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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 427 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 430/2024, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
, in persona del direttore generale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procure in calce ai ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, dagli avv. Tiziana Tecce, Antonio Mennitto, e Angelo Pasquale Cogliano ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali, agli indirizzi pec indicati in atti,
OPPONENTE
E
e , entrambi rappresentati e difesi, Controparte_1 Controparte_2 come da procure in calce alle rispettive memorie di costituzione, dall'avv. Angela Mancini, presso il cui studio in , via dell'Esperanto 59, elettivamente domiciliano, Parte_1
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., l ha Parte_2 chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi n. 532/2023 e n. 531/2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento rispettivamente di € 8.400,00 in favore della dott.ssa e di Controparte_1
€ 8.500,00 in favore del dott. , entrambi dirigenti medici del servizio di Controparte_2 emergenza sanitaria 118, a titolo di indennità festive per il periodo da gennaio 2020 a ottobre
2023. Parte A sostegno della domanda, l' ha esposto che le ingiunzioni di pagamento erano state richieste ed emesse sulla scorta di un'interpretazione errata degli artt. 26, co. 5 e 98, co. 1 del CCNL area sanità del 19.12.2019, in quanto i turni per i quali spettava l'indennità erano esclusivamente quelli di durata pari ad almeno 12 ore, che alcuni turni oggetto delle richieste erano già stati pagati come straordinari e che in alcuni casi vi erano stati errori nelle timbrature, imputabili esclusivamente ai Parte dipendenti, che avevano impedito la regolare corresponsione delle indennità. L ha, pertanto, dedotto che le somme realmente spettanti agli opposti erano pari a € 840,00 per la dott.ssa CP_1
e a € 600,00 per il dott. CP_2
Si sono ritualmente costituiti gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di revoca o parziale revoca del decreto ingiuntivo, di condannare, in accoglimento della
1 domanda riconvenzionale, l' al pagamento di € 9.006,60 ovvero di € 8.766,60 in favore Pt_3 della dott.ssa e di € 10.459,80 in favore del dott. oltre interessi e rivalutazione, CP_1 CP_2 ovvero la diversa somma ritenuta equa ed opportuna sulla base dell'istruttoria, anche previa CTU;
con vittoria di spese, IVA e CPA, con distrazione.
Le cause, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e disposta la riunione, sono state rinviate per la discussione e decise all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con sentenze nn. 1090/2023 e 896/2023 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del Parte lavoro, ha accolto – nella contumacia dell' – il ricorso degli odierni opposti, e dichiarato il loro diritto alla remunerazione per ciascun turno di guardia notturno e festivo con tariffa di €
120,00/137,82 ex art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità 2016-2018; per l'effetto, ha condannato l' al pagamento delle differenze maturate fra quanto percepito e quanto dovuto in Parte_2 virtù dell'art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità, a decorrere dal mese di gennaio 2020, oltre accessori. Parte Con i ricorsi monitori, i medici hanno chiesto di ingiungere all' il pagamento di somme a titolo sia di indennità per i turni festivi diurni espletati dall'1/01/2020 al 30/09/2022, non retribuiti, sia di indennità per turni espletati dall'1/10/2022 al 30/10/2023 e non retribuiti a causa dell'erroneo calcolo del numero delle indennità notturne e/o festive dovuto alla mancata inclusione dei turni festivi in cui la timbratura non era stata effettuata utilizzando il codice 031.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, sicché le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n.
24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421). Parte L ha proposto opposizione deducendo che la somma ingiunta era frutto di un calcolo fondato su una scorretta interpretazione delle previsioni contrattuali rilevanti e viziato da errori.
Il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019 e vigente dal 20/12/2019, all'art. 26 disciplina i servizi di guardia, disponendo che: “1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. È fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente”.
2 Ai sensi dell'art. 26, co. 5, “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda
o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1,
(Indennità per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”.
