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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 14/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PORPIGLIA Parte_1 C.F._1
LUCA
PARTE RICORRENTE
contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha lavorato presso l di Leinì, dapprima alle dipendenze di Parte_2 Controparte_1
Immobiliare Tigli s.r.l. e poi di dal 16 febbraio 2000 al 12 maggio 2022 in Controparte_1 forza di contratto di lavoro subordinato, con inquadramento nel VII livello del CCNL Turismo –
Commercio (dal novembre 2017 Turismo -Sistema Impresa) e mansioni di addetta alle pulizie.
1.2 Con ricorso depositato in data 23 novembre 2021 la lavoratrice ha convenuto in giudizio
[...] allegando che sin dall'anno 2002 ella avrebbe svolto le mansioni di governante Controparte_1 dell'hotel, occupandosi di coordinare il lavoro degli addetti alle pulizie, organizzandone le giornate e l'attività. Ha, quindi, chiesto che il giudice accertasse il proprio diritto di essere inquadrata nel III livello del CCNL Turismo, o comunque in un livello superiore rispetto a quello attribuitole, e che
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1489/2024
condannasse la società convenuta a pagarle le differenze retributive per il periodo da luglio 2016 a giugno 2021.
1.3 Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 380 del 18 dicembre 2023 ha accertato il diritto della signora ad essere inquadrata nel IV livello del CCNL Turismo Confcommercio e ha Pt_1 condannato il datore di lavoro a pagarle l'importo lordo di € 20.409,66 a titolo di differenze retributive per il periodo luglio 2016 – giugno 2021.
1.4 La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 139/2024 ed è stata spontaneamente adempiuta da Controparte_1
1.5 Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2024 ha nuovamente convenuto in Parte_2 giudizio allegando il proprio diritto di percepire le differenze retributive Controparte_1 dovute in forza del superiore inquadramento accertato, anche per il periodo precedente al 1° luglio
2016, ovvero per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2016. Ha dedotto, infatti, che nel precedente giudizio la domanda di condanna era stata contenuta nel periodo luglio 2016 - giugno
2021 in quanto all'epoca, in giurisprudenza, prevaleva il principio secondo il quale, per i lavoratori di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorreva di mese in mese durante lo svolgimento del rapporto;
per tale ragione, dunque, la ricorrente aveva contenuto la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, nonostante avesse allegato di aver svolto mansioni di governante a partire dall'anno 2002. Tuttavia, poiché la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 26246/2022 aveva chiarito che, a seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina dei licenziamenti dalla cd. riforma Fornero, la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per i lavoratori che godono delle tutele di cui all'art. 18 L 300/1970, la ricorrente aveva deciso di agire per ottenere il pagamento delle differenze retributive calcolate sul IV livello anche per il periodo precedente.
1.6 Nonostante la rituale costituzione in giudizio non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
3. A fondamento della presente decisione si pone la sentenza n. 380/2023 resa dal Tribunale di Ivrea nei confronti delle medesime parti che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La sentenza non viene riportata atteso che la stessa è nella disponibilità di entrambe le parti, essendo stata resa nei loro confronti. A meri fini di completezza si precisa che l'istruttoria svolta dal primo giudice ha coperto anche l'arco temporale oggetto del presente giudizio atteso che la ricorrente aveva chiesto l'accertamento del superiore inquadramento a partire dall'anno 2002, nonostante avesse poi contenuto la richiesta di condanna.
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1489/2024
3.1 Poiché, dunque, la ricorrente ha svolto mansioni di governante, riconducibili al IV livello del
CCNL Turismo, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_1 la stessa ha il diritto di percepire le differenze retributive correlate al superiore inquadramento anche per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2016.
3.2 Ai fini della quantificazione delle somme richieste può farsi riferimento al conteggio allegato al ricorso atteso che lo stesso è analitico, immune da vizi di calcolo e fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia. In definitiva deve essere CP_1 condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 34.079,24 a titolo di differenze retributive ed € 2.485,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione € 26.000 – 52.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.689, oltre rimborso spese generali
15%, Iva e C.p.a. nonché € 259 per esposti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accertato e dichiarato che lavoro ha svolto mansioni riconducibili al IV Parte_1 livello CCNL Turismo Confcommercio, condanna a pagare alla Controparte_1 ricorrente l'importo lordo di € 34.079,24 a titolo di differenze retributive maturate per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2016 oltre all'importo lordo di € 2.485,46 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 259 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 14/03/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 14/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PORPIGLIA Parte_1 C.F._1
LUCA
PARTE RICORRENTE
contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha lavorato presso l di Leinì, dapprima alle dipendenze di Parte_2 Controparte_1
Immobiliare Tigli s.r.l. e poi di dal 16 febbraio 2000 al 12 maggio 2022 in Controparte_1 forza di contratto di lavoro subordinato, con inquadramento nel VII livello del CCNL Turismo –
Commercio (dal novembre 2017 Turismo -Sistema Impresa) e mansioni di addetta alle pulizie.
