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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1876/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Manuela CORTELLONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1876/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
con sede in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3, in persona del suo Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante, C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. prof. Achille Saletti, presso il cui studio in Milano, via Fratelli Gabba, 7 è elettivamente domiciliato APPELLANTE contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, in Controparte_1 persona del suo procuratore speciale, dott. , in forza di procura speciale in CP_2 atti,
C.F. P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Pedersoli, prof.ssa avv. Elena Marinucci, avv. Paolo Manzoni e avv. Andrea Allegri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Monte di Pietà n. 15 APPELLATA
e
, Controparte_3 con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei Commissari
pagina 1 di 14 Liquidatori, C.F. P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaella Villa sito in Seregno (MB), Via San Vitale n. 92 APPELLATA/INTERVENIENTE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 29 maggio 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'LL Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in integrale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Mila-no 29 maggio 2023, n. 4438/2023, resa all'esito del giudizio 11042/2021 R.G., notificata il 6 giugno 2023, così giudicare: nel merito, (A) premesse le declaratorie del caso e, segnatamente, dato atto che:
- ha provveduto a versare in data 24 giugno 2020 ad Parte_1 [...]
l'importo di € 83.000,00, in ragione della garanzia _4
n.ro 460011417530 da essa prestata su richiesta di Controparte_3
- in forza delle previsioni del Contratto di cessione concluso in data 26 giugno 2017 con
, è Controparte_3 Controparte_1 subentrata alla prima nei rapporti concernenti la garanzia 460011417530 prestata dalla concludente;
condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, per i titoli di cui in narrativa, a l'importo di € Parte_1
83.000,00, con gli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento e gli interessi, anche anatocistici, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo;
(B) dichiarare inammissibile l'intervento di Controparte_3
per difetto di interesse ad agire e legittimazione e comunque respingere
[...] le domande della stessa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, incluso CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 2 di 14 - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare l'impugnata sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano, Sezione V civile, pubblicata in data 29 maggio 2023, nella parte in cui ha rigettato le domande proposte da nei confronti di condannando Parte_1 Controparte_1
l'attrice alla refusione delle spese di lite;
- in ogni caso, rigettare siccome infondate le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.” per l'appellata/interveniente Controparte_3
:
[...]
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte LL, anche in quanto del tutto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la Sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano anche sui capi ex adverso impugnati e, comunque, per quanto occorrer possa, accogliersi le conclusioni già rassegnate dalla LCA di in primo grado e qui ritrascritte: Controparte_3
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva di in LCA (con ogni Controparte_3 Con consequenziale provvedimento anche con riguardo all'estromissione di ), in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingersi, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto”. in ogni caso: con rifusione integrale delle spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.3.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 affinché venisse condannata a pagarle l'importo di € Controparte_1
83.000,00, oltre interessi legali dal 24.6.2020 al saldo, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 cod. civ. e con maggiorazione di interessi anatocistici dalla domanda al saldo. L'azione è stata proposta a titolo di regresso per il pagamento assicurato dalla banca, parte attrice, in data 24/6/2020, a favore di
[...]
, in esecuzione dell'obbligo di garanzia dei debiti di _4
oggi in liquidazione coatta amministrativa, nei quali è Controparte_3 subentrata il 26/6/2017. Controparte_1 pagina 3 di 14 A fondamento della domanda, l'attrice deduceva di aver prestato nel maggio 2011, tramite swift, fideiussione specifica a prima richiesta dell'importo di € 83.000,00 in favore di in amministrazione straordinaria, a garanzia del debito _4 gravante su in forza della sentenza di condanna n. 733/2010 del Controparte_3
Tribunale di Busto AR del 30.10.2010, emessa all'esito di giudizio di revocatoria fallimentare (doc.ti 3 e 4), con cui si imponeva alla banca la restituzione di detto importo a titolo di revoca delle rimesse eseguite su conto corrente. Allegava, altresì, che la garanzia veniva escussa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il 22/7/2019 da _4
, con contestuale richiesta di pagamento dell'ulteriore debito residuo, per la
[...] parte superiore alla garanzia prestata, ad succeduta nel Controparte_1 debito di nel frattempo assoggettata a procedura di liquidazione Controparte_3 coatta amministrativa. Produceva documentazione attestante la corresponsione dell'importo oggetto della garanzia il 24/6/2020 a mezzo di bonifico. Lamentava che, informata dell'escussione, l'obbligata in regresso
[...] le denegava il pagamento del debito da rivalsa, deducendo di non CP_1 essere subentrata a in tale obbligazione. Controparte_3
Pertanto, esperito vanamente il tentativo di mediazione, conveniva innanzi all'autorità giudiziaria per sentirla condannare ai sensi dell'art. 1950 Controparte_1 cod. civ. La convenuta costituendosi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, affermando non essendole stati ceduti da in CP_3 liquidazione coatta amministrativa nè la fideiussione prestata da per il Parte_1 pagamento del debito riconosciuto nel giudizio revocatorio, né il rapporto di conto corrente - già estinto – costituente il titolo delle domande definite in tale giudizio, né tantomeno il debito garantito, come risultante all'esito del detto giudizio. In corso di causa ha spiegato intervento volontario Controparte_3 coatta amministrativa, insorgendo per l'accertamento della propria titolarità passiva del rapporto dedotto e spiegando eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB della domanda attorea, in quanto irritualmente proposta a seguito della disposizione del provvedimento liquidatorio della banca. L'intervenuta ha evidenziato come ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017 il credito vantato dall'attrice fosse escluso dalla cessione eseguita in favore di
[...]
circostanza che, in tesi, trovava conferma nella definizione CP_1 convenzionale delle passività escluse dalla cessione, tra le quali rientravano le controversie non pendenti alla data della cessione che non riguardano attività incluse ai sensi dell'art.
3.1.4 lett. b) punto iv), come dimostrato dalla domanda di ammissione al passivo per il credito accertato nel giudizio intrapreso da . CP_4
pagina 4 di 14 Per il resto l'intervenuta aderiva a tutte le difese articolate da Controparte_1
[...]
