TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 676
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte

    La riapertura dei termini è stata legittima a fronte dell'oggettivo malfunzionamento della piattaforma informatica, attestato dal gestore, che ha reso doverosa la rimessione in termini e la proroga delle offerte. Il malfunzionamento è stato segnalato tempestivamente dalla società che non ha potuto formulare l'offerta e il provvedimento di riapertura è stato adottato prima di conoscere le offerte. La proroga concessa è stata proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione del principio del risultato e eccesso di potere per irrazionalità

    La condotta dell'amministrazione, pur riaprendo i termini, non ha interferito con il principio del risultato, garantendo la par condicio dei partecipanti. Le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma non possono ricadere sugli operatori.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'esclusione automatica delle offerte anomale

    La censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché anche escludendo il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, la migliore offerta sarebbe comunque spettata a un'altra concorrente con un ribasso superiore.

  • Rigettato
    Legittimità della condotta dell'amministrazione

    La domanda di risarcimento è rigettata in quanto la condotta tenuta dall'amministrazione è da considerarsi legittima e comunque non lesiva in alcun modo degli interessi tutelati in giudizio da parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 676
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 676
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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