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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.9.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.9.2025, 9.9.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1769/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dag giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, via Giannelli n. 36 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Di Blasio giusta delega allegata in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec per le comunicazioni
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente lamenta di essere stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per avere chiesto delucidazioni sulle modalità di svolgimento delle mansioni a lui affidate. Chiede pertanto la corresponsione della retribuzione maturata nel periodo di sospensione. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro sostiene che il lavoratore, nonostante avesse ricevuto formazione al riguardo, ha palesato con la sua missiva di non essere stato adeguatamente istruito sulla movimentazione di cassonetti a 4 ruote, sicché per tutelare la sua salute si è disposta la
1 sospensione con avvio dell'attività formativa all'esito della quale aveva ripreso il proprio servizio. Nelle more del giudizio il lavoratore veniva riammesso in servizio, sicché veniva rinunciata la domanda cautelare proposta in corso di causa. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE. Parte datoriale sostiene che la missiva del ricorrente che chiedeva disposizioni circa la movimentazione di cassonetti a 4 ruote integrasse una confessione di non essere adeguatamente formato per il lavoro a lui assegnato, sicché aveva ritenuto per la tutela della salute del lavoratore che questi dovesse essere sospeso dal lavoro con venire meno anche dell'obbligo retributivo, in quanto la sospensione non era imputabile al datore di lavoro che aveva già provveduto alla formazione del lavoratore. Orbene, occorre premettere che ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 81/2008 l'obbligo formativo grava sul datore di lavoro che deve formare i lavoratori sulle modalità di svolgimento delle proprie mansioni durante l'orario di lavoro, con la precisazione che se la formazione avviene in orario diverso questo deve essere compensato come lavoro straordinario. Pertanto, seppure volesse ritenersi che il lavoratore avesse affermato di non avere adeguata formazione, sarebbe stato onere del datore di lavoro integrare la formazione erogata, ma sempre corrispondendo la retribuzione spettante. Anche in tal caso, infatti, la sospensione dal lavoro per formare il dipendente sarebbe stata imputabile ad un inadempimento del datore di lavoro che aveva fornito una formazione inadeguata al dipendente (né al riguardo si fornisce allegazione o prova alcuna dell'adeguatezza della precedente formazione il cui onere grava sul datore di lavoro tenuto all'adempimento), sicché non si sarebbe integrata un'impossibilità di ricevere la prestazione per causa non imputabile al datore di lavoro, come da questi sostenuto. D'altro canto, va evidenziato che, invero, il lavoratore nella missiva del 13.11.2024 non afferma di non essere stato adeguatamente formato, ma chiede soltanto chiarimenti sulla possibilità di movimentare da solo i cassonetti a 4 ruote tenuto conto del peso di questi, sicché, più che un ulteriore ciclo di formazione, sarebbe stato necessario che il datore di lavoro fornisse i chiarimenti richiesti con riferimento al peso e all'indice di rischio di movimentazione del carico in esame, disponendo che il ricorrente continuasse a movimentare i cassonetti da solo ove ciò fosse conforme all'indice di rischio o affiancandogli in caso contrario un altro dipendente. Si ritiene, pertanto, che la sospensione disposta sia del tutto illegittima con conseguente piena fondatezza del ricorso.
3. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Per le ragioni esposte la convenuta va condannata ad erogare al ricorrente la retribuzione non percepita nel periodo di sospensione per un ammontare di Euro 3.203,22 come quantificata nelle note di discussione in base ai dati estratti dalle buste paga e non oggetto di
2 specifica contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a corrispondere CP_1
a la somma di Euro re rivalutazione Parte_1
m si legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 che liquid 1.500,00 pe ssionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 19.09.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.09.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.9.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.9.2025, 9.9.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1769/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dag giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, via Giannelli n. 36 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Di Blasio giusta delega allegata in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec per le comunicazioni
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RESISTENTE
OGGETTO: illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente lamenta di essere stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per avere chiesto delucidazioni sulle modalità di svolgimento delle mansioni a lui affidate. Chiede pertanto la corresponsione della retribuzione maturata nel periodo di sospensione. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro sostiene che il lavoratore, nonostante avesse ricevuto formazione al riguardo, ha palesato con la sua missiva di non essere stato adeguatamente istruito sulla movimentazione di cassonetti a 4 ruote, sicché per tutelare la sua salute si è disposta la
1 sospensione con avvio dell'attività formativa all'esito della quale aveva ripreso il proprio servizio. Nelle more del giudizio il lavoratore veniva riammesso in servizio, sicché veniva rinunciata la domanda cautelare proposta in corso di causa. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE. Parte datoriale sostiene che la missiva del ricorrente che chiedeva disposizioni circa la movimentazione di cassonetti a 4 ruote integrasse una confessione di non essere adeguatamente formato per il lavoro a lui assegnato, sicché aveva ritenuto per la tutela della salute del lavoratore che questi dovesse essere sospeso dal lavoro con venire meno anche dell'obbligo retributivo, in quanto la sospensione non era imputabile al datore di lavoro che aveva già provveduto alla formazione del lavoratore. Orbene, occorre premettere che ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 81/2008 l'obbligo formativo grava sul datore di lavoro che deve formare i lavoratori sulle modalità di svolgimento delle proprie mansioni durante l'orario di lavoro, con la precisazione che se la formazione avviene in orario diverso questo deve essere compensato come lavoro straordinario. Pertanto, seppure volesse ritenersi che il lavoratore avesse affermato di non avere adeguata formazione, sarebbe stato onere del datore di lavoro integrare la formazione erogata, ma sempre corrispondendo la retribuzione spettante. Anche in tal caso, infatti, la sospensione dal lavoro per formare il dipendente sarebbe stata imputabile ad un inadempimento del datore di lavoro che aveva fornito una formazione inadeguata al dipendente (né al riguardo si fornisce allegazione o prova alcuna dell'adeguatezza della precedente formazione il cui onere grava sul datore di lavoro tenuto all'adempimento), sicché non si sarebbe integrata un'impossibilità di ricevere la prestazione per causa non imputabile al datore di lavoro, come da questi sostenuto. D'altro canto, va evidenziato che, invero, il lavoratore nella missiva del 13.11.2024 non afferma di non essere stato adeguatamente formato, ma chiede soltanto chiarimenti sulla possibilità di movimentare da solo i cassonetti a 4 ruote tenuto conto del peso di questi, sicché, più che un ulteriore ciclo di formazione, sarebbe stato necessario che il datore di lavoro fornisse i chiarimenti richiesti con riferimento al peso e all'indice di rischio di movimentazione del carico in esame, disponendo che il ricorrente continuasse a movimentare i cassonetti da solo ove ciò fosse conforme all'indice di rischio o affiancandogli in caso contrario un altro dipendente. Si ritiene, pertanto, che la sospensione disposta sia del tutto illegittima con conseguente piena fondatezza del ricorso.
3. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Per le ragioni esposte la convenuta va condannata ad erogare al ricorrente la retribuzione non percepita nel periodo di sospensione per un ammontare di Euro 3.203,22 come quantificata nelle note di discussione in base ai dati estratti dalle buste paga e non oggetto di
2 specifica contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a corrispondere CP_1
a la somma di Euro re rivalutazione Parte_1
m si legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 che liquid 1.500,00 pe ssionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 19.09.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.09.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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