Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 17.04.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6504/2024 R.G. Lavoro, promossa
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Melita;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Michela Foti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Parte ricorrente in data 4.12.2024 ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001975341, notificata in data 05/11/2024, formata dalla sede di Messina, con la CP_1 quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.090,00 ai sensi della
Legge 689 del 1981 per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa sanzionatoria per intervenuto pagamento nei termini dal ricevimento dell'accertamento di violazione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2.-Si costituiva l' , rappresentando all'esito di un riesame della posizione della CP_1 ricorrente, aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione avversata,
e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
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CP_ 4.-In via preliminare va rilevato che l' ha provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, avendo riesaminato in via di autotutela la posizione della ricorrente.
Tanto premesso, sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto, come precisato in giurisprudenza, si osserva che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
5.- In ordine alle spese, stante la tardività del provvedimento di annullamento, avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso proposto, le stesse vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
CP_ L' va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della semplicità della questione affrontata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 43,00 per CP_1 spese ed €1.310,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa. nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Messina, 17.04.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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