei meccanismi di regressione e penalizzazione tariffaria.
Ebbene, in merito a tale tema la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, in particolare con Ordinanza n. 25184/2024 ha stabilito il principio secondo cui: “ In tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto
retroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture
accreditate con il ono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferimento, CP_7
che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica obiettivamente
complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno
precedente.”
Ed ancora con una ancora più recente sentenza n. 16221/2025 , il Supremo Collegio
ha stabilito come “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di
accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del
8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono
state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare
modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la
procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che,
in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle
varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi
ragionevoli»”.
Ordunque, alla luce delle argomentazioni suddette questa Corte rigetta la domanda di pagamento in via contrattuale promossa da parte appellante nei confronti dell' CP_5
[...]
Con il secondo motivo parte appellante lamenta come il giudice di primo grado ha errato nel considerare infondata la domanda ex art. 2041 c.c., dalla stessa esperita in via subordinata, per non aver fornito alcuna prova concernente l'oggettivo vantaggio che l'ente convenuto avrebbe tratto dalla fornitura delle prestazioni rese dall'odierna appellante.
Anche tale motivo è da ritenersi del tutto infondato ed in quanto tale dev'essere rigettato.
Occorre anzitutto partire dal dato normativo di cui all'art. 2041, comma 1 c.c., a mente del quale: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei
limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.”
Ebbene, ai fini dell'esperibilità della suddetta azione, vi deve essere la necessaria presenza di determinati presupposti, quali:
1) l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto,
provocate da un unico fatto costitutivo. L'arricchimento consiste in un vantaggio che può
essere rappresentato da un incremento del patrimonio, da un risparmio di spesa o dalla mancata perdita di beni;
2) la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro;
3) la sussistenza di un rapporto diretto tra arricchito ed impoverito, atteso che l'eventuale arricchimento non può costituire un effetto meramente indiretto o riflesso della prestazione
9 eseguita da un terzo, che sia obbligato - ex lege o in virtù di contratto - nei confronti dell'impoverito.
Tali presupposti devono sussistere anche nel caso in cui, come in specie, l'azione di ingiustificato arricchimento sia esperita nei confronti della Pubblica Amministrazione, e tanto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessità
che qualora il soggetto arricchito sia la pubblica amministrazione debba ricorrere l'ulteriore presupposto per l'esercizio dell'actio de in rem verso, costituito dal riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera da parte del soggetto pubblico (Cass. civ., SS.UU., 26 maggio
2015, n. 10798).
Contrariamente poi, a quanto sostenuto da parte appellante, questo Collegio ritiene pertinente al caso di specie il recente orientamento espresso da codesta Corte la quale con sentenza n. 2101/2016 ha stabilito : “quanto alla prova dell'arricchimento, trattandosi di
obbligazioni di facere in materia sanitaria, è onere della di di provare non soltanto il CP_6 CP_6
risparmio di spesa da parte della Pubblica Amministrazione, ma anche il miglioramento del servizio
sanitario oppure il mantenimento della sua qualità con spesa minore quale conseguenza delle
prestazioni dalla struttura sanitaria rese, è tanto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale
formatosi in materia di prestazioni sanitarie secondo cui “L'arricchimento della pubblica
amministrazione non è ravvisabile, quando si tratti non già di beni o di denaro, ma di servizi resi alla
collettività, soltanto nel risparmio di una spesa, occorrendo altresì un miglioramento o almeno non il
pericolo di un peggioramento del servizio, escluso l'arricchimento così inteso, il soggetto che si dichiari
impoverito non può invocare l'art. 2041 cit. … Si deve affermare che l'arricchimento senza giusta
causa della pubblica amministrazione, il quale giustifica ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'indennizzo
a favore del soggetto depauperato deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di denaro
o, se trattasi di pubblico servizio, in un miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della
sua qualità con spesa minore” (cfr. Cass. civ., 21 marzo 1996, n. 6260; conf., da ultimo, Cass. civ.,
20 aprile 2010, n. 9375).
Ebbene, nel caso di specie da come è stato possibile appurare mediante un'attenta analisi della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio, l'appellante non ha provveduto a dimostrare né i vantaggi tratti dal SSN mediante le prestazioni rese dalla
10 stessa oltre gli stanziamenti né la propria diminuzione patrimoniale così come richiesta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Oltre a quanto già detto sopra, occorre comunque considerare come la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario è rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale e non già ad una fase concordata e convenzionale;
in tal senso, occorre richiamare quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bari
la quale con sentenza n. 860/2023 così si è espressa : “ qualora la struttura sanitaria accreditata
agisca ex art. 2041 c.c. in riferimento ai costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni rese in favore
dei cittadini assistiti dal SSN e non pagate, si configura un arricchimento “ imposto” , confliggente
con le specifiche normative e poste a tutela delle finanze pubbliche, ma altresì derivato da una modalità
di gestione della struttura accreditata non conforme a prudenza a diligenza sotto il profilo della
possibilità o meno di erogazione di prestazioni e di previsione dei costi da sostenere e dei possibili
corrispettivi acquisibili dalla pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, la struttura privata
avrebbe facoltà, in assenza di un contratto scritto e della previsione di un limite specifico di prestazioni
preventivate, in alternativa, di negare la prestazione richiesta, ovvero di erogarla informando il
paziente della non riconducibilità della prestazione stessa a quelle imputabili al S.S.R. e senza perciò,
in tal caso, poter in alcun modo pretendere la relativa remunerazione dallo stesso;
ciò a differenza
delle strutture pubbliche, le quali, invece , da parte loro , sono tenute comunque a rendere le
prestazioni essenziali loro richieste, anche al di là del tetto di spesa alle stesse assegnato. (Consiglio
di Stato, Sez. III, sentenza 13 settembre 2010, n. 4880).
Alla luce delle argomentazioni e dei principi sovraesposti questa Corte rigetta il motivo sopra scrutinato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dellParte_4 [...]
[...] odierna appellata, avverso l'Ordinanza ex art. 702 c.p.c. pubblicata Controparte_8
il 11.09.2019, emessa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1356/2018,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la l'Ordinanza ex art. 702 c.p.c. emessa dal Tribunale di
Crotone.
2) condanna in favore dell'appellato delle spese Parte_4
del presente grado di giudizio che liquida in euro € 17.001,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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