Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OMa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
De. Bo. 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bottacchi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Comune di Ferno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 8
nei confronti
Ediltortora S.r.l., non costituita in giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Ferno n. 184 del 28 marzo 2025 di aggiudicazione della procedura negoziata C.I.G. B4B9206999 per l’affidamento dei lavori consistenti in un “Intervento 03A E 03B rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente Via Roma e Piazza Dante nel Comune di Ferno - restauro e recupero funzionale immobile di Via Roma 29 e realizzazione nuovo parcheggio - CUP I13D21002310006”;
di ogni altro atto a essa presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento:
- ai paragrafi della lettera di invito intitolati “Criterio di aggiudicazione” e “Apertura offerte - svolgimento della procedura di gara”, nella parte in cui prevedono l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- al Decreto n. 1 del 9 gennaio 2025 con il quale il Responsabile del Servizio ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte; al verbale delle operazioni di gara prot. 7284 del 26 marzo 2025, nella parte in cui il R.U.P.: (i) ha valutato le offerte pervenute dopo la scadenza del 18 dicembre 2024; (ii) ha disposto l’esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e (iii) ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto a Ediltortora S.r.l.;
- alla comunicazione di aggiudicazione in data 2 aprile 2025;
- alla comunicazione ex art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023 del 2 aprile 2025; della nota prot. 9259 del 22 aprile 2025, con la quale il R.U.P. ha respinto l’istanza di annullamento degli atti della procedura negoziata, formulata dalla della ricorrente il 16 aprile 2025;
- in via subordinata, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per classificare l’offerta presentata da DE.BO 3 S.r.l. al primo posto della graduatoria della procedura negoziata, nonché del conseguente obbligo del Comune di Ferno di provvedere all’aggiudicazione dei lavori in favore della società ricorrente e alla stipulazione del relativo contratto;
- in ulteriore subordine, per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more fra il Comune di Ferno e la controinteressata Ediltortora S.r.l., di affidamento dei lavori sopra indicati e per il consequenziale accertamento dell’obbligo per la Stazione appaltante di disporre, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della ricorrente e comunque il suo subentro nei lavori, con conseguente ordine alla stessa Amministrazione di procedere in tal senso;
- ovvero, in estremo subordine, per la condanna del Comune di Ferno al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo depositato in data 5 maggio 2025, De. Bo. S.r.l. ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui il Comune di Ferno ha disposto l'aggiudicazione della gara di cui in oggetto alla società controinteressata, e, prima ancora, l'atto con cui, in data 9 gennaio 2025, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, parte ricorrente ha evidenziato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, prima della suddetta riapertura, era il 18 dicembre 2024, e che a tale data soltanto quattro sarebbero stati gli operatori offerenti, di modo che, in assenza di applicabilità della clausola contenuta nella lettera di invito, secondo cui avrebbero dovuto essere escluse le offerte anomale, qualora il numero delle offerte fosse stato pari o superiore a cinque, l'aggiudicazione sarebbe dovuta spettare proprio alla ricorrente, in quanto offerente il ribasso più alto in percentuale sul prezzo (17,17%).
In diritto, la difesa della società ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
- dalla relazione Consip sui malfunzionamenti della piattaforma informatica utilizzata per la presentazione delle offerte sarebbe risultato che tali malfunzionamenti erano stati successivi alla data di riapertura del termine delle offerte (4 febbraio 2025) e che sarebbero risultati riferibili a diverso operatore rispetto a quello del quale era stata invece valorizzata la precedente segnalazione;
- non avrebbe dovuta essere concessa nessuna rimessione in termini, trattandosi di segnalazione proveniente da soggetto "negligente";
- sussisterebbe carenza di proporzionalità per eccesso del termine concesso per la riproposizione delle offerte, ovvero due giorni interi (motivo svolto in subordine);
- non vi sarebbe conformità tra l'art. 54 del nuovo codice - che riprodurrebbe di fatto l'art. 97, comma del d.lgs. n. 50/2016 - e l'art. 69 della direttiva 2014/24/UE, in quanto l'esclusione automatica per anomalia dell'offerta della ricorrente avrebbe dovuto escludersi in ragione dell'erronea soglia (troppo bassa, in tesi) stabilita dal legislatore per consentire tale esclusione automatica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ferno, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare, con la seguente motivazione nel merito, come in seguito confermata anche in appello dal Consiglio di Stato:
“ Ritenuto che, a un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris, in quanto come già rilevato da questo Tribunale, “l’oggettivo malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della procedura selettiva, debitamente attestato dal gestore della medesima [come attestato dal gestore del sistema: all. 9 del Comune], non soltanto ha reso doverosa la rimessione in termini della società (…), non potendo essere imputato alla stessa il malfunzionamento del sistema, ma ha imposto la proroga del termine di presentazione delle offerte in favore di tutti i potenziali partecipanti, trattandosi di impedimento generalizzato (il malfunzionamento della piattaforma informatica giustifica ex se la rimessione in termini e non richiede l’assolvimento di alcun onere probatorio in capo al partecipante: cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 1° febbraio 2024, n. 383). Ciò è avvenuto in applicazione delle previsioni contenute nel Codice dei contatti pubblici laddove impongono la proroga dei termini di presentazione delle offerte nei casi di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme (cfr. art. 92, comma 2, lett. c, del D. Lgs. n. 36 del 2023 …” (T.A.R. OMa, Milano IV, 28 marzo 2025, n. 1096) (…) ”
Con motivi aggiunti depositati il 17 giugno 2025, De.Bo.S.r.l. ha chiesto l'annullamento degli atti di gara, anche sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- la disposta riapertura dei termini costituirebbe erronea applicazione dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, oltre che violazione dei principi di buona fede e autoresponsabilità, e della lettera di invito, in quanto l'operatrice che ha segnalato il malfunzionamento della piattaforma lo avrebbe fatto soltanto in data successiva alla scadenza dell'originario termine e senza offrire alcuna prova del fatto che il suddetto malfunzionamento le abbia impedito effettivamente di proporre la domanda, dovendo anzi, nella tesi della ricorrente, ricondursi a una sua negligenza il mancato rispetto del termine in questione;
- sussisterebbe altresì la violazione del principio del risultato, oltre che eccesso di potere per irrazionalità, nella condotta tenuta dal Comune convenuto, Comune che, riaprendo i termini, sarebbe incorso nell'impossibilità di rispettare il termine annuale di conclusione dei lavori stabilito da Regione OMa ai fini dell'accesso ai fondi riservati all'avvio di processi di rigenerazione urbana.
La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
Prima di procedere all’esame dei singoli motivi contenuti nel ricorso introduttivo, il Collegio deve necessariamente chiarire, sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotte in corso di causa, alcuni aspetti fattuali che rivestono peraltro valore determinante sull’esito del giudizio.
Innanzitutto, risulta incontrovertibilmente dagli atti acquisiti al fascicolo processuale che il motivo per cui è stata disposta la contestata riapertura dei termini di presentazione delle offerte consiste nel fatto che nelle date del 16 e 18 dicembre 2024 – ovvero in due dei sette giorni concessi per la presentazione stessa delle offerte - è stata rilevata la parziale indisponibilità del portale informatico da utilizzare allo scopo.
Non ha dunque rilievo sui fatti di causa quanto è stato rappresentato nella relazione di Consip del 18 marzo 2025, in merito alla mancata visualizzazione del ribasso dell’aggiudicataria, dal momento che tale circostanza attiene a un accadimento successivo e non connesso con la riapertura dei termini adottata il precedente 9 gennaio 2025 (cfr. docc. 10 e 16 depositati dall’amministrazione resistente).
In secondo luogo, posto che il termine di presentazione delle offerte scadeva alle 23.59 del 18 dicembre, risulta che la concorrente AMBRA Core S.r.l. abbia comunicato la propria impossibilità a caricare l’offerta, per malfunzionamento della piattaforma, in un lasso temporale immediatamente successivo (alle ore 15.00 del 19 dicembre: cfr. doc. 8 depositato sempre dall’amministrazione resistente).
D’altra parte, risulta altresì dagli atti depositati al fascicolo di causa che il sito web del Comune, dove l’operatore economico aveva cercato di reperire informazioni sulla procedura, riportava erroneamente che i termini sarebbero scaduti il 24 e non il 18 dicembre.
In terzo luogo, si evince dalla relazione di Consip del 18 marzo che l’aggiudicataria Ediltortora, nel ripresentare la sua offerta, abbia “eseguito il caricamento del documento di offerta economica di Sistema… generato alle ore 09.41 del 13/12/2024”, di modo che risulta che la stessa non ha modificato in alcun modo l’offerta presentata nel periodo originariamente concesso per la presentazione della stessa.
