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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/11/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 322/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio, composta dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa GE GERBI Giudice rel. nel giudizio avviato ex art. 1 legge 14.4.1982 n. 164 e art. 31 d.lgs. n. 150/2011 promosso con atto di ricorso depositato in data 6.5.2025 da
, c.f.: , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER TE del foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore come da procura depositata in atti
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno, in punto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell' 1.10.2025 per parte ricorrente: “A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n.
164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , Parte_1 nata in [...] il 1° dicembre 2000, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ponte nelle Alpi di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 51, Parte
I, Serie A, Anno 2000, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni, Per_1 Pt_1 con estensione di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ponte nelle Alpi;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Con ogni più ampia riserva.”; conclusioni adesive del Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il sig. (all'anagrafe ) ha chiesto l'accertamento del mutamento dei Pt_1 Parte_1 caratteri sessuali in senso maschile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n.
164/1982, la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al genere (da femminile a maschile) e al prenome (da a ). Pt_1 Per_1
Il ricorrente ha allegato di non essere sposato e non avere figli.
Ha riportato di aver avvertito sin dall'infanzia una discrepanza fra la propria percezione di genere e il sesso biologico, che emergeva sotto forma di malessere e disagio in numerose situazioni sociali. Tale sensazione si è acuita con la pubertà: l'inizio del menarca e lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari in senso femminile hanno peggiorato lo stato di salute psicologica della parte ricorrente.
Da sempre il ricorrente ha assunto atteggiamenti maschili, preferendo compagnie maschili e attività proprie del genere maschile.
Anche nella scelta dell'indirizzo scolastico, il ricorrente ha preferito un percorso formativo di tipo tecnico, in una classe composta da soli ragazzi, riferendo di aver acquistato sempre maggiore consapevolezza della propria identità anche grazie alla frequentazione di tale ambiente prettamente maschile.
Nel dicembre 2022 il ricorrente ha avviato, con la dott.ssa il percorso di Persona_2 supporto psicoclinico e le prassi di valutazione psicodiagnostica per l'iter di affermazione di genere. Ha riferito che già in pochi mesi di terapia ha avvertito la necessità di cambiare i pronomi a lui diretti con designazione di un nome maschile di identificazione.
Inoltre, nell'agosto del 2023, il sig. ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante Pt_1 con il dott. il quale, in data 20 gennaio 2025 ha rilasciato una certificazione Persona_3 nella quale si certifica il buon andamento della terapia.
Sentito all'udienza dell'1.10.2025 il ricorrente ha confermato di voler proseguire con il proprio percorso, vantando di aver raggiunto il traguardo di accedere allo spogliatoio maschile nella palestra frequentata di avere il sostegno di famiglia e amici in un percorso del quale ha manifestato avere consapevolezza.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22, u.c., c.p.c., a seguito di istruttoria interamente documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Va accolta anzitutto la domanda di rettifica dei dati anagrafici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, nonostante il sig. che ha intrapreso il Pt_1 percorso di transizione psicologico e ormonale, non si sia sottoposto al trattamento chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali né ne richiede l'autorizzazione. A tal proposito, giova preliminarmente richiamare gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo i quali la previsione letterale degli artt.
1 e 3 della L. 164/1982 (nonché dell'art. 31, comma 4, della L. 150/2011) non ne impedisce una lettura costituzionalmente orientata, volta ad ammettere la rettifica dell'attribuzione di genere nei registri di stato civile, anche in assenza di un preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici primari (C. Cost., sent. 221/2015 e
180/2017).
Ciò in quanto, se un tempo si affermava che la legge n. 164/1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana” (C. Cost. sent. 161/1985), oggi la disciplina ivi inclusa si ritiene sia volta al
“riconoscimento dell'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2
Cost. e art. 8 CEDU)” (C. Cost. 221/2015).
In questa logica, rettifica dei dati anagrafici e modificazione chirurgica dei caratteri sessuali sono solo strumenti, eventuali e fra loro indipendenti, per la realizzazione dell'individuo, nella sua identità di genere, e del suo benessere psicofisico.
È stato, comunque, precisato che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ. n. 15138/2015).
A tal fine, il giudice deve svolgere un accertamento rigoroso “anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (C.
Cost. 180/2017).
