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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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1 novembre 2022
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Art. 13. Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
((Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.))
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
((Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.))
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.
Commentari • 10
- 1. Psicologo in carcere: ruolo, limiti e funzione rieducativaBeatrice Leonello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 9.092758
[…] Osservazione scientifica e trattamento: il ruolo dello psicologo penitenziario L'attività dello psicologo penitenziario si inserisce principalmente nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità prevista dagli artt. 13 e 27 della legge n. 354/1975. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 61
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2020, n. 20513Provvedimento: […] Tale ulteriore specificazione va incontro alle problematiche derivanti da una esecuzione della condanna iniziata molti anni dopo la condotta illecita: sembra chiaro che, perché le misure alternative alla detenzione svolgano la loro funzione, il Tribunale di Sorveglianza debba avere una valutazione attuale e realistica della personalità del soggetto, così da disegnare un percorso di trattamento davvero individualizzato, che, cioè, risponda ai particolari bisogni della personalità del soggetto, incoraggi le attitudini e valorizzi le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale (arg. ex art. 13 legge 354 del 1975). […]Leggi di più...
- affidamento in prova al servizio sociale·
- valutazione individualizzata·
- condotta successiva al reato·
- detenzione domiciliare·
- prevenzione pericolo di recidiva·
- art. 47 comma 3 bis ord. pen.·
- rieducazione del reo·
- annullamento con rinvio·
- art. 47 ter ord. pen.