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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 506/2023 R.G.L., vertente TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Garibaldi n. 234 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rodinò, C.F. fax 0964/29398, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
C.F. Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri, P.IVA_1 C. F. , in persona del per la Calabria Legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante dell' – Dott.ssa ( , CP_1 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" il 16 aprile 2024, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. Persona_1
n. 48247, racc. n. 18366, dall'Avv. Antonio D'Agostino, C.F. , fax C.F._4 0965/363206, pec elettivamente domiciliato in Reggio Cal. Email_2 C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 24.10.2019, esponeva che dal 1982 Parte_1 svolgeva attività lavorativa come meccanico, attività consistente nella riparazione dei veicoli di varie tipologie: le mansioni consistevano nello smontaggio di vari pezzi e nel loro successivo montaggio;
nella sostituzione di elementi che non potevano essere riparati;
nella revisione e sostituzione del motore, utilizzando arnesi quali cric, chiavi, cacciavite, pistole ad aria. Era costretto ad assumere posizioni molto scomode, stando sdraiato sotto le macchine, in ginocchio o anche in piedi e, inoltre, le parti, da sostituire ed assemblare erano a volte pesanti, per cui lo sforzo fisico provocava dolori alla schiena, alle spalle e alle ginocchia. 2
Aveva presentato all' denuncia di malattia professionale, di cui ai casi n.
CP_1 515450503, n. 515450504, n. 515450505, n. 515450506, n. 51545050 e l , con
CP_1 provvedimenti del 12/09/2018 e del 5/07/2018, aveva rigettato la domanda n. 515450503 relativa alle patologie bilaterali a carico dei polsi e delle mani. Con riferimento alla discopatia erniaria multipla LS, con provvedimento del 9/09/2017, l aveva accertato una limitazione funzionale del 12%, confermata in data 22/06/2018,
CP_1 a seguito di opposizione. Con riferimento ai casi n. 515450504 n. 515450506 e n. 51545050, l aveva
CP_1 rigettato la domanda. Le patologie da cui il ricorrente era affetto erano da considerarsi contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta e determinavano una menomazione di grado pari o superiore al 13%, con la conseguenza che aveva diritto a percepire l'indennizzo o la rendita corrispondente al grado di inabilità. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che le patologie in parte motiva sono da considerarsi malattia professionale;
2) Ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto a percepire l'indennizzo in misura superiore al 12% e se pari Parte_1
o superiore al 16% la rendita in capitale pari a tale grado di invalidità od a quello che sarà stabilito in corso di causa;
3) ordinare all' ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la CP_1 documentazione medica ed amministrativa relativa alla denuncia di malattia professionale;
4) Ordinare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di predisporre CP_1 il pagamento delle spettanze economiche che saranno riconosciute dal giudice con condanna del medesimo istituto al pagamento dei ratei arretrati, con gli interessi di legge (...)”. Costituitosi l , eccepiva preliminarmente la nullità della domanda, riportandosi, CP_4 nel merito, alle valutazioni espresse in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste indicato nel ricorso introduttivo ed espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 426/2023, pubblicata il 03.05.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. Rilevava che, il ricorrente, allegando di aver lavorato come meccanico dal 1982, aveva dedotto di aver contratto le seguenti malattie professionali: ernia discale, tendinopatia mano sx, artropatia spalle, epicondilite, atropatia ginocchia. In via amministrativa era stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta soltanto con riferimento all'ernia discale, per la quale l aveva CP_1 riconosciuto una percentuale del 12%, mentre con riferimento alle altre patologie denunciate non era stata riconosciuta in via amministrativa la sussistenza del nesso causale. Con riferimento alle patologie per le quali non era stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombeva sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate. Nella specie, non era oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, confermata anche dal teste escusso, . Testimone_1 Con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, il teste aveva confermato l'assunzione di posizioni particolari e la movimentazione di pesi, riferendo che:
“l'attività si svolge tenendo sempre posizioni particolari, prendendo dei pesi;
inoltre lavoriamo con le mani tanto che io stesso non ho più la forza di prima nel chiuderle. ad esempio, se cambiamo una frizione, bisogna staccare il cambio, che pesa circa 30/ 35 kg, 3
o fino a 50 kg il se l'auto è una gip, bisogna metterlo a terra e poi rimetterlo a posto;
inoltre, per cambiare la balestra di un camion, la stessa pesa e, nel prenderla con il cric, bisogna fare forza con le braccia;
inoltre, per cambiare la balestra bisogna stare anche a terra, in ginocchio o sdraiato;
tale operazione può avere una durata variabile: infatti, ad esempio, può capitare che un bullone non si sviti e dunque l'operazione può durare anche un'ora, soltanto per lo smontaggio della balestra. Preciso che ogni tipo di lavoro comporta sforzo fisico”. Tuttavia, una volta appurata l'attività svolta, occorreva accertare se essa avesse comportato l'esposizione al rischio che aveva determinato l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente avesse contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorreva, infine, determinarne il grado di inabilità secondo parametri che tenessero conto della riduzione della capacità lavorativa generica. Nella specie, già dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, non era univocamente emersa l'esposizione al rischio morbigeno atteso che, sebbene il teste avesse confermato l'attività svolta come descritta nel ricorso introduttivo, lo stesso non aveva riportato elementi da cui desumere che proprio le patologie denunciate dal ricorrente, in ordine alla tendinopatia mano sx, alla artropatia spalle, all'epicondilite, all'atropatia ginocchia, fossero state causate dall'attività lavorativa svolta, atteso che le attività descritte, di varia natura ed eterogenee, non presentavano di per sé un rischio di esposizione a tali patologie, che, tra l'altro, presentavano natura multifattoriale. Non era sufficiente che lo specifico rischio lavorativo avesse in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma era di decisiva importanza che le alterazioni fossero peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità, tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta. La prova per testi non aveva fornito una allegazione univoca in ordine al nesso causale tra patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta, ed era stata disposta c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente. Il c.t.u., per quanto riguardava la tendinopatia al III raggio mano sx. e IV raggio mano dx, rimarcando la natura comune della patologia e soprattutto considerando che la stessa si era manifestata per entrambe le mani, aveva concluso per l'insussistenza del nesso causale. Con riferimento alla epicondilite bilaterale, evidenziando che la patologia si era manifestata bilateralmente in un soggetto destrimane, il c.t.u. aveva concluso per l'insussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta, trattandosi di malattia comune e considerando che l'esame obiettivo aveva escluso il deficit funzionale. Aveva affermato che non esisteva un deficit funzionale per la malattia relativa ad entrambe le spalle e poiché che la stessa era presente bilateralmente in un soggetto che usava la destra, doveva essere esclusa la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. Infine, con riferimento all'artropatia delle ginocchia, il c.t.u. aveva rilevato che, anche alla luce dell'esame strumentale allegato in atti, emergeva la natura degenerativa, derivante da invecchiamento delle superfici articolari, mentre il referto ecografico non permetteva la valutazione dell'intera articolazione. Aveva concluso che, con riferimento alla tendinopatia alle mani all'epicondilite, all'artropatie alle spalle, all'artropatia alle ginocchia invecchiamento delle superfici articolari, non sussisteva il nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente mentre, con riferimento alla malattia alla colonna lombo-sacrale, aveva confermato le valutazioni già espresse dall' in sede amministrativa. CP_1 4