In quarto e ultimo luogo, risulta in atti che l’offerta della ricorrente non fosse l’offerta più bassa, dal momento che altra concorrente, Swift S.r.l., aveva proposto un ribasso superiore al suo (17,89% contro 17,17%).
Tanto premesso, i motivi articolati con il ricorso introduttivo sono in parte infondati e in parte inammissibili, posto che l’eccezione con cui il Comune convenuto denuncia la carenza di interesse alla decisione dell’intero gravame è da ritenersi non provata, in relazione all’incerto numero di offerte ammesse o comunque correttamente “caricate” sul sistema prima della riapertura dei termini.
Nel merito, la complessiva censura contenuta nei primi quattro motivi del ricorso introduttivo e nel primo motivo aggiunto (illegittimità intrinseca della disposta riapertura dei termini) è destituita di fondamento, per le ragioni già indicate in sede cautelare – che il Collegio ritiene ampiamente condivisibili -, a cui occorre soggiungere le considerazioni che seguono.
In particolare, fermo restando che in linea di principio è stata corretta e coerente con il codice dei contrati pubblici la condotta della stazione appaltante di prorogare il termine per le offerte (tramite riapertura) una volta accertato l’oggettivo malfunzionamento del sistema, occorre rilevare anche che il difetto riscontrato è stato segnalato dalla società che non ha potuto formulare la sua offerta, immediatamente dopo – ovvero in data 19 dicembre 2024 - la chiusura del primo ridotto arco temporale concesso dall’amministrazione (dal 11 al 18 dicembre 2024), e che il provvedimento di riapertura dei termini è stato adottato quando non era ancora noto il contenuto delle offerte in questione.
Inoltre, la proroga concessa (due giorni) è da considerarsi proporzionata sia rispetto al termine originariamente fissato per le domande (sette giorni) sia in relazione alla portata del malfunzionamento riscontrato (due giorni).
Né l’avvenuta riapertura dei termini ha favorito l’aggiudicataria, la quale ha ricaricato esattamente lo stesso documento di offerta economica già generato in data 13 dicembre 2024, e dunque durante il primo lasso temporale originariamente concesso (cfr. sul punto la relazione di Consip S.p.A. del 18 marzo 2025, secondo cui la “non corretta partecipazione alla citata negoziazione è imputabile al malfunzionamento del Sistema risolto con un intervento correttivo del software…”)”.
Va infine evidenziato, ancora una volta, che non ha alcun rilievo il fatto che la richiedente la rimessione nei termini non abbia dato dimostrazione effettiva di avere provato a “caricare” la propria domanda, nel momento in cui è oggettivo il fermo del sistema per un lasso temporale tutt’altro che irrilevante (quanto all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalle ore 12.45 alle ore 17.25).
Inammissibile per carenza di interesse è inoltre il quinto motivo del ricorso introduttivo (violazione dell’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE), dal momento che risulta inequivocabilmente dal verbale delle operazioni di gara del 25 marzo 2025 (cfr. documento n. 7 depositato da parte resistente) che, anche a volere escludere il meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale di cui all’art. 54 del d.gs. n. 36 del 2023, la migliore offerta sarebbe stata quella dell’operatrice economica Swift s.r.l., che ha proposto un ribasso del 17.89%, e non quella della ricorrente, che ha proposto un ribasso del 17,17%.
Infondata è infine anche l’ultima censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, sul semplice rilievo della non interferenza, nel caso concreto, tra il principio del risultato, così come declinato nel nuovo codice dei contratti pubblici (con particolare riferimento al valore della tempestività della procedura e della connessa esecuzione dell’appalto), e la necessità di garantire la par condicio nella partecipazione alla selezione, non potendo certo farsi ricadere le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma informatica messa a disposizione degli operatori economici per accedere alla commessa pubblica sugli stessi operatori economici interessati, e ciò soltanto al fine di garantire, costi quel che costi, la velocità di raggiungimento dell’obiettivo ultimo stabilito dalla stazione appaltante.
La domanda di annullamento è dunque parzialmente infondata e parzialmente inammissibile, secondo le ragioni appena esposte; a ciò consegue altresì il rigetto della connessa domanda di risarcimento del danno, posto che la condotta tenuta dall’amministrazione è da considerarsi legittima e comunque non lesiva in alcun modo degli interessi tutelati in giudizio da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la OMa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA US, Presidente
RO OM, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO OM | AR DA US |
IL SEGRETARIO