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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 658/2022, avente ad oggetto “responsabilità sanitaria”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultima anche quale esercente la responsabilità genitoriale C.F._2 sul minore , nato a [...] il [...], entrambe eredi di Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 03.09.2014, nonché di Persona_2
nata ad [...] il [...] e deceduta in corso di causa il Persona_3
29.09.2024, elett.te domiciliate a Cosenza, c.so Luigi Fera n. 160; rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Coppa, Sergio Campanella e Marco Amantea, giusta procura in atti.
ATTRICI contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett.te domiciliata a Crotone, via Firenze n. 52; rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Luigi Gullo ed Ezio Pugliese, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché
(C.F. ), elett.te domiciliato a SO (CZ), via Controparte_2 C.F._3
DA BR n. 11; rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Costarella, giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.09.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti e la causa, previa concorde
-1- rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 30.03.2022 Persona_3 Parte_1 ed quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sul minore , convenivano in giudizio innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale l chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti alla perdita del genitore deceduto in data 03.09.2014 Persona_2 asseritamente a causa dell'omessa tempestiva diagnosi di un adenocarcinoma polmonare di cui era già affetto in occasione dell'esame radiologico eseguito il 23.09.2013 dal dott.
, medico dipendente della predetta struttura sanitaria. Controparte_2
Per le esposte ragioni hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la totale responsabilità della Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nel determinismo dell'evento di cui in premessa;
2) condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli Istanti, jure proprio e jure ereditario, conseguenti alle responsabilità accertate, in misura pari ad € 1.406.500,00, di cui €
872.500,00, a titolo di danno non patrimoniale subito dal Dott. e trasmissibile jure Persona_2 ereditario ed € 534.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la morte del congiunto subìto dagli odierni Istanti iure proprio o alla maggiore o minore somma che in Sua Giustizia l'On.le
Tribunale adito riterrà equa, in ogni caso non inferiore, per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale, alla somma riconosciuta in sede stragiudiziale, per la sua quota di responsabilità, dall'Assicuratore che manleva il Dott. pari ad € 280.000,00; Controparte_2
3) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica dell'atto introduttivo, si è tempestivamente costituito in giudizio l eccependo l'intervenuta Controparte_1
-2- prescrizione della domanda proposta dalle attrici iure proprio nonché contestando, nel merito, la fondatezza delle domande ex adverso proposte, attesa, in ogni caso, l'assenza di un nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed il decesso del paziente.
Muovendo da siffatte premesse ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via principale, disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea, non sussistendo alcuna responsabilità della convenuta;
CP_3
2) in subordine, qualora fosse ritenuta la responsabilità della Controparte_4
accertare e dichiarare il diritto di agire in regresso/rivalsa e/o comunque di essere
[...] tenuta indenne dal dott. affinché quest'ultimo - condizionatamente alla Controparte_2 soccombenza ed al pagamento – venga condannato a rifondere e sopportare ogni onere e pregiudizio di natura economica abbia a derivare alla struttura sanitaria e nella misura della responsabilità acclarata all'esito del giudizio.;
3) in ogni caso, ove in corso di causa venga accertata la responsabilità solidale della struttura sanitaria per malpractice medica del proprio ausiliario, dichiarare prescritto il diritto azionato dagli attori iure proprio, e dare atto della intervenuta transazione degli odierni attori con il Dott.
e per l'effetto determinare l'eventuale debito che residua a carico di Controparte_2 CP_3 nella misura massima del 50% di quanto dovesse stabilire il Tribunale ovvero ridurre tale
[...] debito in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato o alla quota gravante sul sanitario che ha transatto secondo i criteri giurisprudenziali richiamati in narrativa (Cass. Civ., SS.UU. n.
30174/2011; Cass. Civ. Sez. I, 24.09.2021, n.25980);
4) con vittoria e competenze del giudizio».
3. - Autorizzata la relativa chiamata in causa, si è costituito in giudizio il dott. il quale, aderendo alle difese spiegate dalla struttura sanitaria Controparte_5 convenuta ed eccependo altresì la sua sopravvenuta assoluzione definitiva in sede penale
(all'esito del giudizio di gravame incardinato presso la Corte di Appello di Catanzaro), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via principale, rigettare la domanda di manleva di parte convenuta in quanto infondata ed illegittima per i motivi sopra esposti;
C
2) in via subordinata, ove fosse dichiarata la responsabilità della Casa Cura “ CP_4
, escludere il diritto di rivalsa nei confronti del Dott. in quanto non tenuto a
[...] CP_2 sopportare alcun onere e pregiudizio di natura economica abbia a derivare alla struttura sanitaria alla luce delle ragioni indicate ed argomentate nella presente comparsa.
3) con vittoria e competenze del giudizio».
4. - Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dal 19.06.2024, all'udienza del 10.09.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
-3- In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla struttura sanitaria convenuta (cfr. comparsa costitutiva, pagg. 4-5: «Nella fattispecie per cui è causa, gli attori – moglie, figli e nipote del de cuius - hanno agito anche per far valere il diritto al risarcimento del danno iure proprio, patrimoniale e non patrimoniale da perdita del rapporto parentale asseritamente subìto in ragione del decesso, per presunta colpa medica, del loro congiunto. Ora è che, in tema di responsabilità medica, la giurisprudenza ha precisato che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra l'ospedale ed il paziente ivi ricoverato non certo tra la struttura e i congiunti del secondo, così che l'ambito risarcitorio nel quale deve essere correttamente inquadrata la domanda proposta iure proprio per il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è necessariamente quello di natura extra contrattuale…[…] Gli odierni attori, a seguito della morte del loro congiunto avvenuta in data 03.09.2014, hanno formulato per la prima volta nel 2021 richiesta di risarcimento danni nei confronti del convenuto
per una presunta responsabilità medica, con l'istanza di mediazione. Prima di tale Controparte_3 momento nessuna rivendicazione è stata mai avanzata nei riguardi della struttura riabilitativa
. Ne discende che la richiesta di risarcimento danni proposta dagli eredi del sig. Controparte_3
iure proprio deve essere dichiarata prescritta»). Persona_2
2.1. - Tale eccezione, sebbene tempestiva, in quanto dedotta nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 167 cpv. c.p.c. nella sua formulazione ratione temporis applicabile (cfr. comparsa costitutiva depositata in data 29.06.2022 a fronte della prima udienza indicata in citazione per la data del 24.07.2022), è tuttavia infondata.
2.2. - Invero, occorre anzitutto soffermarsi sulla natura giuridica della responsabilità medica e/o sanitaria, essendo ad essa correlata la durata del termine di prescrizione (cfr.
Cass. 15337/16 e Cass. 1064/14: “l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell'art. 2947 comma 2 c.c., compete al giudice d'ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull'identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione applicabile”).
Ebbene, va sul punto precisato che soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria (e, nel caso di suo decesso, limitatamente ai danni denunciati dagli eredi iure successionis) può farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e
-4- può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr. Cass., sez. III, n. 13066/2004; Cass., Sez. Un., n. 577/2008).
Diversamente l'azione spiegata iure proprio dai prossimi congiunti, in quanto tesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro autonomamente subìti, va ricondotta alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt.
2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale (cfr. Cass., sez. III, n. 5590/2015; Cass., sez. III, n. 6914/2012; Trib. Milano, sez. I, 12.04.2019; Trib.
Torre Annunziata, sez. II, 10.09.2018 n.1943; da ultimo, Cass, sez. III, n. 14258/2020; Cass. ord. n. 21404/2021).
2.3. - Ne consegue che solo nel primo caso la pretesa risarcitoria è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; nel secondo, per converso, opererà la prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c.