Nella motivazione delle sentenze favorevoli ai medici, il giudice ha rilevato che “alla luce della previsione testuale di cui all'art. 26 citato … spetta, fin dal gennaio 2020 (“mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL”), il compenso di €120,00 per ciascun turno notturno, cui deve aggiungersi l'importo di € 17,82 per ogni turno notturno festivo. Tanto in quanto, stante il servizio svolto nell'ambito dell'Emergenza Sanitaria 118, detto servizio deve intendersi equiparato al servizio di pronto soccorso. Quanto, poi, all'indennità di turno festivo, la stessa non può ritenersi assorbita, stante il chiaro disposto dell'art. 26, che indica come assorbita esclusivamente l'indennità prevista ex art. 98, comma 1, CCNL non anche quella prevista dal comma 2 (art. 98 “1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una
“indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente”)”. Parte L eccepisce che il compenso previsto dall'art. 26, co. 5, spetta soltanto nel caso in cui il turno abbia avuto una durata di almeno 12 ore, sulla scorta del parere ARAN ASAN20a.
Nel citato parere l' nel rispondere alla domanda se l'indennità per il servizio di guardia CP_3 prevista dall'art. 26 del CCNL sia dovuta solo per i turni di guardia della durata di dodici ore, premette che, ai sensi dell'art. 24, comma 9 del CCNL, “La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle nonché in particolari servizi del territorio individuati in Parte_4 sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente CCNL in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali”; tale servizio di guardia, come disciplinato dall'art. 26, è svolto “Nelle ore notturne e nei giorni festivi…” per garantire “la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali…”. L CP_4 evidenzia quindi che “la durata del turno non è espressamente definita nel CCNL ma si ritiene debba essere comunque articolata dall' nel rispetto del D.Lgs 66/2003, della disciplina Pt_1 nazionale in materia di continuità assistenziale, che prevede, di norma, la durata di 12 ore per
3 ciascun turno, ed eventualmente delle linee di indirizzo regionale. Resta fermo che la remunerazione di cui al comma 5 è stabilita e quindi erogabile per ogni turno”. Parte Alla stregua del parere richiamato dall' dunque, l'indennità di € 120,00 spetta per ciascun turno di guardia, qualunque sia la durata del turno stabilita dall'azienda.
La durata del turno di guardia, di norma, dovrebbe essere pari a 12 ore, ma può essere articolata anche diversamente dalle varie AA.SS.LL., nel rispetto del d.lgs. 66/2003. Nulla quindi esclude che possano essere programmati turni di durata inferiore.
La circostanza che il turno festivo duri meno di 12 ore non consente dunque, né sulla base dell'art. 26, né sulla base dell'interpretazione dello stesso fornita dall'ARAN (che non ha, peraltro, natura di interpretazione autentica e non è vincolante), di escludere la spettanza del compenso previsto dall'art. 26, co.
5. Peraltro, l'art. 26 non contiene una previsione analoga all'art. 98, co. 2, che dispone che “Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore”.
Ne discende che l'indennità per turno di guardia notturna e/o festiva spetta in ogni caso, nella misura prevista dall'art. 26, co. 5, anche se il turno ha avuto una durata inferiore alle 12 ore, purché comunque superiore alle 6.
Al ricorrente spetta quindi il compenso di € 120,00 anche in relazione ai turni festivi diurni di cui Parte l' ha negato il pagamento in quanto durati meno di 12 ore. Parte Lo stesso vale per gli ulteriori turni festivi dei quali l' non disconosce l'espletamento
(confermato anzi dai prospetti delle timbrature), ma che deduce di non aver pagato a causa di un errore dei dipendenti nell'inserimento dei codici (mancato inserimento codice 031), o per cui eccepisce che il turno svolto a cavallo del mese viene conteggiato sul mese precedente, dal momento che, comunque, gli opposti hanno conteggiato una volta sola tali turni, il cui espletamento è incontestato e documentale. Parte Quanto ai presunti conguagli effettuati nel mese di gennaio 2024, l'eccezione dell' è del tutto sfornita di prova. Parte Come dedotto dall' l'indennità, sulla base dell'art. 26, co. 5, non è invece dovuta per i turni notturni e/o festivi già retribuiti a titolo di prestazioni aggiuntive o lavoro straordinario, e quindi, per la dott.ssa per i turni del 23/08/2020, del 6/12/2020, del 18/07/2021, del 9/01/2022 CP_1
e del 6/03/2022, e, per il dott. per i turni del 19/04/2020, 10/05/2020, 31/05/2020, CP_2
14/06/2020, 24/01/2021 e per quello a cavallo fra 2 e 3/04/2023 (per il 23/01/2020, turno esclusivamente notturno, non risultano chieste differenze).
