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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 587/2025 promossa da nata a [...], il [...] residente in [...], Parte_1 C.F._1 regione Corteggiano 6, col patrocinio dell'avv. Clelia Bertone;
nei confronti di nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Cossato, Via Trento 5, non costituito;
atti trasmessi al Pubblico Ministero.
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
TT
Con ricorso depositato il 19/06/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del padre. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, all'udienza del
17 dicembre 2025, svoltasi presso la RSA “Ines e Piera Capellaro” di Mongrando, la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dalla documentazione medica in atti, in particolare dal certificato rilasciato da , Persona_1 medico della fondazione Cerino Zegna, e dalle dichiarazioni rese da ed , Parte_2 Tes_1 rispettivamente responsabile e infermiera della RSA “Ines e Piera Capellaro” di Mongrando, risulta che l'interdicendo soffre di un disturbo neurocognitivo maggiore, non è autonomo nelle attività della vita quotidiana, non è in grado di sostenere una conversazione o di seguire un ragionamento. In sede d'esame davanti alla giudice l'interdicendo non è stato in grado di rispondere a semplici domande quali il nome, la data di nascita, l'identità dei parenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 19/06/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di Controparte_1
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 17/12/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 587/2025 promossa da nata a [...], il [...] residente in [...], Parte_1 C.F._1 regione Corteggiano 6, col patrocinio dell'avv. Clelia Bertone;
nei confronti di nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Cossato, Via Trento 5, non costituito;
atti trasmessi al Pubblico Ministero.
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
TT
Con ricorso depositato il 19/06/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del padre. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, all'udienza del
17 dicembre 2025, svoltasi presso la RSA “Ines e Piera Capellaro” di Mongrando, la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dalla documentazione medica in atti, in particolare dal certificato rilasciato da , Persona_1 medico della fondazione Cerino Zegna, e dalle dichiarazioni rese da ed , Parte_2 Tes_1 rispettivamente responsabile e infermiera della RSA “Ines e Piera Capellaro” di Mongrando, risulta che l'interdicendo soffre di un disturbo neurocognitivo maggiore, non è autonomo nelle attività della vita quotidiana, non è in grado di sostenere una conversazione o di seguire un ragionamento. In sede d'esame davanti alla giudice l'interdicendo non è stato in grado di rispondere a semplici domande quali il nome, la data di nascita, l'identità dei parenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 19/06/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di Controparte_1
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 17/12/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore