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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22374/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da: appresentata e difesa dall'avv. CARLINI SILVIA presso cui ha eletto domicilio come Parte_1
da procura in atti
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo del 19.12.2023:
Dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 19/05/2008 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino, Atto n.310
p. 1 Uff. 2 anno 2008, contratto in Torino tra il Sig. e la Sig.ra nulla in punto CP_1 Pt_1
mantenimento; la casa coniugale è già stata rilasciata da tempo;
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
310, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3429/2022 emessa dal
Tribunale di Torino in data 26/07/2022 e pubblicata il 30/07/2022.
Con ricorso depositato il 19/12/2023, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi.
All'udienza del 20/06/2024, il Giudice Relatore eccepiva la tardività della notifica alla parte resistente e l'avv. di parte attrice chiedeva termine per effettuare nuova notifica;
il G.I., pertanto, fissava nuova udienza per i medesimi incombenti.
All'udienza del 04/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 27/12/2024 il G.I., rilevata la mancata allegazione da parte ricorrente dell'atto integrale di matrimonio e dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimetteva la causa sul ruolo e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 05/03/2025 l'avvocato di parte ricorrente dava atto di aver depositato sia l'atto integrale di matrimonio sia l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il Giudice, pertanto, invitava parte attrice a precisare le conclusioni ed alla discussione orale rimettendo la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
pagina 2 di 3 È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22374/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da: appresentata e difesa dall'avv. CARLINI SILVIA presso cui ha eletto domicilio come Parte_1
da procura in atti
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo del 19.12.2023:
Dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 19/05/2008 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino, Atto n.310
p. 1 Uff. 2 anno 2008, contratto in Torino tra il Sig. e la Sig.ra nulla in punto CP_1 Pt_1
mantenimento; la casa coniugale è già stata rilasciata da tempo;
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
310, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3429/2022 emessa dal
Tribunale di Torino in data 26/07/2022 e pubblicata il 30/07/2022.
Con ricorso depositato il 19/12/2023, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi.
All'udienza del 20/06/2024, il Giudice Relatore eccepiva la tardività della notifica alla parte resistente e l'avv. di parte attrice chiedeva termine per effettuare nuova notifica;
il G.I., pertanto, fissava nuova udienza per i medesimi incombenti.
All'udienza del 04/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 27/12/2024 il G.I., rilevata la mancata allegazione da parte ricorrente dell'atto integrale di matrimonio e dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimetteva la causa sul ruolo e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 05/03/2025 l'avvocato di parte ricorrente dava atto di aver depositato sia l'atto integrale di matrimonio sia l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il Giudice, pertanto, invitava parte attrice a precisare le conclusioni ed alla discussione orale rimettendo la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
pagina 2 di 3 È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3