1.2 Con ricorso depositato in data 23 novembre 2021 la lavoratrice ha convenuto in giudizio
[...] allegando che sin dall'anno 2002 ella avrebbe svolto le mansioni di governante Controparte_1 dell'hotel, occupandosi di coordinare il lavoro degli addetti alle pulizie, organizzandone le giornate e l'attività. Ha, quindi, chiesto che il giudice accertasse il proprio diritto di essere inquadrata nel III livello del CCNL Turismo, o comunque in un livello superiore rispetto a quello attribuitole, e che
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1489/2024
condannasse la società convenuta a pagarle le differenze retributive per il periodo da luglio 2016 a giugno 2021.
1.3 Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 380 del 18 dicembre 2023 ha accertato il diritto della signora ad essere inquadrata nel IV livello del CCNL Turismo Confcommercio e ha Pt_1 condannato il datore di lavoro a pagarle l'importo lordo di € 20.409,66 a titolo di differenze retributive per il periodo luglio 2016 – giugno 2021.
1.4 La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 139/2024 ed è stata spontaneamente adempiuta da Controparte_1
1.5 Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2024 ha nuovamente convenuto in Parte_2 giudizio allegando il proprio diritto di percepire le differenze retributive Controparte_1 dovute in forza del superiore inquadramento accertato, anche per il periodo precedente al 1° luglio
2016, ovvero per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2016. Ha dedotto, infatti, che nel precedente giudizio la domanda di condanna era stata contenuta nel periodo luglio 2016 - giugno
2021 in quanto all'epoca, in giurisprudenza, prevaleva il principio secondo il quale, per i lavoratori di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorreva di mese in mese durante lo svolgimento del rapporto;
per tale ragione, dunque, la ricorrente aveva contenuto la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, nonostante avesse allegato di aver svolto mansioni di governante a partire dall'anno 2002. Tuttavia, poiché la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 26246/2022 aveva chiarito che, a seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina dei licenziamenti dalla cd. riforma Fornero, la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per i lavoratori che godono delle tutele di cui all'art. 18 L 300/1970, la ricorrente aveva deciso di agire per ottenere il pagamento delle differenze retributive calcolate sul IV livello anche per il periodo precedente.
1.6 Nonostante la rituale costituzione in giudizio non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
3. A fondamento della presente decisione si pone la sentenza n. 380/2023 resa dal Tribunale di Ivrea nei confronti delle medesime parti che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La sentenza non viene riportata atteso che la stessa è nella disponibilità di entrambe le parti, essendo stata resa nei loro confronti. A meri fini di completezza si precisa che l'istruttoria svolta dal primo giudice ha coperto anche l'arco temporale oggetto del presente giudizio atteso che la ricorrente aveva chiesto l'accertamento del superiore inquadramento a partire dall'anno 2002, nonostante avesse poi contenuto la richiesta di condanna.
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1489/2024
3.1 Poiché, dunque, la ricorrente ha svolto mansioni di governante, riconducibili al IV livello del
CCNL Turismo, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_1 la stessa ha il diritto di percepire le differenze retributive correlate al superiore inquadramento anche per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2016.
3.2 Ai fini della quantificazione delle somme richieste può farsi riferimento al conteggio allegato al ricorso atteso che lo stesso è analitico, immune da vizi di calcolo e fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia. In definitiva deve essere CP_1 condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 34.079,24 a titolo di differenze retributive ed € 2.485,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione € 26.000 – 52.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.689, oltre rimborso spese generali
15%, Iva e C.p.a. nonché € 259 per esposti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accertato e dichiarato che lavoro ha svolto mansioni riconducibili al IV Parte_1 livello CCNL Turismo Confcommercio, condanna a pagare alla Controparte_1 ricorrente l'importo lordo di € 34.079,24 a titolo di differenze retributive maturate per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2016 oltre all'importo lordo di € 2.485,46 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 259 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 14/03/2025
Il giudice
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