Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 824/2022 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2022 R.G., vertente tra (C.F. e N. Iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese di Roma;
P. IVA , con sede legale corrente in Roma, P.IVA_1 P.IVA_2
Via Aldo Fabrizi, 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente del Foro di Roma
[...]
( ; FAX: 06-30194118) che per le notificazioni e le comunicazioni C.F._1 indica l'indirizzo PEC: , ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benedetto Calpona oggi in Piazza Borsellino n. 10, LL OZ di OT, giusto mandato in atti;
-APPELLANTE- Contro
nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. CP_3 [...]
nata a [...] il [...] C.F. C.F._3 Controparte_4
, tutte in proprio e nella qualità di eredi del Sig. , CodiceFiscale_4 Persona_1 nato a [...] l'[...], deceduto in Messina il 31/10/10, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Pietro Cami, C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliate presso il suo studio sito in Messina, via Santa Maria Alemanna, 25; domicilio digitale eletto presso la seguente casella pec Email_2
-APPELLATI- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1317/22, emessa dal Tribunale di LL P.G., in persona del Giudice Unico, in data 09.11.2022, comunicata a mezzo cancelleria in data 25.11.2021, nella causa civile iscritta al n. 281/2014 R.G.;
1
In primo grado, con giudizio incardinato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. CP_2 [...]
e sull'assunto della qualità di eredi universali per CP_3 Controparte_4 successione legittima – rispettivamente, in qualità di madre e di sorelle - di _1
, deceduto in Messina il 31.10.2010 a seguito di un sinistro stradale, evocavano in
[...] giudizio l' chiedendone la condanna, previo Parte_1 accertamento, al pagamento della complessiva somma di € 78.831,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo spettante in virtù del contratto di assicurazione n. AA285079, stipulato in data 01.03.2000 tra e la predetta Persona_1
Compagnia assicurativa, avente ad oggetto il prodotto assicurativo denominato “Sigillo” quale polizza per la copertura economica da rischio morte e/o invalidità permanente, collegata a rapporto di conto corrente bancario.
A fondamento della pretesa le ricorrenti deducevano: a) il collegamento della polizza al Parte rapporto di conto corrente n. 995991, acceso presso la filiale di Milazzo della (Monte dei Paschi di Siena) ed intestato a;
b) la natura della polizza “Sigillo” Persona_1 riconducibile a quella avente ad oggetto la garanzia “reddito e capitale”; c) la commisurazione dell'indennizzo in virtù del criterio di calcolo meglio indicato all'art. 3 del fascicolo informativo (con somma massima assicurata non superiore ad euro 103.291,38 e somma minima non inferiore ad euro 5.164,57); d) la qualità delle ricorrenti di beneficiarie dell'indennizzo, attesa la designazione, in caso di morte, degli eredi legittimi o testamentari;
e) il rifiuto di liquidazione, a seguito di apertura della pratica di sinistro, opposto dalla convenuta che ha rifiutato il pagamento.
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della Parte_1
– la quale contestava la fondatezza della pretesa – e disposto, giusta ordinanza
[...] del 23.01.17, il mutamento del rito da sommario in ordinario, espletata istruttoria testimoniale e CTU contabile, il Tribunale di LL, con l'impugnata sentenza n. 1317/22 emessa e pubblicata in data 09.11.2022, così disponeva:
“ACCOGLIE la domanda proposta da , CP_2 Controparte_3
E nei confronti di , per Controparte_4 Parte_1 le causali e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto; CONDANNA la
[...]
al pagamento dell'indennizzo assicurativo pari ad €. 80.025,57 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al pagamento;
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per fase studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€ 5.670,00 per fase istruttoria;
€ 4.253,00 per fase decisoria) da pagarsi al procuratore antistatario;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico di parte soccombente”.
Avverso la citata pronuncia, proponeva appello la Parte_1 chiedendone in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà.
[...]
2 Nello specifico, l'appellante, articolava i seguenti motivi di appello, così rubricati nell'atto introduttivo:
1. PRIMO MOTIVO D'APPELLO Della errata valutazione e dell'omesso esame del materiale probatorio acquisito al giudizio e del mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa.
2. SECONDO MOTIVO D'APPELLO Delle somme assicurate e delle esclusioni di polizza Fermo quanto sopra, secondo l'appellante la decisione sarebbe errata anche con riferimento alla quantificazione delle somme liquidate a controparte a titolo di indennizzo.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in tutto o almeno per la parte eccedente gli € 11.000,00, stante la sussistenza dei presupposti come specificati nel presente atto;
2) nel merito, in accoglimento dei motivi d'appello, riformare l'impugnata sentenza per i motivi dedotti e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanza assicurativa, b) subordinatamente, contenere l'eventuale condanna dell' nei limiti previsti dalle condizioni di polizza in € 11.000,00, Controparte_5 confermando le risultanze della CTU e la non computabilità dei bonifici in entrata tra le operazioni attive di cui all'art. 2 punto B) delle C.d.A.; 3) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16.03.2023, si costituivano in questo giudizio gli appellati , CP_2 Controparte_3 CP_4
tutti in proprio e nella qualità di eredi del Sig. , i quali
[...] Persona_1 contestavano integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con la conferma della impugnata sentenza.
Rigettata l'istanza di sospensiva, con Ordinanza emessa in data 24 marzo 2023, depositata in data 04.04.2023, la Corte di Appello, rilevato che la causa appariva matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1 luglio 2024, udienza sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alle ore 08,00 della stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione.
Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte rilevato che <ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 07 ottobre 2024, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino alle ore 08.00 dello stesso giorno.
3 Tuttavia, neppure entro l'indicata data del 07 ottobre 2024 le parti depositavano note scritte di trattazione, sicché la causa veniva assunta in decisione e va definita come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari dell' 01 luglio 2024 e del 07 ottobre 2024, fissate con provvedimenti regolarmente notificati ai procuratori costituiti delle parti, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da Parte_1 nei confronti di , , , tutti in
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 proprio e nella qualità di eredi del Sig. , avverso la sentenza n. 1317/22, Persona_1 emessa dal Tribunale di LL P.G., in persona del Giudice Unico, in data 09.11.2022 (nel giudizio iscritto al n. 281/2014 R.G), così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
4 - ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 07 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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