Ne deriva che, oggetto del presente giudizio consiste nell'accertamento della serietà, dell'univocità, dell'intento e della consapevolezza circa l'irreversibilità del percorso intrapreso.
Ciò a garanzia – non già a limitazione – del diritto alla salute e di autodeterminazione del singolo e, di conseguenza, a garanzia anche dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte attrice ha reso superflua un'indagine anche di tipo officioso, atteso che dalla relazione psicoclinica e psicodiagnostica della dott.ssa la quale segue da dicembre 2022 il sig. si evince infatti che Per_2 Pt_1
“il percorso individuale è stato svolto all'insegna della definizione dell'identità personale, tendenzialmente immutabile per ciò che concerne la percezione soggettiva, le modificazioni dei caratteri sessuali secondari estetici, somatici ed ormonali. Tale percorso per Parte_2
è una scelta personale, maturata nel corso del tempo, con precise definizioni della
[...] propria volontà di affermazione di genere irreversibile e radicale”. Dalla stessa relazione, emerge chiaramente la prognosi di positivo avanzamento del percorso di transizione da parte del sig. essendo lo stesso “deciso e motivato a proseguire e Pt_1 compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo
a svolgere ciò che necessita per realizzarla”.
La dott.ssa ha inoltre evidenziato che “i riferimenti di sé al genere assegnato alla Per_2 nascita sono fonte di disforia, incongruenza e discordanza, comportando un disagio che può essere eliminato con il riconoscimento del genere d'elezione, che va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di genere, in considerazione anche della necessità espressa di affermazione chirurgica e anagrafica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra, per consentirgli di vivere finalmente nel genere autoriconosciuto e percepito come proprio”.
Da ultimo, la relazione psicoclinica attesta che “non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”.
Sussiste inoltre l'avanzato stato di modificazione dei caratteri sessuali secondari.
Il dott. , nel suo certificato del 20.1.2025, ha riportato l'efficacia della terapia Per_3 ormonale attuata sul sig. certificandone le modificazioni somatiche fenotipiche Pt_1 secondarie maschili, con cessazione della fertilità femminile. L'endocrinologo ha certificato inoltre che “la terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione, con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità, quali aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del clitoride e atrofia della ghiandola mammaria”.
Ritiene, quindi, il Collegio che l'attore abbia già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il genere ed il sesso maschile e che vada quindi tutelato il suo diritto identitario garantendo piena corrispondenza fra il genere attribuito nei registri anagrafici e quello soggettivamente percepito e vissuto.
Va, quindi, accolta la domanda di rettificazione anagrafica del sesso ed accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte del ricorrente, con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Ponte nelle Alpi di provvedere in tal senso.
2. Alla luce dei principi sopra richiamati e dell'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica del sesso, merita accoglimento anche la domanda di mutamento del prenome come richiesto dall'attore.
Sul punto, recentemente, la Suprema Corte (n. 3877/2020) ha affermato che l'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla l. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di genere differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile fra genere e nome (art. 5, l. 164/1982 e art. 35 D.P.R. n. 396/2000). Ha, tuttavia, anche chiarito che “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità di genere e segni distintivi della persona, quale il nome”.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la pronuncia circa il mutamento del nome possa (e in qualche modo debba) essere data con la sentenza di rettifica del sesso e che, in tal senso, possa e debba essere accolta la domanda di mutamento del prenome “ ” con quello prescelto e Pt_1 conforme al genere elettivo di “ ”, non ravvisandosi disposizioni normative o diritti di Per_1 terzi che ostino a tale accoglimento.
La natura del presente giudizio, privo di una controversia in senso stretto, ne esclude qualunque ipotesi di soccombenza, con la conseguenza che non occorre una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
I. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,
II. ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ponte nelle Alpi di rettificare l'atto di nascita in nome di , nato in [...] il [...], iscritto al n. 51 Parte I, Serie Parte_1
A, Anno 2000, nel senso che riporti il sesso “maschile” in luogo di “femminile” e quale prenome
“ ” in luogo di ”; Per_1 Pt_1
III. Dispone l'oscuramento dei dati sensibili e personali nel caso di diffusione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 52, co. 3, D. Lgs. 196/2003.
Così è deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
dott.ssa GE GE
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Elena Armato, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio, composta dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa GE GERBI Giudice rel. nel giudizio avviato ex art. 1 legge 14.4.1982 n. 164 e art. 31 d.lgs. n. 150/2011 promosso con atto di ricorso depositato in data 6.5.2025 da
, c.f.: , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER TE del foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore come da procura depositata in atti
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno, in punto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell' 1.10.2025 per parte ricorrente: “A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n.
164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , Parte_1 nata in [...] il 1° dicembre 2000, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ponte nelle Alpi di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 51, Parte
I, Serie A, Anno 2000, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni, Per_1 Pt_1 con estensione di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ponte nelle Alpi;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Con ogni più ampia riserva.”; conclusioni adesive del Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il sig. (all'anagrafe ) ha chiesto l'accertamento del mutamento dei Pt_1 Parte_1 caratteri sessuali in senso maschile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n.
164/1982, la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al genere (da femminile a maschile) e al prenome (da a ). Pt_1 Per_1
Il ricorrente ha allegato di non essere sposato e non avere figli.
Ha riportato di aver avvertito sin dall'infanzia una discrepanza fra la propria percezione di genere e il sesso biologico, che emergeva sotto forma di malessere e disagio in numerose situazioni sociali. Tale sensazione si è acuita con la pubertà: l'inizio del menarca e lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari in senso femminile hanno peggiorato lo stato di salute psicologica della parte ricorrente.
Da sempre il ricorrente ha assunto atteggiamenti maschili, preferendo compagnie maschili e attività proprie del genere maschile.
Anche nella scelta dell'indirizzo scolastico, il ricorrente ha preferito un percorso formativo di tipo tecnico, in una classe composta da soli ragazzi, riferendo di aver acquistato sempre maggiore consapevolezza della propria identità anche grazie alla frequentazione di tale ambiente prettamente maschile.
Nel dicembre 2022 il ricorrente ha avviato, con la dott.ssa il percorso di Persona_2 supporto psicoclinico e le prassi di valutazione psicodiagnostica per l'iter di affermazione di genere. Ha riferito che già in pochi mesi di terapia ha avvertito la necessità di cambiare i pronomi a lui diretti con designazione di un nome maschile di identificazione.
Inoltre, nell'agosto del 2023, il sig. ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante Pt_1 con il dott. il quale, in data 20 gennaio 2025 ha rilasciato una certificazione Persona_3 nella quale si certifica il buon andamento della terapia.
Sentito all'udienza dell'1.10.2025 il ricorrente ha confermato di voler proseguire con il proprio percorso, vantando di aver raggiunto il traguardo di accedere allo spogliatoio maschile nella palestra frequentata di avere il sostegno di famiglia e amici in un percorso del quale ha manifestato avere consapevolezza.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22, u.c., c.p.c., a seguito di istruttoria interamente documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Va accolta anzitutto la domanda di rettifica dei dati anagrafici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, nonostante il sig. che ha intrapreso il Pt_1 percorso di transizione psicologico e ormonale, non si sia sottoposto al trattamento chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali né ne richiede l'autorizzazione. A tal proposito, giova preliminarmente richiamare gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo i quali la previsione letterale degli artt.
1 e 3 della L. 164/1982 (nonché dell'art. 31, comma 4, della L. 150/2011) non ne impedisce una lettura costituzionalmente orientata, volta ad ammettere la rettifica dell'attribuzione di genere nei registri di stato civile, anche in assenza di un preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici primari (C. Cost., sent. 221/2015 e
180/2017).
Ciò in quanto, se un tempo si affermava che la legge n. 164/1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana” (C. Cost. sent. 161/1985), oggi la disciplina ivi inclusa si ritiene sia volta al
“riconoscimento dell'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2
Cost. e art. 8 CEDU)” (C. Cost. 221/2015).
In questa logica, rettifica dei dati anagrafici e modificazione chirurgica dei caratteri sessuali sono solo strumenti, eventuali e fra loro indipendenti, per la realizzazione dell'individuo, nella sua identità di genere, e del suo benessere psicofisico.
È stato, comunque, precisato che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ. n. 15138/2015).
A tal fine, il giudice deve svolgere un accertamento rigoroso “anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (C.
Cost. 180/2017).
