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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2609/2024 R.G. promosso con ricorso in data 3 dicembre 2024 da parte di:
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente Controparte_1 C.F._1
alla c.da Ariella n. 7, elettivamente domiciliata a Cosenza alla via E. Cristofaro, 57 presso lo studio dell'Avv. Francesca Molinaro ( ) che la rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_2
allegato al ricorso congiunto e con dichiarazione di voler ricevere notifiche e comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax 0984-38358 o al seguente indirizzo pec:
Email_1
e
nato a [...] il [...] ) e residente ad Controparte_2 C.F._3
Argenta (FE) alla via Fascinata n. 94 lettera 3, difeso e rappresentato dall'Avv. Rita Gagliardi del
Foro di Ferrara, con Studio ad Argenta alla via Mazzini n. 3, come da procura in atti (per le comunicazioni e notificazioni Tel/Fax 0532 310871) giusta procura congiunta telematicamente al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione personale.
1 Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
In data 23/12/24 e 08/01/2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
06/03/1964 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_2
ZI (CS) il 23 aprile 1994 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di ZI: Atto
n. 4 Parte II Serie A - Anno 1994)
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2609/2024 R.G. promosso con ricorso in data 3 dicembre 2024 da parte di:
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente Controparte_1 C.F._1
alla c.da Ariella n. 7, elettivamente domiciliata a Cosenza alla via E. Cristofaro, 57 presso lo studio dell'Avv. Francesca Molinaro ( ) che la rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_2
allegato al ricorso congiunto e con dichiarazione di voler ricevere notifiche e comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax 0984-38358 o al seguente indirizzo pec:
Email_1
e
nato a [...] il [...] ) e residente ad Controparte_2 C.F._3
Argenta (FE) alla via Fascinata n. 94 lettera 3, difeso e rappresentato dall'Avv. Rita Gagliardi del
Foro di Ferrara, con Studio ad Argenta alla via Mazzini n. 3, come da procura in atti (per le comunicazioni e notificazioni Tel/Fax 0532 310871) giusta procura congiunta telematicamente al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione personale.
1 Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
In data 23/12/24 e 08/01/2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
06/03/1964 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_2
ZI (CS) il 23 aprile 1994 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di ZI: Atto
n. 4 Parte II Serie A - Anno 1994)
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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