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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 4418/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.7.2025 tra:
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura che si deposita telematicamente, sia uniti sia divisi, dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto (c.f.: – pec: e Alberto C.F._2 Email_1
Romano (c.f.: – pec: , con domicilio C.F._3 Email_2 digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(CF. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
[...]
(CF. , in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, (CF. Controparte_3
), in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_3 Controparte_4 (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, tutti
[...] P.IVA_4 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett.te dom.ti in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CONVENUTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
La Dott.ssa , laureata in medicina e chirurgia e specializzata in Endocrinologia Parte_1 nell'a.a. 1981/84, all'esito di un corso di specializzazione della durata legale di 4 anni iniziato nell'a.a. 1981/1982, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, unitamente ad altri medici, le Amministrazioni convenute, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto degli attori a ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della relativa somma di spettanza in relazione ad ogni anno di corso, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi.
Il Tribunale, con sentenza n. 15899/14 adito rigettava la domanda attorea in considerazione dell'inizio dell'anno di corso di specializzazione.
Con sentenza n. 3608/21 la Corte di Appello dichiarava la inammissibilità del gravame.
Con ordinanza n. 31287/21, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della odierna istante disponendo che il Giudice del rinvio esamini nel merito la domanda dalla medesima proposta in quanto formulata in modo completo.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI ROMA disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e in accoglimento del presente ricorso in riassunzione: “"Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di pag. 2/9 appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere: a) riformare la sentenza impugnata dichiarando che non sussiste il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, del e del confermando, co-
[...] Controparte_4 Controparte_5 munque, la legittimazione passiva della [DOMANDA NON Controparte_1
RIPROPOSTA] b) riformare la sentenza impugnata dichiarando che i dottori appellanti Parte_2
e hanno diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e comuni- Controparte_6 taria per la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunerazione prevedeva, anche se il loro diploma di specializzazione sarebbe stato conseguito all'esito di corsi per cui risultano immatricolativisi successivamente all'a.a. 1991/1992, in cui era vigente la disciplina portata dal D. Leg.vo 257/1991 [DOMANDA NON INERENTE LA POSIZIONE
DELLA DOTT.SA ] c) riformare la sentenza impugnata dichiarando che la dott.ssa Parte_1
ha diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e comunitaria per Controparte_7 la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunera- zione prevedeva [DOMANDA NON INERENTE LA POSIZIONE DELLA DOTT.SA
]; d) riformare la sentenza impugnata dichiarando che i dottori appellanti Parte_1
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_8 Parte_5 Controparte_9
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_7 CP_14
(Otorinolarin-goiatria e
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 patologia cervico - facciale), , (Chirurgia dell'ap-parato CP_18 Controparte_19 CP_20 digerente ed endoscopia ), , CP_21 CP_22 CP_23 Parte_1 [...]
Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
[...
, (Anatomia patologica), ,
[...] CP_28 CP_29 Controparte_30 Controparte_31
, ), CP_32 Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35 CP_36
[..
, Controparte_37 Controparte_38 CP_39 CP_40 Parte_6
Viali Adriano, hanno diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e co-
[...] munitaria per la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunerazione prevedeva, avendo frequentato corsi di specializzazione medica e conseguito i rispettivi diplomi di specializzazione iniziando, tuttavia, la frequenza dei relativi corsi precedentemente all'anno ac-
pag. 3/9 cademico 1983/84; e) riformare la sentenza impugnata, dichiarando, comunque, che il diritto degli appellanti, ivi compresa per cui già risulta accertata l'interruzione Parte_1 del termine prescrizionale, di ottenere il risarcimento dei danni, subiti per effetto dell'omesso/tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive NN.
75/362/CEE, 75/363/CEE, 93/16/CEE, ecc., non è estinto per de-corso del termine prescrizionale ordinario e, per l'effetto, liquidare i relativi importi secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D. Leg.vo 257/1991, da intendersi come unico criterio di riferimento applicabile, con interessi e rivalutazione monetaria;
f) riformare la sentenza impugnata, dichiarando che i dottori appellanti Parte_7 Parte_3 Controparte_41 [...]
, , CP_42 Controparte_11 Controparte_43 Parte_8 Controparte_17
(Otorinolaringoiatria e patologia cervico - facciale), Parte_9 CP_23 Parte_10 [...]
