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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1277/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Armelisasso)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti De Carlo e De Martino)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10512 del 3/12/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, “Società” - si condannava la resistente al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 2.549,26, a titolo di “competenze di fine rapporto e t.f.r.”, oltre gli accessori di legge.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva la Società.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante - sulla base dell'assunto del Tribunale capitolino, a parere del quale “risultano non adempiuti alcuni obblighi retributivi, scaturenti dal rapporto di lavoro come formalizzato”, ma “i conteggi integrativi prodotti sono in realtà riferiti al V livello, non spettante [per difetto di osservanza degli oneri asserivi] e, quindi, non possono essere condivisi” - rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso Tribunale, i conteggi alternativi risultavano riferiti al livello VII e non al livello V, come emergeva nelle note esplicative dei conteggi depositate all'udienza del 31/10/2022, dove si precisava che i parametri retributivi, di cui si era tenuto conto nella rielaborazione dei conteggi, erano quelli del VII livello.
Il rilievo va considerato inammissibile, poiché avente ad oggetto una domanda nuova.
Invero, nel giudizio di primo grado, il ricorrente - dipendente della , presso il bar Controparte_1
“D'Angelo Caffè”, sito in Roma di XX Settembre n. 25, con mansioni di aiuto cuoco e lavapiatti, nel periodo dal 17/9/2016 al 7/11/2018, prima con contratto full time e poi part time - ha convenuto in giudizio la Società, chiedendo solo di accertare il suo diritto ad essere inquadrarlo nel V livello del CCNL Turismo - Pubblici
Esercizi e, per l'effetto, di condannare la Società a corrispondergli tutte le differenze retributive correlate all'eventuale attribuzione del richiesto livello superiore (oltre alla pretesa di pagamento di somme relative al lavoro straordinario, la cui spettanza è stata negata sulla base dell'espletata prova testimoniale).
Ne consegue che non risulta mai formulata alcuna specifica domanda relativamente ai diritti derivanti dall'inquadramento al VII livello del CCNL di riferimento, militando, in tal senso, anche i conteggi allegati al ricorso introduttivo, né l'ampliamento del thema decidendum poteva evincersi dalla frase di stile, contenuta nelle conclusioni del libello introduttivo, in cui si rivendicavano somme “maggiori o minori ritenute più giuste ed eque”.
Del resto, lo stesso appellante riconosce che i conteggi “subordinati” erano stati prodotti all'udienza del 31/10/2012, “presumendo che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, avrebbe potuto accogliere solo parzialmente la propria domanda”, laddove lo stesso Tribunale, qualora avesse accolto la domanda de qua, sarebbe, invece, incorso nel vizio di extrapetita.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in linea con i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando, altresì, il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.921,50 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)