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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Provenzano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale Falcone n. 182;
- appellanti contro in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Cribari in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via L. Einaudi n. 3;
- appellati – appellanti incidentali sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, a modifica della sentenza impugnata, così statuire:
a) accertare e dichiarare il nesso di causalità tra i lavori eseguiti dal Sig. CP_1
all'interno della sua proprietà e i danni riscontrati sui pavimenti delle
[...] stanze interessate alle crepe lungo i muri;
b) per l'effetto condannare i convenuti in solido o ciascuno per la propria responsabilità al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio ai danni riportati dai pavimenti in oggetto;
c) condannare i convenuti in solido o ciascuno per la propria responsabilità al risarcimento dei danni relativamente alla domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di appello.
- Per gli appellati-appellanti incidentali: Voglia l'On. Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 342
c.p.c.;
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza impugnata per come specificato in atti;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che le lesioni sulle pareti dell'immobile di proprietà del Sig. e della Sig.ra Pt_1 Pt_2 non sono conseguenza dei lavori effettuati dagli odierni appellati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di Ctu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.10.2011, gli attori e Parte_1 Parte_2 proprietari dell'unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato nel Comune di San Fili, alla Via San Giovanni, Vico I, censito in catasto al fg. 10, part.lla 669, sub 6, risalente al 1900, convenivano in giudizio e la Controparte_1 [...] affinché fossero condannati a porre in essere degli Controparte_2 interventi di ripristino della stabilità dell'edificio, oltre a provvedere a loro spese ad eliminare tutti i danni causati all'appartamento di loro proprietà o, in via subordinata,
a corrispondere loro la somma di danaro necessaria ad effettuare tali interventi.
Esponevano nello specifico gli attori che il , proprietario di un Controparte_1 immobile commerciale (magazzino, identificato catastalmente al fg. n. 10, part.lla
669, sub. 3) sito al piano terra del medesimo edificio in corrispondenza di una porzione dell'appartamento sovrastante di loro proprietà, nonché di un secondo piano e di un sottotetto, attesa la vetustà del locale commerciale, decideva di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, presentando, in data 01/06/2010, all'U.T.C. del Comune di San Fili Relazione Tecnica redatta dal Geom.
[...]
, allegata alla D.I.A., riguardante: la rimozione completa della Per_1 pavimentazione;
la demolizione parziale di una tramezzatura, onde rendere comunicanti due ambienti;
la spicconatura ed il rifacimento degli intonaci;
la realizzazione di un tramezzo necessario alla costruzione di un bagno;
la realizzazione di tutti gli impianti idrici, elettrici e sanitari;
la rimozione ed il rifacimento della controsoffittatura;
la sostituzione degli infissi esterni. In corso d'opera veniva presentata una variante al progetto, consistente nella completa demolizione del tramezzo e nella realizzazione di due pilastri in muratura di mattoni pieni a faccia vista con relativa fondazione e posa in opera di una putrella di ferro, collocata sotto la trave di legno del solaio sovrastante, poggiata sulle teste dei pilastri ed incastrata nella muratura portante esistente.
I lavori in questione venivano affidati dal all'impresa di CP_1 Controparte_2
. CP_2
Successivamente, a mezzo di raccomandata del'1.10.2010, essi attori avevano lamentato la presenza di lesioni sulle pareti interne del loro appartamento, nonché avvallamenti del solaio in più punti, adducendone quale causa i lavori di ristrutturazione effettuati dal nel locale di sua proprietà. A seguito di CP_1 sopralluogo effettuato in data 20.10.2010, i tecnici di parte, dopo aver escluso il pericolo di crollo e cedimenti strutturali, concordavano l'esecuzione di una serie di lavori (tra cui l'irrigidimento della trave centrale in ferro IPE 160 mediante l'inserimento di anime in acciaio saldate su entrambi i lati della stessa IPE 160) con ripartizione delle spese tra le parti, ma tali accordi non venivano rispettati.
Essi, pertanto, presentavano ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, l'adozione a spese dei convenuti di tutti gli interventi ritenuti necessari al ripristino della stabilità dell'edificio, oltre l'eliminazione di tutti i danni causati al loro immobile;
il ricorso veniva rigettato dall'autorità adita in quanto, sulla base della relazione del nominato Ctu, gli interventi posti in essere al piano terra del CP_1 scongiuravano il pericolo di grave ed imminente pregiudizio per gli occupanti l'appartamento sito al piano superiore.
Instaurato il giudizio di primo grado, si costituivano i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
All'esito del giudizio, con sentenza depositata il 12-8-2015 n. 1360, il Tribunale di
Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, condividendo la relazione del CTU – che rilevava che in ogni caso a seguito degli interventi effettuati dal convenuto le lesioni riscontrate non erano difformi da quelle rilevate nel giudizio cautelare, a dimostrazione che fosse stato scongiurato il pericolo di grave ed imminente pregiudizio per gli occupanti l'appartamento degli allora ricorrenti–, riconosceva il nesso causale tra i lavori al pian terreno e le lesioni sui muri, ma non invece con riferimento agli avvallamenti del pavimento, in quanto fenomeno risultante in tutte le stanze non oggetto dei lavori e tale da richiedere un intervento generale di consolidamento del fabbricato, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti all'esecuzione delle opere indicate dal Ctu, necessarie per eliminare gli inconvenienti lamentati, o al pagamento della somma di
€ 1.450,00 corrispondente al costo di tali opere, oltre al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione notificato in data 26.02.2016, e Parte_1 censurando le statuizioni con essa adottate in merito al disposto Parte_2 ripristino dello stato dell'immobile esclusivamente in relazione alle crepe sui muri, con esclusione dei fenomeni di abbassamento del livello di alcuni pavimenti.
