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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6174 / 2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del G.O.P., il dott. Tiberio
RUCCI; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 5.12.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e
127 bis c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
preso atto del decreto n. 223 Tab. emesso il 25.11.2025 dal Presidente del Tribunale di Bari con cui, avendo adottato il piano straordinario del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 117/2025, ha disposto che i procedimenti in materia di cittadinanza già pendenti possono essere decisi dai GOP;
visto che il decreto n. 223/2025 Tab. è di particolare urgenza e, pertanto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6174/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della
1 cittadinanza italiana
TRA
(in “Smith”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America , ivi residente;
Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, ivi residente;
Persona_1
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America, ivi residente;
Persona_2
nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MELLONE Marco, giusta procura in atti.
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t., difeso ex lege Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Bari, contumace;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 30/05/2024 , i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo Per_3
cittadino italiano, nato il [...] in [...] ed emigrato in Negli
[...]
Stati Uniti d'America, ove ha rinunciato alla cittadinanza italiana il 6.2.1941, dopo essersi sposato ed aver avuto la figlia il 2.1.1920, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2- Con decreto, emesso in data 16.7.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti e l'istruttoria è stata dichiara conclusa all'udienza del 5.12.2025, svolta con modalità ex art. 127 bis c.p.c. in videoconferenza, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente.
I.
3-Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
2 II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo del ricorrente aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3- Su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del
9.02.1983, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
55, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
II.
4-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
5-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
6-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
7- Deve, altresì, osservarsi che l'Amministrazione anziché provvedere ad istruire le pratiche, rendeva noto che i tempi di attesa per la definizione del procedimento, stante l'elevato numero di domanda, si aggiravano intorno ai dieci anni “la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di cittadini di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani
e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile…”.
II.
8-Alla luce, pertanto, della dichiarata impossibilità per l'Amministrazione di provvedere sulla domanda, nel termine massimo previsto dall'art. 3 del DPR 362/1977, in attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 e 113 Cost., deve essere assicurata la possibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento del bene della vita in sede giurisdizionale.
II.
9- Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
3 III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo cittadino italiano, Persona_3 divenuto cittadino statunitense dopo aver generato una figlia negli Stati Uniti d'America.
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) nato il [...] in [...]. 2), il quale Persona_3 ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove ha contratto matrimonio con nel 1916 (doc. 3) e dove ha Controparte_3 acquisito la cittadinanza statunitense in data 06.02.1941 (doc. 4);
2) dalla suddetta unione è nata una figlia il 02.01.1920 (doc. 5), la Persona_4 quale ha continuato la discendenza di questa famiglia negli Stati Uniti d'America, contraendo matrimonio con nel 1941 (doc. 6) e generando con CP_4 quest'ultimo la figlia , nata il [...], ricorrente (doc. 7); Parte_1
3) quest'ultima ha contratto matrimonio con nel 1962 (doc. 8, Parte_2 adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito ”), generando il Per_1 figlio nato il [...], ricorrente (doc. 9); Parte_2
4) quest'ultimo ha contratto matrimonio con nel 1991 (doc. 10) ed Persona_5 ha generato con quest'ultima due figli, ricorrenti:
- , nato il [...] (doc. 11; Persona_1
- , nata il [...] (doc. 12). Persona_2
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo si siano successivamente Persona_3 stabiliti in Negli Stati Uniti d'America, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
4 III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA Contr STRANIERA, SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912
N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dalla comune avo cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Persona_3
l'Amministrazione allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso, ancora dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 30/05/2024, così provvede:
5 ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. (in “Smith”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_1
2. , nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Persona_1
3. , nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Persona_2
4. nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2
sono tutti cittadini italiani;
ORDINA al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari 05/12/2025
Il Giudice
Tiberio CI
6
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del G.O.P., il dott. Tiberio
RUCCI; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 5.12.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e
127 bis c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
preso atto del decreto n. 223 Tab. emesso il 25.11.2025 dal Presidente del Tribunale di Bari con cui, avendo adottato il piano straordinario del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 117/2025, ha disposto che i procedimenti in materia di cittadinanza già pendenti possono essere decisi dai GOP;
visto che il decreto n. 223/2025 Tab. è di particolare urgenza e, pertanto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6174/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della
1 cittadinanza italiana
TRA
(in “Smith”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America , ivi residente;
Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, ivi residente;
Persona_1
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America, ivi residente;
Persona_2
nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MELLONE Marco, giusta procura in atti.
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t., difeso ex lege Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Bari, contumace;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 30/05/2024 , i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo Per_3
cittadino italiano, nato il [...] in [...] ed emigrato in Negli
[...]
Stati Uniti d'America, ove ha rinunciato alla cittadinanza italiana il 6.2.1941, dopo essersi sposato ed aver avuto la figlia il 2.1.1920, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2- Con decreto, emesso in data 16.7.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti e l'istruttoria è stata dichiara conclusa all'udienza del 5.12.2025, svolta con modalità ex art. 127 bis c.p.c. in videoconferenza, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente.
I.
3-Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
2 II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo del ricorrente aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3- Su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del
9.02.1983, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
55, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
II.
4-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
5-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
6-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
7- Deve, altresì, osservarsi che l'Amministrazione anziché provvedere ad istruire le pratiche, rendeva noto che i tempi di attesa per la definizione del procedimento, stante l'elevato numero di domanda, si aggiravano intorno ai dieci anni “la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di cittadini di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani
e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile…”.
II.
8-Alla luce, pertanto, della dichiarata impossibilità per l'Amministrazione di provvedere sulla domanda, nel termine massimo previsto dall'art. 3 del DPR 362/1977, in attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 e 113 Cost., deve essere assicurata la possibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento del bene della vita in sede giurisdizionale.
II.
9- Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
3 III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo cittadino italiano, Persona_3 divenuto cittadino statunitense dopo aver generato una figlia negli Stati Uniti d'America.
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) nato il [...] in [...]. 2), il quale Persona_3 ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove ha contratto matrimonio con nel 1916 (doc. 3) e dove ha Controparte_3 acquisito la cittadinanza statunitense in data 06.02.1941 (doc. 4);
2) dalla suddetta unione è nata una figlia il 02.01.1920 (doc. 5), la Persona_4 quale ha continuato la discendenza di questa famiglia negli Stati Uniti d'America, contraendo matrimonio con nel 1941 (doc. 6) e generando con CP_4 quest'ultimo la figlia , nata il [...], ricorrente (doc. 7); Parte_1
3) quest'ultima ha contratto matrimonio con nel 1962 (doc. 8, Parte_2 adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito ”), generando il Per_1 figlio nato il [...], ricorrente (doc. 9); Parte_2
4) quest'ultimo ha contratto matrimonio con nel 1991 (doc. 10) ed Persona_5 ha generato con quest'ultima due figli, ricorrenti:
- , nato il [...] (doc. 11; Persona_1
- , nata il [...] (doc. 12). Persona_2
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo si siano successivamente Persona_3 stabiliti in Negli Stati Uniti d'America, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
4 III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA Contr STRANIERA, SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912
N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dalla comune avo cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Persona_3
l'Amministrazione allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso, ancora dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 30/05/2024, così provvede:
5 ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. (in “Smith”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_1
2. , nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Persona_1
3. , nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Persona_2
4. nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2
sono tutti cittadini italiani;
ORDINA al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari 05/12/2025
Il Giudice
Tiberio CI
6