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da nei confronti di e ha dichiarato Parte_1 Controparte_1 improcedibile la domanda relativa al credito vantato da nei confronti Parte_1 di in liquidazione coatta amministrativa condannando, parte Controparte_3 attrice a rimborsare in favore di e Parte_1 Controparte_1 in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite. Controparte_3
Il Giudice di primo grado ha rilevato ed escluso che:
- la disciplina della controversia era retta dall'accordo intercorso tra CP_1
e del 22/6/2017, meglio delineata da CP_1 Controparte_3 due successivi atti di ricognizione, il primo dei quali stipulato il 17/1/2018 ed il secondo il 19/1/2018; con questi accordi veniva regolamentata la successione nei rapporti attivi e passivi di a seguito della sua liquidazione Controparte_3 coatta amministrativa;
- si trattava di vicenda avente significativi riflessi pubblicistici, posto che la procedura fallimentare della banca in liquidazione era oggetto di specifica normazione ad opera del D.L. n. 99/2017, con cui si è prevista “una serie di misure pubbliche di sostegno, finalizzate a dare continuità alle aziende bancarie e quindi ad evitare che la procedura liquidatoria avesse l'effetto di distruggere il valore delle aziende bancarie coinvolte […]” introducendo quindi disposizioni volte a “consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione”1;
- in linea con le finalità generali perseguite con l'intervento statale, le passività oggetto di cessione erano tassativamente perimetrate a mezzo delle clausole 3.1.2 e 3.4 del secondo atto di ricognizione, clausole che trasponevano nel corpo del contratto le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 99/2017: “rientrano tra le attività incluse nella cessione i beni, cespiti e rapporti considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, indicati per categoria nell'allegato D)”, tra i quali figurano i contratti interbancari ed i relativi crediti
“diversi da quelli con partecipazioni e/o interessenze escluse dall'insieme aggregato”; inoltre, ai sensi dell'art.
3.1.2 lett. b) dell'accordo, costituivano passività incluse “quelle che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, siccome regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e individuati nel prospetto allegato D)”; 1 Sentenza impugnata pag. 12. pagina 5 di 14 - il debito da rivalsa costituisse una posta di cessione, atteso che lo stesso era riferibile ad un contratto di conto corrente estinto, già nel 2005, a seguito della liquidazione della società correntista, e che lo stesso non poteva allora CP_4 configurarsi come “attività inerente” ai sensi del richiamato art. 3 dell'accordo;
- il debito di rivalsa, inoltre, era annesso ad una fideiussione prestata per l'accoglimento di azione revocatoria su “credito deteriorato”, tipologia di bene a sua volta espressamente esclusa dal perimetro della cessione (cfr., Contratto, art. 3.1.4., lett. A, sulla qualificazione bancaria dei rapporti “deteriorati); i rapporti relativi a crediti deteriorati esulavano dall'ambito oggettivo della successione, posto che il D.L. n. 99/2017 ne prevedeva la devoluzione ad altro soggetto:
“L'art. 5 del d.l. 99/2017 ha inoltre previsto che anche i crediti deteriorati di fossero ceduti alla escludendo pertanto che i Controparte_3 CP_7 rapporti dai quali hanno avuto origine tali crediti deteriorati potessero formare oggetto della cessione di attività, passività, beni, diritti e parti di azienda o rami che i commissari liquidatori avrebbero dovuto concludere nell'interesse della procedura”2;
- l'esclusione del debito da soccombenza, dall'area della successione, risultava, inoltre, dalla definizione convenzionale delle “Passività escluse”, di cui all'allegato 1.1. al contratto di cessione e nella cui sezione A n. 3 dedicata al
“Contenzioso escluso” si apprendeva “che tutti i rapporti relativi al contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26.6.2017 costituiscono contenzioso escluso quando “contenzioso relativo/connesso a crediti deteriorati”;
- nel caso di specie, il giudizio da cui originava il debito garantito verteva, appunto, su un rapporto bancario intrattenuto con un ente sottoposto ad amministrazione straordinaria e definito solo dopo la conclusione dell'accordo di cessione3;
- dall'esame delle scritture contabili, era possibile rilevare che erano state acquisite due diligence del Collegio degli Esperti sulle attività e passività ricomprese nell'Insieme Aggregato della cessione, che anche i fondi accantonati da
[...]
per i rischi di soccombenza nelle azioni revocatorie in questione, CP_8 erano rimasti nella titolarità della cedente;
- l'istanza di parte attrice di disconoscimento del documento doveva essere disattesa poiché genericamente formulata, ritenendo per contro l'estratto in parola una rappresentazione attendibile della situazione del compendio aziendale alla data di cessione;
- l'intervento volontario spiegato dalla liquidazione di Controparte_9 doveva ritenersi ammissibile poiché da intendersi quale intervento adesivo ex art. 105 cpc, in quanto volto all'accertamento della titolarità passiva dell'interveniente nel diritto azionato da parte attrice nel giudizio;
[...]
coatta amministrativa era intervenuta sostenendo le Controparte_3 ragioni di e per sentire affermare di essere tenuta, in Controparte_1 luogo di tale parte, ad eseguire la prestazione oggetto delle domande di allegando, quindi, ragioni “di per sé sufficienti a legittimarne Parte_1
l'intervento ai sensi del richiamato art. 105 c.p.c. ossia di essere titolare del diritto oggetto della controversia in forza del contratto di fideiussione concluso con e del contratto di cessione concluso con Parte_1 [...]
; Controparte_1
- a seguito dell'intervento del terzo in giudizio, si era verificata l'estensione automatica degli effetti soggettivi della domanda, posto che, per costante giurisprudenza, “l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni”5;
- la titolarità passiva del rapporto era da ricondursi all'interveniente, con conseguente improcedibilità di ai sensi dell'art. 83 TUB, per Parte_1 avere tale banca irritualmente spiegato azione di cognizione verso una parte, coatta amministrativa, già raggiunta da Controparte_10 provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Avverso la pronuncia citata, ha interposto appello articolando tre Parte_1 motivi, analiticamente esposti in parte motiva.
Instaurato il contraddittorio si è costituita concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita, altresì, Controparte_3 aderendo alle difese svolte dalla banca appellata e reiterando le proprie eccezioni già spese in primo grado.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusive e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre. Con il primo motivo, l'LL censura il provvedimento del Tribunale di Milano, per aver ritenuto che il rapporto di garanzia prestato da non potesse Parte_1 ritenersi ricompreso tra quelli transitati in capo a da Controparte_5 in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_3
Sostiene l'LL che il debito di rivalsa per cui è causa, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non scaturiva dall'estinto rapporto di conto corrente (tra l'intervenuta ed in bonis) né dalla fideiussione prestata, ma da un CP_4 provvedimento giudiziario, che ha disposto la revoca di rimesse eseguite sul detto conto corrente: per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto AR era stata rilasciata la fideiussione in parola fino al passaggio in giudicato della pronuncia. Per l'LL, l'accoglimento della domande revocatorie su conto corrente costituirebbe rischio tipico delle attività bancarie e, come tale, da intendersi incluso nell'oggetto della cessione. Sotto altro profilo, assume che anche la fideiussione, ad esso annessa, concreta una ipotesi di “rapporto interbancario” incluso (art.