Più in particolare, deducevano gli appellanti sotto il primo profilo di doglianza che il giudice avrebbe errato nell'interpretare la relazione del Ctu, in quanto quest'ultimo non avrebbe negato l'esistenza del nesso causale tra lavori e avvallamento del pavimento, ma diversamente non sarebbe riuscito ad accertare in che misura i lavori avessero inciso nella produzione degli avvallamenti in questione, poiché non conosceva la loro condizione precedente. Tale prova, a detta degli appellanti, si sarebbe potuta dare tramite l'ammissione dei testi.
Ancora con il secondo ordine di motivi gli appellanti deducevano la illegittimità della pronuncia impugnata, per aver il giudice ritenuto inammissibile la richiesta di prova per testi, a mezzo della quale si intendeva dimostrare le condizioni dei pavimenti e di conseguenza la spettanza del relativo risarcimento danni, sul rilievo che i capitoli di prova fossero stati posti in maniera negativa, opponendo sul punto come tali capitoli oltre ad essere ammissibili, avrebbero permesso di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra lavori eseguiti e avvallamento dei pavimenti.
Infine, sotto il terzo aspetto di censura gli appellanti si dolevano del fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di esaminare la domanda da loro proposta di risarcimento danni per il pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzo dell'abitazione e soprattutto delle stanze da letto per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Evidenziavano, poi, di aver provato a raggiungere un accordo con le controparti, conclusosi con un nulla di fatto, in merito alla riparazione di uno dei pavimenti, e che erano comparse delle macchie di umidità, a loro dire, riferibili ai lavori posti in essere dalle suddette.
Si costituivano in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, CP_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello avversario e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Proponevano, a loro volta, appello incidentale relativamente al capo della sentenza che li aveva condannati all'esecuzione delle opere indicate dal Ctu, necessarie per ovviare agli inconvenienti lamentati dall'allora parte attrice, o al pagamento della somma corrispondente al costo di dette opere, stimata in € 1.450,00, deducendone la erroneità in quanto basato sul recepimento delle non condivisibili conclusioni raggiunte dal medesimo consulente tecnico d'ufficio in punto di individuato rapporto di derivazione causale del quadro fessurativo accertato a carico della parete divisoria posta tra le camere da letto all'interno dell'appartamento degli appellanti e le opere di ristrutturazione eseguite in corrispondenza di essa al piano immediatamente sottostante.
Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito alla quale, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-06-2024, di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note telematiche, la Corte, sulle richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello principale, per come sollevata dagli appellati-appellanti incidentali ed Controparte_1 [...] sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla Controparte_2 luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017;
Cass. n. 13535/2018) gli appellanti in via principale appaiono avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata. Quanto al merito, l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2 comunque, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Con il primo motivo di appello la decisione di primo grado è stata impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe previsto interventi di ripristino relativamente al fenomeno di abbassamento dei pavimenti;
più nello specifico, a detta degli appellanti, il giudice sarebbe incorso sul punto in una erronea interpretazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale in esito alla indagine commessagli non aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra i lavori eseguiti dal nel suo immobile e l'abbassamento del pavimento Controparte_1 all'interno del sovrastante appartamento di proprietà degli appellanti, ma si era più semplicemente limitato ad affermare di non essere riuscito a stabilire in quale misura gli stessi vi avessero inciso.
Tale motivo è privo di fondamento e, dunque, va rigettato.
Il Ctu di primo grado Ing. già nella relazione depositata nell'ambito Persona_2 del procedimento cautelare in data 13/06/2011 evidenziava che “…analoghi fenomeni di avvallamento (tipici delle costruzioni in muratura con solai in legno) sono misurabili anche in altri ambienti dell'appartamento (soggiorno e corridoio, non coinvolti dalle opere eseguite al piano terra), con valori talvolta superiori ai due centimetri...”. Consigliava all'epoca, di conseguenza, alle parti di porre in essere dei lavori ai fini della stabilità dell'edificio.
Alle stesse conclusioni il predetto ausiliario giungeva nell'elaborato redatto nel 2013 in relazione al successivo giudizio di merito di primo grado, laddove, una volta preso atto che i lavori di consolidamento e rinforzo strutturale posti in essere dai convenuti nel locale a piano terra erano risultati efficaci, in quanto a distanza di due anni dal primo accertamento non erano stati riscontrati scostamenti rispetto alla situazione di fatto precedente, affermava che “….non si ritiene che gli avvallamenti del pavimento delle medesime stanze da letto possano essere oggetto di risarcimento, in quanto il fenomeno risulta diffuso in diversi ambienti del piano primo e del piano secondo
[…] e la sua eliminazione richiede un intervento generale di consolidamento dell'intero fabbricato che si ritiene comunque necessario e non conseguente ai lavori eseguiti dai convenuti al piano terra.”.
In altri termini, secondo la valutazione del Ctu la circostanza per cui anche negli altri ambienti dell'unità immobiliare degli odierni appellanti non interessati dai lavori fossero presenti i fenomeni di avvallamento in questione doveva indurre a pensare che questi fossero già presenti e che tutt'al più i lavori avessero potuto accentuarli.
D'altra parte, quanto affermato in argomento dal Ctu finiva per avallare l'apprezzamento espresso anche dal Ctp degli appellati, già convenuti in prime cure,
Ing. nella relazione a sua firma del 16.03.2011, nella quale si legge Persona_3 che “…in merito all'avvallamento dei solai, si può affermare senza ombra di smentita, che l'entità dell'assestamento eventualmente verificatosi, può essere pari, al massimo, all'ampiezza della lesione del muretto. L'esistenza degli avvallamenti è da imputare alle condizioni generali, caratteristiche dei solai di legno, esistenti anche prima dell'intervento.”
Ciò posto, ad avviso della Corte, il contenuto degli accertamenti conseguiti dal Ctu, di cui alla ricognizione che precede, non si presta all'interpretazione propugnata dagli appellanti a sostegno della invocata riforma della decisione di primo grado.
Risulta, infatti, in maniera chiara ed inequivocabile dal contenuto degli elaborati di
Ctu versati in atti come le valutazioni in questi espresse dall'ausiliario fossero state nel senso di escludere la sussistenza di qualsivoglia relazione causale tra i lavori eseguiti nella vicenda oggetto di causa all'interno del locale al piano terra di proprietà dell'appellato e la produzione delle deformazioni riscontrate sui piani di calpestio dell'immobile sovrastante di pertinenza degli appellanti, e tanto sulla scorta della constatata significativa circostanza della presenza di siffatto fenomeno anche negli altri vani di esso diversi da quelli adibiti a camera da letto dislocati in posizione di più diretta prossimità rispetto all'area di esecuzione delle opere di ristrutturazione in questione, oltre che delle stanze poste al secondo piano dello stabile, da considerarsi compatibile con la natura e i materiali costituenti la struttura portante del fabbricato e della sua vetustà, tutti elementi giudicati peraltro tali da richiederne l'accurata verifica delle condizioni statiche, in difetto di pregressi interventi di rinforzo e consolidamento, indipendentemente dalla realizzazione dei lavori suindicati.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la mancata ammissione da parte del primo giudice della prova testimoniale da loro articolata nella memoria ex art. 183, comma VI, II termine, del 27.04.2012, giusta ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 26.10.2012, perché “vertente su circostanze negative”, denunciando altresì la circostanza per cui non si era neppure dato atto in prima sede della reiterazione della richiesta istruttoria in questione effettuata in comparsa conclusionale. Anche tale doglianza merita di essere rigettata.
Sebbene questa Corte non ignori che la Cassazione ha avuto modo di affermare in tema che “…è errata la dichiarazione di inammissibilità di un capo di prova testimoniale per il solo fatto che esso è formulato in negativo, atteso che nessuna norma di diritto positivo e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto.” (cfr. Cass., Sez.
VI, 18 novembre 2021, n. 35146), tuttavia una corretta applicazione del suddetto principio non può prescindere dalla considerazione che l'ammissibilità della prova testimoniale su fatti negativi resta pur sempre condizionata al fatto che si tratti di provare allegazioni cc. dd. negative determinate, e cioè che la dimostrazione del mancato accadimento dell'evento sia, almeno teoricamente, dimostrabile attraverso la risposta del testimone, laddove occorre distinguere il caso in cui si onera una parte del compito – difficile da assolvere – di testimoniare che un fatto non si è mai verificato in nessun luogo e in nessun tempo, dal caso in cui invece si attribuisca alla stessa l'onere di dimostrare che una data circostanza non si è verificata in un determinato luogo e in un determinato tempo.
Orbene, nella specie il capitolo di prova formulato in negativo di cui si discute (e più precisamente “Vero che prima dell'effettuazione di predetti lavori i pavimenti delle camere da letto non presentavano segni di cedimento”) comporta che la dimostrazione del mancato accadimento dell'evento non sia, neppure teoricamente, conseguibile attraverso la risposta del testimone, atteso che, in difetto di elementi di conoscenza utili in ordine alla collocazione temporale, alla durata e alle concrete circostanze in cui si sarebbe compiuta l'osservazione dei luoghi di interesse da parte della fonte orale da escutere, anche una risposta positiva sul punto ad opera di quest'ultima non avrebbe consentito con certezza di escludere che la circostanza che quell'evento potesse essersi comunque verificato anteriormente alla esecuzione dei lavori dedotti in causa.
A ciò deve, poi, aggiungersi, conformemente alle valutazioni già espresse da questa
Corte come da ordinanza in atti, in punto di affermata irrilevanza della prova testimoniale oggetto delle richieste istruttorie reiterate dagli appellanti nell'ambito del presente grado di giudizio anche tenuto conto degli esiti degli accertamenti tecnici acquisiti in atti, che il capitolo di prova in questione per come sopra riportato, quand'anche fosse stato formulato correttamente, non sarebbe stato idoneo, ove confermato, a fornire la prova del nesso causale tra i lavori eseguiti dal CP_1 e gli avvallamenti riscontrati nel vano adibito a camera da letto
[...] dell'immobile di proprietà degli appellanti.
A fronte, infatti, delle contrarie risultanze della espletata Ctu sul punto, le eventuali dichiarazioni del teste di risposta positiva al capitolo in questione avrebbero potuto, tutt'al più, essere valutate come meri indizi probatori e, dunque, privi di portata dirimente in ordine alla prova di detto nesso causale, atteso che alla luce dell'accertata presenza di tali avvallamenti nel resto dello stabile, le stesse non sarebbero state in ogni idonee a dimostrare la causa dominante che aveva provocato l'evento, per la qual cosa sarebbe stata necessaria un'indagine tecnica approfondita non eseguibile attraverso la mera attività di sopralluogo, non senza trascurare di considerare che anche le Ctu di parte versate in atti hanno significativamente evidenziato possibili fattori causativi degli avvallamenti non dipendenti unicamente ai lavori effettuati dagli appellati.
A tale riguardo, degne di nota sono le conclusioni esplicitate dal Ctu Ing. Per_2 nella relazione del 2011 in merito al fatto che gli avvallamenti “..rientrano nei fenomeni ordinari spesso presenti negli immobili con analoga tipologia costruttiva, soprattutto se si considera che negli anni scorsi è stato installato nell'appartamento attoreo un impianto di riscaldamento con caldaia e termosifoni, che ha richiesto
l'esecuzione di tracce a parete e a pavimento per il passaggio dei tubi d'acqua.”.
Ne discende, dunque, che anche qualora fosse stata raccolta l'affermazione del teste che non fossero presenti avvallamenti nelle stanze da letto interessate, non si sarebbe in ogni caso nemmeno potuto ricavare da ciò la prova che non potesse essere stato quest'ultimo evento a generarli.
Infine, giova precisare che il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 20-2-2018 n. 4024).
Da tutto quanto sopra evidenziato, dunque, non può che discendere ad avviso di questa Corte una valutazione di assoluta correttezza e piena condivisibilità della decisione assunta dal primo giudice in merito alle istanze istruttorie degli allora attori e odierni appellanti.
A mezzo del terzo motivo di gravame gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia, laddove il giudice non aveva riconosciuto l'indennità per il mancato utilizzo dell'abitazione per il periodo necessario ad effettuare i lavori.
Deve osservarsi, una volta precisato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. Cass. Civ. sentenza
15-4-2021 n. 10012), che i lavori in questione – per come argomentato dal Ctu – avrebbero riguardato solo modeste aree di intervento e di limitate dimensioni, relative tra l'altro unicamente alla stanza da letto e non all'intero immobile, mentre non risultano neppure forniti utili elementi agli atti di causa che permettano di ricostruire il periodo di mancato godimento e i disagi che ne sarebbero derivati per i soggetti interessati, ai fini di procedere ad una eventuale liquidazione in via equitativa.
Parimenti da rigettare è l'appello dispiegato in via incidentale dagli appellati, con conseguente conferma sul punto delle statuizioni adottate con la decisione di primo grado a carico dei suddetti.
Laddove, infatti, gli addotti rilievi sul punto si fondano essenzialmente sul mero richiamo alle conclusioni rassegnate in ordine alla individuazione nella specie del nesso causale tra i lavori eseguiti dal all'interno del proprio locale e le CP_1 lesioni riscontrate alle pareti del vano al piano superiore di proprietà delle controparti in termini contrari rispetto a quelle del Ctu dai consulenti tecnici nominati nell'interesse dei convenuti in primo grado, con riferimento alla evidenziata mancanza di veruna funzione portante della trave di sostegno eliminata in occasione dei lavori suddetti, nonché alle peculiari caratteristiche della struttura costruttiva, oltre che datata, dell'intero stabile tali da renderlo soggetto nel corso del tempo a eventi deformativi, deve ritenersene l'inidoneità di per sé sole considerate e anche in ragione del fatto di essere enunciate in maniera del tutto ipotetica e dubitativa, a scalfire il responso reso dal Ctu, per come a questo punto in maniera del tutto giustificata e condivisibile integralmente recepito e fatto proprio dal primo giudice a fondamento delle assunte determinazioni, in quanto ampiamente motivato e saldamente ancorato agli accertamenti effettuati sui luoghi di causa.
In definitiva, dalle considerazioni che precedono discende il rigetto sia dell'appello principale proposto da e da sia dell'appello Parte_1 Parte_2 incidentale dispiegato da e Controparte_1 Controparte_2
con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
[...] Sussistono, infine, in considerazione della posizione di totale soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e con Controparte_1 Controparte_2 atto di citazione notificato il 26.02.2016, nonché sull'appello incidentale proposto da e con comparsa di Controparte_1 Controparte_2 risposta depositata in data 1.06.2016, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 12.08.2015 n.
1360, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico delle parti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Teresa Barillari Dott. Alberto Nicola Filardo
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Provenzano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale Falcone n. 182;
- appellanti contro in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Cribari in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via L. Einaudi n. 3;
- appellati – appellanti incidentali sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, a modifica della sentenza impugnata, così statuire:
a) accertare e dichiarare il nesso di causalità tra i lavori eseguiti dal Sig. CP_1
all'interno della sua proprietà e i danni riscontrati sui pavimenti delle
[...] stanze interessate alle crepe lungo i muri;
b) per l'effetto condannare i convenuti in solido o ciascuno per la propria responsabilità al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio ai danni riportati dai pavimenti in oggetto;
c) condannare i convenuti in solido o ciascuno per la propria responsabilità al risarcimento dei danni relativamente alla domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di appello.
- Per gli appellati-appellanti incidentali: Voglia l'On. Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 342
c.p.c.;
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza impugnata per come specificato in atti;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che le lesioni sulle pareti dell'immobile di proprietà del Sig. e della Sig.ra Pt_1 Pt_2 non sono conseguenza dei lavori effettuati dagli odierni appellati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di Ctu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.10.2011, gli attori e Parte_1 Parte_2 proprietari dell'unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato nel Comune di San Fili, alla Via San Giovanni, Vico I, censito in catasto al fg. 10, part.lla 669, sub 6, risalente al 1900, convenivano in giudizio e la Controparte_1 [...] affinché fossero condannati a porre in essere degli Controparte_2 interventi di ripristino della stabilità dell'edificio, oltre a provvedere a loro spese ad eliminare tutti i danni causati all'appartamento di loro proprietà o, in via subordinata,
a corrispondere loro la somma di danaro necessaria ad effettuare tali interventi.
Esponevano nello specifico gli attori che il , proprietario di un Controparte_1 immobile commerciale (magazzino, identificato catastalmente al fg. n. 10, part.lla
669, sub. 3) sito al piano terra del medesimo edificio in corrispondenza di una porzione dell'appartamento sovrastante di loro proprietà, nonché di un secondo piano e di un sottotetto, attesa la vetustà del locale commerciale, decideva di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, presentando, in data 01/06/2010, all'U.T.C. del Comune di San Fili Relazione Tecnica redatta dal Geom.
[...]
, allegata alla D.I.A., riguardante: la rimozione completa della Per_1 pavimentazione;
la demolizione parziale di una tramezzatura, onde rendere comunicanti due ambienti;
la spicconatura ed il rifacimento degli intonaci;
la realizzazione di un tramezzo necessario alla costruzione di un bagno;
la realizzazione di tutti gli impianti idrici, elettrici e sanitari;
la rimozione ed il rifacimento della controsoffittatura;
la sostituzione degli infissi esterni. In corso d'opera veniva presentata una variante al progetto, consistente nella completa demolizione del tramezzo e nella realizzazione di due pilastri in muratura di mattoni pieni a faccia vista con relativa fondazione e posa in opera di una putrella di ferro, collocata sotto la trave di legno del solaio sovrastante, poggiata sulle teste dei pilastri ed incastrata nella muratura portante esistente.
I lavori in questione venivano affidati dal all'impresa di CP_1 Controparte_2
. CP_2
Successivamente, a mezzo di raccomandata del'1.10.2010, essi attori avevano lamentato la presenza di lesioni sulle pareti interne del loro appartamento, nonché avvallamenti del solaio in più punti, adducendone quale causa i lavori di ristrutturazione effettuati dal nel locale di sua proprietà. A seguito di CP_1 sopralluogo effettuato in data 20.10.2010, i tecnici di parte, dopo aver escluso il pericolo di crollo e cedimenti strutturali, concordavano l'esecuzione di una serie di lavori (tra cui l'irrigidimento della trave centrale in ferro IPE 160 mediante l'inserimento di anime in acciaio saldate su entrambi i lati della stessa IPE 160) con ripartizione delle spese tra le parti, ma tali accordi non venivano rispettati.
Essi, pertanto, presentavano ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, l'adozione a spese dei convenuti di tutti gli interventi ritenuti necessari al ripristino della stabilità dell'edificio, oltre l'eliminazione di tutti i danni causati al loro immobile;
il ricorso veniva rigettato dall'autorità adita in quanto, sulla base della relazione del nominato Ctu, gli interventi posti in essere al piano terra del CP_1 scongiuravano il pericolo di grave ed imminente pregiudizio per gli occupanti l'appartamento sito al piano superiore.
Instaurato il giudizio di primo grado, si costituivano i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
All'esito del giudizio, con sentenza depositata il 12-8-2015 n. 1360, il Tribunale di
Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, condividendo la relazione del CTU – che rilevava che in ogni caso a seguito degli interventi effettuati dal convenuto le lesioni riscontrate non erano difformi da quelle rilevate nel giudizio cautelare, a dimostrazione che fosse stato scongiurato il pericolo di grave ed imminente pregiudizio per gli occupanti l'appartamento degli allora ricorrenti–, riconosceva il nesso causale tra i lavori al pian terreno e le lesioni sui muri, ma non invece con riferimento agli avvallamenti del pavimento, in quanto fenomeno risultante in tutte le stanze non oggetto dei lavori e tale da richiedere un intervento generale di consolidamento del fabbricato, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti all'esecuzione delle opere indicate dal Ctu, necessarie per eliminare gli inconvenienti lamentati, o al pagamento della somma di
€ 1.450,00 corrispondente al costo di tali opere, oltre al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione notificato in data 26.02.2016, e Parte_1 censurando le statuizioni con essa adottate in merito al disposto Parte_2 ripristino dello stato dell'immobile esclusivamente in relazione alle crepe sui muri, con esclusione dei fenomeni di abbassamento del livello di alcuni pavimenti.
