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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2025
N. R.G. 1210/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4422/2024 del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr.ssa COLOSIMO, pubblicata il 17.10.2024, promossa da:
con l'avv. SALVATORE FANARA, elettivamente domiciliato in MILANO, via Pt_1
Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Pt_1
contro
, con l'avv. FABRIZIO COMINI, elettivamente domiciliato presso il Controparte_1
domicilio digitale del difensore PEC Email_1
, contumace CP_2
, con l'avv. GUIDO FILOSO, elettivamente Controparte_3
domiciliato in NAPOLI via Santa Lucia 36 presso lo studio del difensore
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel Merito
Pagina 1 in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n 4422 D.ssa Chiara Colosimo del 10
Ottobre 2024 rigettare l' opposizione e tutte le avverse domande, proposte da CP_1 perché infondate in fatto e diritto, con conferma dell' atto opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' delle relative somme a titolo di contributi Pt_1
oltre somme aggiuntive e interessi maturandi al saldo,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per la PARTE APPELLATA Controparte_1 preliminarmente dichiarare nullo l'atto di appello notificato in quanto privo di firma certificata;
rigettare l'atto di appello per i motivi dedotti e per l'effetto confermare la sentenza n.
4422/2024 – n. 10900/2023 RG del Tribunale di Milano;
condannare l'appellante alle spese del grado, in conformità al DM n. 55/2014.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_4
in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
in ordine al merito della pretesa, nonché in ordine alla motivazione delle cartelle
[...]
impugnate; in via principale: Si chiede la riforma della sentenza n. 4422 del 10 ottobre 2024 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal Giudice Colosimo nei giudizi riuniti recanti NRG
10900/2023 e 3437/20, al fine di confermare integralmente la pretesa creditoria azionata mediante l'avviso di intimazione e le cartelle di pagamento ivi impugnate. Si evidenzia, in particolare, l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di intimazione, omettendo di considerare che il suddetto atto contiene anche l'iscrizione a ruolo di ulteriori titoli esecutivi, la cui validità non è stata oggetto di contestazione. Pertanto, si conclude chiedendo l'accoglimento del presente gravame e, per l'effetto, la revoca della sentenza impugnata, con conseguente integrale conferma della pretesa creditoria come originariamente formulata;
In ogni caso: con vittoria delle spese, diritti ed onorari sia del primo che del grado di appello;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 4422/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, nel giudizio in opposizione promosso da (rappresentato dall'Amministratrice di Sostegno,) Controparte_1
Pagina 2 contro , e ha così deciso: “accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti Pt_1 CP_2 CP_6
portati:
➢ dalla cartella di pagamento n. 06820230082995535;
➢ dall'intimazione di pagamento n. 06820239010071292000 e dai titoli dalla stessa presupposti (le cartelle di pagamento n. 06820190015189008000 e n.
06820210022043773000, e gli avvisi di pagamento n. 36820180012863309000, n.
36820180018867869000, n. 36820180019879953000, n. 3682019000374759000, n.
36820190004506228000, n. 36820190005706231000, n. 36820190013859402000, n.
36820190015731126000, n. 36820190015731227000, n. 36820190027996311000,
36820190031922022000, n. 36820200000878100000, n. 36820210007288914000), nulla dovendo l'opponente per i suddetti titoli.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti”.
Con separati ricorsi, poi riuniti, l'Avv. Maria Caterina Rossetti, in qualità di Amministratrice di Sostegno del Sig. , ha convenuto in giudizio , e Controparte_1 Pt_1 CP_2 [...]
insistendo per l'annullamento: Controparte_5
. della cartella di pagamento n. 06820230082995535 ed il sottostante ruolo n. 2023/00188;
. dell'intimazione di pagamento n. 06820239010071292000 e delle sottostanti cartelle
06820190015189008000, 06820210022043773000, 36820180012863309000,
36820180018867869000, 36820180019879953000, 3682019000374759000,
36820190004506228000, 36820190005706231000, 36820190013859402000,
36820190015731126000, 36820190015731227000, 36820190027996311000,
36820190031922022000, 36820200000878100000, 36820210007288914000.
A supporto dell'opposizione ha esposto quanto segue:
. le indicate cartelle fanno riferimento a crediti relativi a premi e a contribuzione CP_2 Pt_1
per gli anni 2017, 2018 e 2019 della Ditta Dagoservizi di RD NO, società operante nel campo della pulizia (dai documenti in atti risulta che -in data 19 dicembre 2017- è stata presentata denunzia telematica di inizio attività all' con richiesta di assicurazione di CP_2 un'attività di pulizia generica di edifici;
la medesima ditta risulta iscritta all' a far data Pt_1
dal 21 dicembre 2017; nel corso degli anni ha assunto numerosi lavoratori, tutti stranieri extracomunitari, formalmente impiegati quali addetti ai servizi di igiene e pulizia, non risultando però adempiente ai correlati obblighi assicurativi e contributivi);
Pagina 3 . con provvedimento del 1° settembre 2020 il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia ha nominato l'Avv. Maria Caterina Rossetti quale Amministratrice di Sostegno di CP_1
[...]
Contr L'Amministratore di sostegno (infra, per brevità - nel corso delle verifiche svolte a seguito dell'assunzione dell'incarico – rinvenendo la comunicazione di iscrizione della azienda artigiana di e la presenza delle varie posizioni debitorie, considerate Controparte_1
“le precarie condizioni psicologiche, di vita e di salute del Sig. , soprattutto nel Controparte_1
periodo luglio 2017-ottobre 2019”, aveva da subito dubitato che “…lo stesso avesse scientemente aperto una partita Iva (novembre 2017) e una impresa artigiana di pulizie
(maggio 2018) della quale potesse essersi occupato in prima persona e dalla quale potesse avere ricavato profitti che potessero giustificare i contributi (non versati)”, dal momento Pt_1 che il suo assistito era invalido al 100% con diagnosi di “disturbo depressivo e disturbo dell'adattamento, nefrostomie bilat. in esiti idroreteronefrosi, cardiopatia ischemica sottoposto a BPCAC, DM tipo II in ADO in scarso controllo metabolico, catetere venoso a permanenza”, come da verbale di accertamento dell'invalidità civile del 17.2.20 (secondo la Commissione
Medica il sig. necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli CP_1
atti quotidiani della vita. In occasione della visita di revisione del 13.3.2022 tale diagnosi era poi stata confermata);
Contr
. l' in data 13/07/22 aveva quindi presentato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contestando l'esistenza dell'attività imprenditoriale in capo al suo assistito e chiedendo di procedere alla verifica di eventuali responsabilità penalmente rilevanti in capo a soggetti terzi in quanto: il sig. non aveva percepito altri redditi oltre alla CP_1
pensione di cui era titolare (pensione cat. Invalidi Civili erogata da con decorrenza dal Pt_1 mese di agosto 2015, integrata con accompagnamento all'esito di nuovo accertamento svolto nel corso dell'anno 2020); non era chiaro chi avesse aperto/chiuso la P.Iva, chi avesse iscritto la ditta nel Registro delle Imprese e attivato/gestito la pec relativa e la mail ”, considerato che il sig. Email_2 Email_3
non risultava avere alcun collegamento internet, come non era chiaro chi avesse CP_1 inviato all' la richiesta di iscrizione dello stesso alla gestione autonoma e tutti i flussi Pt_1
mensili per il calcolo dei contributi.
Si sono costituite ritualmente in giudizio sia che contestando le avversarie CP_2 Pt_1
deduzioni e chiedendo la conferma delle cartelle opposte, in particolare dichiaravano che:
Pagina 4 ”…i dati della denuncia di inizio lavori e quelli ricavabili dalle banche dati e Unilav sono Pt_1
perfettamente coerenti. Pure è pacifico in causa che nel caso di specie la denuncia di inizio lavori risultava perfettamente a norma. Ora è indubbio che l' non è tenuto a indagare CP_2
sulla veridicità delle denunce volontarie di inizio lavori in relazione alle migliaia di posizioni contributive aperte presso i suoi uffici sparsi sul territorio nazionale. Va da sé che l'Ente deve doverosamente procedere a esigere il contributo di sua spettanza, in quanto si tratta di denaro pubblico”.(memoria ) CP_2
“l'ufficio amministrativo ha comunicato che da un punto di vista “formale” la domanda di iscrizione è corretta. La ditta non ha versato alcun contributo. In relazione al contenuto del ricorso l'ufficio amministrativo ha disposto un accertamento ispettivo sull'intera vicenda (all richiesta). Per tale ragione, all'esito dell'accertamento questa difesa si riserva di modificare le odierne conclusioni”. ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il suo difetto di Controparte_5
legittimazione passiva e, nel merito il rigetto delle avverse pretese. (memoria ) Pt_1
Il giudice di prime cure, dato atto che la domanda formulata alla Procura di Milano, relativa
Contr allo stato e all'esito del procedimento penale correlato all'esposto presentato dall' Avv.
Rossetti era stata evasa in data 8 marzo 2024 con la seguente comunicazione “il suindicato procedimento penale pende in fase di indagini preliminari, con accertamenti istruttori delegati alla Polizia Giudiziaria territorialmente competente”, ha disposto - alla successiva udienza del
18 giugno 2024- la sospensione del giudizio ex art. 296 c.p.c, per consentire all' “l'avvio Pt_1
di un procedimento ispettivo in quanto la vicenda risulta potenzialmente riconducibile al fenomeno delle “cartiere” funzionale all'emissione di permessi di soggiorno: considerazioni che parrebbero trovare conferma nell'elevato numero di lavoratori dichiarato”.
Con nota di deposito del 3 ottobre 2024, l' ha depositato la relazione Controparte_8 redatta all'esito dell'istruttoria amministrativa. Gli ispettori dopo aver sentito 6 lavoratori e il consulente di Dagoservizi, dr. hanno così concluso: Persona_1
“In base all'istruttoria svolta dalle scriventi, è possibile che la DAGOSERVIZI DI CARDIA
PIETRINO abbia effettivamente operato negli anni 2018 e 2019 come impresa di pulizie con dipendenti e, allo stesso tempo, non è possibile escludere che il Sig. , per un Controparte_1 certo periodo di tempo, sia stato attivo quale datore di lavoro della stessa”
Il giudice di prime cure, analizzate le risultanze delle indagini , non condividendo le Pt_1
conclusioni alle quali erano pervenuti gli ispettori, ha accolto il ricorso, ritenendo che gli atti
Pagina 5 di causa portavano ad escludere – in via obiettiva e inequivoca – la possibilità di un qualsiasi coinvolgimento volontario, attivo e consapevole, di nella Ditta Dagoservizi. Controparte_1
Il tribunale ha, in particolare, evidenziato da un lato la inattendibilità e inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal consulente commercialista, che ha riferito di non avere alcuna documentazione relativa alle pratiche di Dagoservizi, probabilmente seguite da un suo collaboratore, e delle dichiarazioni dei lavoratori, uno solo dei quali aveva dichiarato di aver personalmente conosciuto Sotto altro profilo, esaminata la documentazione medica CP_1
relativa alla persona del sig ha sottolineato che la ricostruzione degli ispettori era del CP_1
tutto incompatibile con le condizioni di salute del predetto.
Il giudice del lavoro ha, pertanto, accertato l'estraneità di dall'attività di Dagoservizi e CP_1
ha ritenuto insussistenti i crediti portati dalla cartella di pagamento e e dall'intimazione opposte.
con atto depositato in data 11/11/24 ha proposto appello insistendo per l'annullamento Pt_1
della sentenza di primo grado, rilevando che i pur legittimi dubbi del giudicante circa le condizioni di salute del sig. non sono comunque sufficienti ad escludere la sua Controparte_1 partecipazione all'attività aziendale.
Denuncia infatti che quanto statuito dal giudice, in merito all'incapacità del di svolgere CP_1 qualsiasi attività imprenditoriale, si scontra con l'evidenza dei fatti riscontrata dalle indagini ispettive dalle quali è emerso che: Pt_1
. per sei dei venti lavoratori dalla ditta Dagoservizi di NO RD l'attività era stata effettivamente svolta (l'ente poi ammette che in realtà l'accertamento riguarderebbe cinque dei sei lavoratori, perché per quanto concerne la sig.ra la stessa aveva Persona_2
dichiarato agli ispettori di non avere mai lavorato effettivamente per la ditta Dagoservizi, ma di avere pagato per il periodo dal Dicembre 2017 a Marzo 2019 € 150 al mese ad un certo sig.
( ) per avere il posto di lavoro); Per_3 Per_4
. dei sei lavoratori intervistati, due avevano dichiarato di avere incontrato personalmente il sig in un bar di Milano zona Loreto e di avere ricevuto indicazioni dallo stesso;
Controparte_1
gli altri avrebbero solo sentito telefonicamente il o avevano dichiarato di avere CP_1 ricevuto l'incarico lavorativo per conto della ditta Dagoservizi da altro soggetto “ certo”
. Per_5
Parte appellante lamenta quindi che il giudice di primo grado aveva ritenuto, senza darne motivazione, che l'accertamento svolto dagli ispettori non fosse sufficiente ad attribuire al sig
Pagina 6 l'effettiva titolarità della ditta Dagoservizi, non tenendo conto del fatto che Controparte_1
tutti i lavoratori sapevano che la ditta Dagoservizi era di un certo . Controparte_1
Quanto alle ulteriori eccezioni di controparte richiama quanto dedotto nella memoria di Pt_1
primo grado in ordine alle eccezioni di mancata notifica degli avvisi e di prescrizione del credito, rilevando di aver provato di avere notificato gli avvisi di addebito e che nessuna prescrizione si era formata in ordine ai crediti contributivi tenuto contro anche dei Pt_1
periodi di sospensione relativi alla normativa COVID 19.
Con memoria depositata in data 05/02/24 si è costituita in giudizio insistendo per il CP_6
rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
In via preliminare - richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la pretesa creditoria compete esclusivamente all'ente impositore (Cass.,
S.U., 8 marzo 2022, n. 7514), unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio- chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
Sulle ulteriori eccezioni di controparte richiama integralmente il contenuto della memoria difensiva di primo grado, con particolare riferimento alle eccezioni di mancata notifica degli avvisi di intimazione e delle cartelle di pagamento impugnate. Ribadisce altresì le contestazioni relative alla prescrizione e decadenza dal ruolo.
Con memoria depositata in data 14/02/25 si è costituito in giudizio insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, dal momento che era pacifico, provato ed incontestato in giudizio che lo stesso fosse soggetto fragile - accertato -sin dall'anno 2003 (primo paragrafo, capo 3.2.1 sentenza), con diagnosi di “ritardo mentale lieve” e che l'odierno appellante nulla aveva dedotto, neppure per argomentare contra con riguardo alle sue condizioni personali, così rendendo del tutto infondato il motivo di appello.
In via preliminare chiede che l'atto di appello (di , ma in realtà l'appellante del CP_2
presente giudizio è ) venga dichiarato nullo in quanto privo di firma certificata. A Pt_1
supporto di quanto affermato produce la PEC di notifica cui si trova allegato l'atto di appello il quale verificato mediante software Dike Gosign risulta privo di firma digitale.
Pagina 7 sebbene regolarmente citata, non si è costituita in appello ed è stata dichiarata CP_2
contumace.
All'udienza del 12 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti appellate sono infondate.
Quanto alla carenza di legittimazione sollevata da deve rilevarsi che l' è stata CP_6 CP_5
parte nel giudizio di primo grado e quindi certamente ha legittimazione passiva in appello.
(cfr Cass ordin. 28131/2023 “La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta)
L'eccezione di nullità del ricorso in appello di , sollevata dall' , Pt_1 Controparte_9
per mancanza di sottoscrizione, è infondata in quanto il ricorso riporta regolarmente la firma digitale del difensore avv. Fanara a margine dell'atto visibile nel sistema informatico..
Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
ha svolto un unico motivo di appello criticando la sentenza nella parte in cui il primo Pt_1
giudice ha, a parere dell'ente, erroneamente valutato le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori nella relazione redatta all'esito dell'accertamento ispettivo richiesto dal giudice Pt_1
e depositata in giudizio.
Sostiene che il primo giudice aveva errato nell'affermare “di dover escludere che Pt_1
– nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 – possa aver volontariamente Controparte_1
e/o consapevolmente partecipato alla costituzione e alla gestione della Ditta Dagoservizi, per quanto risulti esserne stato il titolare in forza di comunicazioni telematiche “formalmente perfette” e nel ritenere “ accertata l'oggettiva estraneità di alla Ditta Controparte_1
Dagoservizi, all'attività imprenditoriale dalla stessa svolta, così come a ogni obbligo e/o adempimento ad essa correlato.2
Deduce , che tali valutazioni contrastano con fatti evidenti: Pt_1
Pagina 8 - con le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori sigg.ri e Persona_6
i quali hanno confermato di avere incontrato il sig e di Persona_7 Controparte_1 avere ricevuto dallo stesso l'incarico lavorativo con tutte le indicazioni del caso;
- con il fatto che tutti i lavoratori sapevano che la ditta Dagoservizi era di certo
[...]
. CP_1
Conseguentemente sostiene l'ente “non vi è dubbio quindi che il sig è il Controparte_1
titolare o il contitolare della ditta Dagoservizi e che quindi deve rispondere degli obblighi contributivi e previdenziali assunti da tale ditta dagoservizi”.
Il motivo ripropone le conclusioni della relazione ispettiva, senza in alcun modo confutare le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso, secondo cui, pur in presenza di elementi documentali a sostegno delle pretese di Pt_1
e , nondimeno l'istruttoria svolta dagli ispettori e la documentazione medica relativa CP_2
alle condizioni di salute di consentono di escludere che il predetto abbia svolto alcuna CP_1
attività imprenditoriale con la ditta Dagoservizi.
Le argomentazioni del primo giudice – con cui, va ribadito, parte appellante omette completamente di confrontarsi - sono ineccepibili e pienamente condivise dal Collegio.
Il Tribunale ha dato atto degli elementi probatori documentali a carico di e ha riferito - CP_1
che la ditta Dagoservizi di RD NO risulta iscritta alla camera di commercio di Milano dal 2018 al 2023 per l'attività di pulizia generale degli edifici;
che il titolare era;
Controparte_1 che è stata aperta matricola presso in data 21.12.2017 per l'attività con dipendenti;
Pt_1
che le denunce sono state trasmesse in maniera discontinua;
Pt_2
che non sono mai stati versati i relativi contributi;
che per tutti i lavoratori erano state emesse buste paga e presentate comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego.
Tutto ciò premesso, ha tuttavia evidenziato che plurimi elementi contrastano con l'avvenuto effettivo coinvolgimento di nell'attività di Dagoservizi. CP_1
Il giudice di prime cure ha innanzitutto evidenziato che le dichiarazioni rese dal commercialista e dai lavoratori sentiti in sede ispettiva risultano inverosimili. Per_1
All'esito di un'approfondita disamina delle deposizioni, riportate in sentenza, ha sottolineato:
-quanto al commercialista “considerato che tutte le comunicazioni telematiche Per_1
afferenti alla Ditta Dagoservizi di sono state effettuate dallo studio del Controparte_1
suddetto professionista, risulta inverosimile che il titolare non abbia contezza alcuna della sua esistenza e delle attività compiute in nome della stessa e che, addirittura, non sia
Pagina 9 nemmeno in grado di individuare il collaboratore dello studio che se ne sarebbe direttamente occupato. Nemmeno pare possibile che lo studio non abbia conservato alcun documento al riguardo o, quantomeno, prova dell'eventuale restituzione a della Controparte_1 documentazione relativa alla Ditta Dagoservizi…..
-con riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti dagli ispettori INPS….Invero, nei verbali versati in atti, vi è un solo lavoratore che ha affermato di aver incontrato CP_1
: “ero in cerca di lavoro e ho mandato il mio curriculum in giro a Milano, ma non
[...]
ricordo esattamente dove, essendo passati 5 anni. Sono stato poi contattato dal Sig.
[...]
che mi ha proposto di fare lavori di pulizie in vari condomini a Milano, in zona CP_1
Loreto… Il Sig. mi chiamava al telefono per dirmi in quale condominio andare a CP_1
lavorare. In tutto ho percepito 600 euro in contanti che mi sono stati consegnati da una persona che parlava arabo, inviato dal Oggi vi consegno la fotocopia del CP_10
documento di identità del Sig. e confermo che la persona in foto corrisponde Controparte_1
alla persona che mi ha offerto il lavoro di pulizie. Preciso che la fotocopia del documento di identità del Sig. l'ho ricevuta da un ragazzo inviato da lui. Ho incontrato una Controparte_1 sola volta il signor in zona Loreto dopo ci sentivamo al telefono” (cfr. dichiarazioni CP_1
di IS AZ – produzione del 3 ottobre 2024, N. 10900/2023 R.G.L.) Pt_1
Tuttavia, dal complesso delle dichiarazioni rese e, soprattutto, da quanto riferito in ordine al primo contatto e alle modalità di gestione del rapporto, il giudicante dubita che questo incontro abbia mai davvero avuto luogo e, in ogni caso, che – a distanza di cinque anni – il lavoratore sia in grado di distinguere tra chi avrebbe incontrato e la persona fotografata nel documento a sue mani.
Il complesso delle informazioni acquisite dagli ispettori procedenti restituisce un quadro oltremodo eloquente ai fini del decidere: nessuno dei lavoratori ha mai risposto a una formale offerta di lavoro della Ditta Dagoservizi di;
nessuno ha mai Controparte_1
sostenuto un vero colloquio di lavoro;
nessuno si è mai recato presso la sede della Ditta
Dagoservizi di;
nessuno lo ha mai incontrato sul luogo di lavoro o ha Controparte_1
ricevuto dallo stesso direttive in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione;
nessuno, infine, è mai stato retribuito con mezzi di pagamento direttamente riconducibili a
o alla Ditta Dagoservizi. Controparte_1
Invero, i rapporti di lavoro sono sorti per l'intermediazione di soggetti non meglio identificati
( e gli egiziani;
del bar di piazzale Loreto;
e del CAF di Per_3 Per_8 Per_9 CP_11 Per_10
Milano, via Rodolfo Farneti n. 1), a seguito, peraltro, di offerte di lavoro e di incontri preliminari avvenuti in luoghi del tutto improbabili (“nella stazione di Saronno”, “in un bar
Pagina 10 di Milano, zona Loreto”, “in stazione a Milano”, “alla fermata di Sesto San Giovanni”, “al
CAF di Milano, via Rodolfo Farneti n. 1”)…… Non vi è dubbio, dunque, che la
“DAGOSERVIZI DI CARDIA PIETRINO abbia effettivamente operato negli anni 2018 e
2019 come impresa di pulizie con dipendenti” (cfr. relazione ispettiva – produzione del Pt_1
3 ottobre 2024, N. 10900/2023 R.G.L.), così come che i suddetti lavoratori abbiano sentito reiteratamente nominare e che siano entrati in possesso di copia del suo Controparte_1
documento di identità; nessuna prova, tuttavia, che abbia mai Controparte_1 effettivamente interagito con questi soggetti e gestito, in qualsiasi modo, l'attività della Ditta
Dagoservizi di . “ Controparte_1
Il Tribunale ha poi esaminato approfonditamente la documentazione sanitaria depositata in giudizio dalla difesa di e ha osservato che tale documentazione: proprio negli anni CP_1
oggetto di contestazione (2017-2019) delineava la figura di un soggetto totalmente incapace di provvedere alle proprie basilari e quotidiane esigenze igienico-sanitarie, di seguire autonomamente le prescrizioni dei medici curanti, di presentarsi agli appuntamenti presso il
CPS, di interagire – seppur nella forma più elementare – nel contesto economico-sociale cui apparteneva.
Ebbene a fronte di queste puntuali argomentazioni l'appellante nulla ha dedotto limitandosi a riproporre le conclusioni degli ispettori.
Ritiene invece il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, che, pur in presenza degli elementi documentali sopra indicati, che formalmente depongono per la sussistenza di una ditta di cui era titolare e per l'esistenza delle omissioni CP_1
contributive e di versamento dei premi conseguenti alle effettuate denunce di CP_2
assunzione di dipendenti, nondimeno, i plurimi elementi evidenziati dal primo giudice consentono di escludere il coinvolgimento di in alcuna effettiva attività CP_1
imprenditoriale, apparendo la stessa assolutamente incompatibile con le condizioni di salute del predetto.
Infatti, l'odierno appellato, sin dal 2003, sottoposto ai Test WAIS-R e presso l'azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano, è stato così valutato :
“è possibile evidenziare l'incapacità di mantenere un livello sufficientemente adeguato di attenzione e concentrazione“;
“L'intelligenza del paziente si colloca nella fascia di ritardo mentale lieve;
”
“ in modo del tutto analogo risulta del tutto compromessa la capacità di progettazione”
“Dai test si evince che il paziente possiede delle gravi difficoltà sul piano cognitivo, che evidenziano lacune sia nelle abilità verbali sia nelle capacità di organizzazione e di
Pagina 11 pianificazione. Il paziente sembra compiere uno sforzo per cercare di adattarsi all'ambiente sociale, ma tale sforzo risulta fallimentare non possedendo le risorse adeguate. Si evince inoltre un disturbo del pensiero che potrebbe essere collegato al tentativo che il signor
compie per sopperire alla sua povertà cognitiva. Il paziente mostra inoltre una bassa CP_1
stima di sé, sentimenti di autosvalutazione e di depressione che gli renderebbero estremamente difficoltosi intraprendere relazioni sia sul piano interpersonale che lavorativo.
Emergono disturbi dell'attenzione e della concentrazione”
In conclusione, il quadro deficitario sul piano cognitivo rende problematico sia la possibilità di un inserimento sociale e lavorativo, sia la probabilità di un eventuale miglioramento futuro”. (Doc L fasc. RD I grado)
Questa valutazione complessiva ha trovato successive conferme:
- nel verbale della Commissione medica del 2010 (doc G fasc I grado), che ha CP_1 accertato un'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60%,
-nella lettera di dimissioni dell'Ospedale San Paolo del 2019 (doc K fasc che CP_1 riferisce “ persistenza di tono dell'umore deflesso condizionante rifiuto all'alimentazione e alla mobilizzazione veniva valutato da consulente psichiatra e programmava trasferimento in psichiatria in data 10/10”,
- nella istanza di nomina di un amministratore di sostegno del Comune di Pieve Emanuele in data 7.11.2019, nella quale si riferisce che “il sig è conosciuto dal Servizio Sociale CP_1
scrivente da molti anni e in suo favore sono stati attivati diversi interventi di supporto tra cui contributi economici per pagare le utenze, i pasti a domicilio e l'assistenza domiciiare per
l'igiene personale e ambientale. E' stato supportato inoltre per la presentazione delle domande per l'invalidità, accompagnandolo alle visite mediche e agli incontri con il servizio specialistico del CPS di Rozzano” (doc A fasc RD I grado) .
Alla luce delle riportate risultanze devono essere valutate le conclusioni dell'istruttoria compiuta dagli ispettori . Pt_1
Il Collegio, da un lato, non può che concordare con il primo giudice nel valutare come inverosimili e assolutamente non decisive le dichiarazioni assunte dagli ispettori, che non confermano lo svolgimento da parte di di alcuna attività all'interno della ditta CP_1
Dagoservizi, dall'altro rileva che le condizioni di salute che emergono dall'ampia documentazione depositata in giudizio evidenziano che l'odierno appellato negli anni di interesse ai fini della decisione (2017-2019) si trovava nella impossibilità, per le condizioni fisiche di cardiopatico e psichiche, di svolgere ogni attività imprenditoriale di carattere autonomo.(era stato supportato dai servizi sociali per presentare le domande di invalidità nel
Pagina 12 2015 e 2020), con decorrenza dal 2015 era titolare di pensione di invalidità, è stato ricoverato in RSA dal 2019,dal 2020 è invalido al 100%, )
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione –
l'appello proposto da . deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza Pt_1
gravata.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate in favore di
[...]
come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 nonché del DM 147/2022, in CP_1
considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria in appello. Vanno invece compensate le spese tra e Pt_1 CP_5
in considerazione della reciproca soccombenza.
[...]
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 4422/2024 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-.
Condanna a rimborsare le spese del grado in favore di che liquida Pt_1 Controparte_1 in complessivi € 5.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%, compensate le spese tra le altre parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 13
N. R.G. 1210/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4422/2024 del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr.ssa COLOSIMO, pubblicata il 17.10.2024, promossa da:
con l'avv. SALVATORE FANARA, elettivamente domiciliato in MILANO, via Pt_1
Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Pt_1
contro
, con l'avv. FABRIZIO COMINI, elettivamente domiciliato presso il Controparte_1
domicilio digitale del difensore PEC Email_1
, contumace CP_2
, con l'avv. GUIDO FILOSO, elettivamente Controparte_3
domiciliato in NAPOLI via Santa Lucia 36 presso lo studio del difensore
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel Merito
Pagina 1 in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n 4422 D.ssa Chiara Colosimo del 10
Ottobre 2024 rigettare l' opposizione e tutte le avverse domande, proposte da CP_1 perché infondate in fatto e diritto, con conferma dell' atto opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' delle relative somme a titolo di contributi Pt_1
oltre somme aggiuntive e interessi maturandi al saldo,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per la PARTE APPELLATA Controparte_1 preliminarmente dichiarare nullo l'atto di appello notificato in quanto privo di firma certificata;
rigettare l'atto di appello per i motivi dedotti e per l'effetto confermare la sentenza n.
4422/2024 – n. 10900/2023 RG del Tribunale di Milano;
condannare l'appellante alle spese del grado, in conformità al DM n. 55/2014.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_4
in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
in ordine al merito della pretesa, nonché in ordine alla motivazione delle cartelle
[...]
impugnate; in via principale: Si chiede la riforma della sentenza n. 4422 del 10 ottobre 2024 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal Giudice Colosimo nei giudizi riuniti recanti NRG
10900/2023 e 3437/20, al fine di confermare integralmente la pretesa creditoria azionata mediante l'avviso di intimazione e le cartelle di pagamento ivi impugnate. Si evidenzia, in particolare, l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di intimazione, omettendo di considerare che il suddetto atto contiene anche l'iscrizione a ruolo di ulteriori titoli esecutivi, la cui validità non è stata oggetto di contestazione. Pertanto, si conclude chiedendo l'accoglimento del presente gravame e, per l'effetto, la revoca della sentenza impugnata, con conseguente integrale conferma della pretesa creditoria come originariamente formulata;
In ogni caso: con vittoria delle spese, diritti ed onorari sia del primo che del grado di appello;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 4422/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, nel giudizio in opposizione promosso da (rappresentato dall'Amministratrice di Sostegno,) Controparte_1
Pagina 2 contro , e ha così deciso: “accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti Pt_1 CP_2 CP_6
portati:
➢ dalla cartella di pagamento n. 06820230082995535;
➢ dall'intimazione di pagamento n. 06820239010071292000 e dai titoli dalla stessa presupposti (le cartelle di pagamento n. 06820190015189008000 e n.
06820210022043773000, e gli avvisi di pagamento n. 36820180012863309000, n.
36820180018867869000, n. 36820180019879953000, n. 3682019000374759000, n.
36820190004506228000, n. 36820190005706231000, n. 36820190013859402000, n.
36820190015731126000, n. 36820190015731227000, n. 36820190027996311000,
36820190031922022000, n. 36820200000878100000, n. 36820210007288914000), nulla dovendo l'opponente per i suddetti titoli.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti”.
Con separati ricorsi, poi riuniti, l'Avv. Maria Caterina Rossetti, in qualità di Amministratrice di Sostegno del Sig. , ha convenuto in giudizio , e Controparte_1 Pt_1 CP_2 [...]
insistendo per l'annullamento: Controparte_5
. della cartella di pagamento n. 06820230082995535 ed il sottostante ruolo n. 2023/00188;
. dell'intimazione di pagamento n. 06820239010071292000 e delle sottostanti cartelle
06820190015189008000, 06820210022043773000, 36820180012863309000,
36820180018867869000, 36820180019879953000, 3682019000374759000,
36820190004506228000, 36820190005706231000, 36820190013859402000,
36820190015731126000, 36820190015731227000, 36820190027996311000,
36820190031922022000, 36820200000878100000, 36820210007288914000.
A supporto dell'opposizione ha esposto quanto segue:
. le indicate cartelle fanno riferimento a crediti relativi a premi e a contribuzione CP_2 Pt_1
per gli anni 2017, 2018 e 2019 della Ditta Dagoservizi di RD NO, società operante nel campo della pulizia (dai documenti in atti risulta che -in data 19 dicembre 2017- è stata presentata denunzia telematica di inizio attività all' con richiesta di assicurazione di CP_2 un'attività di pulizia generica di edifici;
la medesima ditta risulta iscritta all' a far data Pt_1
dal 21 dicembre 2017; nel corso degli anni ha assunto numerosi lavoratori, tutti stranieri extracomunitari, formalmente impiegati quali addetti ai servizi di igiene e pulizia, non risultando però adempiente ai correlati obblighi assicurativi e contributivi);
Pagina 3 . con provvedimento del 1° settembre 2020 il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia ha nominato l'Avv. Maria Caterina Rossetti quale Amministratrice di Sostegno di CP_1
[...]
Contr L'Amministratore di sostegno (infra, per brevità - nel corso delle verifiche svolte a seguito dell'assunzione dell'incarico – rinvenendo la comunicazione di iscrizione della azienda artigiana di e la presenza delle varie posizioni debitorie, considerate Controparte_1
“le precarie condizioni psicologiche, di vita e di salute del Sig. , soprattutto nel Controparte_1
periodo luglio 2017-ottobre 2019”, aveva da subito dubitato che “…lo stesso avesse scientemente aperto una partita Iva (novembre 2017) e una impresa artigiana di pulizie
(maggio 2018) della quale potesse essersi occupato in prima persona e dalla quale potesse avere ricavato profitti che potessero giustificare i contributi (non versati)”, dal momento Pt_1 che il suo assistito era invalido al 100% con diagnosi di “disturbo depressivo e disturbo dell'adattamento, nefrostomie bilat. in esiti idroreteronefrosi, cardiopatia ischemica sottoposto a BPCAC, DM tipo II in ADO in scarso controllo metabolico, catetere venoso a permanenza”, come da verbale di accertamento dell'invalidità civile del 17.2.20 (secondo la Commissione
Medica il sig. necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli CP_1
atti quotidiani della vita. In occasione della visita di revisione del 13.3.2022 tale diagnosi era poi stata confermata);
Contr
. l' in data 13/07/22 aveva quindi presentato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contestando l'esistenza dell'attività imprenditoriale in capo al suo assistito e chiedendo di procedere alla verifica di eventuali responsabilità penalmente rilevanti in capo a soggetti terzi in quanto: il sig. non aveva percepito altri redditi oltre alla CP_1
pensione di cui era titolare (pensione cat. Invalidi Civili erogata da con decorrenza dal Pt_1 mese di agosto 2015, integrata con accompagnamento all'esito di nuovo accertamento svolto nel corso dell'anno 2020); non era chiaro chi avesse aperto/chiuso la P.Iva, chi avesse iscritto la ditta nel Registro delle Imprese e attivato/gestito la pec relativa e la mail ”, considerato che il sig. Email_2 Email_3
non risultava avere alcun collegamento internet, come non era chiaro chi avesse CP_1 inviato all' la richiesta di iscrizione dello stesso alla gestione autonoma e tutti i flussi Pt_1
mensili per il calcolo dei contributi.
Si sono costituite ritualmente in giudizio sia che contestando le avversarie CP_2 Pt_1
deduzioni e chiedendo la conferma delle cartelle opposte, in particolare dichiaravano che:
Pagina 4 ”…i dati della denuncia di inizio lavori e quelli ricavabili dalle banche dati e Unilav sono Pt_1
perfettamente coerenti. Pure è pacifico in causa che nel caso di specie la denuncia di inizio lavori risultava perfettamente a norma. Ora è indubbio che l' non è tenuto a indagare CP_2
sulla veridicità delle denunce volontarie di inizio lavori in relazione alle migliaia di posizioni contributive aperte presso i suoi uffici sparsi sul territorio nazionale. Va da sé che l'Ente deve doverosamente procedere a esigere il contributo di sua spettanza, in quanto si tratta di denaro pubblico”.(memoria ) CP_2
“l'ufficio amministrativo ha comunicato che da un punto di vista “formale” la domanda di iscrizione è corretta. La ditta non ha versato alcun contributo. In relazione al contenuto del ricorso l'ufficio amministrativo ha disposto un accertamento ispettivo sull'intera vicenda (all richiesta). Per tale ragione, all'esito dell'accertamento questa difesa si riserva di modificare le odierne conclusioni”. ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il suo difetto di Controparte_5
legittimazione passiva e, nel merito il rigetto delle avverse pretese. (memoria ) Pt_1
Il giudice di prime cure, dato atto che la domanda formulata alla Procura di Milano, relativa
Contr allo stato e all'esito del procedimento penale correlato all'esposto presentato dall' Avv.
Rossetti era stata evasa in data 8 marzo 2024 con la seguente comunicazione “il suindicato procedimento penale pende in fase di indagini preliminari, con accertamenti istruttori delegati alla Polizia Giudiziaria territorialmente competente”, ha disposto - alla successiva udienza del
18 giugno 2024- la sospensione del giudizio ex art. 296 c.p.c, per consentire all' “l'avvio Pt_1
di un procedimento ispettivo in quanto la vicenda risulta potenzialmente riconducibile al fenomeno delle “cartiere” funzionale all'emissione di permessi di soggiorno: considerazioni che parrebbero trovare conferma nell'elevato numero di lavoratori dichiarato”.
Con nota di deposito del 3 ottobre 2024, l' ha depositato la relazione Controparte_8 redatta all'esito dell'istruttoria amministrativa. Gli ispettori dopo aver sentito 6 lavoratori e il consulente di Dagoservizi, dr. hanno così concluso: Persona_1
“In base all'istruttoria svolta dalle scriventi, è possibile che la DAGOSERVIZI DI CARDIA
PIETRINO abbia effettivamente operato negli anni 2018 e 2019 come impresa di pulizie con dipendenti e, allo stesso tempo, non è possibile escludere che il Sig. , per un Controparte_1 certo periodo di tempo, sia stato attivo quale datore di lavoro della stessa”
Il giudice di prime cure, analizzate le risultanze delle indagini , non condividendo le Pt_1
conclusioni alle quali erano pervenuti gli ispettori, ha accolto il ricorso, ritenendo che gli atti
Pagina 5 di causa portavano ad escludere – in via obiettiva e inequivoca – la possibilità di un qualsiasi coinvolgimento volontario, attivo e consapevole, di nella Ditta Dagoservizi. Controparte_1
Il tribunale ha, in particolare, evidenziato da un lato la inattendibilità e inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal consulente commercialista, che ha riferito di non avere alcuna documentazione relativa alle pratiche di Dagoservizi, probabilmente seguite da un suo collaboratore, e delle dichiarazioni dei lavoratori, uno solo dei quali aveva dichiarato di aver personalmente conosciuto Sotto altro profilo, esaminata la documentazione medica CP_1
relativa alla persona del sig ha sottolineato che la ricostruzione degli ispettori era del CP_1
tutto incompatibile con le condizioni di salute del predetto.
Il giudice del lavoro ha, pertanto, accertato l'estraneità di dall'attività di Dagoservizi e CP_1
ha ritenuto insussistenti i crediti portati dalla cartella di pagamento e e dall'intimazione opposte.
con atto depositato in data 11/11/24 ha proposto appello insistendo per l'annullamento Pt_1
della sentenza di primo grado, rilevando che i pur legittimi dubbi del giudicante circa le condizioni di salute del sig. non sono comunque sufficienti ad escludere la sua Controparte_1 partecipazione all'attività aziendale.
Denuncia infatti che quanto statuito dal giudice, in merito all'incapacità del di svolgere CP_1 qualsiasi attività imprenditoriale, si scontra con l'evidenza dei fatti riscontrata dalle indagini ispettive dalle quali è emerso che: Pt_1
. per sei dei venti lavoratori dalla ditta Dagoservizi di NO RD l'attività era stata effettivamente svolta (l'ente poi ammette che in realtà l'accertamento riguarderebbe cinque dei sei lavoratori, perché per quanto concerne la sig.ra la stessa aveva Persona_2
dichiarato agli ispettori di non avere mai lavorato effettivamente per la ditta Dagoservizi, ma di avere pagato per il periodo dal Dicembre 2017 a Marzo 2019 € 150 al mese ad un certo sig.
( ) per avere il posto di lavoro); Per_3 Per_4
. dei sei lavoratori intervistati, due avevano dichiarato di avere incontrato personalmente il sig in un bar di Milano zona Loreto e di avere ricevuto indicazioni dallo stesso;
Controparte_1
gli altri avrebbero solo sentito telefonicamente il o avevano dichiarato di avere CP_1 ricevuto l'incarico lavorativo per conto della ditta Dagoservizi da altro soggetto “ certo”
. Per_5
Parte appellante lamenta quindi che il giudice di primo grado aveva ritenuto, senza darne motivazione, che l'accertamento svolto dagli ispettori non fosse sufficiente ad attribuire al sig
Pagina 6 l'effettiva titolarità della ditta Dagoservizi, non tenendo conto del fatto che Controparte_1
tutti i lavoratori sapevano che la ditta Dagoservizi era di un certo . Controparte_1
Quanto alle ulteriori eccezioni di controparte richiama quanto dedotto nella memoria di Pt_1
primo grado in ordine alle eccezioni di mancata notifica degli avvisi e di prescrizione del credito, rilevando di aver provato di avere notificato gli avvisi di addebito e che nessuna prescrizione si era formata in ordine ai crediti contributivi tenuto contro anche dei Pt_1
periodi di sospensione relativi alla normativa COVID 19.
Con memoria depositata in data 05/02/24 si è costituita in giudizio insistendo per il CP_6
rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
In via preliminare - richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la pretesa creditoria compete esclusivamente all'ente impositore (Cass.,
S.U., 8 marzo 2022, n. 7514), unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio- chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
Sulle ulteriori eccezioni di controparte richiama integralmente il contenuto della memoria difensiva di primo grado, con particolare riferimento alle eccezioni di mancata notifica degli avvisi di intimazione e delle cartelle di pagamento impugnate. Ribadisce altresì le contestazioni relative alla prescrizione e decadenza dal ruolo.
Con memoria depositata in data 14/02/25 si è costituito in giudizio insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, dal momento che era pacifico, provato ed incontestato in giudizio che lo stesso fosse soggetto fragile - accertato -sin dall'anno 2003 (primo paragrafo, capo 3.2.1 sentenza), con diagnosi di “ritardo mentale lieve” e che l'odierno appellante nulla aveva dedotto, neppure per argomentare contra con riguardo alle sue condizioni personali, così rendendo del tutto infondato il motivo di appello.
In via preliminare chiede che l'atto di appello (di , ma in realtà l'appellante del CP_2
presente giudizio è ) venga dichiarato nullo in quanto privo di firma certificata. A Pt_1
supporto di quanto affermato produce la PEC di notifica cui si trova allegato l'atto di appello il quale verificato mediante software Dike Gosign risulta privo di firma digitale.
Pagina 7 sebbene regolarmente citata, non si è costituita in appello ed è stata dichiarata CP_2
contumace.
All'udienza del 12 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti appellate sono infondate.
Quanto alla carenza di legittimazione sollevata da deve rilevarsi che l' è stata CP_6 CP_5
parte nel giudizio di primo grado e quindi certamente ha legittimazione passiva in appello.
(cfr Cass ordin. 28131/2023 “La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta)
L'eccezione di nullità del ricorso in appello di , sollevata dall' , Pt_1 Controparte_9
per mancanza di sottoscrizione, è infondata in quanto il ricorso riporta regolarmente la firma digitale del difensore avv. Fanara a margine dell'atto visibile nel sistema informatico..
Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
ha svolto un unico motivo di appello criticando la sentenza nella parte in cui il primo Pt_1
giudice ha, a parere dell'ente, erroneamente valutato le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori nella relazione redatta all'esito dell'accertamento ispettivo richiesto dal giudice Pt_1
e depositata in giudizio.
Sostiene che il primo giudice aveva errato nell'affermare “di dover escludere che Pt_1
– nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 – possa aver volontariamente Controparte_1
e/o consapevolmente partecipato alla costituzione e alla gestione della Ditta Dagoservizi, per quanto risulti esserne stato il titolare in forza di comunicazioni telematiche “formalmente perfette” e nel ritenere “ accertata l'oggettiva estraneità di alla Ditta Controparte_1
Dagoservizi, all'attività imprenditoriale dalla stessa svolta, così come a ogni obbligo e/o adempimento ad essa correlato.2
Deduce , che tali valutazioni contrastano con fatti evidenti: Pt_1
Pagina 8 - con le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori sigg.ri e Persona_6
i quali hanno confermato di avere incontrato il sig e di Persona_7 Controparte_1 avere ricevuto dallo stesso l'incarico lavorativo con tutte le indicazioni del caso;
- con il fatto che tutti i lavoratori sapevano che la ditta Dagoservizi era di certo
[...]
. CP_1
Conseguentemente sostiene l'ente “non vi è dubbio quindi che il sig è il Controparte_1
titolare o il contitolare della ditta Dagoservizi e che quindi deve rispondere degli obblighi contributivi e previdenziali assunti da tale ditta dagoservizi”.
Il motivo ripropone le conclusioni della relazione ispettiva, senza in alcun modo confutare le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso, secondo cui, pur in presenza di elementi documentali a sostegno delle pretese di Pt_1
e , nondimeno l'istruttoria svolta dagli ispettori e la documentazione medica relativa CP_2
alle condizioni di salute di consentono di escludere che il predetto abbia svolto alcuna CP_1
attività imprenditoriale con la ditta Dagoservizi.
Le argomentazioni del primo giudice – con cui, va ribadito, parte appellante omette completamente di confrontarsi - sono ineccepibili e pienamente condivise dal Collegio.
Il Tribunale ha dato atto degli elementi probatori documentali a carico di e ha riferito - CP_1
che la ditta Dagoservizi di RD NO risulta iscritta alla camera di commercio di Milano dal 2018 al 2023 per l'attività di pulizia generale degli edifici;
che il titolare era;
Controparte_1 che è stata aperta matricola presso in data 21.12.2017 per l'attività con dipendenti;
Pt_1
che le denunce sono state trasmesse in maniera discontinua;
Pt_2
che non sono mai stati versati i relativi contributi;
che per tutti i lavoratori erano state emesse buste paga e presentate comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego.
Tutto ciò premesso, ha tuttavia evidenziato che plurimi elementi contrastano con l'avvenuto effettivo coinvolgimento di nell'attività di Dagoservizi. CP_1
Il giudice di prime cure ha innanzitutto evidenziato che le dichiarazioni rese dal commercialista e dai lavoratori sentiti in sede ispettiva risultano inverosimili. Per_1
All'esito di un'approfondita disamina delle deposizioni, riportate in sentenza, ha sottolineato:
-quanto al commercialista “considerato che tutte le comunicazioni telematiche Per_1
afferenti alla Ditta Dagoservizi di sono state effettuate dallo studio del Controparte_1
suddetto professionista, risulta inverosimile che il titolare non abbia contezza alcuna della sua esistenza e delle attività compiute in nome della stessa e che, addirittura, non sia
Pagina 9 nemmeno in grado di individuare il collaboratore dello studio che se ne sarebbe direttamente occupato. Nemmeno pare possibile che lo studio non abbia conservato alcun documento al riguardo o, quantomeno, prova dell'eventuale restituzione a della Controparte_1 documentazione relativa alla Ditta Dagoservizi…..
-con riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti dagli ispettori INPS….Invero, nei verbali versati in atti, vi è un solo lavoratore che ha affermato di aver incontrato CP_1
: “ero in cerca di lavoro e ho mandato il mio curriculum in giro a Milano, ma non
[...]
ricordo esattamente dove, essendo passati 5 anni. Sono stato poi contattato dal Sig.
[...]
che mi ha proposto di fare lavori di pulizie in vari condomini a Milano, in zona CP_1
Loreto… Il Sig. mi chiamava al telefono per dirmi in quale condominio andare a CP_1
lavorare. In tutto ho percepito 600 euro in contanti che mi sono stati consegnati da una persona che parlava arabo, inviato dal Oggi vi consegno la fotocopia del CP_10
documento di identità del Sig. e confermo che la persona in foto corrisponde Controparte_1
alla persona che mi ha offerto il lavoro di pulizie. Preciso che la fotocopia del documento di identità del Sig. l'ho ricevuta da un ragazzo inviato da lui. Ho incontrato una Controparte_1 sola volta il signor in zona Loreto dopo ci sentivamo al telefono” (cfr. dichiarazioni CP_1
di IS AZ – produzione del 3 ottobre 2024, N. 10900/2023 R.G.L.) Pt_1
Tuttavia, dal complesso delle dichiarazioni rese e, soprattutto, da quanto riferito in ordine al primo contatto e alle modalità di gestione del rapporto, il giudicante dubita che questo incontro abbia mai davvero avuto luogo e, in ogni caso, che – a distanza di cinque anni – il lavoratore sia in grado di distinguere tra chi avrebbe incontrato e la persona fotografata nel documento a sue mani.
Il complesso delle informazioni acquisite dagli ispettori procedenti restituisce un quadro oltremodo eloquente ai fini del decidere: nessuno dei lavoratori ha mai risposto a una formale offerta di lavoro della Ditta Dagoservizi di;
nessuno ha mai Controparte_1
sostenuto un vero colloquio di lavoro;
nessuno si è mai recato presso la sede della Ditta
Dagoservizi di;
nessuno lo ha mai incontrato sul luogo di lavoro o ha Controparte_1
ricevuto dallo stesso direttive in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione;
nessuno, infine, è mai stato retribuito con mezzi di pagamento direttamente riconducibili a
o alla Ditta Dagoservizi. Controparte_1
Invero, i rapporti di lavoro sono sorti per l'intermediazione di soggetti non meglio identificati
( e gli egiziani;
del bar di piazzale Loreto;
e del CAF di Per_3 Per_8 Per_9 CP_11 Per_10
Milano, via Rodolfo Farneti n. 1), a seguito, peraltro, di offerte di lavoro e di incontri preliminari avvenuti in luoghi del tutto improbabili (“nella stazione di Saronno”, “in un bar
Pagina 10 di Milano, zona Loreto”, “in stazione a Milano”, “alla fermata di Sesto San Giovanni”, “al
CAF di Milano, via Rodolfo Farneti n. 1”)…… Non vi è dubbio, dunque, che la
“DAGOSERVIZI DI CARDIA PIETRINO abbia effettivamente operato negli anni 2018 e
2019 come impresa di pulizie con dipendenti” (cfr. relazione ispettiva – produzione del Pt_1
3 ottobre 2024, N. 10900/2023 R.G.L.), così come che i suddetti lavoratori abbiano sentito reiteratamente nominare e che siano entrati in possesso di copia del suo Controparte_1
documento di identità; nessuna prova, tuttavia, che abbia mai Controparte_1 effettivamente interagito con questi soggetti e gestito, in qualsiasi modo, l'attività della Ditta
Dagoservizi di . “ Controparte_1
Il Tribunale ha poi esaminato approfonditamente la documentazione sanitaria depositata in giudizio dalla difesa di e ha osservato che tale documentazione: proprio negli anni CP_1
oggetto di contestazione (2017-2019) delineava la figura di un soggetto totalmente incapace di provvedere alle proprie basilari e quotidiane esigenze igienico-sanitarie, di seguire autonomamente le prescrizioni dei medici curanti, di presentarsi agli appuntamenti presso il
CPS, di interagire – seppur nella forma più elementare – nel contesto economico-sociale cui apparteneva.
Ebbene a fronte di queste puntuali argomentazioni l'appellante nulla ha dedotto limitandosi a riproporre le conclusioni degli ispettori.
Ritiene invece il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, che, pur in presenza degli elementi documentali sopra indicati, che formalmente depongono per la sussistenza di una ditta di cui era titolare e per l'esistenza delle omissioni CP_1
contributive e di versamento dei premi conseguenti alle effettuate denunce di CP_2
assunzione di dipendenti, nondimeno, i plurimi elementi evidenziati dal primo giudice consentono di escludere il coinvolgimento di in alcuna effettiva attività CP_1
imprenditoriale, apparendo la stessa assolutamente incompatibile con le condizioni di salute del predetto.
Infatti, l'odierno appellato, sin dal 2003, sottoposto ai Test WAIS-R e presso l'azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano, è stato così valutato :
“è possibile evidenziare l'incapacità di mantenere un livello sufficientemente adeguato di attenzione e concentrazione“;
“L'intelligenza del paziente si colloca nella fascia di ritardo mentale lieve;
”
“ in modo del tutto analogo risulta del tutto compromessa la capacità di progettazione”
“Dai test si evince che il paziente possiede delle gravi difficoltà sul piano cognitivo, che evidenziano lacune sia nelle abilità verbali sia nelle capacità di organizzazione e di
Pagina 11 pianificazione. Il paziente sembra compiere uno sforzo per cercare di adattarsi all'ambiente sociale, ma tale sforzo risulta fallimentare non possedendo le risorse adeguate. Si evince inoltre un disturbo del pensiero che potrebbe essere collegato al tentativo che il signor
compie per sopperire alla sua povertà cognitiva. Il paziente mostra inoltre una bassa CP_1
stima di sé, sentimenti di autosvalutazione e di depressione che gli renderebbero estremamente difficoltosi intraprendere relazioni sia sul piano interpersonale che lavorativo.
Emergono disturbi dell'attenzione e della concentrazione”
In conclusione, il quadro deficitario sul piano cognitivo rende problematico sia la possibilità di un inserimento sociale e lavorativo, sia la probabilità di un eventuale miglioramento futuro”. (Doc L fasc. RD I grado)
Questa valutazione complessiva ha trovato successive conferme:
- nel verbale della Commissione medica del 2010 (doc G fasc I grado), che ha CP_1 accertato un'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60%,
-nella lettera di dimissioni dell'Ospedale San Paolo del 2019 (doc K fasc che CP_1 riferisce “ persistenza di tono dell'umore deflesso condizionante rifiuto all'alimentazione e alla mobilizzazione veniva valutato da consulente psichiatra e programmava trasferimento in psichiatria in data 10/10”,
- nella istanza di nomina di un amministratore di sostegno del Comune di Pieve Emanuele in data 7.11.2019, nella quale si riferisce che “il sig è conosciuto dal Servizio Sociale CP_1
scrivente da molti anni e in suo favore sono stati attivati diversi interventi di supporto tra cui contributi economici per pagare le utenze, i pasti a domicilio e l'assistenza domiciiare per
l'igiene personale e ambientale. E' stato supportato inoltre per la presentazione delle domande per l'invalidità, accompagnandolo alle visite mediche e agli incontri con il servizio specialistico del CPS di Rozzano” (doc A fasc RD I grado) .
Alla luce delle riportate risultanze devono essere valutate le conclusioni dell'istruttoria compiuta dagli ispettori . Pt_1
Il Collegio, da un lato, non può che concordare con il primo giudice nel valutare come inverosimili e assolutamente non decisive le dichiarazioni assunte dagli ispettori, che non confermano lo svolgimento da parte di di alcuna attività all'interno della ditta CP_1
Dagoservizi, dall'altro rileva che le condizioni di salute che emergono dall'ampia documentazione depositata in giudizio evidenziano che l'odierno appellato negli anni di interesse ai fini della decisione (2017-2019) si trovava nella impossibilità, per le condizioni fisiche di cardiopatico e psichiche, di svolgere ogni attività imprenditoriale di carattere autonomo.(era stato supportato dai servizi sociali per presentare le domande di invalidità nel
Pagina 12 2015 e 2020), con decorrenza dal 2015 era titolare di pensione di invalidità, è stato ricoverato in RSA dal 2019,dal 2020 è invalido al 100%, )
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione –
l'appello proposto da . deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza Pt_1
gravata.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate in favore di
[...]
come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 nonché del DM 147/2022, in CP_1
considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria in appello. Vanno invece compensate le spese tra e Pt_1 CP_5
in considerazione della reciproca soccombenza.
[...]
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 4422/2024 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-.
Condanna a rimborsare le spese del grado in favore di che liquida Pt_1 Controparte_1 in complessivi € 5.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%, compensate le spese tra le altre parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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