Sul punto parte opposta si è limitata a dedurre che tali ore non avrebbero potuto essere pagate come straordinario, senza contestare che di fatto lo siano state.
Ne discende, in applicazione delle norme contrattuali, che non può farsi luogo anche al pagamento dell'indennità di guardia festiva, mentre le contestazioni avanzate da parte ricorrente in ordine alla mancata autorizzazione degli straordinari, della non utilizzabilità dello stesso come fattore di programmazione del lavoro, etc., restano estranee rispetto al thema decidendum.
Va a questo punto rilevata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali con le quali gli opposti Parte hanno chiesto, per i turni per cui l' afferma non essere dovuta l'indennità, in quanto retribuiti come straordinari, che “i turni in questione vengano retribuiti come lavoro aggiuntivo ove il presunto lavoro straordinario non era stato preventivamente autorizzato”. 4 Anche volendo considerare possibile per l'opposto proporre una domanda riconvenzionale, alla luce del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26727 del 15/10/2024
(secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria
è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”), è assorbente il rilievo per cui gli opposti hanno omesso di formulare la richiesta di differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle riconvenzionali.
Come chiarito in giurisprudenza, infatti, “Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa;
tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8652 del 12/08/1993, Sez. L, Sentenza n. 9965 del 21/07/2001, Sez. 3, Sentenza n.
2777 del 24/02/2003, Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007).
Quanto ai turni del 9 gennaio e del 6 marzo 2022 (dott.ssa , la circostanza che siano stati CP_1 considerati come prestazioni aggiuntive (rispettivamente per 6 ore e 9 minuti e per 6 ore e 4 minuti) risulta documentalmente dai prospetti delle timbrature, e l'avvenuto pagamento trova riscontro nei corrispondenti cedolini (rispettivamente quello di aprile, dove sono retribuite 18 ore di prestazioni aggiuntive diurne, come da prospetto timbrature, e quello di giugno, dove sono retribuite 6 ore di prestazioni aggiuntive diurne, come da prospetto timbrature).
Conclusivamente, dunque, va accertato e dichiarato il diritto degli opposti di percepire, a titolo di indennità per i turni di guardia festivi svolti nel periodo da gennaio 2020 a ottobre 2023, i seguenti importi: € 7.800,00 (€ 8.400,00 - € 600,00); Controparte_1 Controparte_2 Parte
€ 7.800,00 (€ 8.520,00 - € 720,00), al cui pagamento va condannata l'
Ai suddetti importi si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie appare equo, tenuto conto dell'accoglimento in misura minima dell'opposizione, compensare le spese di lite in ragione di un quinto;
i restanti quattro quinti vanno posti a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi 5 per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'istruzione documentale e l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con incremento per la pluralità di parti a far data dall'intervenuta riunione (fase decisionale).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca i decreti ingiuntivi nn. 531/2023 e
532/2023;
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_2 della somma lorda di € 7.800,00 e in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma lorda di € 7.800,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma
[...]
6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo;
3) compensa le spese di lite in ragione di un quinto e condanna l'opponente al pagamento dei restanti quattro quinti, che liquida in € 3.858,96, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50 versato da ciascun opposto, con distrazione in favore dell'avv. Mancini dichiaratasi antistataria.