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie, erano condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e rapportate all'attività lavorativa svolta, quale era emersa anche nel corso dell'istruttoria processuale. Rigettava, pertanto, il ricorso ponendo le spese di lite a carico del ricorrente soccombente. Rilevava che non era stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp., att. c.p.c. In particolare, nelle conclusioni del ricorso, era stata richiamata la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ma non era presente in atti un'espressa dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente. Restavano definitivamente a carico del ricorrente le spese della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Pt_1 Il teste escusso aveva confermato la descrizione dei fatti per come Testimone_1 operata nell'atto introduttivo, confermando che egli e il ricorrente si occupavano di aggiustare autovetture;
il ricorrente lavorava più sui mezzi pesanti, assumendo posizioni particolari, prendendo pesi e precisando che ogni tipo di lavoro comportava sforzo fisico e lo stesso testimone puntualizzava che anch'egli aveva dei problemi fisici causati dal tipo di lavoro. Quanto alle risultanze della c.t.u., osservava che non vi era alcuna prova o ragionamento logico-giuridico che determinasse a concludere che soffrire di una patologia bilaterale potesse escludere che la malattia agli arti o ai distretti interessati non si fosse manifestata a causa dell'attività lavorativa svolta. In sede di elaborato peritale il c.t.u. aveva affermato che l'appellante al momento della vista peritale lamentava dolori e limitazioni ai movimenti di estremi di elevazione, abduzione e rotazione delle spalle, delle mani con limitazione alla prensione di piccoli oggetti e modesta limitazione antalgica del I, III e IV metacarpo a dx e del I e III a sx, confermando appunto le patologie sofferte dall'appellante e corrispondenti ai nn. 515450504-5, 6 e 7 La tesi sostenuta in sentenza, relativa all'insorgenza bilaterale delle malattie ai polsi, mani, ginocchia e spalla non escludeva che tali malattie non fossero riconducibili all'attività lavorativa svolta dall'appellante e avrebbe dovuto esser svolta un'indagine più accurata. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con rinnovazione della c.t.u. al fine di accertare il grado d'inabilità e l'incidenza in modo permanente sull'attitudine lavorativa dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA. Si dichiarava inoltre ai sensi dell'art. 152 c.p.c. che il signor non aveva Parte_1 percepito nell'anno 2021 e 2002 un reddito superiore ai limiti di legge. Costituitosi, l eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di CP_1 cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., essendo limitato ad una critica generica dell'attività svolta dal perito, senza dimostrare scientificamente quali fossero gli elementi insufficienti o errati che lo avevano indotto a proporre appello. Nel merito, in ordine al riconoscimento della natura tecnopatica delle patologie denunciate, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di malattie c.d. “non tabellate”, per cui l'onere di dimostrare la correlazione della patologia denunciata con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sull'appellante. Nel caso delle malattie non tabellate occorreva che l'attività lavorativa fosse la causa sufficiente, la conditio sine qua non, dell'insorgenza della malattia (in tal senso Cass. Civ. 15955/2001). 5
Non era stato dimostrato che l'appellante esplicasse lavorazioni che, sotto il profilo dello sforzo prolungato nel tempo, della intensità, della durata, potessero aver determinato con ragionevole certezza (ad eccezione della patologia ernia discale la cui eziologia professionale era stata riconosciuta dall' ) le patologie indicate, considerato che le CP_1 stesse potevano avere anche origine extra-lavorativa. L'adempimento dell'onere probatorio postulava puntualità, compiutezza e specificità ancora più marcate in tema patologie di origine plurifattoriale. Corrette erano le conclusioni del c.t.u., non essendo emersi elementi che potessero indurre il c.t.u. ad esprimersi in termini di ragionevole certezza o, per lo meno, di rilevante grado di probabilità che costituivano criteri medico-legali indispensabili per poter affermare la eziologia professionale delle patologie denunciate. L'appello, pertanto non poteva trovare accoglimento. Con vittoria delle competenze di lite. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata la preliminare eccezione, proposta da , di inammissibilità CP_1 dell'appello, posto che il gravame individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ciò che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e le relative ragioni, sì che nell'atto di appello alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e delle ragioni di dissenso rispetto al percorso decisorio adottato dal primo giudice.
5. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato. Il Tribunale non ha giammai negato credito alla deposizione testimoniale, avendo, invece, dimostrato di apprezzarla, in quanto confermativa nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa indicate dal ricorrente e della posture che le lavorazioni imponevano. Ciò che la deposizione testimoniale non ha provato - né avrebbe potuto, posto che al teste non poteva esser demandata la formulazione di un giudizio diagnostico - è il nesso di causazione fra modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e le patologie che il ricorrente ascrive a malattia professionale. Nessuna censura può, pertanto, essere fondatamente ascritta all'impugnata sentenza in punto di valutazione della prova testimoniale. 6
6. Nel prosieguo, va richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella CP_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la 7
presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dal Tribunale, non è stata raggiunta, vale a dire la prova della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia.
6.1. A seguito delle indagini medico-legali eseguite dal c.t.u. è emerso che, per quanto riguardava la malattia professionale denunciata il 13.05.2017 con il n. 515450505 dove veniva denunciata “Ernia discale L3-L4”, questa era stata riconosciuta dall' con CP_1 provvedimento del 09.09.2017. Per quanto riguardava la malattia professionale n. 515450503, dove era denunciata una tendinopatia al III raggio mano sx. e IV raggio mano dx, il c.t.u. ha affermato: “non esiste nesso eziologico, ma trattasi di malattia comune, in quanto trattandosi di soggetto destrimane, il fatto che la malattia si sia manifestata ad entrambe le mani esclude il nesso eziologico professionale. Lo stesso dicasi per la malattia professionale n. 515450504, (epicondilite bilaterale). Il fatto che si sia manifestata bilateralmente in soggetto destrimane esclude anche qui il nesso eziologico ed inoltre l'esame obiettivo ha permesso di escludere deficit funzionale. Anche per quanto riguarda la malattia denunciata col n° 515450506, malattia professionale ad entrambe le spalle, non esiste deficit funzionale ed essendo presente bilateralmente in soggetto che usa la destra esclude il nesso eziologico. Per quanto riguarda poi la malattia denunciata col n° 515450507, artropatia alle ginocchia, si evidenzia nell'esame strumentale allegato al fascicolo di causa che la patologia denunciata (che poi è la patologia denunciata nel certificato del 11.06.2018 dott. ) è di natura Per_2 artropatica, cioè, degenerativa, da invecchiamento delle superfici articolari. Inoltre, il referto ecografico non permette la valutazione dell'articolazione tutta (in quanto trattandosi di articolazione molto profonda gli unici esami che permettono lo studio di detta articolazione sono RMN e TAC)”. Concludeva affermando “… per alcune di queste patologie e più precisamente, la tendinopatia alle mani, l'epicondilite, l'artropatie alle spalle, l'artropatia alle ginocchia non si trova nesso eziologico col lavoro svolto dal periziando. Per quanto riguarda la malattia alla colonna lombo-sacrale si conferma il giudizio espresso dall' ”. CP_1 Le conclusioni rese dal c.t.u. sono congrue, logiche e adeguatamente motivate. I rilievi di criticità articolati dall'appellante si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, non assistito dalla segnalazione di alcun errore commesso dal c.t.u. e per tale motivo non v'è luogo a disporre la rinnovazione degli accertamenti peritali. Va, infine rilevato che il riscontro del c.t.u. che alcune patologie si erano manifestate bilateralmente, cioè in entrambe le mani e le spalle, va correlata all'accertamento, sempre operato dal c.t.u., che esse venivano riscontrate in soggetto destrimane. Ciò impone di ritenere, contrariamente all'assunto dell'appellante, che se esse fossero state consequenziali all'attività lavorativa svolta da soggetto destrimane, si sarebbero dovute manifestare solo dal lato destro, cioè quello sottoposto a sollecitazioni ed usura derivante dall'attività lavorativa, mentre ciò non era avvenuto, con la conseguenza che non potevano essere qualificate come malattia professionale. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 8
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 426/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 03.04.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 506/2023 R.G.L., vertente TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Garibaldi n. 234 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rodinò, C.F. fax 0964/29398, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