Più in particolare, deducevano gli appellanti sotto il primo profilo di doglianza che il giudice avrebbe errato nell'interpretare la relazione del Ctu, in quanto quest'ultimo non avrebbe negato l'esistenza del nesso causale tra lavori e avvallamento del pavimento, ma diversamente non sarebbe riuscito ad accertare in che misura i lavori avessero inciso nella produzione degli avvallamenti in questione, poiché non conosceva la loro condizione precedente. Tale prova, a detta degli appellanti, si sarebbe potuta dare tramite l'ammissione dei testi.
Ancora con il secondo ordine di motivi gli appellanti deducevano la illegittimità della pronuncia impugnata, per aver il giudice ritenuto inammissibile la richiesta di prova per testi, a mezzo della quale si intendeva dimostrare le condizioni dei pavimenti e di conseguenza la spettanza del relativo risarcimento danni, sul rilievo che i capitoli di prova fossero stati posti in maniera negativa, opponendo sul punto come tali capitoli oltre ad essere ammissibili, avrebbero permesso di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra lavori eseguiti e avvallamento dei pavimenti.
Infine, sotto il terzo aspetto di censura gli appellanti si dolevano del fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di esaminare la domanda da loro proposta di risarcimento danni per il pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzo dell'abitazione e soprattutto delle stanze da letto per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Evidenziavano, poi, di aver provato a raggiungere un accordo con le controparti, conclusosi con un nulla di fatto, in merito alla riparazione di uno dei pavimenti, e che erano comparse delle macchie di umidità, a loro dire, riferibili ai lavori posti in essere dalle suddette.
Si costituivano in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, CP_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello avversario e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Proponevano, a loro volta, appello incidentale relativamente al capo della sentenza che li aveva condannati all'esecuzione delle opere indicate dal Ctu, necessarie per ovviare agli inconvenienti lamentati dall'allora parte attrice, o al pagamento della somma corrispondente al costo di dette opere, stimata in € 1.450,00, deducendone la erroneità in quanto basato sul recepimento delle non condivisibili conclusioni raggiunte dal medesimo consulente tecnico d'ufficio in punto di individuato rapporto di derivazione causale del quadro fessurativo accertato a carico della parete divisoria posta tra le camere da letto all'interno dell'appartamento degli appellanti e le opere di ristrutturazione eseguite in corrispondenza di essa al piano immediatamente sottostante.
Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito alla quale, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-06-2024, di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note telematiche, la Corte, sulle richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello principale, per come sollevata dagli appellati-appellanti incidentali ed Controparte_1 [...] sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla Controparte_2 luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017;
Cass. n. 13535/2018) gli appellanti in via principale appaiono avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata. Quanto al merito, l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2 comunque, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Con il primo motivo di appello la decisione di primo grado è stata impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe previsto interventi di ripristino relativamente al fenomeno di abbassamento dei pavimenti;
più nello specifico, a detta degli appellanti, il giudice sarebbe incorso sul punto in una erronea interpretazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale in esito alla indagine commessagli non aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra i lavori eseguiti dal nel suo immobile e l'abbassamento del pavimento Controparte_1 all'interno del sovrastante appartamento di proprietà degli appellanti, ma si era più semplicemente limitato ad affermare di non essere riuscito a stabilire in quale misura gli stessi vi avessero inciso.
Tale motivo è privo di fondamento e, dunque, va rigettato.
Il Ctu di primo grado Ing. già nella relazione depositata nell'ambito Persona_2 del procedimento cautelare in data 13/06/2011 evidenziava che “…analoghi fenomeni di avvallamento (tipici delle costruzioni in muratura con solai in legno) sono misurabili anche in altri ambienti dell'appartamento (soggiorno e corridoio, non coinvolti dalle opere eseguite al piano terra), con valori talvolta superiori ai due centimetri...”. Consigliava all'epoca, di conseguenza, alle parti di porre in essere dei lavori ai fini della stabilità dell'edificio.
Alle stesse conclusioni il predetto ausiliario giungeva nell'elaborato redatto nel 2013 in relazione al successivo giudizio di merito di primo grado, laddove, una volta preso atto che i lavori di consolidamento e rinforzo strutturale posti in essere dai convenuti nel locale a piano terra erano risultati efficaci, in quanto a distanza di due anni dal primo accertamento non erano stati riscontrati scostamenti rispetto alla situazione di fatto precedente, affermava che “….non si ritiene che gli avvallamenti del pavimento delle medesime stanze da letto possano essere oggetto di risarcimento, in quanto il fenomeno risulta diffuso in diversi ambienti del piano primo e del piano secondo
[…] e la sua eliminazione richiede un intervento generale di consolidamento dell'intero fabbricato che si ritiene comunque necessario e non conseguente ai lavori eseguiti dai convenuti al piano terra.”.