, , , CP_44 Parte_11 CP_28 Parte_12 Parte_13 CP_30
, ,
[...] Controparte_31 Parte_14 Parte_15 Controparte_35 Pt_16
Viali Adriano, ,
[...] CP_39 Parte_17 Parte_18 Parte_19 hanno diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e comunitaria per la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunerazione prevedeva, avendo frequentato corsi di specializzazione medica e consegui-to i rispettivi diplomi di specializzazione in discipline mediche non comprese negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e
75/363/CEE, ma successivamente dichiarate equipollenti a quelle ivi previste ovvero riconosciute come conformi a quanto previsto dalle direttive medesime” [DOMANDA NON INERENTE LA
POSIZIONE DELLA DOTT.SA ]. Parte_1
In relazione alla domanda sub. E) si insiste per l'accoglimento della stessa chiedendo l'applicazione del parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370 (ossia per ogni anno di specializzazione € 6.713,94) e, quindi, con condanna della Controparte_1 al pagamento in favore della dott.ssa dell'importo di € 5.035,45 per
[...] Parte_1
l'A.A. 1982-1983 (cioè, quello “a cavallo”) e dell'importo di € 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984 e, quindi, del complessivo importo pari a € 11.749,39 (o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia) e con applicazione degli interessi come calcolati in via gradata nel paragrafo sub. 5) di questo atto di riassunzione e, quindi, in via principale, con interessi moratori a far data dal 4.3.2009 (data di messa in mora) o, in subordine, con pag. 4/9 calcolo degli interessi nella misura ex art. 1284 comma I, c.c. a decorre dal 4.3.2009 e, a decorrere dal 30.10.2015 (data di ricezione da parte della del Consiglio della CP_1 citazione che ha dato inizio al giudizio di primo grado, cfr. p. 7, doc. L, cit.) nella misura ex art. 1284, comma IV, c.c. o, in estremo subordine, con calcolo degli interessi nella misura ex art. 1284 comma I, c.c. a decorre dal 4.3.2009.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA (22%) e CPA
(4%), come per legge, per tutti i gradi di giudizio (primo grado, secondo grado, Cassazione
e questo giudizio di rinvio in appello)”.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni della sola appellata, essendo le Amministrazioni rimaste contumaci, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Per una migliore comprensione della questione, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di
Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo, come ricordato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha rinviato alla presente sede. In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante pag. 5/9 rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir.
82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio
1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo
Stato e il danno subito dalle persone lese.
pag. 6/9 Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa. Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva
82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel 2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della
Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della pag. 7/9 formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Pertanto, nel caso in esame, sussiste il diritto della Dott.ssa al risarcimento del Parte_1 danno, con limitazione dello stesso a partire dal 01 gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione. Ne consegue che all'attore in riassunzione deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre
1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La
Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A.
1982-1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Ne consegue che vanno riconosciuti alla Dott.ssa della durata legale di 4 anni Parte_1 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora.
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia e della contumacia delle Amministrazioni in questo grado, le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla
Cassazione proposto dalla Dott.ssa , ogni ulteriore istanza ed eccezione Parte_1 disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento di Controparte_1
Euro 11.749,39 nei confronti di , il tutto oltre interessi legali dalla data Parte_1 di costituzione in mora;
pag. 8/9 compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del grado di legittimità.
Così deciso all'udienza dell'8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 4418/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.7.2025 tra:
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura che si deposita telematicamente, sia uniti sia divisi, dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto (c.f.: – pec: e Alberto C.F._2 Email_1
Romano (c.f.: – pec: , con domicilio C.F._3 Email_2 digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(CF. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
[...]
(CF. , in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, (CF. Controparte_3
), in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_3 Controparte_4 (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, tutti
[...] P.IVA_4 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett.te dom.ti in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CONVENUTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
La Dott.ssa , laureata in medicina e chirurgia e specializzata in Endocrinologia Parte_1 nell'a.a. 1981/84, all'esito di un corso di specializzazione della durata legale di 4 anni iniziato nell'a.a. 1981/1982, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, unitamente ad altri medici, le Amministrazioni convenute, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto degli attori a ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della relativa somma di spettanza in relazione ad ogni anno di corso, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi.
Il Tribunale, con sentenza n. 15899/14 adito rigettava la domanda attorea in considerazione dell'inizio dell'anno di corso di specializzazione.
Con sentenza n. 3608/21 la Corte di Appello dichiarava la inammissibilità del gravame.
Con ordinanza n. 31287/21, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della odierna istante disponendo che il Giudice del rinvio esamini nel merito la domanda dalla medesima proposta in quanto formulata in modo completo.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI ROMA disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e in accoglimento del presente ricorso in riassunzione: “"Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di pag. 2/9 appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere: a) riformare la sentenza impugnata dichiarando che non sussiste il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, del e del confermando, co-
[...] Controparte_4 Controparte_5 munque, la legittimazione passiva della [DOMANDA NON Controparte_1
RIPROPOSTA] b) riformare la sentenza impugnata dichiarando che i dottori appellanti Parte_2
e hanno diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e comuni- Controparte_6 taria per la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunerazione prevedeva, anche se il loro diploma di specializzazione sarebbe stato conseguito all'esito di corsi per cui risultano immatricolativisi successivamente all'a.a. 1991/1992, in cui era vigente la disciplina portata dal D. Leg.vo 257/1991 [DOMANDA NON INERENTE LA POSIZIONE
DELLA DOTT.SA ] c) riformare la sentenza impugnata dichiarando che la dott.ssa Parte_1
ha diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e comunitaria per Controparte_7 la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunera- zione prevedeva [DOMANDA NON INERENTE LA POSIZIONE DELLA DOTT.SA
]; d) riformare la sentenza impugnata dichiarando che i dottori appellanti Parte_1
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_8 Parte_5 Controparte_9
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_7 CP_14
(Otorinolarin-goiatria e
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 patologia cervico - facciale), , (Chirurgia dell'ap-parato CP_18 Controparte_19 CP_20 digerente ed endoscopia ), , CP_21 CP_22 CP_23 Parte_1 [...]
Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
[...
, (Anatomia patologica), ,
[...] CP_28 CP_29 Controparte_30 Controparte_31
, ), CP_32 Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35 CP_36
[..
, Controparte_37 Controparte_38 CP_39 CP_40 Parte_6
Viali Adriano, hanno diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e co-
[...] munitaria per la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunerazione prevedeva, avendo frequentato corsi di specializzazione medica e conseguito i rispettivi diplomi di specializzazione iniziando, tuttavia, la frequenza dei relativi corsi precedentemente all'anno ac-
pag. 3/9 cademico 1983/84; e) riformare la sentenza impugnata, dichiarando, comunque, che il diritto degli appellanti, ivi compresa per cui già risulta accertata l'interruzione Parte_1 del termine prescrizionale, di ottenere il risarcimento dei danni, subiti per effetto dell'omesso/tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive NN.
75/362/CEE, 75/363/CEE, 93/16/CEE, ecc., non è estinto per de-corso del termine prescrizionale ordinario e, per l'effetto, liquidare i relativi importi secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D. Leg.vo 257/1991, da intendersi come unico criterio di riferimento applicabile, con interessi e rivalutazione monetaria;
f) riformare la sentenza impugnata, dichiarando che i dottori appellanti Parte_7 Parte_3 Controparte_41 [...]
, , CP_42 Controparte_11 Controparte_43 Parte_8 Controparte_17
(Otorinolaringoiatria e patologia cervico - facciale), Parte_9 CP_23 Parte_10 [...]
, , , CP_44 Parte_11 CP_28 Parte_12 Parte_13 CP_30
, ,
[...] Controparte_31 Parte_14 Parte_15 Controparte_35 Pt_16
Viali Adriano, ,
[...] CP_39 Parte_17 Parte_18 Parte_19 hanno diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa interna e comunitaria per la frequentazione dei corsi di specializzazione post universitaria, ovvero al risarcimento del danno patito per il mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria che tale remunerazione prevedeva, avendo frequentato corsi di specializzazione medica e consegui-to i rispettivi diplomi di specializzazione in discipline mediche non comprese negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e
75/363/CEE, ma successivamente dichiarate equipollenti a quelle ivi previste ovvero riconosciute come conformi a quanto previsto dalle direttive medesime” [DOMANDA NON INERENTE LA
POSIZIONE DELLA DOTT.SA ]. Parte_1
In relazione alla domanda sub. E) si insiste per l'accoglimento della stessa chiedendo l'applicazione del parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370 (ossia per ogni anno di specializzazione € 6.713,94) e, quindi, con condanna della Controparte_1 al pagamento in favore della dott.ssa dell'importo di € 5.035,45 per
[...] Parte_1
l'A.A. 1982-1983 (cioè, quello “a cavallo”) e dell'importo di € 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984 e, quindi, del complessivo importo pari a € 11.749,39 (o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia) e con applicazione degli interessi come calcolati in via gradata nel paragrafo sub. 5) di questo atto di riassunzione e, quindi, in via principale, con interessi moratori a far data dal 4.3.2009 (data di messa in mora) o, in subordine, con pag. 4/9 calcolo degli interessi nella misura ex art. 1284 comma I, c.c. a decorre dal 4.3.2009 e, a decorrere dal 30.10.2015 (data di ricezione da parte della del Consiglio della CP_1 citazione che ha dato inizio al giudizio di primo grado, cfr. p. 7, doc. L, cit.) nella misura ex art. 1284, comma IV, c.c. o, in estremo subordine, con calcolo degli interessi nella misura ex art. 1284 comma I, c.c. a decorre dal 4.3.2009.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA (22%) e CPA
(4%), come per legge, per tutti i gradi di giudizio (primo grado, secondo grado, Cassazione
e questo giudizio di rinvio in appello)”.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni della sola appellata, essendo le Amministrazioni rimaste contumaci, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Per una migliore comprensione della questione, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di
Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo, come ricordato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha rinviato alla presente sede. In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante pag. 5/9 rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir.
82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio
1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo
Stato e il danno subito dalle persone lese.
pag. 6/9 Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa. Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva
82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel 2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della
Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della pag. 7/9 formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Pertanto, nel caso in esame, sussiste il diritto della Dott.ssa al risarcimento del Parte_1 danno, con limitazione dello stesso a partire dal 01 gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione. Ne consegue che all'attore in riassunzione deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre
1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La
Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A.
1982-1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Ne consegue che vanno riconosciuti alla Dott.ssa della durata legale di 4 anni Parte_1 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora.
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia e della contumacia delle Amministrazioni in questo grado, le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla
Cassazione proposto dalla Dott.ssa , ogni ulteriore istanza ed eccezione Parte_1 disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento di Controparte_1
Euro 11.749,39 nei confronti di , il tutto oltre interessi legali dalla data Parte_1 di costituzione in mora;
pag. 8/9 compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del grado di legittimità.
Così deciso all'udienza dell'8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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