2.4. - Nel caso in esame, posto che il danno lamentato dalle attrici origina da un fatto astrattamente idoneo ad integrare gli estremi dell'illecito penale (essendo stato imputato al medico radiologo il reato p. e p. dall'art. 589 c.p. «per omessa tempestiva diagnosi della patologia tumorale già in atto al momento della visita, dimettendo il paziente senza ulteriori accertamenti, così cagionandone la morte nell'arco dei mesi successivi»: cfr. sentenza di condanna n. 18/2021, pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 12.01.2021) ed essendo intervenuta pronuncia irrevocabile di assoluzione (cfr. sentenza n. 858/2022 emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro il 06.05.2022), il termine di prescrizione quinquennale applicabile all'azione risarcitoria proposta dai prossimi congiunti iure proprio non può dirsi spirato, in quanto destinato a decorrere – ai sensi dell'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 2947 c.c. – dalla data in cui la sentenza penale ha acquisito autorità di cosa giudicata (cfr., sul punto, anche Cass., sez. III, n. 2827/2025: “se il giudicato è pacifico, chi lo invoca non ha l'onere di allegare la relativa certificazione”).
3. - Tanto chiarito, va ora esaminata l'eccezione di giudicato parimenti sollevata dall'odierna convenuta ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
3.1. - Tale disposizione prevede che: “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile,
-5- salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
Pertanto, affinché la sentenza penale possa avere “effetto di giudicato” nel giudizio civile di risarcimento del danno e, conseguentemente, produrre il c.d. effetto di vincolo
(da intendere come impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale) è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutte e tre le condizioni normativamente previste. E cioè che: 1) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito a dibattimento;
2) il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
3) in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio risarcitorio civile solo quando contenga «un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2,
c.p.c.» (cfr., ex multis, Cass. n. 19863/2013; Cass. n. 20252/2014; Cass. n. 4764/2016).
In altri termini, quindi, allorché l'assoluzione sia determinata da una prova del tutto carente ovvero anche solo insufficiente e/o contraddittoria (tale cioè da consentire il superamento della soglia probatoria di cui all'art. 533 c.p.p. circa l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato), compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
3.2. - Ciò posto è necessario chiarire quale sia, nell'ambito dell'odierno giudizio,
l'effettiva portata del giudicato esterno, invocato sia dall'odierna convenuta che dal terzo chiamato, e rappresentato dalla sentenza n. 858/2022 con cui la Corte di Appello di
Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto “perché il fatto non sussiste” il Dott. dall'imputazione del reato di omicidio colposo (ex art. Controparte_2
589 c.p.) a lui ascritta.
A tale conclusione la Corte previene sul presupposto che “il mero ricorso a dati statistici, non individualizzati, sull'aspettativa e qualità della vita in caso di diagnosi precoce, a fronte di elementi fattuali che importano varie incertezze quali il periodo di manifestazione e la curva di crescita delle metastasi, l'esistenza di concause anche ostative al trattamento non chirurgico, quali le comorbilità indicate e l'assenza di un esame autoptico, in presenza di tali severe cause di comorbilità, non permettono con sufficiente certezza di ritenere che la condotta corretta
(diagnosi nel settembre 2013) secondo un giudizio controfattuale, avrebbe consentito il ricorso a terapie alternative ed avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che
-6- la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva” (cfr. pag. 4
Sentenza n. 858/2022 in atti).
Dalla lettura della su riportata motivazione appare dunque evidente che trattasi di assoluzione pronunciata per “inesistenza di sufficienti elementi di prova” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 530, primo cpv., c.p.p.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Istituto di cura convenuto,
l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile (Cass. Civ., Sez. II, n. 2659/2023).
4. - Tanto premesso, venendo quindi al merito dell'odierno giudizio, deve rilevarsi come la diversa natura giuridica della responsabilità sanitaria – “contrattuale” nei soli confronti del paziente, “extracontrattuale”, invece, nei confronti dei prossimi congiunti – sia destinata a riverberarsi, oltre che sul già sopra richiamato regime di prescrizione del credito risarcitorio, anche sui criteri di distribuzione dell'onus probandi.
4.1. - Difatti, solo ove le attrici agiscono in qualità di “eredi”, avanzando pretese risarcitorie iure successionis, possono beneficiare dei generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, con il conseguente precipitato processuale che pone a carico del creditore, che agisce per il risarcimento del danno,
l'onere di fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, fondato sul contratto di spedalità) e quello di mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare che l'inadempimento non v'è stato ovvero che, pur essendovi stato, sia dipeso da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass., Sez. Un.,
11.01.2008 n.577).
Sul punto, con specifico riguardo al nesso di causalità materiale, la Corte di
Cassazione ha precisato che «l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare [ndr., potendosi avvalere, a tal fine, di tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici] che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno» (cfr. Cass.,
Sez. Un. 577/2008; cfr. anche Cass. n. 15993/2011; Cass. n. 27855/2013; Cass. n. 14642/2015).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. “materiale o di fatto” tra l'inadempimento ed il danno-evento segue il seguente criterio: “In materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve
-7- essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità….” (tra le tante pronunce, si veda Cass. n. 3390/2015).
In materia civile trova infatti applicazione una regola probatoria diversa rispetto al medesimo accertamento in materia penale (cfr. Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n. 581 e, più di recente, Cass. n. 15858/15: “In tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della” preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”).
L'applicazione di tale regola probatoria nel caso concreto fa si che possa ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario e l'evento lesivo, ogni qualvolta si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, che quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.02.2018, n. 3704; Cass. Civ., sez. III, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. Civ., sez. III,
29.10.2019, n. 27606; Cass. Civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28991).
Ciò posto, grava invece pur sempre sul paziente (ovvero sui suoi eredi) la prova del danno e della c.d. causalità “giuridica” che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso.
Nel caso in esame, tale onere probatorio risulta particolarmente intenso, incombendo sulle attrici la dimostrazione dell'esistenza di un danno altro, diverso e/o ulteriore rispetto a quello già liquidato in via stragiudiziale, sia pure con finalità puramente transattive e senza alcun riconoscimento di responsabilità opponibile alla struttura sanitaria convenuta, dalla compagnia di assicurazione del medico per un importo pari ad
€ 280.000,00 (cfr. Cass. Civ., sez, I, 29.09.2004 n. 19549: «La transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura "neutra" dell'atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne»).
Sul punto, poi, è appena il caso di rammentare che, in caso di malpractice sanitaria, le pregresse condizioni di salute del paziente assumono rilevanza anche al momento della liquidazione del danno e, precisamente, nella selezione delle conseguenze che, discendendo in via immediata e diretta dall'illecito, possano qualificarsi come
-8- giuridicamente risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. (e la cui prova incombe pur sempre sul danneggiato, ovvero sui suoi eredi).
A tal riguardo la Suprema Corte ha elaborato una vera e propria tassonomia dei casi più frequentemente ricorrenti, precisando che:
a) se il paziente era già malato od invalido e l'errore diagnostico/terapeutico/chirurgico aggrava le sue condizioni di salute, il danno va liquidato considerando quale sarebbe stata la condizione del paziente in assenza dell'errore;
b) se il paziente era già affetto da patologie prive di effetti invalidanti e l'atto medico gli causa un danno alla salute, il danno va liquidato senza tener conto dello stato patologico pregresso;
c) se il paziente era affetto da una patologia non letale e l'errore medico ne causa la morte, in tal caso lo stato di invalidità pregresso può condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento (ossia la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità;
d) se il paziente, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento commissivo od omissivo del sanitario, l'incidenza causale di quest'ultimo assumerà rilievo in proporzione dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta e quella di cui la vittima, in assenza dell'errore medico, avrebbe potuto godere (cfr. Cass., sez. III,
21.07.2011 n. 15991).
