Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/06/2025, n. 11740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11740 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07636/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2023, proposto da ZI Di MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via V. Gioberti n. 50;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NI UR, non costituito in giudizio;
dell'archiviazione della proposta di conferimento del diploma di benemerenza in materia ambientale ai sensi del d.P.R. n. 406 del 1989 comunicata al ricorrente con provvedimento prot. n. 0127930 del 14/10/2022 dalla Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti del Ministero della Transizione Ecologica, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:
• il verbale della riunione della Commissione per la valutazione delle proposte di conferimento delle benemerenze del giorno 05/10/2022, protocollato al n. 22329/UDCM del 10.10.2022, nella parte in cui dispone l'archiviazione della proposta inerente al sig. Di MA;
• per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 76834 del 20/06/2022 nella parte in cui propone l'archiviazione della proposta di benemerenza nei confronti dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., il ricorrente - comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco – ha impugnato la nota di archiviazione in epigrafe, con atti presupposti, con cui il Ministero intimato ha definito la proposta di benemerenza in materia ambientale formulata dal Procuratore della Repubblica di Benevento a seguito di operazioni complesse di monitoraggio del bacino idrografico sannita del territorio provinciale di Benevento, effettuate dal settembre 2016 ad agosto 2018, nel corso delle quali venivano segnalate numerose violazioni della normativa ambientale, con ogni conseguenza di legge.
2. In atti risulta che:
- in data 27.11.2020, a seguito della proposta (che riguardava vari soggetti), la Commissione per la valutazione delle benemerenze si è riunita a distanza (vista l’emergenza sanitaria in corso) e ha deliberato di chiedere un approfondimento per alcune proposte, fra cui quella relativa al ricorrente;
- in data 12.02.2021 è stato quindi richiesto alla Procura della Repubblica di Benevento di “ fornire ulteriori elementi valutativi che possano essere utili ad arricchire il contenuto la proposta, al fine di poterla riproporre alla Commissione nella prima seduta utile ”;
- in data 12.03.2021 la Procura ha fornito gli approfondimenti richiesti;
- nel frattempo, in data 20.06.2022, la competente Direzione Generale del Ministero ha proposto alla Commissione, stante il tempo trascorso, l’archiviazione delle proposte di conferimento della benemerenza in materia ambientale precedentemente sospese in attesa della ricezione dei chiarimenti istruttori (tra cui quella del ricorrente);
- in data 5.10.2022 la Commissione ha concordato con la proposta della Direzione Generale ed ha quindi archiviato la pratica.
3. Il ricorrente – dopo aver espletato accesso agli atti – ha impugnato la determinazione amministrativa di archiviazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in questa sede a seguito della opposizione del Ministero intimato.
Il ricorrente ha lamentato:
- A) IN VIA PRINCIPALE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E SS. DEL D.P.R. N. 406 DEL 03/11/19898; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990; VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
In estrema sintesi, sotto questo profilo il ricorrente ha dedotto la totale carenza di motivazione della determinazione amministrativa di archiviazione (collegata al mero decorso del tempo), nonché la evidente disparità di trattamento, considerato che le altre proposte di benemerenza per i medesimi fatti, del tutto identiche, anche sotto il profilo delle tempistiche, sono state conferite; ciò che peraltro si appalesa ancor più irragionevole ove si consideri che il ricorrente ha rivestito il ruolo di coordinatore delle operazioni da cui è originata la proposta di benemerenza.
- B) IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL D.P.R. N. 406 DEL 1989; VIOLAZIONE E/FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 271 DEL 11/09/2018, DEL D.M. N. 115 DEL 16/03/2022 E DEL D.M. N. 246 DEL 22/06/2022.
In subordine, il ricorrente ha contestato la composizione della Commissione che ha proceduto alla valutazione delle proposte di benemerenze e ha quindi richiesto di essere autorizzato alla notificazione del gravame tramite lo strumento dei pubblici proclami nei confronti di coloro che hanno ottenuto la benemerenza.
Il ricorrente ha infine illustrato le conseguenze pregiudizievoli sulla propria carriera del mancato riconoscimento della benemerenza proposta.
4. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio dinanzi al Tribunale.
5. Alla pubblica udienza dell’11.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto, per l’assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza, in relazione alla evidente e grave carenza motivazionale della determinazione amministrativa adottata.
Invero, come giustamente denunciato, dall’esame della documentazione versata in atti non è obiettivamente possibile comprendere le ragioni che hanno condotto la P.A. ad archiviare la posizione relativa al ricorrente, tanto più che per la medesima vicenda – in cui il ricorrente ha peraltro svolto un ruolo di coordinamento – sono state per contro riconosciute molteplici benemerenze.
Infatti, risulta in atti che, dopo la prima riunione del 27.11.2020, il Ministero ha richiesto alla Procura di Benevento “ ulteriori elementi valutativi che possano essere utili ad arricchire il contenuto della proposta ” con nota del 12.02.2021. Conseguentemente la Procura, in data 12.03.2021, ha trasmesso una corposa e dettagliata relazione istruttoria sulla vicenda.
Ciò nonostante, senza alcun altro approfondimento né trasmissione documetnale, nella prima successiva nota risultante in atti, rivolta alla Commissione e datata 20.06.2022, la Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti si è limitata a precisare che “ In relazione alle proposte di benemerenza di cui all’allegato 1, l’Ufficio considerato il tempo trascorso propone, ove nulla osti, l’archiviazione delle suddette proposte .”.
A ciò ha poi fatto seguito la determinazione della Commissione che – al punto n. 2 del verbale del 5.10.2022 – ha così deliberato: “ La Commissione dopo aver esaminato la documentazione pervenuta e valutato il parere espresso dalla Direzione competente all’istruttoria (prot. n. 76834 del 20 giugno 2022) concorda con la proposta di archiviazione delle seguenti candidature: (…)”, ivi inclusa quella del ricorrente.
La motivazione della determinazione amministrativa di archiviazione resta pertanto del tutto oscura, in violazione delle più basilari regole dell’azione amministrativa.
Si rammenta, infatti, che “ La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese ” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “ il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449).
In altre parole, la motivazione deve – per legge – estrinsecarsi nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne giustificano il contenuto, perché altrimenti né il destinatario, né tantomeno il Giudice in sede contenziosa, possono verificare il rispetto dei limiti della discrezionalità amministrativa e conoscere le ragioni di pubblico interesse che hanno imposto la restrizione delle sfere giuridiche dei privati interessati ovvero ne hanno impedito l'ampliamento.
Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell’impianto varia in ragione del variare degli effetti dell’atto, dei suoi destinatari, dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia , è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche e non significative (quali, indubbiamente, sono quelle utilizzate dall’Amministrazione nella fattispecie, che ha “ considerato il tempo trascorso ”).
7. Per quanto detto, il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle altre censure. Per l’effetto conformativo della presente pronuncia la P.A. dovrà, dunque, provvedere all’esame della proposta presentata nell’interesse del ricorrente ed assumere una determinazione al riguardo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di archiviazione impugnato.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO