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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 712/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.2.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. VENERONI MARIA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Vittadini n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IA, in data 23/11/2019, (atto n.
99, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune Travacò Siccomario (PV), Via Marie Curie
n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Pt_1
– già proprietaria dell'immobile stesso.
[...]
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. In parziale deroga a quanto genericamente pattuito, nei periodi di permanenza all'estero del Sig. tutte le iniziative e decisioni, anche di straordinaria CP_1 amministrazione inerenti al figlio verranno autonomamente assunte dalla madre, la quale dovrà comunque informare il padre, possibilmente in via anticipata.
4. Il figlio resta collocato presso la dimora materna, in Travacò Siccomario, Per_1 via Marie Curie n. 15. Il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – ad oggi non prevedibili in termini di tempo e di luogo – e nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio, trascorrerà con almeno un giorno alla settimana, Per_1 prelevandolo all'uscita da scuola o dall'abitazione materna ed ivi riportandolo entro le ore 21; durante i fine settimana trascorrerà con il minore l'intera giornata del sabato o della domenica, come concordato di volta in volta con la madre. Una volta ristabilita una costante frequentazione e ritrovata una stabilità abitativa, oltre che lavorativa, nel regime di frequentazione padre-figlio potranno essere, gradualmente, inseriti i pernottamenti presso quella che sarà l'abitazione paterna. Allo stato attuale, la sua precarietà non lo consente. Il signor dichiara, infatti, che per esigenze lavorative CP_1
(es. lavoro stagionale in zone di vacanza) e personali (nuova relazione nel proprio Paese
d'origine) trascorre diversi periodi lontano e, durante la sua permanenza in Lombardia,
è ospite a Milano, presso la casa del fratello. Si impegna, comunque, a trovare un'occupazione stabile ed un'abitazione idonea ad ospitare il bambino.
Analogamente, le festività e almeno 10 giorni durante le vacanze estive saranno trascorse dal padre con il figlio, in alternanza con la madre, appena la situazione del padre e l'età del minore lo consentiranno. In ogni caso, la signora si impegna, in questi Pt_1 periodi (feste e vacanze estive), ad agevolare l'intensificarsi della relazione e frequentazione del sig. con il figlio, nell'evidente interesse di quest'ultimo. CP_1
5. Il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 Pt_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 (quattrocento) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in
pag. 2 di 5 anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri indicati nel Protocollo 2323/16 Tribunale di Pavia
e Ordine degli Avvocati di Pavia, di cui le Parti dichiarano di avere conoscenza e di averne ricevuto copia dall'avvocato .
7. Le Parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e di essere economicamente indipendenti, per questo rinunciando ad ogni reciproca pretesa di natura economica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.2.2025, successivamente integrati con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, integrate con note scritte depositate il 24.6.2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pag. 3 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in IA, in data 23/11/2019, (atto n. Controparte_1
99, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 712/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.2.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. VENERONI MARIA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Vittadini n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IA, in data 23/11/2019, (atto n.
99, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune Travacò Siccomario (PV), Via Marie Curie
n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Pt_1
– già proprietaria dell'immobile stesso.
[...]
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. In parziale deroga a quanto genericamente pattuito, nei periodi di permanenza all'estero del Sig. tutte le iniziative e decisioni, anche di straordinaria CP_1 amministrazione inerenti al figlio verranno autonomamente assunte dalla madre, la quale dovrà comunque informare il padre, possibilmente in via anticipata.
4. Il figlio resta collocato presso la dimora materna, in Travacò Siccomario, Per_1 via Marie Curie n. 15. Il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – ad oggi non prevedibili in termini di tempo e di luogo – e nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio, trascorrerà con almeno un giorno alla settimana, Per_1 prelevandolo all'uscita da scuola o dall'abitazione materna ed ivi riportandolo entro le ore 21; durante i fine settimana trascorrerà con il minore l'intera giornata del sabato o della domenica, come concordato di volta in volta con la madre. Una volta ristabilita una costante frequentazione e ritrovata una stabilità abitativa, oltre che lavorativa, nel regime di frequentazione padre-figlio potranno essere, gradualmente, inseriti i pernottamenti presso quella che sarà l'abitazione paterna. Allo stato attuale, la sua precarietà non lo consente. Il signor dichiara, infatti, che per esigenze lavorative CP_1
(es. lavoro stagionale in zone di vacanza) e personali (nuova relazione nel proprio Paese
d'origine) trascorre diversi periodi lontano e, durante la sua permanenza in Lombardia,
è ospite a Milano, presso la casa del fratello. Si impegna, comunque, a trovare un'occupazione stabile ed un'abitazione idonea ad ospitare il bambino.
Analogamente, le festività e almeno 10 giorni durante le vacanze estive saranno trascorse dal padre con il figlio, in alternanza con la madre, appena la situazione del padre e l'età del minore lo consentiranno. In ogni caso, la signora si impegna, in questi Pt_1 periodi (feste e vacanze estive), ad agevolare l'intensificarsi della relazione e frequentazione del sig. con il figlio, nell'evidente interesse di quest'ultimo. CP_1
5. Il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 Pt_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 (quattrocento) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in
pag. 2 di 5 anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri indicati nel Protocollo 2323/16 Tribunale di Pavia
e Ordine degli Avvocati di Pavia, di cui le Parti dichiarano di avere conoscenza e di averne ricevuto copia dall'avvocato .
7. Le Parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e di essere economicamente indipendenti, per questo rinunciando ad ogni reciproca pretesa di natura economica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.2.2025, successivamente integrati con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, integrate con note scritte depositate il 24.6.2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pag. 3 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in IA, in data 23/11/2019, (atto n. Controparte_1
99, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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