Benevento, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 427 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 430/2024, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
, in persona del direttore generale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procure in calce ai ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, dagli avv. Tiziana Tecce, Antonio Mennitto, e Angelo Pasquale Cogliano ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali, agli indirizzi pec indicati in atti,
OPPONENTE
E
e , entrambi rappresentati e difesi, Controparte_1 Controparte_2 come da procure in calce alle rispettive memorie di costituzione, dall'avv. Angela Mancini, presso il cui studio in , via dell'Esperanto 59, elettivamente domiciliano, Parte_1
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., l ha Parte_2 chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi n. 532/2023 e n. 531/2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento rispettivamente di € 8.400,00 in favore della dott.ssa e di Controparte_1
€ 8.500,00 in favore del dott. , entrambi dirigenti medici del servizio di Controparte_2 emergenza sanitaria 118, a titolo di indennità festive per il periodo da gennaio 2020 a ottobre
2023. Parte A sostegno della domanda, l' ha esposto che le ingiunzioni di pagamento erano state richieste ed emesse sulla scorta di un'interpretazione errata degli artt. 26, co. 5 e 98, co. 1 del CCNL area sanità del 19.12.2019, in quanto i turni per i quali spettava l'indennità erano esclusivamente quelli di durata pari ad almeno 12 ore, che alcuni turni oggetto delle richieste erano già stati pagati come straordinari e che in alcuni casi vi erano stati errori nelle timbrature, imputabili esclusivamente ai Parte dipendenti, che avevano impedito la regolare corresponsione delle indennità. L ha, pertanto, dedotto che le somme realmente spettanti agli opposti erano pari a € 840,00 per la dott.ssa CP_1
e a € 600,00 per il dott. CP_2
Si sono ritualmente costituiti gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di revoca o parziale revoca del decreto ingiuntivo, di condannare, in accoglimento della
1 domanda riconvenzionale, l' al pagamento di € 9.006,60 ovvero di € 8.766,60 in favore Pt_3 della dott.ssa e di € 10.459,80 in favore del dott. oltre interessi e rivalutazione, CP_1 CP_2 ovvero la diversa somma ritenuta equa ed opportuna sulla base dell'istruttoria, anche previa CTU;
con vittoria di spese, IVA e CPA, con distrazione.
Le cause, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e disposta la riunione, sono state rinviate per la discussione e decise all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con sentenze nn. 1090/2023 e 896/2023 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del Parte lavoro, ha accolto – nella contumacia dell' – il ricorso degli odierni opposti, e dichiarato il loro diritto alla remunerazione per ciascun turno di guardia notturno e festivo con tariffa di €
120,00/137,82 ex art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità 2016-2018; per l'effetto, ha condannato l' al pagamento delle differenze maturate fra quanto percepito e quanto dovuto in Parte_2 virtù dell'art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità, a decorrere dal mese di gennaio 2020, oltre accessori. Parte Con i ricorsi monitori, i medici hanno chiesto di ingiungere all' il pagamento di somme a titolo sia di indennità per i turni festivi diurni espletati dall'1/01/2020 al 30/09/2022, non retribuiti, sia di indennità per turni espletati dall'1/10/2022 al 30/10/2023 e non retribuiti a causa dell'erroneo calcolo del numero delle indennità notturne e/o festive dovuto alla mancata inclusione dei turni festivi in cui la timbratura non era stata effettuata utilizzando il codice 031.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, sicché le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n.
24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421). Parte L ha proposto opposizione deducendo che la somma ingiunta era frutto di un calcolo fondato su una scorretta interpretazione delle previsioni contrattuali rilevanti e viziato da errori.
Il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019 e vigente dal 20/12/2019, all'art. 26 disciplina i servizi di guardia, disponendo che: “1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. È fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente”.
2 Ai sensi dell'art. 26, co. 5, “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda
o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1,
(Indennità per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”.
