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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1277/2022
Il Giudice, dott. OL NC, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
(C.F.: ; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ; Parte_5 C.F._5
(C.F.: ); Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: ); Parte_8 C.F._8
(C.F.: ); Parte_9 C.F._9
(C.F.: ); Parte_10 C.F._10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ornella Aglioti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, alla Via Santa Marta n. 57
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
AR CH e CH ES, ed elettivamente domiciliata in Pisa, alla Via Roma
n. 67
RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla mensa.
Conclusioni: come da discussione nell'udienza del 19.11.2025
Pag. 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.12.2022, i ricorrenti, nella qualità di infermieri dipendenti dell' , hanno chiesto di accertare il Parte_11 loro diritto “alla fruizione della mensa;
accertata l'impossibilità degli stessi di utilizzare il servizio della mensa aziendale a termini di CCNL;
condannare la predetta
AOUP a riconoscere e liquidare il valore dei buoni pasto maturati, ovvero condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi per la mancata fruizione, con il pagamento del controvalore dei buoni pasto, entro i limiti prescrizionali, assumendo a parametro l'importo giornaliero di € 5,16, in attuazione del CCNL integrativo del 20.9.2001
Sanità Pubblica, secondo il prospetto di cui sotto: nella misura di Parte_1
5129,04 corrispondenti a 994 giorni lavorati dal giugno 2021 fino al marzo 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dall'aprile 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di 6186,84 Parte_2 corrispondenti a 1199 giorni lavorati dal settembre 2017 fino a luglio 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal settembre 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 5758,56 Parte_3 corrispondenti a 1116 giorni lavorati dal dicembre 2016 fino al dicembre 2021, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal gennaio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 5887,56 Parte_4 corrispondenti a 1141 giorni lavorati dal gennaio 2017 e fino all'aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal maggio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 6063,00 corrispondenti Parte_5
a 1175 giorni lavorati dal gennaio 2017 e fino al dicembre 2021, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal gennaio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 3194,04 corrispondenti a 619 Parte_6 giorni lavorati dal novembre 2019 fino all'aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o
Pag. 2 di 8 minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da maggio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 5547,00 corrispondenti a 1075 Parte_7 giorni lavorati da dicembre 2017 fino ad aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da maggio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 4891,68 corrispondenti a 948 giorni Parte_8 lavorati dal gennaio 2017 fino ad aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal maggio
2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 4344,72 corrispondenti a 842 giorni lavorati da Parte_9 ottobre 2018 fino al giugno 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da luglio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pt_10
nella misura di € 4251,84 corrispondenti a 824 giorni lavorati da febbraio
[...]
2017 fino a dicembre 2021, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da gennaio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
2. Con memoria depositata in data 26.5.2023, si è costituita
[...]
, la quale si è opposta all'accoglimento Controparte_1 della domanda. Ha evidenziato, più in particolare come, ferma restando la prescrizione quinquennale, andassero comunque scomputate dal quantum eventualmente spettante
“le giornate in cui i ricorrenti hanno fruito del servizio mensa”.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
3.1. I ricorrenti hanno agito nei confronti della per Controparte_1 ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del servizio mensa o alle modalità sostitutive di cui all'art. 29 CCNL comparto sanità 2001.
Secondo l'orientamento ormai consolidato del giudice della nomofilachia, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere
Pag. 3 di 8 assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022 e Cass. n. 5547/2021). Inoltre, è stato ribadito che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 CCNL comparto sanità
2001, come modificato dall'art. 4 CCNL sanità 2009, e dell'art. 8 D.L. 66/2003, “il diritto alla consumazione del pasto è riconosciuto per i turni lavorativi che superano il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo” (Cass. civ., n. 25525/2025).
3.2. Non osta a tale interpretazione quanto previsto dall'art. 27, comma 4, CCNL 2016-
2018, secondo cui “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. Invero, tale previsione pattizia non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa. Essa, al contrario, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti alla fruizione della mensa o alle modalità sostitutive di cui all'art. 29 CCNL cit., per i turni lavorativi superiori a sei ore.
3.3. Con riguardo alla quantificazione delle pretese risarcitorie fatte valere, trovando applicazione il termine di prescrizione decennale (così, Cass. civ., 20250/2024), deve osservarsi come con ordinanze del 7.6.2023 e del 6.2024 la parte ricorrente sia stata invitata “ad escludere dal conteggio i giorni in cui si è fatto uso della mensa aziendale” ed inoltre a “precisare quali siano i turni lavorativi in relazione ai quali si richiede il
Pag. 4 di 8 pagamento del “buono mensa”. Con memoria depositata in data 29.9.2023 la parte ricorrente ha depositato nuovi conteggi, i quali tuttavia, sono stati contestati dalla difesa del in considerazione del fatto che “ la dipendente nel
CP_2 Parte_7 periodo considerato abbia svolto 937 turni, mentre all' ne risultano 891; la
CP_2 dipendente nel periodo considerato abbia svolto 791 turni, mentre Parte_8 all' ne risultano 801; la dipendente nel periodo considerato
CP_2 Parte_9 abbia svolto 695 turni, mentre all' ne risultano 681; la dipendente
CP_2 Pt_10
nel periodo considerato abbia svolto 623 turni, mentre all' ne risultano
[...] CP_2
658; la dipendente nel periodo considerato abbia svolto 1001 mentre Parte_2 all' ne risultano 1012; la dipendente nel periodo CP_2 Parte_3 considerato abbia svolto 916 turni mentre all' ne risultano 905; il dipendente CP_2
nel periodo considerato abbia svolto 855 turni, mentre all'AOUP Parte_4 ne risultano 824; Con riferimento ala dipendente si evidenzia che Parte_12 devono essere conteggiati solo i turni svolti dal gennaio 2017, in conformità a quanto chiesto nelle conclusioni del ricorso, mentre controparte ha calcolato anche i turni svolti nel mese di dicembre 2016; in ogni caso si segnala che all'AOUP per questa dipendente risulta un numero di turni superiore a quello indicato da controparte.
Relativamente alla dipendente all'AOUP risultano effettuati 118 turni;
Parte_1 si precisa che nel conteggio effettuato da è stato preso a riferimento il periodo CP_2 indicato nelle conclusioni del ricorso (giugno 2021-marzo 2022). In effetti nonostante all'udienza del 07.06.2023 il legale di controparte abbia rappresentato che l'indicazione della data “giugno 2021” costituisca errore materiale, il Giudice non ha autorizzato la modifica delle conclusioni relativamente alla dipendente Il Pt_1
Giudice, infatti, ha autorizzato esclusivamente il deposito dei tabulati di presenza relativamente alla posizione e il deposito di nuovi conteggi Parte_3 modificando il criterio di calcolo. Nessuna statuizione è stata effettuata relativamente alla posizione di , pertanto il periodo di riferimento allegato nel ricorso Parte_1 introduttivo resta immutato”. Ha evidenziato, inoltre, come “ Bitossi: la ricorrente si
è recata alla mensa 1 volta nel periodo considerato, quindi dai turni svolti ne dovrà essere scomputato uno;
Ciampi: nel periodo settembre 2017 marzo 2022 la dipendente si è recata alla mensa 3 volte, dunque dalle giornate richieste dovranno
Pag. 5 di 8 essere sottratte 3 giornate per fruizione della mensa;
De Cu giornate Parte_3 richieste si dovranno sottrarre 40 giorni per intervenuta prescrizione;
Lia Sabr Parte_6 dal novembre 2019 all'aprile 2022 la stessa si è recata alla mensa 106 volte quindi dalle giornate richieste si dovranno detrarre n. 106 giornate in cui la stessa si è recata alla mensa;
M da dicembre 2017 fino ad aprile 2022 si è recata Parte_7 alla mensa 10 volte, dunque dalle giornate richieste si dovranno detrarre n. 10 giornate per fruizione mensa;
Pog al gennaio 2017 ad aprile 2022 occorre Parte_8 detrarre 5 giornate in cui si è recata alla mensa e 233 giornate per intervenuta prescrizione;
Pri ai turni svolti nel periodo ottobre 2018 - giugno 2022 Parte_9 occorre sottrarre 3 giornate in cui la stessa si è recata alla mensa;
Tonelli Parte_10 dai turni svolti da febbraio 2017 a dicembre 2021 occorre sottrarre 5 giornate in cui la stessa si è recata alla mensa e 2 giornate lavorate per intervenuta prescrizione”.
Con le note di trattazione scritta del 1.2.2024 la ricorrente non ha contestato gli accessi alla mensa, per come dedotti da controparte, e di conseguenza essi dovranno essere scomputati rispetto alle pretese fatte valere e precisate con le note di trattazione scritta del 29.9.2023.
Di conseguenza, l' deve essere condannata al pagamento in favore di CP_2 Pt_1
della somma di euro 3.248,10 (così ottenuta 3252,51 – 4,41 (1*4,41); di
[...]
della somma di euro 4.421,52 (così ottenuta 4434,75 – 13,23 Parte_2
(3*4,41); di della somma di euro 3950,81; di Parte_3 [...]
della somma di euro 3695,19; di della somma di Parte_4 Parte_5 euro 4343,93; della somma di euro 1.683,43 (così ottenuta 2150,89, – Parte_6
467,46 (106*4,41); di della somma di euro 2.958,91 (così Parte_7 ottenuta 2999,32 – 40,41 (10*4,41); di della somma di euro Parte_8
3.393,98 (così ottenuta 3416,03 – 22,05 (5*4,41); di della somma Parte_9 di euro 3.008,44 (così ottenuta 3021,67 – 13,23 (3*4,41); di della Parte_10 somma di euro 2.673,94 (così ottenuta 2695,69 –22,05 (5*4,41).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
Pag. 6 di 8 della somma di euro 3.248,10, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di euro 4.421,52, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 3950,81, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via
[...] via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 3695,19, oltre rivalutazione ed interessi sulla Parte_4 somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_5 della somma di euro 4343,93, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_6 somma di euro 1.683,43, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_7
della somma di euro 2.958,91 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma
[...] via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_8 della somma di euro 3.393,98, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1
Pag. 7 di 8 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_9 della somma di euro 3.008,44, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_10 della somma di euro 2.673,94, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
OL NC
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1277/2022
Il Giudice, dott. OL NC, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
(C.F.: ; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ; Parte_5 C.F._5
(C.F.: ); Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: ); Parte_8 C.F._8
(C.F.: ); Parte_9 C.F._9
(C.F.: ); Parte_10 C.F._10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ornella Aglioti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, alla Via Santa Marta n. 57
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
AR CH e CH ES, ed elettivamente domiciliata in Pisa, alla Via Roma
n. 67
RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla mensa.
Conclusioni: come da discussione nell'udienza del 19.11.2025
Pag. 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.12.2022, i ricorrenti, nella qualità di infermieri dipendenti dell' , hanno chiesto di accertare il Parte_11 loro diritto “alla fruizione della mensa;
accertata l'impossibilità degli stessi di utilizzare il servizio della mensa aziendale a termini di CCNL;
condannare la predetta
AOUP a riconoscere e liquidare il valore dei buoni pasto maturati, ovvero condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi per la mancata fruizione, con il pagamento del controvalore dei buoni pasto, entro i limiti prescrizionali, assumendo a parametro l'importo giornaliero di € 5,16, in attuazione del CCNL integrativo del 20.9.2001
Sanità Pubblica, secondo il prospetto di cui sotto: nella misura di Parte_1
5129,04 corrispondenti a 994 giorni lavorati dal giugno 2021 fino al marzo 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dall'aprile 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di 6186,84 Parte_2 corrispondenti a 1199 giorni lavorati dal settembre 2017 fino a luglio 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal settembre 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 5758,56 Parte_3 corrispondenti a 1116 giorni lavorati dal dicembre 2016 fino al dicembre 2021, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal gennaio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 5887,56 Parte_4 corrispondenti a 1141 giorni lavorati dal gennaio 2017 e fino all'aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal maggio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 6063,00 corrispondenti Parte_5
a 1175 giorni lavorati dal gennaio 2017 e fino al dicembre 2021, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal gennaio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 3194,04 corrispondenti a 619 Parte_6 giorni lavorati dal novembre 2019 fino all'aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o
Pag. 2 di 8 minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da maggio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 5547,00 corrispondenti a 1075 Parte_7 giorni lavorati da dicembre 2017 fino ad aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da maggio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 4891,68 corrispondenti a 948 giorni Parte_8 lavorati dal gennaio 2017 fino ad aprile 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate dal maggio
2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella misura di € 4344,72 corrispondenti a 842 giorni lavorati da Parte_9 ottobre 2018 fino al giugno 2022, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da luglio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pt_10
nella misura di € 4251,84 corrispondenti a 824 giorni lavorati da febbraio
[...]
2017 fino a dicembre 2021, ovvero quella cifra maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a quelle somme maturate da gennaio 2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
2. Con memoria depositata in data 26.5.2023, si è costituita
[...]
, la quale si è opposta all'accoglimento Controparte_1 della domanda. Ha evidenziato, più in particolare come, ferma restando la prescrizione quinquennale, andassero comunque scomputate dal quantum eventualmente spettante
“le giornate in cui i ricorrenti hanno fruito del servizio mensa”.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
3.1. I ricorrenti hanno agito nei confronti della per Controparte_1 ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del servizio mensa o alle modalità sostitutive di cui all'art. 29 CCNL comparto sanità 2001.
Secondo l'orientamento ormai consolidato del giudice della nomofilachia, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere
Pag. 3 di 8 assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022 e Cass. n. 5547/2021). Inoltre, è stato ribadito che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 CCNL comparto sanità
2001, come modificato dall'art. 4 CCNL sanità 2009, e dell'art. 8 D.L. 66/2003, “il diritto alla consumazione del pasto è riconosciuto per i turni lavorativi che superano il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo” (Cass. civ., n. 25525/2025).
3.2. Non osta a tale interpretazione quanto previsto dall'art. 27, comma 4, CCNL 2016-
2018, secondo cui “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. Invero, tale previsione pattizia non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa. Essa, al contrario, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti alla fruizione della mensa o alle modalità sostitutive di cui all'art. 29 CCNL cit., per i turni lavorativi superiori a sei ore.
3.3. Con riguardo alla quantificazione delle pretese risarcitorie fatte valere, trovando applicazione il termine di prescrizione decennale (così, Cass. civ., 20250/2024), deve osservarsi come con ordinanze del 7.6.2023 e del 6.2024 la parte ricorrente sia stata invitata “ad escludere dal conteggio i giorni in cui si è fatto uso della mensa aziendale” ed inoltre a “precisare quali siano i turni lavorativi in relazione ai quali si richiede il
Pag. 4 di 8 pagamento del “buono mensa”. Con memoria depositata in data 29.9.2023 la parte ricorrente ha depositato nuovi conteggi, i quali tuttavia, sono stati contestati dalla difesa del in considerazione del fatto che “ la dipendente nel
CP_2 Parte_7 periodo considerato abbia svolto 937 turni, mentre all' ne risultano 891; la
CP_2 dipendente nel periodo considerato abbia svolto 791 turni, mentre Parte_8 all' ne risultano 801; la dipendente nel periodo considerato
CP_2 Parte_9 abbia svolto 695 turni, mentre all' ne risultano 681; la dipendente
CP_2 Pt_10
nel periodo considerato abbia svolto 623 turni, mentre all' ne risultano
[...] CP_2
658; la dipendente nel periodo considerato abbia svolto 1001 mentre Parte_2 all' ne risultano 1012; la dipendente nel periodo CP_2 Parte_3 considerato abbia svolto 916 turni mentre all' ne risultano 905; il dipendente CP_2
nel periodo considerato abbia svolto 855 turni, mentre all'AOUP Parte_4 ne risultano 824; Con riferimento ala dipendente si evidenzia che Parte_12 devono essere conteggiati solo i turni svolti dal gennaio 2017, in conformità a quanto chiesto nelle conclusioni del ricorso, mentre controparte ha calcolato anche i turni svolti nel mese di dicembre 2016; in ogni caso si segnala che all'AOUP per questa dipendente risulta un numero di turni superiore a quello indicato da controparte.
Relativamente alla dipendente all'AOUP risultano effettuati 118 turni;
Parte_1 si precisa che nel conteggio effettuato da è stato preso a riferimento il periodo CP_2 indicato nelle conclusioni del ricorso (giugno 2021-marzo 2022). In effetti nonostante all'udienza del 07.06.2023 il legale di controparte abbia rappresentato che l'indicazione della data “giugno 2021” costituisca errore materiale, il Giudice non ha autorizzato la modifica delle conclusioni relativamente alla dipendente Il Pt_1
Giudice, infatti, ha autorizzato esclusivamente il deposito dei tabulati di presenza relativamente alla posizione e il deposito di nuovi conteggi Parte_3 modificando il criterio di calcolo. Nessuna statuizione è stata effettuata relativamente alla posizione di , pertanto il periodo di riferimento allegato nel ricorso Parte_1 introduttivo resta immutato”. Ha evidenziato, inoltre, come “ Bitossi: la ricorrente si
è recata alla mensa 1 volta nel periodo considerato, quindi dai turni svolti ne dovrà essere scomputato uno;
Ciampi: nel periodo settembre 2017 marzo 2022 la dipendente si è recata alla mensa 3 volte, dunque dalle giornate richieste dovranno
Pag. 5 di 8 essere sottratte 3 giornate per fruizione della mensa;
De Cu giornate Parte_3 richieste si dovranno sottrarre 40 giorni per intervenuta prescrizione;
Lia Sabr Parte_6 dal novembre 2019 all'aprile 2022 la stessa si è recata alla mensa 106 volte quindi dalle giornate richieste si dovranno detrarre n. 106 giornate in cui la stessa si è recata alla mensa;
M da dicembre 2017 fino ad aprile 2022 si è recata Parte_7 alla mensa 10 volte, dunque dalle giornate richieste si dovranno detrarre n. 10 giornate per fruizione mensa;
Pog al gennaio 2017 ad aprile 2022 occorre Parte_8 detrarre 5 giornate in cui si è recata alla mensa e 233 giornate per intervenuta prescrizione;
Pri ai turni svolti nel periodo ottobre 2018 - giugno 2022 Parte_9 occorre sottrarre 3 giornate in cui la stessa si è recata alla mensa;
Tonelli Parte_10 dai turni svolti da febbraio 2017 a dicembre 2021 occorre sottrarre 5 giornate in cui la stessa si è recata alla mensa e 2 giornate lavorate per intervenuta prescrizione”.
Con le note di trattazione scritta del 1.2.2024 la ricorrente non ha contestato gli accessi alla mensa, per come dedotti da controparte, e di conseguenza essi dovranno essere scomputati rispetto alle pretese fatte valere e precisate con le note di trattazione scritta del 29.9.2023.
Di conseguenza, l' deve essere condannata al pagamento in favore di CP_2 Pt_1
della somma di euro 3.248,10 (così ottenuta 3252,51 – 4,41 (1*4,41); di
[...]
della somma di euro 4.421,52 (così ottenuta 4434,75 – 13,23 Parte_2
(3*4,41); di della somma di euro 3950,81; di Parte_3 [...]
della somma di euro 3695,19; di della somma di Parte_4 Parte_5 euro 4343,93; della somma di euro 1.683,43 (così ottenuta 2150,89, – Parte_6
467,46 (106*4,41); di della somma di euro 2.958,91 (così Parte_7 ottenuta 2999,32 – 40,41 (10*4,41); di della somma di euro Parte_8
3.393,98 (così ottenuta 3416,03 – 22,05 (5*4,41); di della somma Parte_9 di euro 3.008,44 (così ottenuta 3021,67 – 13,23 (3*4,41); di della Parte_10 somma di euro 2.673,94 (così ottenuta 2695,69 –22,05 (5*4,41).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
Pag. 6 di 8 della somma di euro 3.248,10, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di euro 4.421,52, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 3950,81, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via
[...] via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 3695,19, oltre rivalutazione ed interessi sulla Parte_4 somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_5 della somma di euro 4343,93, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_6 somma di euro 1.683,43, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_7
della somma di euro 2.958,91 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma
[...] via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_8 della somma di euro 3.393,98, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna l , in persona Controparte_1
Pag. 7 di 8 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_9 della somma di euro 3.008,44, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_10 della somma di euro 2.673,94, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
OL NC
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