3.1.2. dell'atto ricognitivo del 2018), posto che il negozio di garanzia sarebbe stato stipulato da due istituti di credito, a mezzo della piattaforma bancaria “SWIFT”, e con regolamento “in conto reciproco”, come tipicamente avviene nelle negoziazioni bancarie;
inoltre, l'importo prestato con la fideiussione era ritualmente iscritto nella contabilità dell'LL ed individuato nel prospetto D) del secondo accordo ricognitivo. Avversa poi il convincimento del Giudice di primo grado, per aver tratto prova del difetto di legittimazione passiva di dall'esame dell'estratto Controparte_1 dell'inventario del Collegio degli Esperti ex art. 4 D.L. n. 99/2017, assumendo lo scarso valore probatorio del documento, in assenza di una comparazione con la riproduzione integrale della scrittura e indipendentemente dalla produzione dell'attestazione notarile di conformità, posto che questa sarebbe stata rilasciata da un notaio non “depositario” della scrittura ex art. 2718 cod. civ.. In definitiva, per l'LL una miglior valutazione della documentazione prodotta avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Milano ad affermare che le riserve operate dall'istituto erano già idonee a fronteggiare i rischi di soccombenza della banca e che pagina 8 di 14 non erano, pertanto, necessari ulteriori interventi di finanza pubblica per garantirne l'assolvimento. A ulteriore conferma della bontà di tali conclusioni, l'LL ha evidenziato che l'allegato D) al secondo atto ricognitivo indicherebbe che i fondi accantonati da per rischi ed oneri erano stati trasferiti ad Controparte_3 [...] per intero e, quindi, anche con riguardo a quelli accantonati in CP_1 relazione alle passività inerenti alle azioni revocatorie cui è collegata la garanzia prestata da Parte_1
Il motivo, a giudizio della Corte, è infondato.
La sostanza del gravame poggia sul rilievo, per cui il debito da regresso in contestazione abbia formato oggetto dell'insieme delle attività trasferite ad Controparte_1
con l'accordo di cessione, e ciò perché tanto il debito principale, quanto la annessa
[...] fideiussione, costituirebbero “rapporti considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, indicati per categoria nell'allegato D”, siccome collegati al positivo esperimento di una azione revocatoria e non - come invece affermato nella sentenza impugnata - ad un rapporto di conto corrente estintosi ben prima della successione bancaria. Trattasi, ad avviso della Corte, di rilievo inconferente, posto che pare non confrontarsi con altro argomento, ben enunciato nella sentenza impugnata, per cui il debito garantito vada annoverato tra le “attività deteriorate”. Tali sono “ i crediti di classificati o classificabili in base ai principi CP_3
Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze” come “inadempienze probabili” e/o come “esposizioni scadute e i relativi rapporti contrattuali” (cfr., art. 3.1.4., Contatto di cessione), come tali estranei all'oggetto della cessione. A mente degli artt. 3 e 5 del D.L. n. 99/2017, infatti, la titolarità delle poste in questione è stata conferita ad altro soggetto, la Società di Gestione per le Attività (S.G.A.), la quale è deputata dalla legge a curarne l'esazione, e il cui contenzioso è stato conseguentemente escluso dalle parti dall'insieme aggregato delle poste cedute6. Non pare possa dubitarsi della riconducibilità alla categoria in questione del debito garantito, posto che, come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, la revoca di rimesse su conto corrente è concretizzazione di un rischio “inerente ad un credito deteriorato ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017 in quanto riferito a correntista, CP_4 in a.s., in amministrazione straordinaria, ed è quindi un rischio che si è già concretizzato da oltre sette anni alla data della cessione (essendo già stata condannata in sede di revocatoria dal Tribunale di Busto AR nel 2010) Controparte_3 e che non attiene a rapporto rispetto al quale la legge ha ritenuto di dover garantire una continuità aziendale”7. Anche a voler accreditare la tesi di parte LL sulla natura autonoma del debito principale da restituzione delle poste revocate, non pare, comunque, alla Corte potersi prescindere dal fatto che questo origina da un contenzioso che inerisce ad un “credito deteriorato”, contenzioso, peraltro, ancora in essere alla data della cessione e che risulta definito in epoca di molto successiva alla condanna revocatoria (cfr., doc. 5, fasc. LL, ordinanza della Cassazione del 2019). Il debito garantito non è, pertanto, caduto in successione e la sua titolarità permane in capo all'intervenuta, che risulta obbligata, in via di regresso, nei confronti dell'LL . Parte_1
Né quanto affermato pare scalfito dalle deduzioni dell'LL circa il presunto trasferimento a dei fondi accantonati per il pagamento del Controparte_1 debito oggetto di esame. Invero, ad avviso della Corte, pare trarsi una differente conclusione dall'esame dell'estratto dell'inventario dei beni ceduti, redatto dai Commissari Liquidatori nell'ambito della due diligence propedeutica al trasferimento dell'azienda (cfr., doc. 22, fasc. appellata). Un compiuto esame del documento consente di affermare che, a fronte di un appostamento di € 57.497,00 per la soccombenza di
[...]
nel giudizio revocatorio con € Controparte_3 _4
57.497,00 sono stati imputati alla liquidazione coatta amministrativa della banca e € “0” risultano devoluti all'Insieme Aggregato dell'accordo di Cessione. Neppure appaiono fondate le istanze dell'LL volte a mettere in discussione il valore probatorio del documento, posto che la relativa istanza di disconoscimento è stata ritenuta inammissibile in primo grado per difetto di genericità, né la sua riproposizione in appello risulta suffragata da ragioni che superino detto vizio. È, infatti, allegazione generica quella per cui “per definizione, infatti, un estratto è difforme dal documento integrale da cui è estratto, riproducendone solo una parte. Se, poi, la versione integrale del documento non viene prodotta, l'estratto diventa inutilizzabile”8. Al netto del difetto di specificità dell'istanza, nondimeno la prospettazione appare pretestuosa, se si considera che è stata prodotta attestazione notarile della regolarità dell'estrazione dall'inventario dell'intero insieme aggregato, come condivisibilmente valutato dal Tribunale di Milano9.
Né vale ad escludere il valore probatorio del documento la censura per cui l'attestazione di conformità sarebbe stata rilasciata da notaio “non depositario” della scrittura ex art. 2718 cod. civ., posto che questo rilievo si attaglia alle “riproduzioni per estratto” di atti analogici e non a quelli redatti in formato digitale. L'estratto di cui si discute, infatti, è un foglio excel, per cui, in linea alle indicazioni della Suprema Corte, va più propriamente annoverato tra le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione, questo forma “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024).
Ciò, pacificamente ricorre nel caso di specie. La Corte, pertanto, aderisce alle valutazioni, sul punto, rese dal Giudice di primo grado:
“ Parte attrice ha contestato il rilievo probatorio di tali documenti, allegando che i fondi accantonati per rischi ed oneri relativi a tale contenzioso fossero stati trasferiti ad contestando il valore probatorio contrario dei doc. 22 e 35 Controparte_1 in particolare, quanto al doc. 22, contestandone la conformità rispetto all'originale ma senza chiarire le ragioni poste a fondamento di tale allegazione, fatto che rende il disconoscimento inammissibile, nonché, quanto al doc. 35, siccome non prodotto integralmente, di contenuto non chiaro in ragione delle abbreviazioni utilizzate nella redazione dell'inventario ed in ragione dell'attestazione ivi compiuta della riferibilità del rapporto alla liquidazione coatta amministrativa nel giorno precedente a quello della cessione e non nel giorno stesso della cessione. I rilievi critici compiuti dalla difesa di parte attrice con riguardo al valore probatorio del doc. 35 di parte convenuta non meritano di essere condivisi tenuto conto di come la convenuta abbia prodotto attestazione notarile della regolarità dell'estrazione del dato prodotto dall'inventario dell'intero insieme aggregato nonché del fatto che necessariamente l'inventario di tale insieme deve essere riferito al momento immediatamente antecedente la cessione (ossia la mezzanotte del giorno antecedente alla cessione), avuto riguardo alla disciplina degli effetti della cessione di cui all'art.
6.1.2 del contratto, rilevato inoltre come le abbreviazioni contenute nell'inventario non ostino alla sua piena intellegibilità, non residuando alcun dubbio circa la riferibilità dell'accantonamento documentato dalla convenuta al debito restitutorio garantito da in ragione del fatto che Parte_1
l'importo accantonato (57.497) è identico a quello oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Busto AR (€ 57.496,74, cfr. doc. 2 att.)” 10.
Con il secondo motivo, l'LL si duole che la pronuncia impugnata abbia erroneamente dichiarato ammissibile l'intervento proposto da
[...]
. Controparte_3
A riguardo, denuncia che l'intervenuta appellata non sarebbe titolare di un “diritto” ai sensi dell'art. 105 cpc, ma al più di “obbligo”, asseritamente affermato, nei confronti di 10 Sentenza impugnata pag. 15. pagina 11 di 14 parte attrice e che, comunque, Controparte_3 amministrativa sarebbe stato priva di interesse a contraddire, posto che non trarrebbe giovamento alcuno né dall'accoglimento né dal rigetto dalla domanda principale.
Con il successivo motivo, logicamente connesso a quello ora esposto, l'LL si duole che il Giudice di primo grado abbia ritenuto la domanda svolta da Parte_1 nei confronti di automaticamente estesa anche
[...] Controparte_5 all'intervenuta, con conseguente improcedibilità della stessa. Sostiene, a tal proposito, di aver sempre negato la legittimazione passiva di
[...]
e di avere per converso indirizzato la Controparte_3 domanda solo verso Controparte_11
Assume, pertanto, viziata la parte della pronuncia impugnata, che ha disposto l'improcedibilità dell'azione, in tesi, verso una parte mai evocata.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. L'interesse dell'interveniente alla dichiarazione della propria titolarità passiva del rapporto fonda una posizione giuridica autonoma in capo al terzo: in altri termini, come riconosciuto anche in sede di legittimità, la richiesta di vedersi riconosciuta la legittimazione passiva dell'oggetto del processo costituisce ragione di per sé legittimante l'intervento. Nel caso di specie, liquidazione coatta amministrativa è Controparte_3 intervenuta sostenendo le ragioni di ed affermando di essere Controparte_1 tenuta, in luogo di tale parte, ad eseguire la prestazione oggetto delle domande di parte attrice, allegando, quindi, di essere titolare del diritto oggetto della controversia in forza del contratto di fideiussione concluso con e del contratto di cessione Parte_1 concluso con Controparte_1
In tale ottica, non rileva l'assunto dell'LL, per cui l'intervenuta non trarrebbe giovamento dall'accoglimento delle domande attoree. Come correttamente rilevato in primo grado, l'esito della lite per la parte adiuvata è circostanza di mero fatto, inidonea a elidere l'interesse del terzo all'accertamento del rapporto: “Né può dirsi che trarrebbe, di fatto o di Controparte_12 diritto, giovamento dall'accoglimento delle domande attoree che determinerebbe l'estinzione di tale debito, non essendo tale circostanza, di mero fatto, idonea a far venir meno l'interesse giuridico dell'interveniente all'accertamento di essere titolare del diritto oggetto della domanda attorea, in forza del contratto concluso con Parte_1 ed anche in forza del contratto di cessione concluso con
[...] Controparte_1
la cui corretta esecuzione verrebbe pregiudicata, in diritto, da un accertamento
[...] contrario a quella che viene indicata come la volontà delle parti di tale contratto.
pagina 12 di 14 Tale tipologia di intervento, del resto è pacificamente riconosciuta come ammissibile tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina che la classifica in una ipotesi tipica di c.d. “laudatio auctoris”11. Pertanto, così acclarata la legittimazione del terzo all'ingresso in causa, consegue in via automatica l'estensione a lui degli effetti processuali della domanda e tanto pur se parte attrice non lo aveva citato originariamente in giudizio. Né simile approdo costituisce un'ipotesi di violazione del principio della domanda, posto che, in caso di rigetto della domanda attorea nei confronti di la domanda conserva la propria efficacia verso chi afferma Controparte_11 di essere effettivo parte della pretesa.
Il che trattasi, ad avviso della Corte, di assunto anche di recente ribadito nella giurisprudenza di Cassazione, al cui indirizzo la Corte intende aderire: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione.”., 12. Da quanto sin qui illustrato discende, pertanto, che correttamente il Giudice di primo grado ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attrice nei confronti dell'intervenuta. Una volta ammesso, infatti, che la titolarità del debito azionato è rimasta imputata alla banca liquidata, il perimetro soggettivo della domanda è stato automaticamente veicolato verso la quale si è trovata Controparte_3 inammissibilmente investita di una azione di cognizione per un debito fallimentare. Ciò, inevitabilmente, ha provocato la declaratoria di improcedibilità dell'azione (art. 83 TUB). L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla dichiarazione di infondatezza dell'appello, segue la condanna della parte LL alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€ 83.000,00), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata, avuto altresì riguardo al mancato deposito da parte dell'appellata degli scritti conclusivi. Infine, sussistono, per l'LL, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_5
e avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 29 maggio 2023, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
2. condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_5 [...]
