Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2024, proposto da
MA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piero Volpe, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Aldo Moro n. 37, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1211 del 22 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 25 ottobre 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR TT e uditi l’avvocato Luigi Pietro Volpe per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Lydia Fiandaca per il Ministero;
Preso atto che il difensore della ricorrente, con dichiarazione raccolta a verbale d’udienza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese del giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese del giudizio, come da dispositivo, secondo soccombenza potenziale, non potendosi pertanto accogliere l’istanza del difensore dell’Autorità intimata intesa alla compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00=).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR TT, Presidente, Estensore
MA Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR TT |
IL SEGRETARIO