In altri termini, secondo la valutazione del Ctu la circostanza per cui anche negli altri ambienti dell'unità immobiliare degli odierni appellanti non interessati dai lavori fossero presenti i fenomeni di avvallamento in questione doveva indurre a pensare che questi fossero già presenti e che tutt'al più i lavori avessero potuto accentuarli.
D'altra parte, quanto affermato in argomento dal Ctu finiva per avallare l'apprezzamento espresso anche dal Ctp degli appellati, già convenuti in prime cure,
Ing. nella relazione a sua firma del 16.03.2011, nella quale si legge Persona_3 che “…in merito all'avvallamento dei solai, si può affermare senza ombra di smentita, che l'entità dell'assestamento eventualmente verificatosi, può essere pari, al massimo, all'ampiezza della lesione del muretto. L'esistenza degli avvallamenti è da imputare alle condizioni generali, caratteristiche dei solai di legno, esistenti anche prima dell'intervento.”
Ciò posto, ad avviso della Corte, il contenuto degli accertamenti conseguiti dal Ctu, di cui alla ricognizione che precede, non si presta all'interpretazione propugnata dagli appellanti a sostegno della invocata riforma della decisione di primo grado.
Risulta, infatti, in maniera chiara ed inequivocabile dal contenuto degli elaborati di
Ctu versati in atti come le valutazioni in questi espresse dall'ausiliario fossero state nel senso di escludere la sussistenza di qualsivoglia relazione causale tra i lavori eseguiti nella vicenda oggetto di causa all'interno del locale al piano terra di proprietà dell'appellato e la produzione delle deformazioni riscontrate sui piani di calpestio dell'immobile sovrastante di pertinenza degli appellanti, e tanto sulla scorta della constatata significativa circostanza della presenza di siffatto fenomeno anche negli altri vani di esso diversi da quelli adibiti a camera da letto dislocati in posizione di più diretta prossimità rispetto all'area di esecuzione delle opere di ristrutturazione in questione, oltre che delle stanze poste al secondo piano dello stabile, da considerarsi compatibile con la natura e i materiali costituenti la struttura portante del fabbricato e della sua vetustà, tutti elementi giudicati peraltro tali da richiederne l'accurata verifica delle condizioni statiche, in difetto di pregressi interventi di rinforzo e consolidamento, indipendentemente dalla realizzazione dei lavori suindicati.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la mancata ammissione da parte del primo giudice della prova testimoniale da loro articolata nella memoria ex art. 183, comma VI, II termine, del 27.04.2012, giusta ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 26.10.2012, perché “vertente su circostanze negative”, denunciando altresì la circostanza per cui non si era neppure dato atto in prima sede della reiterazione della richiesta istruttoria in questione effettuata in comparsa conclusionale. Anche tale doglianza merita di essere rigettata.
Sebbene questa Corte non ignori che la Cassazione ha avuto modo di affermare in tema che “…è errata la dichiarazione di inammissibilità di un capo di prova testimoniale per il solo fatto che esso è formulato in negativo, atteso che nessuna norma di diritto positivo e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto.” (cfr. Cass., Sez.
VI, 18 novembre 2021, n. 35146), tuttavia una corretta applicazione del suddetto principio non può prescindere dalla considerazione che l'ammissibilità della prova testimoniale su fatti negativi resta pur sempre condizionata al fatto che si tratti di provare allegazioni cc. dd. negative determinate, e cioè che la dimostrazione del mancato accadimento dell'evento sia, almeno teoricamente, dimostrabile attraverso la risposta del testimone, laddove occorre distinguere il caso in cui si onera una parte del compito – difficile da assolvere – di testimoniare che un fatto non si è mai verificato in nessun luogo e in nessun tempo, dal caso in cui invece si attribuisca alla stessa l'onere di dimostrare che una data circostanza non si è verificata in un determinato luogo e in un determinato tempo.
Orbene, nella specie il capitolo di prova formulato in negativo di cui si discute (e più precisamente “Vero che prima dell'effettuazione di predetti lavori i pavimenti delle camere da letto non presentavano segni di cedimento”) comporta che la dimostrazione del mancato accadimento dell'evento non sia, neppure teoricamente, conseguibile attraverso la risposta del testimone, atteso che, in difetto di elementi di conoscenza utili in ordine alla collocazione temporale, alla durata e alle concrete circostanze in cui si sarebbe compiuta l'osservazione dei luoghi di interesse da parte della fonte orale da escutere, anche una risposta positiva sul punto ad opera di quest'ultima non avrebbe consentito con certezza di escludere che la circostanza che quell'evento potesse essersi comunque verificato anteriormente alla esecuzione dei lavori dedotti in causa.