4.2. - Allorché le attrici agiscano, per converso, ai fini del risarcimento del danno iure proprio, è su di esse che grava l'onere della prova di tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., ivi compresa la condotta illecita, il nesso di causalità materiale e l'evento dannoso, oltre che la causalità giuridica e le conseguenze pregiudizievoli.
5. - Tanto precisato, nella specie è incontroverso che il paziente:
- in data 07.05.2012, già affetto da turbe dell'andatura con leucoencefalopatia, si sottoponeva a RMN cerebrale con mezzo di contrasto, confermando la relativa visita l'ipotesi di una leucoencefalopatia ad impronta vascolare con coinvolgimento anche dei nuclei della base e del ponte;
- in data 19.03.2013, all'età di 63 anni, si ricoverava presso l'istituto di cura CP_4 con diagnosi di ingresso di “disturbo dell'andatura” e, nel corso della degenza, veniva sottoposto ad una serie di esami;
- in data 23.09.2013 veniva sottoposto ad una radiografia del torace eseguita dal dott.
, il quale attestava nel referto che “non presenti lesioni pleuro-parenchimali Controparte_2
a focolaio;
seni liberi;
cuore nei limiti”;
-9- - veniva quindi dimesso dalla struttura sanitaria senza effettuare ulteriori esami diagnostici;
- in data 12.06.2014, in occasione del controllo periodico finalizzato al monitoraggio della patologia neurologica che lo affliggeva, si sottoponeva presso l “Biocontrol” CP_3 di Cosenza ad una nuova RX torace, che evidenziava “area addensamento parenchimale si proietta in sede apicale dx;
necessario approfondimento diagnostico con esame TC”;
- in data 16.06.2014 si sottoponeva, quindi, ad una TAC, la quale rivelava la presenza di“una formazione a densità parenchimale occupante l'apice DX adesa alla parete pleurica del diametro max di 62 mm compatibile con eteroplasia polmonare”;
- infine, in data 03.09.2014, decedeva a causa dell'aggravamento della patologia neoplastica.
5.1. - Ora, alla luce di tale scansione cronologica, le odierne attrici hanno contestato l'operato del sanitario per aver omesso di valutare correttamente le risultanze dell'esame radiologico eseguito in data 23.09.2013 e, conseguentemente, di disporre l'immediato avvio del percorso terapeutico, così violando le prescrizioni dettate dai protocolli e dalle linee guida che sovraintendono il trattamento di casi consimili a quello in esame, condizionando in tal modo l'evoluzione sfavorevole degli eventi, culminata con il decesso del loro congiunto (cfr., in proposito, doc. 12 allegato alla citazione - relazione di c.t.p. a firma della dott.ssa : «Effettuata la verifica della successive immagini Parte_3 strumentali, radiografiche e TAC […] è accertato che, alla radiografia del 23.09.2013, era già presente, visibile e quindi diagnosticabile la lesione neoplastica maligna. Il sig. nel mese di Pt_1 settembre 2013 si trovava nello stadio T1A, ovvero presentava una massa di dimensioni inferiori a
2 cm, in assenza di documentati secondarismi linfonodali e/o a distanza… Nel mese di giugno
2014, invece, quando fu finalmente raggiunta la corretta diagnosi, il signor si trovava in uno Pt_1 stadio ben più avanzato, T2b con metastasi a distanza M1b…Emerge una chiara responsabilità colposa del medico che refertò la radiografia del torace del 23.09.2013 che, per difetto di interpretazione dell'immagine, omise la diagnosi di lesione sospetta all'apice polmonare destro…..
[..] il mancato tempestivo ricorso ad ulteriori accertamenti diagnostici mirati, un ritardo diagnostico di malattia neoplastica maligna (9 mesi), un ritardo nella pianificazione dei trattamenti specifici, la progressione indisturbata della malattia tumorale verso una prognosi infausta, con severa accelerazione di quei processi biologici che condussero a morte il paziente… è del tutto plausibile ritenere (con il conforto delle curve di crescita tumorale e di diffusione metastatica) che la diagnosi tempestiva del nodulo polmonare carcinomatoso nel settembre 2013 avrebbe determinato il precoce ricorso a terapie locali e/o sistemiche, con assai probabile evitamento delle lesioni metastatiche cerebrali e posizionamento in stadio più precoce (quindi a prognosi nettamente più favorevole quoad vitam e quoad valutudinem)»).
5.2. - Tuttavia, le predette doglianze attoree non possono che essere vagliate alla luce della consulenza medico-legale redatta in corso di indagini dal consulente tecnico incaricato dalla Procura, Prof. versata in atti dall'odierna convenuta. Persona_4
-10- Dalla stessa emerge l'effettiva esistenza di un errore diagnostico (considerato che
«tenuto conto delle caratteristiche di disomogenea opacità e delle marcate dimensioni riferite dal dott. ausiliario del CT del PM, come max di circa 5 cm, oltre che dell'esatta Persona_5 corrispondenza topografica della lesione rispetto all'immagine del Giugno 2014, si ritiene che certamente la neoformazione polmonare (adenocarcinoma) fosse già presente, ben visibile nonché certamente valutabile e diagnosticabile il 23.09.2013», con la conseguenza che «emergono a carico del Medico refertatore Radiologo , intervenuto in data 23.09.2013, Controparte_2
“elementi” di responsabilità professionale per difetto di interpretazione strumentale dall'esame radiologico ovvero per effetto della mancata individuazione della neoformazione polmonare»).
Ciò posto, occorre tuttavia valutare se tale errore diagnostico abbia spiegato concreta efficacia eziologica nell'evoluzione con esito letale della patologia di cui il paziente era autonomamente già affetto, dovendosi all'uopo applicare i generali principi che governano l'accertamento della causalità omissiva, in forza dei quali la condotta è causa dell'evento quando, ipotizzata - in forza di un giudizio controfattuale di aggiunta mentale
- come adottata la condotta doverosa concretamente omessa e facendo ricorso alla miglior scienza ed esperienza del momento storico (potendosi a tal fine attingere, non solo a leggi scientifiche universali, ma anche a quelle statistiche, nonché a massime di esperienza, e sempreché si possa ragionevolmente escludere l'incidenza esclusiva di decorsi causali alternativi), è “più probabile che non” che l'evento dannoso non si sarebbe affatto verificato ovvero, pur essendo comunque destinato a prodursi per proprie cause endogene, si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cfr., sul tema, Cass. Pen., Sez. Un., 11.09.2002 n. 30328, imp. CP_6
Cass. Civ., Sez. Un., 11.01.2008 n. 581).
Orbene, nella specie, dalle risultanze istruttorie emerge che:
a) nel corso dell'anno 2012 era già stato sottoposto ad una serie di Persona_2 accertamenti strumentali eseguiti sulla base del riscontro clinico di turbe dell'andatura;
b) in data 07.05.2012 si sottoponeva ad una RMN cerebrale con contrasto, così refertato: «Sistema ventricolare in sede con dimensioni nei limiti. Discreto ampliamento degli spazi subarancnoidei. Si conferma la presenza di più focolai di iperintensi nelle sequenze a TR lungo, in larga parte confluenti fra loro e nel cui contesto sono visibili delle lacune, nella sostanza bianca periventricolare, in quella sottocorticale profonda delle corone radiate e dei centri semiovali.
Una più evidente alterazione di segnale sottocorticale è visibile in regione temporo-parietale sinistra. Vi è segnale iperintenso anche nel corpo calloso: esso, nella proiezione assiale e coronale ha
l'aspetto di una stria con decorso latero-laterale e potrebbe sottendere una degenerazione walleriana trans callosa. Ulteriori piccole lacune nei nuclei delle base (in questo caso con orletti ipointensi nella sequenza T2* dipendenti), nel ponte, nei talami. Si osservano infine di esiti di embolizzazione dell'arteria comunicante anteriore. Dopo contrasto non vi sono impregnazioni patologiche. L'ipotesi di natura preferenziale è quella di una leucoencefalopatia ad impronta vascolare con coinvolgimento anche dei nuclei della base e del ponte»;
-11- c) in data 19.09.2013 veniva ricoverato presso l , risultando Controparte_3 dall'anamnesi un importante dimagrimento di circa 30 kg già all'atto del suo accesso presso tale struttura sanitaria (cfr. relazione del dott. «Dalla cartella clinica della Per_6
Casa di Cura Sant'Anna di Crotone, riportata dal C.T. del PM, che già all'atto del ricovero, le condizioni generali del sig. apparivano notevolmente compromesse: il paziente era affetto da Pt_1 diabete mellito da circa venti anni, complicato da una vasculopatia cerebrale diffusa, con un pregresso intervento chirurgico per embolizzazione di aneurisma cerebrale. Nell'Anamnesi era riferito un importante dimagrimento, di circa 30 kg (cachessia neoplastica?), l'esame obiettivo evidenziava profonda astenia, rallentamento ideomotorio, ipotonotrofia muscolare con difficoltà alla deambulazione, scarso orientamento temporo-spaziale e bradilalia. Lo stato di estrema ipoergia dell'organismo trovava riscontro strumentalmente in una marcata ipotensione: P.A. 90/60 mm Hg
e l'esame psichico evidenziava una grave depressione, suscettibile di trattamento farmacologico»);
d) alla data del 23.09.2013 la neoplasia polmonore aveva già un diametro compreso tra i 3 ed i 5 cm (cfr. relazione consulente tecnico del P.M.: «sulla scorta della revisione dell'esame RX torace del 23.09.2013, effettuata dal dott. è possibile considerare che all'epoca del ricovero del presso la le dimensioni “T” del tumore polmonare fossero Pt_1 Controparte_3 max di 5 cm, valore corrispondente a T2 a = per un tumore superiore a 3 cm ma non superiore a 5 cm nel diametro maggiore»), risultando così smentite le premesse da cui muove l'intera relazione di consulenza di parte attrice (secondo cui «il signor nel mese di settembre Pt_1
2013 si trovava nello stadio T1a, ovvero presentava una massa di dimensioni inferiori a 2 cm, in assenza di documentati secondarismi linfonodali e/o a distanza»);
e) in data 12.06.2024 (a distanza di soli nove mesi), quando la neoplasia fu evidenziata Cont con l'esame TC con mezzo di contrasto presso la Radiologia dell di Cosenza, il diametro massimo veniva misurato in 6,2 cm;
f) nella medesima data del 12.06.2024, oltre alla presenza di ulteriori focolai, le metastasi celebrali più evidenti, con sede frontale sottocorticale, avevano raggiunto le dimensioni di 3 cm (in particolare, quella a sinistra, con morfologia ovoidale, caratterizzata dalla presenza di componenti necrotico-cistiche nonché provvista di importante edema perifocale) e di 1 cm (quella sita sul lato frontale destro), lasciando ragionevolmente presupporre che la diffusione metastatica fosse avvenuta almeno un anno prima (cfr. relazione del dott. «è assolutamente improbabile che un Per_6 adenocarcinoma polmonare localmente avanzato (diametro di 5 cm) non avesse già avuto una diffusione linfonodale e, quindi, una metastatizzazione a livello cerebrale ed osseo»; cfr. anche relazione di consulenza allegata alla citazione, a firma della dott.ssa Parte_3
: «Il complesso delle osservazioni fanno propendere per una natura secondaria»);
[...]
g) non risulta che nello stesso mese di giugno 2014 gli oncologi del P.O. di Cosenza abbiano prospettato al paziente alcuna opzione terapeutica: né l'intervento chirurgico di exeresi della massa polmonare né la chemioterapia né alcun trattamento palliativo (il che induce a ritenere che il paziente non fosse in condizioni di sopportare né un intervento
-12- chirurgico demolitivo né trattamenti chemioterapici a causa delle precarie condizioni generali di salute, anche di carattere cardiocircolatorio, risalenti al 2013);
h) infine, in data 03.09.2014 (dopo solo 3 mesi) il paziente decedeva (cfr. scheda redatta dal medico curante: «K polmonare, che ha eventualmente causato insufficienza respiratoria acuta, che ha eventualmente causato scompenso cardiaco»).
Orbene, alla luce dell'intero decorso clinico del paziente, appaiono condivisibili, anche se doverosamente rilette alla luce della diversa soglia probatoria richiesta in sede di giudizio civile (ossia quella della “probabilità logica”), le conclusioni rassegnate dal consulente del P.M., che ha avuto cura di evidenziare come le severe comorbilità del paziente inducano ad escludere che una diagnosi tempestiva avrebbe ritardato l'evento morte, considerato che i farmaci da somministrare avrebbero avuto come effetto un peggioramento delle condizioni cliniche generali del paziente, con possibilità addirittura di un maggiore rischio sanitario.
Sicché, coerentemente con le riportate considerazioni e tenuto conto delle condizioni generali in cui versava il già all'atto del suo ricovero presso la casa di cura Pt_1 convenuta, deve ritenersi che, nonostante l'indubbia condotta omissiva del sanitario nella gestione clinica del paziente, un anticipo diagnostico di circa 9 mesi non avrebbe garantito “con buona probabilità” un migliore outcome per il paziente, da intendersi, non come guarigione clinica completa, ma come maggiore sopravvivenza in malattia.
6. - Tanto premesso in punto di causalità materiale, va altresì considerato come risultino, in ogni caso, infondate le pretese risarcitorie avanzate dalle odierne attrici iure hereditatis
6.1. - Difatti, quanto al risarcimento del danno preteso, va ribadito come non possa essere riconosciuto quello afferente al danno tanatologico (cfr. Cass., Sez. Un., 22.07.2015
n. 15350; da ultimo, Cass., sez. III, ord. 30.07.2024 n. 21415: «In ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere [ndr., sempre che puntualmente dedotto] di
"danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto»).
6.2. - Deve poi escludersi, con riguardo al caso di specie, la ricorrenza dei presupposti per la risarcibilità del danno c.d. biologico terminale o catastrofale, trovando spazio tale tipologia di danno, inteso come espressione particolarmente intensa del danno morale,
“in tutte quelle ipotesi (evidentemente diverse dal caso in esame) in cui alla lesione traumatica segua a breve ma apprezzabile intervallo di tempo l'evento morte, e consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine” (cfr. Cass. n. 7923 del 2024); peraltro, alcuna prova è stata fornita nel
-13- presente giudizio circa la sofferenza provata dal de cuius né il danno biologico terminale può essere identificato – come invece richiesto dalle attrici – nei 349 giorni di sopravvivenza che separano le date del 19.09.2013 e del 03.09.2014.
7. - Quanto, poi, alla richiesta risarcitoria formulata dalle attrici iure proprio ed avente ad oggetto il danno da perdita (anticipata) del rapporto parentale, esso consisterebbe comunque nel minor periodo di vita condivisa con il defunto rispetto a quello di cui i prossimi congiunti avrebbero beneficiato in assenza di colpa medica, incombendo, tuttavia, pur sempre sulle pretese creditrici l'onere di allegazione e prova, non solo dell'effettiva esistenza di una tale iato temporale, ma anche che esso sia stato di tale estensione da giustificare una liquidazione risarcitoria ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella già incamerata in sede stragiudiziale.
Sicché, non risultando tale onere compiutamente assolto, anche per tale ragione la domanda attorea non può trovare accoglimento.
*****************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni giuridiche ad essa sottese (comprovate,
d'altronde, dagli stessi esiti dei diversi gradi del giudizio penale), appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 658/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 10.10.2025.
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-14-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 658/2022, avente ad oggetto “responsabilità sanitaria”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultima anche quale esercente la responsabilità genitoriale C.F._2 sul minore , nato a [...] il [...], entrambe eredi di Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 03.09.2014, nonché di Persona_2
nata ad [...] il [...] e deceduta in corso di causa il Persona_3
29.09.2024, elett.te domiciliate a Cosenza, c.so Luigi Fera n. 160; rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Coppa, Sergio Campanella e Marco Amantea, giusta procura in atti.
ATTRICI contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett.te domiciliata a Crotone, via Firenze n. 52; rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Luigi Gullo ed Ezio Pugliese, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché
(C.F. ), elett.te domiciliato a SO (CZ), via Controparte_2 C.F._3
DA BR n. 11; rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Costarella, giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.09.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti e la causa, previa concorde
-1- rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 30.03.2022 Persona_3 Parte_1 ed quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sul minore , convenivano in giudizio innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale l chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti alla perdita del genitore deceduto in data 03.09.2014 Persona_2 asseritamente a causa dell'omessa tempestiva diagnosi di un adenocarcinoma polmonare di cui era già affetto in occasione dell'esame radiologico eseguito il 23.09.2013 dal dott.
, medico dipendente della predetta struttura sanitaria. Controparte_2
Per le esposte ragioni hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la totale responsabilità della Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nel determinismo dell'evento di cui in premessa;
2) condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli Istanti, jure proprio e jure ereditario, conseguenti alle responsabilità accertate, in misura pari ad € 1.406.500,00, di cui €
872.500,00, a titolo di danno non patrimoniale subito dal Dott. e trasmissibile jure Persona_2 ereditario ed € 534.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la morte del congiunto subìto dagli odierni Istanti iure proprio o alla maggiore o minore somma che in Sua Giustizia l'On.le
Tribunale adito riterrà equa, in ogni caso non inferiore, per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale, alla somma riconosciuta in sede stragiudiziale, per la sua quota di responsabilità, dall'Assicuratore che manleva il Dott. pari ad € 280.000,00; Controparte_2
3) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica dell'atto introduttivo, si è tempestivamente costituito in giudizio l eccependo l'intervenuta Controparte_1
-2- prescrizione della domanda proposta dalle attrici iure proprio nonché contestando, nel merito, la fondatezza delle domande ex adverso proposte, attesa, in ogni caso, l'assenza di un nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed il decesso del paziente.
Muovendo da siffatte premesse ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via principale, disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea, non sussistendo alcuna responsabilità della convenuta;
CP_3
2) in subordine, qualora fosse ritenuta la responsabilità della Controparte_4
accertare e dichiarare il diritto di agire in regresso/rivalsa e/o comunque di essere
[...] tenuta indenne dal dott. affinché quest'ultimo - condizionatamente alla Controparte_2 soccombenza ed al pagamento – venga condannato a rifondere e sopportare ogni onere e pregiudizio di natura economica abbia a derivare alla struttura sanitaria e nella misura della responsabilità acclarata all'esito del giudizio.;
3) in ogni caso, ove in corso di causa venga accertata la responsabilità solidale della struttura sanitaria per malpractice medica del proprio ausiliario, dichiarare prescritto il diritto azionato dagli attori iure proprio, e dare atto della intervenuta transazione degli odierni attori con il Dott.
e per l'effetto determinare l'eventuale debito che residua a carico di Controparte_2 CP_3 nella misura massima del 50% di quanto dovesse stabilire il Tribunale ovvero ridurre tale
[...] debito in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato o alla quota gravante sul sanitario che ha transatto secondo i criteri giurisprudenziali richiamati in narrativa (Cass. Civ., SS.UU. n.
30174/2011; Cass. Civ. Sez. I, 24.09.2021, n.25980);
4) con vittoria e competenze del giudizio».
3. - Autorizzata la relativa chiamata in causa, si è costituito in giudizio il dott. il quale, aderendo alle difese spiegate dalla struttura sanitaria Controparte_5 convenuta ed eccependo altresì la sua sopravvenuta assoluzione definitiva in sede penale
(all'esito del giudizio di gravame incardinato presso la Corte di Appello di Catanzaro), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via principale, rigettare la domanda di manleva di parte convenuta in quanto infondata ed illegittima per i motivi sopra esposti;
C
2) in via subordinata, ove fosse dichiarata la responsabilità della Casa Cura “ CP_4
, escludere il diritto di rivalsa nei confronti del Dott. in quanto non tenuto a
[...] CP_2 sopportare alcun onere e pregiudizio di natura economica abbia a derivare alla struttura sanitaria alla luce delle ragioni indicate ed argomentate nella presente comparsa.
3) con vittoria e competenze del giudizio».
4. - Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dal 19.06.2024, all'udienza del 10.09.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
-3- In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla struttura sanitaria convenuta (cfr. comparsa costitutiva, pagg. 4-5: «Nella fattispecie per cui è causa, gli attori – moglie, figli e nipote del de cuius - hanno agito anche per far valere il diritto al risarcimento del danno iure proprio, patrimoniale e non patrimoniale da perdita del rapporto parentale asseritamente subìto in ragione del decesso, per presunta colpa medica, del loro congiunto. Ora è che, in tema di responsabilità medica, la giurisprudenza ha precisato che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra l'ospedale ed il paziente ivi ricoverato non certo tra la struttura e i congiunti del secondo, così che l'ambito risarcitorio nel quale deve essere correttamente inquadrata la domanda proposta iure proprio per il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è necessariamente quello di natura extra contrattuale…[…] Gli odierni attori, a seguito della morte del loro congiunto avvenuta in data 03.09.2014, hanno formulato per la prima volta nel 2021 richiesta di risarcimento danni nei confronti del convenuto
per una presunta responsabilità medica, con l'istanza di mediazione. Prima di tale Controparte_3 momento nessuna rivendicazione è stata mai avanzata nei riguardi della struttura riabilitativa
. Ne discende che la richiesta di risarcimento danni proposta dagli eredi del sig. Controparte_3
iure proprio deve essere dichiarata prescritta»). Persona_2
2.1. - Tale eccezione, sebbene tempestiva, in quanto dedotta nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 167 cpv. c.p.c. nella sua formulazione ratione temporis applicabile (cfr. comparsa costitutiva depositata in data 29.06.2022 a fronte della prima udienza indicata in citazione per la data del 24.07.2022), è tuttavia infondata.
2.2. - Invero, occorre anzitutto soffermarsi sulla natura giuridica della responsabilità medica e/o sanitaria, essendo ad essa correlata la durata del termine di prescrizione (cfr.
Cass. 15337/16 e Cass. 1064/14: “l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell'art. 2947 comma 2 c.c., compete al giudice d'ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull'identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione applicabile”).
Ebbene, va sul punto precisato che soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria (e, nel caso di suo decesso, limitatamente ai danni denunciati dagli eredi iure successionis) può farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e
-4- può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr. Cass., sez. III, n. 13066/2004; Cass., Sez. Un., n. 577/2008).
Diversamente l'azione spiegata iure proprio dai prossimi congiunti, in quanto tesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro autonomamente subìti, va ricondotta alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt.
2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale (cfr. Cass., sez. III, n. 5590/2015; Cass., sez. III, n. 6914/2012; Trib. Milano, sez. I, 12.04.2019; Trib.
Torre Annunziata, sez. II, 10.09.2018 n.1943; da ultimo, Cass, sez. III, n. 14258/2020; Cass. ord. n. 21404/2021).
2.3. - Ne consegue che solo nel primo caso la pretesa risarcitoria è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; nel secondo, per converso, opererà la prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c.
2.4. - Nel caso in esame, posto che il danno lamentato dalle attrici origina da un fatto astrattamente idoneo ad integrare gli estremi dell'illecito penale (essendo stato imputato al medico radiologo il reato p. e p. dall'art. 589 c.p. «per omessa tempestiva diagnosi della patologia tumorale già in atto al momento della visita, dimettendo il paziente senza ulteriori accertamenti, così cagionandone la morte nell'arco dei mesi successivi»: cfr. sentenza di condanna n. 18/2021, pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 12.01.2021) ed essendo intervenuta pronuncia irrevocabile di assoluzione (cfr. sentenza n. 858/2022 emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro il 06.05.2022), il termine di prescrizione quinquennale applicabile all'azione risarcitoria proposta dai prossimi congiunti iure proprio non può dirsi spirato, in quanto destinato a decorrere – ai sensi dell'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 2947 c.c. – dalla data in cui la sentenza penale ha acquisito autorità di cosa giudicata (cfr., sul punto, anche Cass., sez. III, n. 2827/2025: “se il giudicato è pacifico, chi lo invoca non ha l'onere di allegare la relativa certificazione”).
3. - Tanto chiarito, va ora esaminata l'eccezione di giudicato parimenti sollevata dall'odierna convenuta ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
3.1. - Tale disposizione prevede che: “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile,
-5- salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
Pertanto, affinché la sentenza penale possa avere “effetto di giudicato” nel giudizio civile di risarcimento del danno e, conseguentemente, produrre il c.d. effetto di vincolo
(da intendere come impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale) è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutte e tre le condizioni normativamente previste. E cioè che: 1) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito a dibattimento;
2) il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
3) in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio risarcitorio civile solo quando contenga «un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2,
c.p.c.» (cfr., ex multis, Cass. n. 19863/2013; Cass. n. 20252/2014; Cass. n. 4764/2016).
In altri termini, quindi, allorché l'assoluzione sia determinata da una prova del tutto carente ovvero anche solo insufficiente e/o contraddittoria (tale cioè da consentire il superamento della soglia probatoria di cui all'art. 533 c.p.p. circa l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato), compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
3.2. - Ciò posto è necessario chiarire quale sia, nell'ambito dell'odierno giudizio,
l'effettiva portata del giudicato esterno, invocato sia dall'odierna convenuta che dal terzo chiamato, e rappresentato dalla sentenza n. 858/2022 con cui la Corte di Appello di
Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto “perché il fatto non sussiste” il Dott. dall'imputazione del reato di omicidio colposo (ex art. Controparte_2
589 c.p.) a lui ascritta.
A tale conclusione la Corte previene sul presupposto che “il mero ricorso a dati statistici, non individualizzati, sull'aspettativa e qualità della vita in caso di diagnosi precoce, a fronte di elementi fattuali che importano varie incertezze quali il periodo di manifestazione e la curva di crescita delle metastasi, l'esistenza di concause anche ostative al trattamento non chirurgico, quali le comorbilità indicate e l'assenza di un esame autoptico, in presenza di tali severe cause di comorbilità, non permettono con sufficiente certezza di ritenere che la condotta corretta
(diagnosi nel settembre 2013) secondo un giudizio controfattuale, avrebbe consentito il ricorso a terapie alternative ed avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che
-6- la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva” (cfr. pag. 4
Sentenza n. 858/2022 in atti).
Dalla lettura della su riportata motivazione appare dunque evidente che trattasi di assoluzione pronunciata per “inesistenza di sufficienti elementi di prova” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 530, primo cpv., c.p.p.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Istituto di cura convenuto,
l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile (Cass. Civ., Sez. II, n. 2659/2023).
4. - Tanto premesso, venendo quindi al merito dell'odierno giudizio, deve rilevarsi come la diversa natura giuridica della responsabilità sanitaria – “contrattuale” nei soli confronti del paziente, “extracontrattuale”, invece, nei confronti dei prossimi congiunti – sia destinata a riverberarsi, oltre che sul già sopra richiamato regime di prescrizione del credito risarcitorio, anche sui criteri di distribuzione dell'onus probandi.
4.1. - Difatti, solo ove le attrici agiscono in qualità di “eredi”, avanzando pretese risarcitorie iure successionis, possono beneficiare dei generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, con il conseguente precipitato processuale che pone a carico del creditore, che agisce per il risarcimento del danno,
l'onere di fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, fondato sul contratto di spedalità) e quello di mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare che l'inadempimento non v'è stato ovvero che, pur essendovi stato, sia dipeso da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass., Sez. Un.,
11.01.2008 n.577).
Sul punto, con specifico riguardo al nesso di causalità materiale, la Corte di
Cassazione ha precisato che «l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare [ndr., potendosi avvalere, a tal fine, di tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici] che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno» (cfr. Cass.,
Sez. Un. 577/2008; cfr. anche Cass. n. 15993/2011; Cass. n. 27855/2013; Cass. n. 14642/2015).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. “materiale o di fatto” tra l'inadempimento ed il danno-evento segue il seguente criterio: “In materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve
-7- essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità….” (tra le tante pronunce, si veda Cass. n. 3390/2015).
In materia civile trova infatti applicazione una regola probatoria diversa rispetto al medesimo accertamento in materia penale (cfr. Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n. 581 e, più di recente, Cass. n. 15858/15: “In tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della” preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”).
L'applicazione di tale regola probatoria nel caso concreto fa si che possa ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario e l'evento lesivo, ogni qualvolta si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, che quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.02.2018, n. 3704; Cass. Civ., sez. III, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. Civ., sez. III,
29.10.2019, n. 27606; Cass. Civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28991).
Ciò posto, grava invece pur sempre sul paziente (ovvero sui suoi eredi) la prova del danno e della c.d. causalità “giuridica” che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso.
Nel caso in esame, tale onere probatorio risulta particolarmente intenso, incombendo sulle attrici la dimostrazione dell'esistenza di un danno altro, diverso e/o ulteriore rispetto a quello già liquidato in via stragiudiziale, sia pure con finalità puramente transattive e senza alcun riconoscimento di responsabilità opponibile alla struttura sanitaria convenuta, dalla compagnia di assicurazione del medico per un importo pari ad
€ 280.000,00 (cfr. Cass. Civ., sez, I, 29.09.2004 n. 19549: «La transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura "neutra" dell'atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne»).
Sul punto, poi, è appena il caso di rammentare che, in caso di malpractice sanitaria, le pregresse condizioni di salute del paziente assumono rilevanza anche al momento della liquidazione del danno e, precisamente, nella selezione delle conseguenze che, discendendo in via immediata e diretta dall'illecito, possano qualificarsi come
-8- giuridicamente risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. (e la cui prova incombe pur sempre sul danneggiato, ovvero sui suoi eredi).
A tal riguardo la Suprema Corte ha elaborato una vera e propria tassonomia dei casi più frequentemente ricorrenti, precisando che:
a) se il paziente era già malato od invalido e l'errore diagnostico/terapeutico/chirurgico aggrava le sue condizioni di salute, il danno va liquidato considerando quale sarebbe stata la condizione del paziente in assenza dell'errore;
b) se il paziente era già affetto da patologie prive di effetti invalidanti e l'atto medico gli causa un danno alla salute, il danno va liquidato senza tener conto dello stato patologico pregresso;
c) se il paziente era affetto da una patologia non letale e l'errore medico ne causa la morte, in tal caso lo stato di invalidità pregresso può condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento (ossia la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità;
d) se il paziente, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento commissivo od omissivo del sanitario, l'incidenza causale di quest'ultimo assumerà rilievo in proporzione dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta e quella di cui la vittima, in assenza dell'errore medico, avrebbe potuto godere (cfr. Cass., sez. III,
21.07.2011 n. 15991).
4.2. - Allorché le attrici agiscano, per converso, ai fini del risarcimento del danno iure proprio, è su di esse che grava l'onere della prova di tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., ivi compresa la condotta illecita, il nesso di causalità materiale e l'evento dannoso, oltre che la causalità giuridica e le conseguenze pregiudizievoli.
5. - Tanto precisato, nella specie è incontroverso che il paziente:
- in data 07.05.2012, già affetto da turbe dell'andatura con leucoencefalopatia, si sottoponeva a RMN cerebrale con mezzo di contrasto, confermando la relativa visita l'ipotesi di una leucoencefalopatia ad impronta vascolare con coinvolgimento anche dei nuclei della base e del ponte;
- in data 19.03.2013, all'età di 63 anni, si ricoverava presso l'istituto di cura CP_4 con diagnosi di ingresso di “disturbo dell'andatura” e, nel corso della degenza, veniva sottoposto ad una serie di esami;
- in data 23.09.2013 veniva sottoposto ad una radiografia del torace eseguita dal dott.
, il quale attestava nel referto che “non presenti lesioni pleuro-parenchimali Controparte_2
a focolaio;
seni liberi;
cuore nei limiti”;
-9- - veniva quindi dimesso dalla struttura sanitaria senza effettuare ulteriori esami diagnostici;
- in data 12.06.2014, in occasione del controllo periodico finalizzato al monitoraggio della patologia neurologica che lo affliggeva, si sottoponeva presso l “Biocontrol” CP_3 di Cosenza ad una nuova RX torace, che evidenziava “area addensamento parenchimale si proietta in sede apicale dx;
necessario approfondimento diagnostico con esame TC”;
- in data 16.06.2014 si sottoponeva, quindi, ad una TAC, la quale rivelava la presenza di“una formazione a densità parenchimale occupante l'apice DX adesa alla parete pleurica del diametro max di 62 mm compatibile con eteroplasia polmonare”;
- infine, in data 03.09.2014, decedeva a causa dell'aggravamento della patologia neoplastica.
5.1. - Ora, alla luce di tale scansione cronologica, le odierne attrici hanno contestato l'operato del sanitario per aver omesso di valutare correttamente le risultanze dell'esame radiologico eseguito in data 23.09.2013 e, conseguentemente, di disporre l'immediato avvio del percorso terapeutico, così violando le prescrizioni dettate dai protocolli e dalle linee guida che sovraintendono il trattamento di casi consimili a quello in esame, condizionando in tal modo l'evoluzione sfavorevole degli eventi, culminata con il decesso del loro congiunto (cfr., in proposito, doc. 12 allegato alla citazione - relazione di c.t.p. a firma della dott.ssa : «Effettuata la verifica della successive immagini Parte_3 strumentali, radiografiche e TAC […] è accertato che, alla radiografia del 23.09.2013, era già presente, visibile e quindi diagnosticabile la lesione neoplastica maligna. Il sig. nel mese di Pt_1 settembre 2013 si trovava nello stadio T1A, ovvero presentava una massa di dimensioni inferiori a
2 cm, in assenza di documentati secondarismi linfonodali e/o a distanza… Nel mese di giugno
2014, invece, quando fu finalmente raggiunta la corretta diagnosi, il signor si trovava in uno Pt_1 stadio ben più avanzato, T2b con metastasi a distanza M1b…Emerge una chiara responsabilità colposa del medico che refertò la radiografia del torace del 23.09.2013 che, per difetto di interpretazione dell'immagine, omise la diagnosi di lesione sospetta all'apice polmonare destro…..
[..] il mancato tempestivo ricorso ad ulteriori accertamenti diagnostici mirati, un ritardo diagnostico di malattia neoplastica maligna (9 mesi), un ritardo nella pianificazione dei trattamenti specifici, la progressione indisturbata della malattia tumorale verso una prognosi infausta, con severa accelerazione di quei processi biologici che condussero a morte il paziente… è del tutto plausibile ritenere (con il conforto delle curve di crescita tumorale e di diffusione metastatica) che la diagnosi tempestiva del nodulo polmonare carcinomatoso nel settembre 2013 avrebbe determinato il precoce ricorso a terapie locali e/o sistemiche, con assai probabile evitamento delle lesioni metastatiche cerebrali e posizionamento in stadio più precoce (quindi a prognosi nettamente più favorevole quoad vitam e quoad valutudinem)»).
5.2. - Tuttavia, le predette doglianze attoree non possono che essere vagliate alla luce della consulenza medico-legale redatta in corso di indagini dal consulente tecnico incaricato dalla Procura, Prof. versata in atti dall'odierna convenuta. Persona_4
-10- Dalla stessa emerge l'effettiva esistenza di un errore diagnostico (considerato che
«tenuto conto delle caratteristiche di disomogenea opacità e delle marcate dimensioni riferite dal dott. ausiliario del CT del PM, come max di circa 5 cm, oltre che dell'esatta Persona_5 corrispondenza topografica della lesione rispetto all'immagine del Giugno 2014, si ritiene che certamente la neoformazione polmonare (adenocarcinoma) fosse già presente, ben visibile nonché certamente valutabile e diagnosticabile il 23.09.2013», con la conseguenza che «emergono a carico del Medico refertatore Radiologo , intervenuto in data 23.09.2013, Controparte_2
“elementi” di responsabilità professionale per difetto di interpretazione strumentale dall'esame radiologico ovvero per effetto della mancata individuazione della neoformazione polmonare»).
Ciò posto, occorre tuttavia valutare se tale errore diagnostico abbia spiegato concreta efficacia eziologica nell'evoluzione con esito letale della patologia di cui il paziente era autonomamente già affetto, dovendosi all'uopo applicare i generali principi che governano l'accertamento della causalità omissiva, in forza dei quali la condotta è causa dell'evento quando, ipotizzata - in forza di un giudizio controfattuale di aggiunta mentale
- come adottata la condotta doverosa concretamente omessa e facendo ricorso alla miglior scienza ed esperienza del momento storico (potendosi a tal fine attingere, non solo a leggi scientifiche universali, ma anche a quelle statistiche, nonché a massime di esperienza, e sempreché si possa ragionevolmente escludere l'incidenza esclusiva di decorsi causali alternativi), è “più probabile che non” che l'evento dannoso non si sarebbe affatto verificato ovvero, pur essendo comunque destinato a prodursi per proprie cause endogene, si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cfr., sul tema, Cass. Pen., Sez. Un., 11.09.2002 n. 30328, imp. CP_6
Cass. Civ., Sez. Un., 11.01.2008 n. 581).
Orbene, nella specie, dalle risultanze istruttorie emerge che:
a) nel corso dell'anno 2012 era già stato sottoposto ad una serie di Persona_2 accertamenti strumentali eseguiti sulla base del riscontro clinico di turbe dell'andatura;
b) in data 07.05.2012 si sottoponeva ad una RMN cerebrale con contrasto, così refertato: «Sistema ventricolare in sede con dimensioni nei limiti. Discreto ampliamento degli spazi subarancnoidei. Si conferma la presenza di più focolai di iperintensi nelle sequenze a TR lungo, in larga parte confluenti fra loro e nel cui contesto sono visibili delle lacune, nella sostanza bianca periventricolare, in quella sottocorticale profonda delle corone radiate e dei centri semiovali.
Una più evidente alterazione di segnale sottocorticale è visibile in regione temporo-parietale sinistra. Vi è segnale iperintenso anche nel corpo calloso: esso, nella proiezione assiale e coronale ha
l'aspetto di una stria con decorso latero-laterale e potrebbe sottendere una degenerazione walleriana trans callosa. Ulteriori piccole lacune nei nuclei delle base (in questo caso con orletti ipointensi nella sequenza T2* dipendenti), nel ponte, nei talami. Si osservano infine di esiti di embolizzazione dell'arteria comunicante anteriore. Dopo contrasto non vi sono impregnazioni patologiche. L'ipotesi di natura preferenziale è quella di una leucoencefalopatia ad impronta vascolare con coinvolgimento anche dei nuclei della base e del ponte»;
-11- c) in data 19.09.2013 veniva ricoverato presso l , risultando Controparte_3 dall'anamnesi un importante dimagrimento di circa 30 kg già all'atto del suo accesso presso tale struttura sanitaria (cfr. relazione del dott. «Dalla cartella clinica della Per_6
Casa di Cura Sant'Anna di Crotone, riportata dal C.T. del PM, che già all'atto del ricovero, le condizioni generali del sig. apparivano notevolmente compromesse: il paziente era affetto da Pt_1 diabete mellito da circa venti anni, complicato da una vasculopatia cerebrale diffusa, con un pregresso intervento chirurgico per embolizzazione di aneurisma cerebrale. Nell'Anamnesi era riferito un importante dimagrimento, di circa 30 kg (cachessia neoplastica?), l'esame obiettivo evidenziava profonda astenia, rallentamento ideomotorio, ipotonotrofia muscolare con difficoltà alla deambulazione, scarso orientamento temporo-spaziale e bradilalia. Lo stato di estrema ipoergia dell'organismo trovava riscontro strumentalmente in una marcata ipotensione: P.A. 90/60 mm Hg
e l'esame psichico evidenziava una grave depressione, suscettibile di trattamento farmacologico»);
d) alla data del 23.09.2013 la neoplasia polmonore aveva già un diametro compreso tra i 3 ed i 5 cm (cfr. relazione consulente tecnico del P.M.: «sulla scorta della revisione dell'esame RX torace del 23.09.2013, effettuata dal dott. è possibile considerare che all'epoca del ricovero del presso la le dimensioni “T” del tumore polmonare fossero Pt_1 Controparte_3 max di 5 cm, valore corrispondente a T2 a = per un tumore superiore a 3 cm ma non superiore a 5 cm nel diametro maggiore»), risultando così smentite le premesse da cui muove l'intera relazione di consulenza di parte attrice (secondo cui «il signor nel mese di settembre Pt_1
2013 si trovava nello stadio T1a, ovvero presentava una massa di dimensioni inferiori a 2 cm, in assenza di documentati secondarismi linfonodali e/o a distanza»);
e) in data 12.06.2024 (a distanza di soli nove mesi), quando la neoplasia fu evidenziata Cont con l'esame TC con mezzo di contrasto presso la Radiologia dell di Cosenza, il diametro massimo veniva misurato in 6,2 cm;
f) nella medesima data del 12.06.2024, oltre alla presenza di ulteriori focolai, le metastasi celebrali più evidenti, con sede frontale sottocorticale, avevano raggiunto le dimensioni di 3 cm (in particolare, quella a sinistra, con morfologia ovoidale, caratterizzata dalla presenza di componenti necrotico-cistiche nonché provvista di importante edema perifocale) e di 1 cm (quella sita sul lato frontale destro), lasciando ragionevolmente presupporre che la diffusione metastatica fosse avvenuta almeno un anno prima (cfr. relazione del dott. «è assolutamente improbabile che un Per_6 adenocarcinoma polmonare localmente avanzato (diametro di 5 cm) non avesse già avuto una diffusione linfonodale e, quindi, una metastatizzazione a livello cerebrale ed osseo»; cfr. anche relazione di consulenza allegata alla citazione, a firma della dott.ssa Parte_3
: «Il complesso delle osservazioni fanno propendere per una natura secondaria»);
[...]
g) non risulta che nello stesso mese di giugno 2014 gli oncologi del P.O. di Cosenza abbiano prospettato al paziente alcuna opzione terapeutica: né l'intervento chirurgico di exeresi della massa polmonare né la chemioterapia né alcun trattamento palliativo (il che induce a ritenere che il paziente non fosse in condizioni di sopportare né un intervento
-12- chirurgico demolitivo né trattamenti chemioterapici a causa delle precarie condizioni generali di salute, anche di carattere cardiocircolatorio, risalenti al 2013);
h) infine, in data 03.09.2014 (dopo solo 3 mesi) il paziente decedeva (cfr. scheda redatta dal medico curante: «K polmonare, che ha eventualmente causato insufficienza respiratoria acuta, che ha eventualmente causato scompenso cardiaco»).
Orbene, alla luce dell'intero decorso clinico del paziente, appaiono condivisibili, anche se doverosamente rilette alla luce della diversa soglia probatoria richiesta in sede di giudizio civile (ossia quella della “probabilità logica”), le conclusioni rassegnate dal consulente del P.M., che ha avuto cura di evidenziare come le severe comorbilità del paziente inducano ad escludere che una diagnosi tempestiva avrebbe ritardato l'evento morte, considerato che i farmaci da somministrare avrebbero avuto come effetto un peggioramento delle condizioni cliniche generali del paziente, con possibilità addirittura di un maggiore rischio sanitario.
Sicché, coerentemente con le riportate considerazioni e tenuto conto delle condizioni generali in cui versava il già all'atto del suo ricovero presso la casa di cura Pt_1 convenuta, deve ritenersi che, nonostante l'indubbia condotta omissiva del sanitario nella gestione clinica del paziente, un anticipo diagnostico di circa 9 mesi non avrebbe garantito “con buona probabilità” un migliore outcome per il paziente, da intendersi, non come guarigione clinica completa, ma come maggiore sopravvivenza in malattia.
6. - Tanto premesso in punto di causalità materiale, va altresì considerato come risultino, in ogni caso, infondate le pretese risarcitorie avanzate dalle odierne attrici iure hereditatis
6.1. - Difatti, quanto al risarcimento del danno preteso, va ribadito come non possa essere riconosciuto quello afferente al danno tanatologico (cfr. Cass., Sez. Un., 22.07.2015
n. 15350; da ultimo, Cass., sez. III, ord. 30.07.2024 n. 21415: «In ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere [ndr., sempre che puntualmente dedotto] di
"danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto»).
6.2. - Deve poi escludersi, con riguardo al caso di specie, la ricorrenza dei presupposti per la risarcibilità del danno c.d. biologico terminale o catastrofale, trovando spazio tale tipologia di danno, inteso come espressione particolarmente intensa del danno morale,
“in tutte quelle ipotesi (evidentemente diverse dal caso in esame) in cui alla lesione traumatica segua a breve ma apprezzabile intervallo di tempo l'evento morte, e consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine” (cfr. Cass. n. 7923 del 2024); peraltro, alcuna prova è stata fornita nel
-13- presente giudizio circa la sofferenza provata dal de cuius né il danno biologico terminale può essere identificato – come invece richiesto dalle attrici – nei 349 giorni di sopravvivenza che separano le date del 19.09.2013 e del 03.09.2014.
7. - Quanto, poi, alla richiesta risarcitoria formulata dalle attrici iure proprio ed avente ad oggetto il danno da perdita (anticipata) del rapporto parentale, esso consisterebbe comunque nel minor periodo di vita condivisa con il defunto rispetto a quello di cui i prossimi congiunti avrebbero beneficiato in assenza di colpa medica, incombendo, tuttavia, pur sempre sulle pretese creditrici l'onere di allegazione e prova, non solo dell'effettiva esistenza di una tale iato temporale, ma anche che esso sia stato di tale estensione da giustificare una liquidazione risarcitoria ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella già incamerata in sede stragiudiziale.
Sicché, non risultando tale onere compiutamente assolto, anche per tale ragione la domanda attorea non può trovare accoglimento.
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In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni giuridiche ad essa sottese (comprovate,
d'altronde, dagli stessi esiti dei diversi gradi del giudizio penale), appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 658/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 10.10.2025.
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-14-