CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4588 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
04.07.2024, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Cautano C.F._2
(BN), Via Trento, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nicola
Procaccini che li assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello;
- Appellanti -
Contro
( ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Sorrento (NA), Corso Italia, n. 261, presso lo studio degli Avv.ti Maria
Astarita e Salvatore Mazzotta che la assistono e difendono in virtù di procura a margine del ricorso possessorio del primo grado.
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. del 04.10.2012 e pedissequo decreto di fissazione udienza notificati in data 19.10.2012 ricorreva CP_1
avanti il Tribunale Civile di Torre Annunziata - Sezione distaccata di
Sorrento - deducendo di essere proprietaria della porzione di immobile sito in Sorrento (NA) alla Via Agricola n. 12, adiacente alla proprietà di
; che l'accesso alle rispettive proprietà avveniva Parte_1
attraverso un'area cortilizia garantita da un cancello in ferro, percorrendo la quale si potevano raggiungere le scale che conducevano alla propria unità immobiliare;
che su detta area insistevano una cisterna, un lavatoio ed un pozzo nero che erano nella disponibilità della ricorrente fin quando, nel mese di novembre 2011, la avrebbe apposto una Parte_1
recinzione costituita da una ringhiera di ferro con annesso un piccolo cancello, che divideva l'area in due porzioni lasciando un corridoio per raggiungere l'immobile della istante, alla quale risultava altresì impedito o comunque reso molto difficoltoso l'esercizio del possesso della corte. chiedeva pertanto di essere reintegrata nel possesso CP_1
dell'area cortilizia oggetto di spoglio, nonché la cessazione della turbativa alla stessa arrecata con la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali .
Si costituiva in giudizio per ottenere il rigetto della Parte_1
domanda deducendone l'infondatezza in quanto la ricorrente non avrebbe mai avuto il possesso dell'area cortilizia, che era di sua proprietà in comunione con il RM . Parte_2
A riprova dell'assunto deponeva la circostanza che in più occasioni l'area in esame era stata oggetto di aggressione da parte di terzi e solo i fratelli avevano intrapreso azioni a difesa della proprietà, in quanto la Parte_1
era consapevole di non vantare alcun possesso sulla stessa. CP_1
2 Inoltre la posa in opera della recinzione e del cancello non avrebbero impedito alla ricorrente di esercitare la servitù di passaggio pedonale nello stesso modo e negli stessi spazi precedentemente utilizzati, così come era rimasta inalterata la possibilità di accedere all'area ove si trovavano il pozzo e i lavatoi attraverso un cancelletto sempre aperto, essendosi la stessa rifiutata di ricevere le chiavi della serratura che le erano state offerte.
Acquisita la prova orale il Tribunale, con ordinanza del 22.02.2014 accoglieva il ricorso e condannava a reintegrare Parte_1
nel compossesso dell'area cortilizia mediante la rimozione CP_1
della recinzione apposta, nonché alla rifusione delle spese processuali.
B. Avverso l'ordinanza proponeva reclamo la resistente eccependo la nullità del provvedimento poiché emesso in violazione del contraddittorio, in quanto era stato pretermesso il litisconsorte necessario RM
, comproprietario e compossessore della corte oggetto Parte_2
di causa e nei cui confronti era scaduto il termine annuale per la proposizione dell'azione di reintegra, con la conseguenza che questa dovesse dichiararsi inammissibile.
Si costituiva in giudizio , nei cui confronti veniva notificato CP_1
in data 16.04.2014 il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, per rilevare la piena fondatezza del provvedimento impugnato chiedendone l'integrale conferma.
Il Tribunale di Torre Annunziata - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n.
155/12 - in composizione collegiale revocava l'ordinanza reclamata, disponendo avanti a sé la rinnovazione dell'istruttoria per la decisone nel merito, sicché veniva regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti di il quale si costituiva in atti eccependo la Parte_2
3 decadenza dall'azione proposta dalla ricorrente e chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'integrazione del contraddittorio.
Espletata l'ulteriore fase istruttoria, il Tribunale con ordinanza del
28.04.2015 accoglieva la domanda di reintegra di nel CP_1
possesso dell'area cortilizia, condannando i AN alla Parte_1
rimozione della recinzione apposta e alla rifusione delle spese di lite.
Affermava il Collegio che in ipotesi di litisconsorzio necessario l'integrazione del contraddittorio veniva a sanare l'atto introduttivo viziato da nullità, risultando altresì idoneo ad interrompere prescrizioni e decadenze anche nei confronti delle parti necessarie pretermesse.
Poiché nel caso in esame la reintegrazione nel possesso richiedeva il ripristino dello stato dei luoghi, si configurava l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i comproprietari del bene.
Nel merito la domanda doveva accogliersi all'esito delle risultanze probatorie, nonché sulla scorta del materiale raccolto nel corso della pregressa istruttoria e della documentazione fotografica allegata in atti.
Era stato difatti comprovato il compossesso della ricorrente sull'area in questione, non riconducibile ad una mera servitù di passaggio pedonale, nonché l'intervenuto spossessamento dell'area attraverso l'apposizione della recinzione che inibiva il pari uso della stessa.
C. Con istanza in prosecuzione del 19.06.2015, notificata a CP_1
unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 28.09.2015,
e introducevano il giudizio di Parte_1 Parte_2
merito per ottenere la revoca del provvedimento di reintegra nel possesso, sicché la causa veniva riservata in decisone e regolata con la sentenza n.
1679/2018 resa ai sensi dell'art. 281 sexies in data 10.07.2018, in forza della quale il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea, confermava l'interdetto possessorio e condannava gli istanti alla rifusione delle spese di lite.
4 Dalle dichiarazioni testimoniali era infatti emerso che la ricorrente avesse disposto dell'area uti domina non solo per il passaggio, ma anche per il deposito di beni di varia utilità, consentendo l'accesso e la sosta a terzi, mentre la confermava di aver apposto la recinzione del cortile. Parte_1
Non poteva invece accogliersi l'ulteriore domanda proposta di cessazione della turbativa in quanto inammissibile in mancanza di condotte diverse da quelle integranti lo spoglio, tenuto conto che la semplice turbativa costituisce un minus rispetto alla privazione del possesso.
Veniva inoltre confermata la decisione assunta dal Collegio in sede di reclamo con cui si disponeva il rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione nei confronti di risultando il deposito del Parte_2
ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c. (04.10.2012) tempestivo rispetto allo spoglio risalente al Novembre 2011 come ammesso dalla convenuta.
D. Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello i Sigg.ri Parte_1
e , con atto di citazione notificato con
[...] Parte_2
modalità telematica ai sensi della L. n. 53/94 in data 18.09.2018, eccependo nel merito quattro motivi di gravame.
Con il primo rilievo di censura gli appellanti contestavano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché il difetto di motivazione della sentenza in riferimento alla disciplina di cui all'art. 1168 c.c. oltre che la sua nullità per la mancata pronuncia di decadenza dall'azione proposta.
La domanda era stata qualificata dall'istante come volta ad ottenere la cessazione delle turbative e molestie sotto il profilo delle disposizioni normative di cui all'art. 1170 c.c., mentre il Tribunale aveva deciso ultra petitum ordinando la reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c., con mutamento dei fatti costituitivi della pretesa.
5 Risultavano inoltre insussistenti i presupposti per tale azione tenuto conto che l'appellata non aveva dimostrato né il compossesso dell'area cortilizia, nè la violenza o la clandestinità del presunto spoglio.
Inoltre l'azione di spoglio non poteva farsi risalire al Novembre 2011, bensì alla data del 18.06.2008 allorquando la aveva avuto CP_1
conoscenza della volontà degli appellanti di eseguire le opere poi realizzate sulla corte esterna, con la conseguenza che il ricorso proposto ex art. 1168 c.c. sarebbe risultato tardivo rispetto al termine per l'esperimento dell'azione possessoria, che, nel caso di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano ad esso connessi.
Con il secondo motivo di gravame veniva dedotta omessa e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove orali e documentali, oltreché carente dell'indicazione dei criteri adottati nella scelta dei mezzi istruttori ritenuti utili alla decisione
Rilevavano gli appellanti che i testi di parte attrice sarebbero risultati inattendibili e che il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese da un teste escusso in fase interdittale, dunque in assenza di regolare contraddittorio poi integrato in sede di reclamo, comunque sconfessate dagli altri testimoni.
La stessa appellata aveva inoltre dichiarato di servirsi dell'area cortilizia solo per il passaggio alla sua abitazione e di non aver utilizzato i lavatoi da oltre trenta/quarant'anni.
Con il terzo argomento di censura gli appellanti contestavano la mancata ammissione della prova orale da essi articolata sull'infondato ed erroneo presupposto che vertesse su circostanze valutative e negative.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello veniva denunziata la nullità della sentenza per il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza
6 dall'azione sollevata da , nonché per violazione dell'art. Parte_2
102 c.p.c.
L'azione nei confronti di quest'ultimo era intempestiva in quanto la notifica dell'atto di chiamata era avvenuta dopo il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., tanto che non avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio.
Inoltre il primo atto notificato a era mancante di Parte_2
alcune pagine del reclamo proposto, oltre che privo dell'attestazione di conformità, così che avrebbe dovuto dichiararsi la sua inesistenza e/o la nullità anzichè autorizzare il rinnovo della notifica implicante violazione del termine perentorio di cui all'art. 102 c.p.c., la cui inosservanza, rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto portare all'estinzione del giudizio.
Allo stesso modo doveva essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto rinotificato, in quanto anch'esso mancante di qualsiasi domanda nei confronti di con la conseguenza che la condanna di Parte_2
reintegra nel possesso in favore della ricorrente disposta anche a suo carico, avrebbe determinato un vizio di ultrapetizione.
Gli appellanti concludevano per l'annullamento della sentenza gravata per tutte le ragioni spiegate in atti, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, ovvero per la parziale compensazione in ipotesi di conferma della pronuncia, con richiesta di ammissione all'espletamento della prova orale dichiarata inammissibile in primo grado.
Si costituiva in atti per contestare i motivi svolti a sostegno CP_1
dell'impugnazione riportandosi ai temi difensivi dedotti in primo grado, in particolare evidenziando: a) la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito;
b) la mancata necessità nel caso di specie di integrare il contraddittorio nei confronti del comproprietario essendo sufficiente convenire in giudizio la sola parte esecutrice materiale dello spoglio;
c)
l'inammissibilità dell'eccezione di tardività dell'azione di spoglio per il
7 decorso del termine annuale in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di appello;
d) il pieno raggiungimento della prova del compossesso della ricorrente dell'area cortilizia e dunque la sussistenza in capo alla stessa della legittimazione attiva.
L'appellata concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della pronuncia gravata, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Nel corso dell'udienza del 04.07.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della pronuncia gravata non appare sostenuta da tematiche logico-deduttive ragionevolmente condivisibili, poiché incompatibili con le emergenze probatorie acquisite oltreché non conformi ai principi giuridici dettati in materia di tutela del possesso, dunque non potrà trovare accoglimento.
1. Con il primo rilievo di censura gli appellanti contestavano differenti profili decisionali tutti riguardanti la struttura e i presupposti giuridici previsti per la tutela del possesso.
Veniva in primo luogo dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al contenuto motivazionale e alla parte dispositiva della sentenza riferita alla domanda introduttiva, che era stata qualificata dalla istante come volta ad ottenere la cessazione delle turbative e molestie secondo i presupposti normativi di cui all'art. 1170 c.c., mentre il Tribunale decideva ultra petitum ordinando la reintegra nel possesso ex art. 1168
c.c., così mutando i fatti costituitivi della pretesa fatta valere senza fornire motivazione al riguardo.
8 La questione appare irrilevante osservando, nello specifico, che il provvedimento contemplante l'ordine di rimozione della ringhiera apposta dagli appellanti appare unica soluzione idonea alla tutela appestata nei confronti della ricorrente tanto con riferimento al lamentato spoglio dell'area cortilizia per la quale è stato provato il compossesso della quanto agli effetti della molestia possessoria connessa all'esercizio CP_1
della servitù di passaggio per accedere alla propria abitazione.
Si ritiene che il giudice del primo grado, nel potere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (vedi ex plurimis Cass. Civ. Sent. n.
5832/21), non sia affatto incorso nel divieto di ultrapetizione avendo correttamente disposto in favore della ricorrente la reintegra nel compossesso dell'area cortilizia sul presupposto della privazione della fruibilità che del bene costei aveva avuto fino al momento della realizzazione della ringhiera divisoria da parte della convenuta, con ciò assorbendo, ai fini della tutela invocata, gli ulteriori e connessi profili di turbativa ex art. 1170 c.c..
Del resto si ricava dal contenuto del ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c. la concreta esistenza della domanda di reintegra nel possesso proposta dalla ricorrente, non potendosi obiettivamente valorizzare, all'esito dell'istruttoria espletata e dell'esame della produzione documentale acquisita nel corso dell'intero iter processuale, la dichiarazione rilasciata a verbale di prima udienza dal procuratore istante, il quale avrebbe circoscritto l'azione nei limiti della molestia possessoria, senza tuttavia aver mai formalmente abbandonato la domanda mediante corretta rettifica del petitum nei termini di rito.
9 Si rileva altresì che le argomentazioni che escluderebbero la sussistenza dello spoglio per non avere mai avuto la ricorrente il compossesso della corte esterna sono confutate dalla stessa condotta degli appellanti, i quali con raccomandata del 22.12.2011 mettevano a disposizione della CP_1
le chiavi di apertura del cancello per accedere all'area cortilizia, evidenziando tuttavia che il varco di accesso cui si fa riferimento nella missiva corrispondesse a quello di ingresso dalla via pubblica e non anche ad altro passaggio intermedio, sì che la appellata per fruire della cisterna dell'acqua avrebbe dovuto, con notevole aggravio, percorrere a ritroso la distanza tra la sua abitazione e la Via Arigliola per entrare nella parte di cancello collegato con il cortile esterno.
Sotto altro profilo si dolevano gli appellanti della carenza di presupposti per la azioni di spoglio o di molestia possessoria non avendo l'appellata dimostrato né il compossesso dell'area cortilizia, nè la violenza o la clandestinità del presunto spoglio.
La tesi prospettata appare in realtà smentita dalle risultanze probatorie delle deposizioni testimoniali e, come sopra evidenziato, dallo stesso comportamento tenuto dagli appellanti che dichiaravano la disponibilità
a concedere alla la chiave del cancello per accedere alla corte CP_1
esterna di loro proprietà, ricorrendo inoltre il carattere della violenza, tipico dell'animus spoliandi, per avere costoro innalzato l'inferriata nonostante fossero ben a conoscenza della contraria volontà del compossessore, precisandosi che lo spoglio richiede alternativamente il carattere della violenza o della clandestinità, ovvero di entrambi, essendo sufficiente per configurarsi la lesione possessoria anche la presenza di uno soltanto dei presupposti integranti l'illegittimità della condotta.
I AN eccepivano inoltre la nullità della pronuncia per Parte_1
mancata declaratoria di decadenza dall'azione poiché avviata oltre il prescritto anno dal sofferto spoglio o dalla turbativa, dovendo a tal fine
10 risalirsi non al momento della realizzazione del manufatto del Novembre
2011, bensì alla data del 18.06.2008 allorquando la aveva avuto CP_1
conoscenza della volontà degli appellanti di eseguire le opere poi realizzate sulla corte esterna, con la conseguenza che il ricorso proposto sarebbe risultato tardivo in relazione alla pluralità di atti tutti funzionalmente connessi al medesimo spoglio, il cui termine per l'esperimento dell'azione avrebbe dovuto decorrere dal primo di essi.
Si osserva al riguardo che in tema di decorrenza del termine annuale per proporre l'azione possessoria disposto dagli artt. 1168 e 1170 c.c. la giurisprudenza della S.C. ha stabilito che “Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto” (Cass. Civ. Ord. n.
20134/17, Sent. n. 8148/12), così evidenziando che, nel caso trattato, risulti la totale carenza di collegamento tra le due azioni - la D.I.A. presentata all'Ufficio Tecnico comunale dalla in data Parte_1
18.06.2008 per la realizzazione di una cancellata divisoria della corte esterna, e la reale e concreta realizzazione del manufatto avvenuta nel mese di Novembre 2011- che, seppur riferibili al medesimo risultato oggettivo, assumono ciascuna una loro caratteristica autonoma non potendo ritenersi sussistere tra i due eventi il vincolo della prosecuzione richiesto dalla norma, stante la differente tipologia di attività.
Si intende che un conto è rapportarsi ad una progettazione tecnica che deve ancora ottenere l'assenso della P.A. locale, assumente chiari profili di natura programmatica e di incertezza circa l'esito del rilascio dell'autorizzazione urbanistica come richiesta, viceversa altro conto è
11 riferirsi alla costruzione vera e propria del manufatto che ha rappresentato l'elemento centrale della vicenda possessoria.
Rilevando l'autonomia dei due momenti quanto a manifestazione esterna della lesione del possesso e dovendo escludere che la D.I.A. presentata dagli potesse ritenersi il primo atto di spoglio, risulta osservato Parte_1
il termine infrannuale dell'esercizio dell'azione possessoria, avviata con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 04.10.2012, rispetto alla realizzazione della cancellata risalente al mese di Novembre 2011.
Il rilievo di censura dovrà per le suesposte ragioni essere disatteso.
2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducevano omessa e insufficiente motivazione circa la valutazione delle prove orali e documentali, rilevando che i testi di parte attrice sarebbero risultati inattendibili e che il giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese da un teste escusso in fase interdittale, dunque in assenza di regolare contraddittorio poi integrato in sede di reclamo, comunque sconfessate dagli altri testimoni, infine evidenziando che la stessa appellata dichiarava di servirsi dell'area cortilizia solo per il passaggio alla sua abitazione e di non aver utilizzato i lavatoi da oltre trenta/quarant'anni.
Con riguardo alla formulata eccezione di assunzione della prova orale in difetto di regolare costituzione del contraddittorio, si deve in primo luogo affermare che la necessità di estendere gli effetti del giudizio anche al litisconsorte , RM della resistente Parte_2 Parte_1
, è sorta all'esito dell'ordinanza interdittale di rimozione della
[...]
cancellata, essendo stata l'azione correttamente rivolta nei confronti dell'unico soggetto responsabile della lesione possessoria.
Si osserva in tal senso che nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli
12 interessi in contrasto e l'azione si può proporre congiuntamente o separatamente nei confronti dei legittimati passivi dell'azione di reintegrazione del possesso, ossia chi ha incaricato l'effettuazione dello spoglio, coloro che hanno approvato l'effettuazione dello stesso o che ne hanno anche soltanto tratto vantaggio.
Tuttavia la natura del provvedimento di ripristino dello status quo ante impone, come nel caso trattato, l'estensione obbligatoria del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di diritti sull'area interessata dall'intervento di reintegrazione.
Così, in ambito di nullità delle prove assunte anteriormente all'integrazione del contraddittorio processuale la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art.
157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (vedi da ultimo Cass. Civ. Ord. n.
17761/2024), sì che occorrerà ai fini della declaratoria di nullità dell'attività probatoria espletata la specifica contestazione dell'intervenuto che, nel caso di specie, non risulta formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio avanti il Collegio depositata in atti da
[...]
in data 05.11.2014. Parte_2
Si afferma pertanto la piena legittimità delle prove orali raccolte in sede di interdetto possessorio che hanno costituito legittimo supporto nella formazione del convincimento del giudice.
Ciò chiarito, si ritiene non condividere il generico rilievo di inattendibilità dei testi escussi, con particolare riferimento al contenuto delle deposizioni degli informatori e (ud. Testimone_1 Testimone_2
07.02.2013), nonché del teste (ud. 24.03.2015) in Testimone_3
13 quanto non oggettivamente confutate dalle dichiarazioni degli altri informatori, e che anzi trovano uniformità e corrispondenza sulla circostanza secondo cui la ricorrente era solita, seppur con uso non quotidiano, attingere l'acqua dalla cisterna presente sull'area cortilizia, che, a seguito dell'apposizione della ringhiera di metallo da parte degli appellanti, veniva sottratta dalla sua disponibilità.
A nulla rileva il fatto che altro informatore (ud. 07.02.2013) CP_2
abbia dichiarato di non aver mai visto sul posto gli altri testi, né che la ricorrente non utilizzasse i lavatoi in disuso da diversi anni addietro.
Le critiche mosse dagli appellanti non appaiono dunque persuasive circa l'inesistenza del compossesso della corte esterna e degli impianti idrici ivi presenti (cisterna e pozzo) da parte della le cui affermazioni rese CP_1
nel corso dell'interrogatorio libero deferitole all'udienza di prima comparizione del 29.11.2012, con cui avrebbe ammesso la presenza dei
“suoi” lavatoi oltre la recinzione che non utilizzava da circa 30-40 anni addietro e che aveva intenzione di ristrutturare, non possono evidentemente riferirsi a quelli di proprietà degli , anch'essi in Parte_1
disuso, presenti sull'area cortilizia.
Il motivo di appello non potrà dunque trovare accoglimento.
3. Con il terzo argomento di censura gli appellanti contestavano la mancata ammissione della prova orale da essi articolata sull'infondato ed erroneo presupposto che vertesse su circostanze valutative e negative.
Il rilievo, apparso scarsamente articolato, riporta un assunto che afferma il principio del potere discrezionale rimesso all'equo apprezzamento del giudice circa la valutazione delle emergenze probatorie, nel senso che spetta al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
14 veridicità dei fatti ad essi sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (vedi Cass. Civ. Ord. n. 16467/17,
Sent. n. 11511/14), così risultando evidente l'implicito giudizio di superfluità di espletamento della prova richiesta.
Devesi peraltro condividere quanto affermato in merito dal Tribunale ai fini della mancata ammissione del mezzo istruttorio invocato, vertendo il capitolo a) su questione provata e non contestata (proprietà dell'area cortilizia), contenendo il capitolo b) elementi probatori già accertati mediante l'escussione testimoniale di altri informatori e di testi di parte ricorrente e di parte convenuta (compossesso dell'area cortilizia), infine implicante il capitolo c) valutazioni soggettive irrilevanti ai fini della decisione (limitazione della ringhiera all'accesso pedonale e al compossesso dell'area cortilizia da parte della ricorrente).
Il rilievo critico dovrà pertanto essere disatteso.
4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello veniva denunziata la nullità della sentenza per il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione sollevata da , il quale deduceva la tardività Parte_2
della notifica dell'atto di chiamata poiché avvenuta dopo il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., nonché per violazione dell'art. 102 c.p.c.
a fronte della mancata declaratoria di inesistenza o nullità del primo atto di integrazione del contraddittorio a questi notificato poiché privo di alcune pagine del reclamo proposto, oltre che dell'attestazione di conformità, senza che, per le richiamate carenze, potesse autorizzarsi il rinnovo della sua notifica.
Si osserva che, vertendosi in tema di fatto illecito e restando esclusa l'originaria sussistenza di un litisconsorzio necessario, rileva la responsabilità individuale di ogni singolo autore dello spoglio o della turbativa che può, dunque, essere convenuto nel giudizio possessorio senza la necessità della partecipazione al giudizio di altri contitolari di
15 diritti, con l'unica nota eccezione che ricorre nell'ipotesi in cui all'esito del procedimento venga richiesta la rimozione totale o parziale di un manufatto, sì che, investendo il provvedimento un diritto reale riguardante un bene comune, tutti i proprietari sarebbero ritenuti litisconsorti necessari ancorché non abbiano materialmente partecipato allo spoglio o alla turbativa, con la necessità per il giudice di ordinare nei loro confronti l'integrazione del contraddittorio.
Nel caso trattato, all'omissione in cui era incorso il Tribunale risulta abbia adeguatamente rimediato il Collegio in sede di reclamo disponendo l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
, trattandosi di un'esigenza processuale sorta solamente all'esito Parte_2
della fase sommaria poiché implicante la mera esecuzione del provvedimento di rimozione di un manufatto e non anche finalizzato ad estendere gli effetti della denunciata lesione possessoria nei riguardi di un soggetto contro il quale la ricorrente non ha svolto alcuna domanda.
Per i suddetti motivi dovrà escludersi l'applicabilità del termine annuale prescritto dagli artt. 1168 e 1170 c.c. per l'espletamento dell'azione possessoria nei confronti della parte chiamata in giudizio e pretermessa nella fase sommaria, con il risultato di ritenere inammissibile l'eccezione di decadenza formulata a sostegno del gravame.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata declaratoria di inesistenza o nullità del primo atto di integrazione del contraddittorio notificato a , poiché privo di alcune Parte_2
pagine del reclamo proposto oltreché dell'attestazione di conformità della
Cancelleria, si rileva anzitutto che trattandosi di motivo di nullità e non anche di inesistenza dell'atto, riscontrandosi la piena intelliggibilità del suo contenuto, la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto, perfezionatasi con il deposito della sua comparsa di costituzione depositata in data 05.11.2014, ha sanato il vizio denunciato.
16 Quanto alla sollevata eccezione di illegittimità dell'autorizzazione al rinnovo della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di decadenza soggetta a termine perentorio stabilito dall'art. 153 c.p.c., si reputa che la disposta rimessione in termini sia stata concessa a fronte di una domanda proposta senza ritardo dalla parte interessata, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (vedi Cass. Civ. Ord. n. 4034/2025, Sent. n. 11029/2023, Ord.
n. 25289/2020) e che l'autorizzazione concessa debba riferirsi ad un mero errore scusabile.
Ricorrendo nel caso di specie entrambe le suddescritte condizioni processuali, non si ritiene poter condividere la tesi degli appellanti che, dunque, non trova il consenso della Corte.
Si conclude, dunque, per l'inammissibilità del rilievo critico dedotto.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate con riferimento ai parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore indeterminato della causa dichiarato in atti, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di per la riforma della sentenza n. 1679/18, CP_1
resa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di Torre Annunziata in data 10.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_1
grado, che liquida nell'importo complessivo di €. 5.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli Avv.ti Maria
Astarita e Salvatore Mazzotta dichiaratisi procuratori antistatari;
c) attesta che sussistono per gli appellanti i presupposti per il loro assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
18