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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.102/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere Relatore
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio, in data 25/10/2024, ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di : LAVORO promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Naso ed elettivamente domiciliata come in Parte_1 atti -appellante-
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso la quale domicilia ope legis
-appellato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1.Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso, , premesso di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze del , in qualità di docente in base a vari contratti a tempo CP_2 determinato, fino all'immissione in ruolo, e di avere richiesto ed ottenuto la ricostruzione della 1 carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. n.297/94, in violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Chiedeva, pertanto, che venisse correttamente effettuata la ricostruzione della propria carriera sia a fini giuridici che economici, con attribuzione della corretta fascia stipendiale e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle correlate differenze retributive.
Il convenuto, eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito azionato e in ogni CP_1 caso contrastava le avverse prospettazioni evidenziando di aver solo fatto applicazione dell'art. 485 del d.lvo 297/1994 e contestava sotto vari profili che nelle modalità di determinazione dell'anzianità pre-ruolo ivi descritte potesse ravvisarsi una violazione della clausola 4.
Secondo il , innanzitutto, quest'ultima tutela il personale a tempo determinato mentre le CP_1 regole in questione si applicano a personale già immesso in ruolo;
la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in ogni caso configura una violazione della clausola 4 soltanto a fronte di norme interne che escludono completamente la valutazione del servizio pre-ruolo, mentre nel caso di specie si ha comunque un riconoscimento dello stesso, seppure parziale;
sussistono comunque ragioni oggettive per la disparità di trattamento.
Con sentenza in data 23/5/2023 il GL decideva la causa rigettando la domanda e compensando le spese di lite.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello la parte soccombente deducendone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
“1. OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI;
OMESSA VALUTAZIONE ED
ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE ALLEGAZIONI PROCESSUALI E DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONCLUSO IL 18.03.99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE E CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DELL'ART. 25 D.LGS. 81/2015 (EX ART. 6 D.LGS. 368/2001); ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA N. 31149/2019 DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”;
2 “2. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART.
112 C.P.C. E ART. 2697 C.C.”, diffusamente argomentando al riguardo, come da atto di appello che in tali limiti si richiama e deve ritenersi come qui riportato e trascritto.
L'appellato si costituiva in giudizio contrastando il proposto gravame, anch'esso ampiamente argomentando, come da memoria difensiva che, del pari, in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.
Con ordinanza in data 12/4/2024 questa Corte disponeva che l'appellante producesse conteggi aggiornati in relazione alla determinazione della anzianità, come risultante dalle indicazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione - sezione Lavoro - n. 31149/2019 del 28/11/2019.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente da entrambe le parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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Rileva in primo luogo la Corte che il appellato non ha nel presente grado riproposto CP_1 espressamente l'eccezione di prescrizione, ragion per cui deve ritenersi che sul punto vi sia rinuncia.
Dando seguito a precedenti proprie pronunce, ritiene la Corte che la domanda avente ad oggetto l'esatta ricostruzione della carriera e il diritto al pagamento delle differenze retributive che dalla stessa scaturiscono, meriti accoglimento.
Com'è noto, sulla questione della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, si è di recente pronunciata la
Corte di Cassazione con la sentenza N°31149 del 28/11/2019, alla luce della quale va affrontato il caso che ne occupa.
In particolare, la Corte con la sentenza de qua, offrendo una lettura della sentenza Motter in termini di continuità con la giurisprudenza comunitaria, e richiamando le pronunce della Corte di Giustizia
e le proprie, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
3 b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”
Nella motivazione di detta sentenza la Corte ha precisato, in particolare, al punto 8, che: “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Nè la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perchè la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.”
4 Inoltre la Corte, al punto 9, ha precisato che : “Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di
Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora CP_1 in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.” Specificando che siffatto “argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perchè la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis.”
La Corte ha affermato altresì che “la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta.”, aggiungendo che “Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.”
Il Supremo Collegio ha inoltre precisato che :
“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato";
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto
5 a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n.
297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato
6 attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”
Orbene, tenuto conto dei principi di cui a siffatta convincente sentenza della Cassazione, questa
Corte, con ordinanza del 12/4/2024, ha disposto che le parti fornissero indicazioni in merito al servizio pre-ruolo prestato dalla dall'a.s. 2000/2001 fino alla immissione in ruolo, Pt_1
1/11/2014, secondo le indicazioni desumibili dalla sentenza de qua, autorizzando l'appellante a produrre conteggi aggiornati in relazione alla determinazione dell'anzianità così come risultante alla luce delle indicazioni della Suprema Corte.
Dagli atti di causa risulta che la è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza Pt_1 giuridica ed economica dall'1/11/2014: cfr. il decreto del N°25/17 del 5/12/2017 di cui al CP_2 fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di primo grado.
Con siffatto decreto di ricostruzione della carriera è stata alla riconosciuta l'anzianità Pt_1 complessiva preruolo di anni 8, mesi 1 e gg.10, con inquadramento nell'area della funzione docente di I fascia.
Il servizio preruolo effettivamente prestato dalla , come prospettato dalla stessa nel ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado, calcolato secondo i criteri di cui alla sentenza n.
31149/2019, e coincidente con quello di cui alla scheda riepilogativa prodotta dal CP_1 appellato in data 8/3/2024 -da cui differisce per un solo giorno- risulta pari ad anni 11, mesi 5 e gg.25, ed è pertanto superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, dovendosi, pertanto, ritenere che vi sia stata nel caso di specie una discriminazione a danno del docente.
7 Peraltro, la Corte di Cassazione al punto 10 della sentenza N°31149/2019 ha precisato che: “Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 perchè in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa
Europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' nel gennaio 2008, nella vigenza della Controparte_3 direttiva.”
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello proposto dalla merita accoglimento Pt_1 sussistendo il diritto della stessa ad essere collocata nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del , a corrispondere all'appellante gli incrementi stipendiali dovuti per Controparte_1 effetto dell'esatta ricostruzione della carriera e dell'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e il maggiore importo della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo.
Nei termini suddetti la sentenza impugnata va riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
Il va, infine, condannato alla restituzione in favore di dell'importo, ove CP_1 Parte_1 versato, del C.U.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 23/5/2023 e con ricorso qui depositato il 30/6/2023 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante ad essere collocata nella fascia stipendiale corrispondente a tutta
8 l'anzianità maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato e condanna, per l'effetto, il
, nella persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_4 favore dell'appellante degli incrementi stipendiali dovuti per effetto dell'esatta ricostruzione della carriera e dell'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e il maggiore importo della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
-condanna, infine, il appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi €3.600,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del contributo unificato.
Campobasso, 25/10/2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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