Nella motivazione delle sentenze favorevoli ai medici, il giudice ha rilevato che “alla luce della previsione testuale di cui all'art. 26 citato … spetta, fin dal gennaio 2020 (“mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL”), il compenso di €120,00 per ciascun turno notturno, cui deve aggiungersi l'importo di € 17,82 per ogni turno notturno festivo. Tanto in quanto, stante il servizio svolto nell'ambito dell'Emergenza Sanitaria 118, detto servizio deve intendersi equiparato al servizio di pronto soccorso. Quanto, poi, all'indennità di turno festivo, la stessa non può ritenersi assorbita, stante il chiaro disposto dell'art. 26, che indica come assorbita esclusivamente l'indennità prevista ex art. 98, comma 1, CCNL non anche quella prevista dal comma 2 (art. 98 “1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una
“indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente”)”. Parte L eccepisce che il compenso previsto dall'art. 26, co. 5, spetta soltanto nel caso in cui il turno abbia avuto una durata di almeno 12 ore, sulla scorta del parere ARAN ASAN20a.
Nel citato parere l' nel rispondere alla domanda se l'indennità per il servizio di guardia CP_3 prevista dall'art. 26 del CCNL sia dovuta solo per i turni di guardia della durata di dodici ore, premette che, ai sensi dell'art. 24, comma 9 del CCNL, “La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle nonché in particolari servizi del territorio individuati in Parte_4 sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente CCNL in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali”; tale servizio di guardia, come disciplinato dall'art. 26, è svolto “Nelle ore notturne e nei giorni festivi…” per garantire “la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali…”. L CP_4 evidenzia quindi che “la durata del turno non è espressamente definita nel CCNL ma si ritiene debba essere comunque articolata dall' nel rispetto del D.Lgs 66/2003, della disciplina Pt_1 nazionale in materia di continuità assistenziale, che prevede, di norma, la durata di 12 ore per
3 ciascun turno, ed eventualmente delle linee di indirizzo regionale. Resta fermo che la remunerazione di cui al comma 5 è stabilita e quindi erogabile per ogni turno”. Parte Alla stregua del parere richiamato dall' dunque, l'indennità di € 120,00 spetta per ciascun turno di guardia, qualunque sia la durata del turno stabilita dall'azienda.
La durata del turno di guardia, di norma, dovrebbe essere pari a 12 ore, ma può essere articolata anche diversamente dalle varie AA.SS.LL., nel rispetto del d.lgs. 66/2003. Nulla quindi esclude che possano essere programmati turni di durata inferiore.
La circostanza che il turno festivo duri meno di 12 ore non consente dunque, né sulla base dell'art. 26, né sulla base dell'interpretazione dello stesso fornita dall'ARAN (che non ha, peraltro, natura di interpretazione autentica e non è vincolante), di escludere la spettanza del compenso previsto dall'art. 26, co.
5. Peraltro, l'art. 26 non contiene una previsione analoga all'art. 98, co. 2, che dispone che “Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore”.
Ne discende che l'indennità per turno di guardia notturna e/o festiva spetta in ogni caso, nella misura prevista dall'art. 26, co. 5, anche se il turno ha avuto una durata inferiore alle 12 ore, purché comunque superiore alle 6.
Al ricorrente spetta quindi il compenso di € 120,00 anche in relazione ai turni festivi diurni di cui Parte l' ha negato il pagamento in quanto durati meno di 12 ore. Parte Lo stesso vale per gli ulteriori turni festivi dei quali l' non disconosce l'espletamento
(confermato anzi dai prospetti delle timbrature), ma che deduce di non aver pagato a causa di un errore dei dipendenti nell'inserimento dei codici (mancato inserimento codice 031), o per cui eccepisce che il turno svolto a cavallo del mese viene conteggiato sul mese precedente, dal momento che, comunque, gli opposti hanno conteggiato una volta sola tali turni, il cui espletamento è incontestato e documentale. Parte Quanto ai presunti conguagli effettuati nel mese di gennaio 2024, l'eccezione dell' è del tutto sfornita di prova. Parte Come dedotto dall' l'indennità, sulla base dell'art. 26, co. 5, non è invece dovuta per i turni notturni e/o festivi già retribuiti a titolo di prestazioni aggiuntive o lavoro straordinario, e quindi, per la dott.ssa per i turni del 23/08/2020, del 6/12/2020, del 18/07/2021, del 9/01/2022 CP_1
e del 6/03/2022, e, per il dott. per i turni del 19/04/2020, 10/05/2020, 31/05/2020, CP_2
14/06/2020, 24/01/2021 e per quello a cavallo fra 2 e 3/04/2023 (per il 23/01/2020, turno esclusivamente notturno, non risultano chieste differenze).
Sul punto parte opposta si è limitata a dedurre che tali ore non avrebbero potuto essere pagate come straordinario, senza contestare che di fatto lo siano state.
Ne discende, in applicazione delle norme contrattuali, che non può farsi luogo anche al pagamento dell'indennità di guardia festiva, mentre le contestazioni avanzate da parte ricorrente in ordine alla mancata autorizzazione degli straordinari, della non utilizzabilità dello stesso come fattore di programmazione del lavoro, etc., restano estranee rispetto al thema decidendum.
Va a questo punto rilevata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali con le quali gli opposti Parte hanno chiesto, per i turni per cui l' afferma non essere dovuta l'indennità, in quanto retribuiti come straordinari, che “i turni in questione vengano retribuiti come lavoro aggiuntivo ove il presunto lavoro straordinario non era stato preventivamente autorizzato”. 4 Anche volendo considerare possibile per l'opposto proporre una domanda riconvenzionale, alla luce del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26727 del 15/10/2024
(secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria
è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”), è assorbente il rilievo per cui gli opposti hanno omesso di formulare la richiesta di differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle riconvenzionali.
Come chiarito in giurisprudenza, infatti, “Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa;
tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8652 del 12/08/1993, Sez. L, Sentenza n. 9965 del 21/07/2001, Sez. 3, Sentenza n.
2777 del 24/02/2003, Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007).
Quanto ai turni del 9 gennaio e del 6 marzo 2022 (dott.ssa , la circostanza che siano stati CP_1 considerati come prestazioni aggiuntive (rispettivamente per 6 ore e 9 minuti e per 6 ore e 4 minuti) risulta documentalmente dai prospetti delle timbrature, e l'avvenuto pagamento trova riscontro nei corrispondenti cedolini (rispettivamente quello di aprile, dove sono retribuite 18 ore di prestazioni aggiuntive diurne, come da prospetto timbrature, e quello di giugno, dove sono retribuite 6 ore di prestazioni aggiuntive diurne, come da prospetto timbrature).
Conclusivamente, dunque, va accertato e dichiarato il diritto degli opposti di percepire, a titolo di indennità per i turni di guardia festivi svolti nel periodo da gennaio 2020 a ottobre 2023, i seguenti importi: € 7.800,00 (€ 8.400,00 - € 600,00); Controparte_1 Controparte_2 Parte
€ 7.800,00 (€ 8.520,00 - € 720,00), al cui pagamento va condannata l'
Ai suddetti importi si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie appare equo, tenuto conto dell'accoglimento in misura minima dell'opposizione, compensare le spese di lite in ragione di un quinto;
i restanti quattro quinti vanno posti a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi 5 per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'istruzione documentale e l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con incremento per la pluralità di parti a far data dall'intervenuta riunione (fase decisionale).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca i decreti ingiuntivi nn. 531/2023 e
532/2023;
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_2 della somma lorda di € 7.800,00 e in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma lorda di € 7.800,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma
[...]
6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo;
3) compensa le spese di lite in ragione di un quinto e condanna l'opponente al pagamento dei restanti quattro quinti, che liquida in € 3.858,96, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50 versato da ciascun opposto, con distrazione in favore dell'avv. Mancini dichiaratasi antistataria.
Benevento, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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