le spese di lite del presente grado di Controparte_3 giudizio, liquidate per ciascuna posizione in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 16.01.2025
Il Presidente estensore
Serena Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sentenza impugnata pag. 12. 3 Sentenza di condanna del Tribunale di Busto AR n. 733/2020. pagina 6 di 14 4 Sentenza impugnata pag. 9. 5 cfr., ibidem pagina 7 di 14 6 Cfr. doc. 19, estratto del Secondo Accordo ricognitivo, sub art. 3.2: “Resta fermo che il contenzioso relativo/connesso a
Crediti Deteriorati delle Banche in LCA e delle banche partecipate rientra nel Contenzioso Escluso ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione”). pagina 9 di 14 7 Sentenza impugnata pag. 14. 8 Pag. 22 atto di appello. 9 Doc. n. 35. pagina 10 di 14 11 Sentenza impugnata pag. 9. 12 Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8877 del 29/03/2023. pagina 13 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Manuela CORTELLONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1876/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
con sede in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3, in persona del suo Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante, C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. prof. Achille Saletti, presso il cui studio in Milano, via Fratelli Gabba, 7 è elettivamente domiciliato APPELLANTE contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, in Controparte_1 persona del suo procuratore speciale, dott. , in forza di procura speciale in CP_2 atti,
C.F. P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Pedersoli, prof.ssa avv. Elena Marinucci, avv. Paolo Manzoni e avv. Andrea Allegri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Monte di Pietà n. 15 APPELLATA
e
, Controparte_3 con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei Commissari
pagina 1 di 14 Liquidatori, C.F. P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaella Villa sito in Seregno (MB), Via San Vitale n. 92 APPELLATA/INTERVENIENTE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 29 maggio 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'LL Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in integrale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Mila-no 29 maggio 2023, n. 4438/2023, resa all'esito del giudizio 11042/2021 R.G., notificata il 6 giugno 2023, così giudicare: nel merito, (A) premesse le declaratorie del caso e, segnatamente, dato atto che:
- ha provveduto a versare in data 24 giugno 2020 ad Parte_1 [...]
l'importo di € 83.000,00, in ragione della garanzia _4
n.ro 460011417530 da essa prestata su richiesta di Controparte_3
- in forza delle previsioni del Contratto di cessione concluso in data 26 giugno 2017 con
, è Controparte_3 Controparte_1 subentrata alla prima nei rapporti concernenti la garanzia 460011417530 prestata dalla concludente;
condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, per i titoli di cui in narrativa, a l'importo di € Parte_1
83.000,00, con gli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento e gli interessi, anche anatocistici, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo;
(B) dichiarare inammissibile l'intervento di Controparte_3
per difetto di interesse ad agire e legittimazione e comunque respingere
[...] le domande della stessa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, incluso CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 2 di 14 - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare l'impugnata sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano, Sezione V civile, pubblicata in data 29 maggio 2023, nella parte in cui ha rigettato le domande proposte da nei confronti di condannando Parte_1 Controparte_1
l'attrice alla refusione delle spese di lite;
- in ogni caso, rigettare siccome infondate le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.” per l'appellata/interveniente Controparte_3
:
[...]
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte LL, anche in quanto del tutto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la Sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano anche sui capi ex adverso impugnati e, comunque, per quanto occorrer possa, accogliersi le conclusioni già rassegnate dalla LCA di in primo grado e qui ritrascritte: Controparte_3
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva di in LCA (con ogni Controparte_3 Con consequenziale provvedimento anche con riguardo all'estromissione di ), in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingersi, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto”. in ogni caso: con rifusione integrale delle spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.3.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 affinché venisse condannata a pagarle l'importo di € Controparte_1
83.000,00, oltre interessi legali dal 24.6.2020 al saldo, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 cod. civ. e con maggiorazione di interessi anatocistici dalla domanda al saldo. L'azione è stata proposta a titolo di regresso per il pagamento assicurato dalla banca, parte attrice, in data 24/6/2020, a favore di
[...]
, in esecuzione dell'obbligo di garanzia dei debiti di _4
oggi in liquidazione coatta amministrativa, nei quali è Controparte_3 subentrata il 26/6/2017. Controparte_1 pagina 3 di 14 A fondamento della domanda, l'attrice deduceva di aver prestato nel maggio 2011, tramite swift, fideiussione specifica a prima richiesta dell'importo di € 83.000,00 in favore di in amministrazione straordinaria, a garanzia del debito _4 gravante su in forza della sentenza di condanna n. 733/2010 del Controparte_3
Tribunale di Busto AR del 30.10.2010, emessa all'esito di giudizio di revocatoria fallimentare (doc.ti 3 e 4), con cui si imponeva alla banca la restituzione di detto importo a titolo di revoca delle rimesse eseguite su conto corrente. Allegava, altresì, che la garanzia veniva escussa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il 22/7/2019 da _4
, con contestuale richiesta di pagamento dell'ulteriore debito residuo, per la
[...] parte superiore alla garanzia prestata, ad succeduta nel Controparte_1 debito di nel frattempo assoggettata a procedura di liquidazione Controparte_3 coatta amministrativa. Produceva documentazione attestante la corresponsione dell'importo oggetto della garanzia il 24/6/2020 a mezzo di bonifico. Lamentava che, informata dell'escussione, l'obbligata in regresso
[...] le denegava il pagamento del debito da rivalsa, deducendo di non CP_1 essere subentrata a in tale obbligazione. Controparte_3
Pertanto, esperito vanamente il tentativo di mediazione, conveniva innanzi all'autorità giudiziaria per sentirla condannare ai sensi dell'art. 1950 Controparte_1 cod. civ. La convenuta costituendosi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, affermando non essendole stati ceduti da in CP_3 liquidazione coatta amministrativa nè la fideiussione prestata da per il Parte_1 pagamento del debito riconosciuto nel giudizio revocatorio, né il rapporto di conto corrente - già estinto – costituente il titolo delle domande definite in tale giudizio, né tantomeno il debito garantito, come risultante all'esito del detto giudizio. In corso di causa ha spiegato intervento volontario Controparte_3 coatta amministrativa, insorgendo per l'accertamento della propria titolarità passiva del rapporto dedotto e spiegando eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB della domanda attorea, in quanto irritualmente proposta a seguito della disposizione del provvedimento liquidatorio della banca. L'intervenuta ha evidenziato come ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017 il credito vantato dall'attrice fosse escluso dalla cessione eseguita in favore di
[...]
circostanza che, in tesi, trovava conferma nella definizione CP_1 convenzionale delle passività escluse dalla cessione, tra le quali rientravano le controversie non pendenti alla data della cessione che non riguardano attività incluse ai sensi dell'art.
3.1.4 lett. b) punto iv), come dimostrato dalla domanda di ammissione al passivo per il credito accertato nel giudizio intrapreso da . CP_4
pagina 4 di 14 Per il resto l'intervenuta aderiva a tutte le difese articolate da Controparte_1
[...]