C.F. Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri, P.IVA_1 C. F. , in persona del per la Calabria Legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante dell' – Dott.ssa ( , CP_1 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" il 16 aprile 2024, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. Persona_1
n. 48247, racc. n. 18366, dall'Avv. Antonio D'Agostino, C.F. , fax C.F._4 0965/363206, pec elettivamente domiciliato in Reggio Cal. Email_2 C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 24.10.2019, esponeva che dal 1982 Parte_1 svolgeva attività lavorativa come meccanico, attività consistente nella riparazione dei veicoli di varie tipologie: le mansioni consistevano nello smontaggio di vari pezzi e nel loro successivo montaggio;
nella sostituzione di elementi che non potevano essere riparati;
nella revisione e sostituzione del motore, utilizzando arnesi quali cric, chiavi, cacciavite, pistole ad aria. Era costretto ad assumere posizioni molto scomode, stando sdraiato sotto le macchine, in ginocchio o anche in piedi e, inoltre, le parti, da sostituire ed assemblare erano a volte pesanti, per cui lo sforzo fisico provocava dolori alla schiena, alle spalle e alle ginocchia. 2
Aveva presentato all' denuncia di malattia professionale, di cui ai casi n.
CP_1 515450503, n. 515450504, n. 515450505, n. 515450506, n. 51545050 e l , con
CP_1 provvedimenti del 12/09/2018 e del 5/07/2018, aveva rigettato la domanda n. 515450503 relativa alle patologie bilaterali a carico dei polsi e delle mani. Con riferimento alla discopatia erniaria multipla LS, con provvedimento del 9/09/2017, l aveva accertato una limitazione funzionale del 12%, confermata in data 22/06/2018,
CP_1 a seguito di opposizione. Con riferimento ai casi n. 515450504 n. 515450506 e n. 51545050, l aveva
CP_1 rigettato la domanda. Le patologie da cui il ricorrente era affetto erano da considerarsi contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta e determinavano una menomazione di grado pari o superiore al 13%, con la conseguenza che aveva diritto a percepire l'indennizzo o la rendita corrispondente al grado di inabilità. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che le patologie in parte motiva sono da considerarsi malattia professionale;
2) Ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto a percepire l'indennizzo in misura superiore al 12% e se pari Parte_1
o superiore al 16% la rendita in capitale pari a tale grado di invalidità od a quello che sarà stabilito in corso di causa;
3) ordinare all' ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la CP_1 documentazione medica ed amministrativa relativa alla denuncia di malattia professionale;
4) Ordinare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di predisporre CP_1 il pagamento delle spettanze economiche che saranno riconosciute dal giudice con condanna del medesimo istituto al pagamento dei ratei arretrati, con gli interessi di legge (...)”. Costituitosi l , eccepiva preliminarmente la nullità della domanda, riportandosi, CP_4 nel merito, alle valutazioni espresse in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste indicato nel ricorso introduttivo ed espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 426/2023, pubblicata il 03.05.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. Rilevava che, il ricorrente, allegando di aver lavorato come meccanico dal 1982, aveva dedotto di aver contratto le seguenti malattie professionali: ernia discale, tendinopatia mano sx, artropatia spalle, epicondilite, atropatia ginocchia. In via amministrativa era stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta soltanto con riferimento all'ernia discale, per la quale l aveva CP_1 riconosciuto una percentuale del 12%, mentre con riferimento alle altre patologie denunciate non era stata riconosciuta in via amministrativa la sussistenza del nesso causale. Con riferimento alle patologie per le quali non era stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombeva sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate. Nella specie, non era oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, confermata anche dal teste escusso, . Testimone_1 Con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, il teste aveva confermato l'assunzione di posizioni particolari e la movimentazione di pesi, riferendo che:
“l'attività si svolge tenendo sempre posizioni particolari, prendendo dei pesi;
inoltre lavoriamo con le mani tanto che io stesso non ho più la forza di prima nel chiuderle. ad esempio, se cambiamo una frizione, bisogna staccare il cambio, che pesa circa 30/ 35 kg, 3
o fino a 50 kg il se l'auto è una gip, bisogna metterlo a terra e poi rimetterlo a posto;
inoltre, per cambiare la balestra di un camion, la stessa pesa e, nel prenderla con il cric, bisogna fare forza con le braccia;
inoltre, per cambiare la balestra bisogna stare anche a terra, in ginocchio o sdraiato;
tale operazione può avere una durata variabile: infatti, ad esempio, può capitare che un bullone non si sviti e dunque l'operazione può durare anche un'ora, soltanto per lo smontaggio della balestra. Preciso che ogni tipo di lavoro comporta sforzo fisico”. Tuttavia, una volta appurata l'attività svolta, occorreva accertare se essa avesse comportato l'esposizione al rischio che aveva determinato l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente avesse contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorreva, infine, determinarne il grado di inabilità secondo parametri che tenessero conto della riduzione della capacità lavorativa generica. Nella specie, già dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, non era univocamente emersa l'esposizione al rischio morbigeno atteso che, sebbene il teste avesse confermato l'attività svolta come descritta nel ricorso introduttivo, lo stesso non aveva riportato elementi da cui desumere che proprio le patologie denunciate dal ricorrente, in ordine alla tendinopatia mano sx, alla artropatia spalle, all'epicondilite, all'atropatia ginocchia, fossero state causate dall'attività lavorativa svolta, atteso che le attività descritte, di varia natura ed eterogenee, non presentavano di per sé un rischio di esposizione a tali patologie, che, tra l'altro, presentavano natura multifattoriale. Non era sufficiente che lo specifico rischio lavorativo avesse in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma era di decisiva importanza che le alterazioni fossero peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità, tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta. La prova per testi non aveva fornito una allegazione univoca in ordine al nesso causale tra patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta, ed era stata disposta c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente. Il c.t.u., per quanto riguardava la tendinopatia al III raggio mano sx. e IV raggio mano dx, rimarcando la natura comune della patologia e soprattutto considerando che la stessa si era manifestata per entrambe le mani, aveva concluso per l'insussistenza del nesso causale. Con riferimento alla epicondilite bilaterale, evidenziando che la patologia si era manifestata bilateralmente in un soggetto destrimane, il c.t.u. aveva concluso per l'insussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta, trattandosi di malattia comune e considerando che l'esame obiettivo aveva escluso il deficit funzionale. Aveva affermato che non esisteva un deficit funzionale per la malattia relativa ad entrambe le spalle e poiché che la stessa era presente bilateralmente in un soggetto che usava la destra, doveva essere esclusa la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. Infine, con riferimento all'artropatia delle ginocchia, il c.t.u. aveva rilevato che, anche alla luce dell'esame strumentale allegato in atti, emergeva la natura degenerativa, derivante da invecchiamento delle superfici articolari, mentre il referto ecografico non permetteva la valutazione dell'intera articolazione. Aveva concluso che, con riferimento alla tendinopatia alle mani all'epicondilite, all'artropatie alle spalle, all'artropatia alle ginocchia invecchiamento delle superfici articolari, non sussisteva il nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente mentre, con riferimento alla malattia alla colonna lombo-sacrale, aveva confermato le valutazioni già espresse dall' in sede amministrativa. CP_1 4