A ciò deve, poi, aggiungersi, conformemente alle valutazioni già espresse da questa
Corte come da ordinanza in atti, in punto di affermata irrilevanza della prova testimoniale oggetto delle richieste istruttorie reiterate dagli appellanti nell'ambito del presente grado di giudizio anche tenuto conto degli esiti degli accertamenti tecnici acquisiti in atti, che il capitolo di prova in questione per come sopra riportato, quand'anche fosse stato formulato correttamente, non sarebbe stato idoneo, ove confermato, a fornire la prova del nesso causale tra i lavori eseguiti dal CP_1 e gli avvallamenti riscontrati nel vano adibito a camera da letto
[...] dell'immobile di proprietà degli appellanti.
A fronte, infatti, delle contrarie risultanze della espletata Ctu sul punto, le eventuali dichiarazioni del teste di risposta positiva al capitolo in questione avrebbero potuto, tutt'al più, essere valutate come meri indizi probatori e, dunque, privi di portata dirimente in ordine alla prova di detto nesso causale, atteso che alla luce dell'accertata presenza di tali avvallamenti nel resto dello stabile, le stesse non sarebbero state in ogni idonee a dimostrare la causa dominante che aveva provocato l'evento, per la qual cosa sarebbe stata necessaria un'indagine tecnica approfondita non eseguibile attraverso la mera attività di sopralluogo, non senza trascurare di considerare che anche le Ctu di parte versate in atti hanno significativamente evidenziato possibili fattori causativi degli avvallamenti non dipendenti unicamente ai lavori effettuati dagli appellati.
A tale riguardo, degne di nota sono le conclusioni esplicitate dal Ctu Ing. Per_2 nella relazione del 2011 in merito al fatto che gli avvallamenti “..rientrano nei fenomeni ordinari spesso presenti negli immobili con analoga tipologia costruttiva, soprattutto se si considera che negli anni scorsi è stato installato nell'appartamento attoreo un impianto di riscaldamento con caldaia e termosifoni, che ha richiesto
l'esecuzione di tracce a parete e a pavimento per il passaggio dei tubi d'acqua.”.
Ne discende, dunque, che anche qualora fosse stata raccolta l'affermazione del teste che non fossero presenti avvallamenti nelle stanze da letto interessate, non si sarebbe in ogni caso nemmeno potuto ricavare da ciò la prova che non potesse essere stato quest'ultimo evento a generarli.
Infine, giova precisare che il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 20-2-2018 n. 4024).
Da tutto quanto sopra evidenziato, dunque, non può che discendere ad avviso di questa Corte una valutazione di assoluta correttezza e piena condivisibilità della decisione assunta dal primo giudice in merito alle istanze istruttorie degli allora attori e odierni appellanti.
A mezzo del terzo motivo di gravame gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia, laddove il giudice non aveva riconosciuto l'indennità per il mancato utilizzo dell'abitazione per il periodo necessario ad effettuare i lavori.
Deve osservarsi, una volta precisato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. Cass. Civ. sentenza
15-4-2021 n. 10012), che i lavori in questione – per come argomentato dal Ctu – avrebbero riguardato solo modeste aree di intervento e di limitate dimensioni, relative tra l'altro unicamente alla stanza da letto e non all'intero immobile, mentre non risultano neppure forniti utili elementi agli atti di causa che permettano di ricostruire il periodo di mancato godimento e i disagi che ne sarebbero derivati per i soggetti interessati, ai fini di procedere ad una eventuale liquidazione in via equitativa.
Parimenti da rigettare è l'appello dispiegato in via incidentale dagli appellati, con conseguente conferma sul punto delle statuizioni adottate con la decisione di primo grado a carico dei suddetti.
Laddove, infatti, gli addotti rilievi sul punto si fondano essenzialmente sul mero richiamo alle conclusioni rassegnate in ordine alla individuazione nella specie del nesso causale tra i lavori eseguiti dal all'interno del proprio locale e le CP_1 lesioni riscontrate alle pareti del vano al piano superiore di proprietà delle controparti in termini contrari rispetto a quelle del Ctu dai consulenti tecnici nominati nell'interesse dei convenuti in primo grado, con riferimento alla evidenziata mancanza di veruna funzione portante della trave di sostegno eliminata in occasione dei lavori suddetti, nonché alle peculiari caratteristiche della struttura costruttiva, oltre che datata, dell'intero stabile tali da renderlo soggetto nel corso del tempo a eventi deformativi, deve ritenersene l'inidoneità di per sé sole considerate e anche in ragione del fatto di essere enunciate in maniera del tutto ipotetica e dubitativa, a scalfire il responso reso dal Ctu, per come a questo punto in maniera del tutto giustificata e condivisibile integralmente recepito e fatto proprio dal primo giudice a fondamento delle assunte determinazioni, in quanto ampiamente motivato e saldamente ancorato agli accertamenti effettuati sui luoghi di causa.
In definitiva, dalle considerazioni che precedono discende il rigetto sia dell'appello principale proposto da e da sia dell'appello Parte_1 Parte_2 incidentale dispiegato da e Controparte_1 Controparte_2
con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
[...] Sussistono, infine, in considerazione della posizione di totale soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e con Controparte_1 Controparte_2 atto di citazione notificato il 26.02.2016, nonché sull'appello incidentale proposto da e con comparsa di Controparte_1 Controparte_2 risposta depositata in data 1.06.2016, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 12.08.2015 n.
1360, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico delle parti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Teresa Barillari Dott. Alberto Nicola Filardo