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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10179/2025 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EF BA;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il
[...] riconoscimento del diritto a fruire della pensione di inabilità disciplinata dalla legge n. 118/71 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il sig.re è affetto da “Cirrosi esotossica in attuale buon compenso in soggetto con Parte_1 pregressa ematemesi per rottura di varici esofagee”. Tali patologie vengono valutate con le tabelle, di cui al D.M.
5.2.92 pubblicato su G.U il 26.2.1992 in vigore alla data della domanda amministrativa. La fattispecie è caratterizzata essenzialmente dalla patologia epatica di tipoesotossica, cioè causata da assunzione incongrua di etanolo. Per il passato il paziente a causa di ipertensione portale ha subito anche emorragia di varici esofagee attualmente in follow-up e in attuale stabilità clinica ed in assenza di ulteriori complicanze. Pertanto, tale condizione si valuta come da codice 6412 in misura del 75% esprimendo valore intermedio di quello previsto attesa la già citata stabilità clinica.
1 Non vi sono ulteriori patologie degne di nota medico legale. Le patologie sopradescritte sono coesistenti tra di loro. Nell'insieme, applicando la formula di Balthazaard, esse determinano una riduzione complessiva della capacità di lavoro pari al 75% (settantacinque per cento) a far data dalla revisione dell' del 12.07.2024. CP_1
CONCLUSIONI In conclusione, così rispondo ai quesiti postimi dalla S.V.:
-L'Istante è affetto da “Cirrosi esotossica in attuale buon compenso in soggetto con pregressa ematemesi per rottura di varici esofagee”.
-Il quadro patologico obiettivato consente di affermare che il sig.re presenta una Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% (settantacinque per cento) dalla revisione dell' del 12.07.2024”. CP_1
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità disciplinata dalla legge 118/1971. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
2 Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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