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie, erano condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e rapportate all'attività lavorativa svolta, quale era emersa anche nel corso dell'istruttoria processuale. Rigettava, pertanto, il ricorso ponendo le spese di lite a carico del ricorrente soccombente. Rilevava che non era stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp., att. c.p.c. In particolare, nelle conclusioni del ricorso, era stata richiamata la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ma non era presente in atti un'espressa dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente. Restavano definitivamente a carico del ricorrente le spese della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Pt_1 Il teste escusso aveva confermato la descrizione dei fatti per come Testimone_1 operata nell'atto introduttivo, confermando che egli e il ricorrente si occupavano di aggiustare autovetture;
il ricorrente lavorava più sui mezzi pesanti, assumendo posizioni particolari, prendendo pesi e precisando che ogni tipo di lavoro comportava sforzo fisico e lo stesso testimone puntualizzava che anch'egli aveva dei problemi fisici causati dal tipo di lavoro. Quanto alle risultanze della c.t.u., osservava che non vi era alcuna prova o ragionamento logico-giuridico che determinasse a concludere che soffrire di una patologia bilaterale potesse escludere che la malattia agli arti o ai distretti interessati non si fosse manifestata a causa dell'attività lavorativa svolta. In sede di elaborato peritale il c.t.u. aveva affermato che l'appellante al momento della vista peritale lamentava dolori e limitazioni ai movimenti di estremi di elevazione, abduzione e rotazione delle spalle, delle mani con limitazione alla prensione di piccoli oggetti e modesta limitazione antalgica del I, III e IV metacarpo a dx e del I e III a sx, confermando appunto le patologie sofferte dall'appellante e corrispondenti ai nn. 515450504-5, 6 e 7 La tesi sostenuta in sentenza, relativa all'insorgenza bilaterale delle malattie ai polsi, mani, ginocchia e spalla non escludeva che tali malattie non fossero riconducibili all'attività lavorativa svolta dall'appellante e avrebbe dovuto esser svolta un'indagine più accurata. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con rinnovazione della c.t.u. al fine di accertare il grado d'inabilità e l'incidenza in modo permanente sull'attitudine lavorativa dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA. Si dichiarava inoltre ai sensi dell'art. 152 c.p.c. che il signor non aveva Parte_1 percepito nell'anno 2021 e 2002 un reddito superiore ai limiti di legge. Costituitosi, l eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di CP_1 cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., essendo limitato ad una critica generica dell'attività svolta dal perito, senza dimostrare scientificamente quali fossero gli elementi insufficienti o errati che lo avevano indotto a proporre appello. Nel merito, in ordine al riconoscimento della natura tecnopatica delle patologie denunciate, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di malattie c.d. “non tabellate”, per cui l'onere di dimostrare la correlazione della patologia denunciata con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sull'appellante. Nel caso delle malattie non tabellate occorreva che l'attività lavorativa fosse la causa sufficiente, la conditio sine qua non, dell'insorgenza della malattia (in tal senso Cass. Civ. 15955/2001). 5
Non era stato dimostrato che l'appellante esplicasse lavorazioni che, sotto il profilo dello sforzo prolungato nel tempo, della intensità, della durata, potessero aver determinato con ragionevole certezza (ad eccezione della patologia ernia discale la cui eziologia professionale era stata riconosciuta dall' ) le patologie indicate, considerato che le CP_1 stesse potevano avere anche origine extra-lavorativa. L'adempimento dell'onere probatorio postulava puntualità, compiutezza e specificità ancora più marcate in tema patologie di origine plurifattoriale. Corrette erano le conclusioni del c.t.u., non essendo emersi elementi che potessero indurre il c.t.u. ad esprimersi in termini di ragionevole certezza o, per lo meno, di rilevante grado di probabilità che costituivano criteri medico-legali indispensabili per poter affermare la eziologia professionale delle patologie denunciate. L'appello, pertanto non poteva trovare accoglimento. Con vittoria delle competenze di lite. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata la preliminare eccezione, proposta da , di inammissibilità CP_1 dell'appello, posto che il gravame individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ciò che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e le relative ragioni, sì che nell'atto di appello alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e delle ragioni di dissenso rispetto al percorso decisorio adottato dal primo giudice.
5. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato. Il Tribunale non ha giammai negato credito alla deposizione testimoniale, avendo, invece, dimostrato di apprezzarla, in quanto confermativa nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa indicate dal ricorrente e della posture che le lavorazioni imponevano. Ciò che la deposizione testimoniale non ha provato - né avrebbe potuto, posto che al teste non poteva esser demandata la formulazione di un giudizio diagnostico - è il nesso di causazione fra modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e le patologie che il ricorrente ascrive a malattia professionale. Nessuna censura può, pertanto, essere fondatamente ascritta all'impugnata sentenza in punto di valutazione della prova testimoniale. 6
6. Nel prosieguo, va richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella CP_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la 7
presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dal Tribunale, non è stata raggiunta, vale a dire la prova della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia.
6.1. A seguito delle indagini medico-legali eseguite dal c.t.u. è emerso che, per quanto riguardava la malattia professionale denunciata il 13.05.2017 con il n. 515450505 dove veniva denunciata “Ernia discale L3-L4”, questa era stata riconosciuta dall' con CP_1 provvedimento del 09.09.2017. Per quanto riguardava la malattia professionale n. 515450503, dove era denunciata una tendinopatia al III raggio mano sx. e IV raggio mano dx, il c.t.u. ha affermato: “non esiste nesso eziologico, ma trattasi di malattia comune, in quanto trattandosi di soggetto destrimane, il fatto che la malattia si sia manifestata ad entrambe le mani esclude il nesso eziologico professionale. Lo stesso dicasi per la malattia professionale n. 515450504, (epicondilite bilaterale). Il fatto che si sia manifestata bilateralmente in soggetto destrimane esclude anche qui il nesso eziologico ed inoltre l'esame obiettivo ha permesso di escludere deficit funzionale. Anche per quanto riguarda la malattia denunciata col n° 515450506, malattia professionale ad entrambe le spalle, non esiste deficit funzionale ed essendo presente bilateralmente in soggetto che usa la destra esclude il nesso eziologico. Per quanto riguarda poi la malattia denunciata col n° 515450507, artropatia alle ginocchia, si evidenzia nell'esame strumentale allegato al fascicolo di causa che la patologia denunciata (che poi è la patologia denunciata nel certificato del 11.06.2018 dott. ) è di natura Per_2 artropatica, cioè, degenerativa, da invecchiamento delle superfici articolari. Inoltre, il referto ecografico non permette la valutazione dell'articolazione tutta (in quanto trattandosi di articolazione molto profonda gli unici esami che permettono lo studio di detta articolazione sono RMN e TAC)”. Concludeva affermando “… per alcune di queste patologie e più precisamente, la tendinopatia alle mani, l'epicondilite, l'artropatie alle spalle, l'artropatia alle ginocchia non si trova nesso eziologico col lavoro svolto dal periziando. Per quanto riguarda la malattia alla colonna lombo-sacrale si conferma il giudizio espresso dall' ”. CP_1 Le conclusioni rese dal c.t.u. sono congrue, logiche e adeguatamente motivate. I rilievi di criticità articolati dall'appellante si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, non assistito dalla segnalazione di alcun errore commesso dal c.t.u. e per tale motivo non v'è luogo a disporre la rinnovazione degli accertamenti peritali. Va, infine rilevato che il riscontro del c.t.u. che alcune patologie si erano manifestate bilateralmente, cioè in entrambe le mani e le spalle, va correlata all'accertamento, sempre operato dal c.t.u., che esse venivano riscontrate in soggetto destrimane. Ciò impone di ritenere, contrariamente all'assunto dell'appellante, che se esse fossero state consequenziali all'attività lavorativa svolta da soggetto destrimane, si sarebbero dovute manifestare solo dal lato destro, cioè quello sottoposto a sollecitazioni ed usura derivante dall'attività lavorativa, mentre ciò non era avvenuto, con la conseguenza che non potevano essere qualificate come malattia professionale. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 8
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 426/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 03.04.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti