TAR Pescara, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 191
TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
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Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'Università debba riesaminare la propria attività alla luce dei principi esposti, in particolare che i posti vacanti negli anni successivi al primo debbano essere coperti tramite avvisi pubblici basati sulla valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità, senza dare precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale di primo ingresso.

  • Accolto
    Diritto all'iscrizione previa valutazione dei crediti formativi

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'Università debba riesaminare la propria attività alla luce dei principi esposti, in particolare che i posti vacanti negli anni successivi al primo debbano essere coperti tramite avvisi pubblici basati sulla valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità, senza dare precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale di primo ingresso.

  • Altro
    Richiesta risarcitoria per illegittimo diniego

    La sentenza accoglie il ricorso nel merito, ordinando all'Università di riesaminare la propria attività. Non si pronuncia esplicitamente sul risarcimento del danno, ma l'accoglimento del ricorso nel merito potrebbe implicare la sua non sussistenza o la sua assorbibilità nel riconoscimento del diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 191
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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