Ne deriva che, oggetto del presente giudizio consiste nell'accertamento della serietà, dell'univocità, dell'intento e della consapevolezza circa l'irreversibilità del percorso intrapreso.
Ciò a garanzia – non già a limitazione – del diritto alla salute e di autodeterminazione del singolo e, di conseguenza, a garanzia anche dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte attrice ha reso superflua un'indagine anche di tipo officioso, atteso che dalla relazione psicoclinica e psicodiagnostica della dott.ssa la quale segue da dicembre 2022 il sig. si evince infatti che Per_2 Pt_1
“il percorso individuale è stato svolto all'insegna della definizione dell'identità personale, tendenzialmente immutabile per ciò che concerne la percezione soggettiva, le modificazioni dei caratteri sessuali secondari estetici, somatici ed ormonali. Tale percorso per Parte_2
è una scelta personale, maturata nel corso del tempo, con precise definizioni della
[...] propria volontà di affermazione di genere irreversibile e radicale”. Dalla stessa relazione, emerge chiaramente la prognosi di positivo avanzamento del percorso di transizione da parte del sig. essendo lo stesso “deciso e motivato a proseguire e Pt_1 compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo
a svolgere ciò che necessita per realizzarla”.
La dott.ssa ha inoltre evidenziato che “i riferimenti di sé al genere assegnato alla Per_2 nascita sono fonte di disforia, incongruenza e discordanza, comportando un disagio che può essere eliminato con il riconoscimento del genere d'elezione, che va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di genere, in considerazione anche della necessità espressa di affermazione chirurgica e anagrafica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra, per consentirgli di vivere finalmente nel genere autoriconosciuto e percepito come proprio”.
Da ultimo, la relazione psicoclinica attesta che “non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”.
Sussiste inoltre l'avanzato stato di modificazione dei caratteri sessuali secondari.
Il dott. , nel suo certificato del 20.1.2025, ha riportato l'efficacia della terapia Per_3 ormonale attuata sul sig. certificandone le modificazioni somatiche fenotipiche Pt_1 secondarie maschili, con cessazione della fertilità femminile. L'endocrinologo ha certificato inoltre che “la terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione, con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità, quali aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del clitoride e atrofia della ghiandola mammaria”.
Ritiene, quindi, il Collegio che l'attore abbia già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il genere ed il sesso maschile e che vada quindi tutelato il suo diritto identitario garantendo piena corrispondenza fra il genere attribuito nei registri anagrafici e quello soggettivamente percepito e vissuto.
Va, quindi, accolta la domanda di rettificazione anagrafica del sesso ed accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte del ricorrente, con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Ponte nelle Alpi di provvedere in tal senso.
2. Alla luce dei principi sopra richiamati e dell'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica del sesso, merita accoglimento anche la domanda di mutamento del prenome come richiesto dall'attore.
Sul punto, recentemente, la Suprema Corte (n. 3877/2020) ha affermato che l'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla l. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di genere differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile fra genere e nome (art. 5, l. 164/1982 e art. 35 D.P.R. n. 396/2000). Ha, tuttavia, anche chiarito che “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità di genere e segni distintivi della persona, quale il nome”.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la pronuncia circa il mutamento del nome possa (e in qualche modo debba) essere data con la sentenza di rettifica del sesso e che, in tal senso, possa e debba essere accolta la domanda di mutamento del prenome “ ” con quello prescelto e Pt_1 conforme al genere elettivo di “ ”, non ravvisandosi disposizioni normative o diritti di Per_1 terzi che ostino a tale accoglimento.
La natura del presente giudizio, privo di una controversia in senso stretto, ne esclude qualunque ipotesi di soccombenza, con la conseguenza che non occorre una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
I. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,
II. ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ponte nelle Alpi di rettificare l'atto di nascita in nome di , nato in [...] il [...], iscritto al n. 51 Parte I, Serie Parte_1
A, Anno 2000, nel senso che riporti il sesso “maschile” in luogo di “femminile” e quale prenome
“ ” in luogo di ”; Per_1 Pt_1
III. Dispone l'oscuramento dei dati sensibili e personali nel caso di diffusione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 52, co. 3, D. Lgs. 196/2003.
Così è deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
dott.ssa GE GE
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Elena Armato, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13.