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da nei confronti di e ha dichiarato Parte_1 Controparte_1 improcedibile la domanda relativa al credito vantato da nei confronti Parte_1 di in liquidazione coatta amministrativa condannando, parte Controparte_3 attrice a rimborsare in favore di e Parte_1 Controparte_1 in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite. Controparte_3
Il Giudice di primo grado ha rilevato ed escluso che:
- la disciplina della controversia era retta dall'accordo intercorso tra CP_1
e del 22/6/2017, meglio delineata da CP_1 Controparte_3 due successivi atti di ricognizione, il primo dei quali stipulato il 17/1/2018 ed il secondo il 19/1/2018; con questi accordi veniva regolamentata la successione nei rapporti attivi e passivi di a seguito della sua liquidazione Controparte_3 coatta amministrativa;
- si trattava di vicenda avente significativi riflessi pubblicistici, posto che la procedura fallimentare della banca in liquidazione era oggetto di specifica normazione ad opera del D.L. n. 99/2017, con cui si è prevista “una serie di misure pubbliche di sostegno, finalizzate a dare continuità alle aziende bancarie e quindi ad evitare che la procedura liquidatoria avesse l'effetto di distruggere il valore delle aziende bancarie coinvolte […]” introducendo quindi disposizioni volte a “consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione”1;
- in linea con le finalità generali perseguite con l'intervento statale, le passività oggetto di cessione erano tassativamente perimetrate a mezzo delle clausole 3.1.2 e 3.4 del secondo atto di ricognizione, clausole che trasponevano nel corpo del contratto le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 99/2017: “rientrano tra le attività incluse nella cessione i beni, cespiti e rapporti considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, indicati per categoria nell'allegato D)”, tra i quali figurano i contratti interbancari ed i relativi crediti
“diversi da quelli con partecipazioni e/o interessenze escluse dall'insieme aggregato”; inoltre, ai sensi dell'art.
3.1.2 lett. b) dell'accordo, costituivano passività incluse “quelle che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, siccome regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e individuati nel prospetto allegato D)”; 1 Sentenza impugnata pag. 12. pagina 5 di 14 - il debito da rivalsa costituisse una posta di cessione, atteso che lo stesso era riferibile ad un contratto di conto corrente estinto, già nel 2005, a seguito della liquidazione della società correntista, e che lo stesso non poteva allora CP_4 configurarsi come “attività inerente” ai sensi del richiamato art. 3 dell'accordo;
- il debito di rivalsa, inoltre, era annesso ad una fideiussione prestata per l'accoglimento di azione revocatoria su “credito deteriorato”, tipologia di bene a sua volta espressamente esclusa dal perimetro della cessione (cfr., Contratto, art. 3.1.4., lett. A, sulla qualificazione bancaria dei rapporti “deteriorati); i rapporti relativi a crediti deteriorati esulavano dall'ambito oggettivo della successione, posto che il D.L. n. 99/2017 ne prevedeva la devoluzione ad altro soggetto:
“L'art. 5 del d.l. 99/2017 ha inoltre previsto che anche i crediti deteriorati di fossero ceduti alla escludendo pertanto che i Controparte_3 CP_7 rapporti dai quali hanno avuto origine tali crediti deteriorati potessero formare oggetto della cessione di attività, passività, beni, diritti e parti di azienda o rami che i commissari liquidatori avrebbero dovuto concludere nell'interesse della procedura”2;
- l'esclusione del debito da soccombenza, dall'area della successione, risultava, inoltre, dalla definizione convenzionale delle “Passività escluse”, di cui all'allegato 1.1. al contratto di cessione e nella cui sezione A n. 3 dedicata al
“Contenzioso escluso” si apprendeva “che tutti i rapporti relativi al contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26.6.2017 costituiscono contenzioso escluso quando “contenzioso relativo/connesso a crediti deteriorati”;
- nel caso di specie, il giudizio da cui originava il debito garantito verteva, appunto, su un rapporto bancario intrattenuto con un ente sottoposto ad amministrazione straordinaria e definito solo dopo la conclusione dell'accordo di cessione3;
- dall'esame delle scritture contabili, era possibile rilevare che erano state acquisite due diligence del Collegio degli Esperti sulle attività e passività ricomprese nell'Insieme Aggregato della cessione, che anche i fondi accantonati da
[...]
per i rischi di soccombenza nelle azioni revocatorie in questione, CP_8 erano rimasti nella titolarità della cedente;
- l'istanza di parte attrice di disconoscimento del documento doveva essere disattesa poiché genericamente formulata, ritenendo per contro l'estratto in parola una rappresentazione attendibile della situazione del compendio aziendale alla data di cessione;
- l'intervento volontario spiegato dalla liquidazione di Controparte_9 doveva ritenersi ammissibile poiché da intendersi quale intervento adesivo ex art. 105 cpc, in quanto volto all'accertamento della titolarità passiva dell'interveniente nel diritto azionato da parte attrice nel giudizio;
[...]
coatta amministrativa era intervenuta sostenendo le Controparte_3 ragioni di e per sentire affermare di essere tenuta, in Controparte_1 luogo di tale parte, ad eseguire la prestazione oggetto delle domande di allegando, quindi, ragioni “di per sé sufficienti a legittimarne Parte_1
l'intervento ai sensi del richiamato art. 105 c.p.c. ossia di essere titolare del diritto oggetto della controversia in forza del contratto di fideiussione concluso con e del contratto di cessione concluso con Parte_1 [...]
; Controparte_1
- a seguito dell'intervento del terzo in giudizio, si era verificata l'estensione automatica degli effetti soggettivi della domanda, posto che, per costante giurisprudenza, “l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni”5;
- la titolarità passiva del rapporto era da ricondursi all'interveniente, con conseguente improcedibilità di ai sensi dell'art. 83 TUB, per Parte_1 avere tale banca irritualmente spiegato azione di cognizione verso una parte, coatta amministrativa, già raggiunta da Controparte_10 provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Avverso la pronuncia citata, ha interposto appello articolando tre Parte_1 motivi, analiticamente esposti in parte motiva.
Instaurato il contraddittorio si è costituita concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita, altresì, Controparte_3 aderendo alle difese svolte dalla banca appellata e reiterando le proprie eccezioni già spese in primo grado.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusive e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre. Con il primo motivo, l'LL censura il provvedimento del Tribunale di Milano, per aver ritenuto che il rapporto di garanzia prestato da non potesse Parte_1 ritenersi ricompreso tra quelli transitati in capo a da Controparte_5 in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_3
Sostiene l'LL che il debito di rivalsa per cui è causa, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non scaturiva dall'estinto rapporto di conto corrente (tra l'intervenuta ed in bonis) né dalla fideiussione prestata, ma da un CP_4 provvedimento giudiziario, che ha disposto la revoca di rimesse eseguite sul detto conto corrente: per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto AR era stata rilasciata la fideiussione in parola fino al passaggio in giudicato della pronuncia. Per l'LL, l'accoglimento della domande revocatorie su conto corrente costituirebbe rischio tipico delle attività bancarie e, come tale, da intendersi incluso nell'oggetto della cessione. Sotto altro profilo, assume che anche la fideiussione, ad esso annessa, concreta una ipotesi di “rapporto interbancario” incluso (art.
3.1.2. dell'atto ricognitivo del 2018), posto che il negozio di garanzia sarebbe stato stipulato da due istituti di credito, a mezzo della piattaforma bancaria “SWIFT”, e con regolamento “in conto reciproco”, come tipicamente avviene nelle negoziazioni bancarie;
inoltre, l'importo prestato con la fideiussione era ritualmente iscritto nella contabilità dell'LL ed individuato nel prospetto D) del secondo accordo ricognitivo. Avversa poi il convincimento del Giudice di primo grado, per aver tratto prova del difetto di legittimazione passiva di dall'esame dell'estratto Controparte_1 dell'inventario del Collegio degli Esperti ex art. 4 D.L. n. 99/2017, assumendo lo scarso valore probatorio del documento, in assenza di una comparazione con la riproduzione integrale della scrittura e indipendentemente dalla produzione dell'attestazione notarile di conformità, posto che questa sarebbe stata rilasciata da un notaio non “depositario” della scrittura ex art. 2718 cod. civ.. In definitiva, per l'LL una miglior valutazione della documentazione prodotta avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Milano ad affermare che le riserve operate dall'istituto erano già idonee a fronteggiare i rischi di soccombenza della banca e che pagina 8 di 14 non erano, pertanto, necessari ulteriori interventi di finanza pubblica per garantirne l'assolvimento. A ulteriore conferma della bontà di tali conclusioni, l'LL ha evidenziato che l'allegato D) al secondo atto ricognitivo indicherebbe che i fondi accantonati da per rischi ed oneri erano stati trasferiti ad Controparte_3 [...] per intero e, quindi, anche con riguardo a quelli accantonati in CP_1 relazione alle passività inerenti alle azioni revocatorie cui è collegata la garanzia prestata da Parte_1
Il motivo, a giudizio della Corte, è infondato.
La sostanza del gravame poggia sul rilievo, per cui il debito da regresso in contestazione abbia formato oggetto dell'insieme delle attività trasferite ad Controparte_1
con l'accordo di cessione, e ciò perché tanto il debito principale, quanto la annessa
[...] fideiussione, costituirebbero “rapporti considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, indicati per categoria nell'allegato D”, siccome collegati al positivo esperimento di una azione revocatoria e non - come invece affermato nella sentenza impugnata - ad un rapporto di conto corrente estintosi ben prima della successione bancaria. Trattasi, ad avviso della Corte, di rilievo inconferente, posto che pare non confrontarsi con altro argomento, ben enunciato nella sentenza impugnata, per cui il debito garantito vada annoverato tra le “attività deteriorate”. Tali sono “ i crediti di classificati o classificabili in base ai principi CP_3
Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze” come “inadempienze probabili” e/o come “esposizioni scadute e i relativi rapporti contrattuali” (cfr., art. 3.1.4., Contatto di cessione), come tali estranei all'oggetto della cessione. A mente degli artt. 3 e 5 del D.L. n. 99/2017, infatti, la titolarità delle poste in questione è stata conferita ad altro soggetto, la Società di Gestione per le Attività (S.G.A.), la quale è deputata dalla legge a curarne l'esazione, e il cui contenzioso è stato conseguentemente escluso dalle parti dall'insieme aggregato delle poste cedute6. Non pare possa dubitarsi della riconducibilità alla categoria in questione del debito garantito, posto che, come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, la revoca di rimesse su conto corrente è concretizzazione di un rischio “inerente ad un credito deteriorato ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017 in quanto riferito a correntista, CP_4 in a.s., in amministrazione straordinaria, ed è quindi un rischio che si è già concretizzato da oltre sette anni alla data della cessione (essendo già stata condannata in sede di revocatoria dal Tribunale di Busto AR nel 2010) Controparte_3 e che non attiene a rapporto rispetto al quale la legge ha ritenuto di dover garantire una continuità aziendale”7. Anche a voler accreditare la tesi di parte LL sulla natura autonoma del debito principale da restituzione delle poste revocate, non pare, comunque, alla Corte potersi prescindere dal fatto che questo origina da un contenzioso che inerisce ad un “credito deteriorato”, contenzioso, peraltro, ancora in essere alla data della cessione e che risulta definito in epoca di molto successiva alla condanna revocatoria (cfr., doc. 5, fasc. LL, ordinanza della Cassazione del 2019). Il debito garantito non è, pertanto, caduto in successione e la sua titolarità permane in capo all'intervenuta, che risulta obbligata, in via di regresso, nei confronti dell'LL . Parte_1
Né quanto affermato pare scalfito dalle deduzioni dell'LL circa il presunto trasferimento a dei fondi accantonati per il pagamento del Controparte_1 debito oggetto di esame. Invero, ad avviso della Corte, pare trarsi una differente conclusione dall'esame dell'estratto dell'inventario dei beni ceduti, redatto dai Commissari Liquidatori nell'ambito della due diligence propedeutica al trasferimento dell'azienda (cfr., doc. 22, fasc. appellata). Un compiuto esame del documento consente di affermare che, a fronte di un appostamento di € 57.497,00 per la soccombenza di
[...]
nel giudizio revocatorio con € Controparte_3 _4
57.497,00 sono stati imputati alla liquidazione coatta amministrativa della banca e € “0” risultano devoluti all'Insieme Aggregato dell'accordo di Cessione. Neppure appaiono fondate le istanze dell'LL volte a mettere in discussione il valore probatorio del documento, posto che la relativa istanza di disconoscimento è stata ritenuta inammissibile in primo grado per difetto di genericità, né la sua riproposizione in appello risulta suffragata da ragioni che superino detto vizio. È, infatti, allegazione generica quella per cui “per definizione, infatti, un estratto è difforme dal documento integrale da cui è estratto, riproducendone solo una parte. Se, poi, la versione integrale del documento non viene prodotta, l'estratto diventa inutilizzabile”8. Al netto del difetto di specificità dell'istanza, nondimeno la prospettazione appare pretestuosa, se si considera che è stata prodotta attestazione notarile della regolarità dell'estrazione dall'inventario dell'intero insieme aggregato, come condivisibilmente valutato dal Tribunale di Milano9.
Né vale ad escludere il valore probatorio del documento la censura per cui l'attestazione di conformità sarebbe stata rilasciata da notaio “non depositario” della scrittura ex art. 2718 cod. civ., posto che questo rilievo si attaglia alle “riproduzioni per estratto” di atti analogici e non a quelli redatti in formato digitale. L'estratto di cui si discute, infatti, è un foglio excel, per cui, in linea alle indicazioni della Suprema Corte, va più propriamente annoverato tra le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione, questo forma “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024).
Ciò, pacificamente ricorre nel caso di specie. La Corte, pertanto, aderisce alle valutazioni, sul punto, rese dal Giudice di primo grado:
“ Parte attrice ha contestato il rilievo probatorio di tali documenti, allegando che i fondi accantonati per rischi ed oneri relativi a tale contenzioso fossero stati trasferiti ad contestando il valore probatorio contrario dei doc. 22 e 35 Controparte_1 in particolare, quanto al doc. 22, contestandone la conformità rispetto all'originale ma senza chiarire le ragioni poste a fondamento di tale allegazione, fatto che rende il disconoscimento inammissibile, nonché, quanto al doc. 35, siccome non prodotto integralmente, di contenuto non chiaro in ragione delle abbreviazioni utilizzate nella redazione dell'inventario ed in ragione dell'attestazione ivi compiuta della riferibilità del rapporto alla liquidazione coatta amministrativa nel giorno precedente a quello della cessione e non nel giorno stesso della cessione. I rilievi critici compiuti dalla difesa di parte attrice con riguardo al valore probatorio del doc. 35 di parte convenuta non meritano di essere condivisi tenuto conto di come la convenuta abbia prodotto attestazione notarile della regolarità dell'estrazione del dato prodotto dall'inventario dell'intero insieme aggregato nonché del fatto che necessariamente l'inventario di tale insieme deve essere riferito al momento immediatamente antecedente la cessione (ossia la mezzanotte del giorno antecedente alla cessione), avuto riguardo alla disciplina degli effetti della cessione di cui all'art.
6.1.2 del contratto, rilevato inoltre come le abbreviazioni contenute nell'inventario non ostino alla sua piena intellegibilità, non residuando alcun dubbio circa la riferibilità dell'accantonamento documentato dalla convenuta al debito restitutorio garantito da in ragione del fatto che Parte_1
l'importo accantonato (57.497) è identico a quello oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Busto AR (€ 57.496,74, cfr. doc. 2 att.)” 10.
Con il secondo motivo, l'LL si duole che la pronuncia impugnata abbia erroneamente dichiarato ammissibile l'intervento proposto da
[...]
. Controparte_3
A riguardo, denuncia che l'intervenuta appellata non sarebbe titolare di un “diritto” ai sensi dell'art. 105 cpc, ma al più di “obbligo”, asseritamente affermato, nei confronti di 10 Sentenza impugnata pag. 15. pagina 11 di 14 parte attrice e che, comunque, Controparte_3 amministrativa sarebbe stato priva di interesse a contraddire, posto che non trarrebbe giovamento alcuno né dall'accoglimento né dal rigetto dalla domanda principale.
Con il successivo motivo, logicamente connesso a quello ora esposto, l'LL si duole che il Giudice di primo grado abbia ritenuto la domanda svolta da Parte_1 nei confronti di automaticamente estesa anche
[...] Controparte_5 all'intervenuta, con conseguente improcedibilità della stessa. Sostiene, a tal proposito, di aver sempre negato la legittimazione passiva di
[...]
e di avere per converso indirizzato la Controparte_3 domanda solo verso Controparte_11
Assume, pertanto, viziata la parte della pronuncia impugnata, che ha disposto l'improcedibilità dell'azione, in tesi, verso una parte mai evocata.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. L'interesse dell'interveniente alla dichiarazione della propria titolarità passiva del rapporto fonda una posizione giuridica autonoma in capo al terzo: in altri termini, come riconosciuto anche in sede di legittimità, la richiesta di vedersi riconosciuta la legittimazione passiva dell'oggetto del processo costituisce ragione di per sé legittimante l'intervento. Nel caso di specie, liquidazione coatta amministrativa è Controparte_3 intervenuta sostenendo le ragioni di ed affermando di essere Controparte_1 tenuta, in luogo di tale parte, ad eseguire la prestazione oggetto delle domande di parte attrice, allegando, quindi, di essere titolare del diritto oggetto della controversia in forza del contratto di fideiussione concluso con e del contratto di cessione Parte_1 concluso con Controparte_1
In tale ottica, non rileva l'assunto dell'LL, per cui l'intervenuta non trarrebbe giovamento dall'accoglimento delle domande attoree. Come correttamente rilevato in primo grado, l'esito della lite per la parte adiuvata è circostanza di mero fatto, inidonea a elidere l'interesse del terzo all'accertamento del rapporto: “Né può dirsi che trarrebbe, di fatto o di Controparte_12 diritto, giovamento dall'accoglimento delle domande attoree che determinerebbe l'estinzione di tale debito, non essendo tale circostanza, di mero fatto, idonea a far venir meno l'interesse giuridico dell'interveniente all'accertamento di essere titolare del diritto oggetto della domanda attorea, in forza del contratto concluso con Parte_1 ed anche in forza del contratto di cessione concluso con
[...] Controparte_1
la cui corretta esecuzione verrebbe pregiudicata, in diritto, da un accertamento
[...] contrario a quella che viene indicata come la volontà delle parti di tale contratto.
pagina 12 di 14 Tale tipologia di intervento, del resto è pacificamente riconosciuta come ammissibile tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina che la classifica in una ipotesi tipica di c.d. “laudatio auctoris”11. Pertanto, così acclarata la legittimazione del terzo all'ingresso in causa, consegue in via automatica l'estensione a lui degli effetti processuali della domanda e tanto pur se parte attrice non lo aveva citato originariamente in giudizio. Né simile approdo costituisce un'ipotesi di violazione del principio della domanda, posto che, in caso di rigetto della domanda attorea nei confronti di la domanda conserva la propria efficacia verso chi afferma Controparte_11 di essere effettivo parte della pretesa.
Il che trattasi, ad avviso della Corte, di assunto anche di recente ribadito nella giurisprudenza di Cassazione, al cui indirizzo la Corte intende aderire: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione.”., 12. Da quanto sin qui illustrato discende, pertanto, che correttamente il Giudice di primo grado ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attrice nei confronti dell'intervenuta. Una volta ammesso, infatti, che la titolarità del debito azionato è rimasta imputata alla banca liquidata, il perimetro soggettivo della domanda è stato automaticamente veicolato verso la quale si è trovata Controparte_3 inammissibilmente investita di una azione di cognizione per un debito fallimentare. Ciò, inevitabilmente, ha provocato la declaratoria di improcedibilità dell'azione (art. 83 TUB). L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla dichiarazione di infondatezza dell'appello, segue la condanna della parte LL alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€ 83.000,00), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata, avuto altresì riguardo al mancato deposito da parte dell'appellata degli scritti conclusivi. Infine, sussistono, per l'LL, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_5
e avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 4438/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 29 maggio 2023, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
2. condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_5 [...]
le spese di lite del presente grado di Controparte_3 giudizio, liquidate per ciascuna posizione in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 16.01.2025
Il Presidente estensore
Serena Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sentenza impugnata pag. 12. 3 Sentenza di condanna del Tribunale di Busto AR n. 733/2020. pagina 6 di 14 4 Sentenza impugnata pag. 9. 5 cfr., ibidem pagina 7 di 14 6 Cfr. doc. 19, estratto del Secondo Accordo ricognitivo, sub art. 3.2: “Resta fermo che il contenzioso relativo/connesso a
Crediti Deteriorati delle Banche in LCA e delle banche partecipate rientra nel Contenzioso Escluso ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione”). pagina 9 di 14 7 Sentenza impugnata pag. 14. 8 Pag. 22 atto di appello. 9 Doc. n. 35. pagina 10 di 14 11 Sentenza impugnata pag. 9. 12 Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8877 del 29/03/2023. pagina 13 di 14