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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/07/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2476/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 29 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti CIOTTI C.F._2
Maria Teresa e CATARINACCI Giovanna, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI Marco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 29 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2018 i sig.ri e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
880/2018, emesso dal Tribunale di Latina in data 13.02.2018, notificato il 12.03.2018, con il quale, su ricorso n. R.G. 5394/2017 si ingiungeva loro il pagamento di € 30.302,80, in forza di due contratti bancari, oltre interessi di mora come da domanda e spese della procedura.
Parte opponente deduceva:
a) la nullità del contratto di finanziamento n.20078506813202 e l'inidoneità probatoria del documento allegato al monitorio sub 2;
b) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui ai contratti n.20078506813202 e n. 20078506813214;
c) la nullità dei due contratti per usurarietà e l'inefficacia delle relative clausole in relazione all'art. 33 Lettere e), f), i) e t) del Codice del Consumo;
d) la non debenza da parte di degli importi di cui al contratto Parte_2
n.20078506813202 (sub.2 fasc.mon.) privo della relativa sottoscrizione;
e) la carenza di legittimazione attiva sostanziale della cessionaria Controparte_2
in difetto di prova della comunicazione al debitore ceduto;
f) la violazione del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per mancata consegna di documentazione richiesta in data 8.01.2015 e per aver omesso la preventiva considerazione dello stato di indebitamento dei clienti;
Parte opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
nel merito, dichiarare e ritenere non dovuti gli importi azionati;
in via gradata, accertare la minor somma dovuta anche in virtù di compensazione per quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'art.1375 c.c., da quantificare in corso di giudizio o in via equitativa. Con il favore anche delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari. Si costituiva con comparsa in data 21 settembre 2018 in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., deducendo:
a) di agire nella qualità di cessionaria pro-soluto del credito della Controparte_3
(doc.03,07);
[...]
b) che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti del debitore principale per l'importo di € 36.100,74 (di cui € 5.797,94 per il contratto Parte_1
doc. 2 ed € 30.302,80 per il contratto doc. 6), e della sig.ra n.q. di Parte_2
coobbligata per l'importo di € 30.302,80 (relativamente al contratto di cui al doc. 6);
c) la non contestazione da parte opponente delle sottoscrizioni apposte ai contratti, dell'utilizzo della linea di credito, dell'erogazione del prestito personale, del contenuto delle missive di cui ai docc. 10 e 11 del monitorio, della notifica della cessione del CP credito e della intimazione al pagamento inviate da , degli estratti conto di cui al doc.4 e 8, della morosità nel pagamento del dovuto;
d) l'idoneità probatoria della documentazione prodotta;
e) di aver prodotto gli estratti conto integrali con certificato ex art. 50 TUB CP_3
non specificamente contestati dal debitore né in citazione, né nei termini di cui all'art
1832 cc e di cui all'art. 9 Condizioni Generali di contratto;
f) di aver inviato mensilmente al l'estratto conto contabile con il dettaglio Parte_1
della posizione;
g) la genericità dell'eccezione di usurarietà dei tassi;
h) la non rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura, non ricompresi dalle
Istruzioni di CA d'Italia nella rilevazione del TEGM;
i) che, comunque, gli interessi moratori sono stati calcolati sul solo importo capitale (di €
4.566,86) e applicati al tasso legale, come dimostra il Dettaglio Interessi di Mora (doc. 5 monitorio);
j) che le spese di assicurazione di carattere facoltativo non vanno incluse nel calcolo del
TEGM;
k) l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sulla validità del contratto;
l) che la è garante per il solo contratto di cui al doc.
6. regolarmente Parte_2
sottoscritto dalla stessa;
m) l'avvenuta notifica della intervenuta cessione del credito per entrambi i contratti con lettera raccomandata n. 665591581935 del 20.7.2017 (cfr. doc. 10 monitorio); n) l'irrilevanza della comunicazione della cessione ai fini della legittimazione attiva;
o) che l'indennità di contenzioso non rientra tre le ipotesi tassative di clausole vessatorie previste dall'art. 1341, comma 2 c.c.;
p) che l'indennità di contenzioso indicata sull'estratto conto per € 2.149,50 non è stata richiesta al debitore;
q) che comunque nella misura dell'indennità di contenzioso dell'8% del capitale residuo risultante dovuto e non si rinviene alcun squilibrio e/o eccessività della prestazione;
r) che nessun fenomeno usurario è presente nel caso di specie;
s) che nella determinazione del tasso di interesse vanno escluse le penali e le indennità, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 punto 4 DM Tesoro 8 luglio 1992;
t) l'infondatezza e la carenza di prova della eccepita violazione del principio di buona fede.
Parte convenuta opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, accertare che è creditrice nei CP_1
confronti del sig. della somma di € 36.100,74 e nei confronti della sig.ra Parte_1
della somma di € 30.302,80, ovvero quella diversa somma maggiore o Parte_2
minore che dovesse risultare dovuta, anche in via equitativa, oltre i successivi interessi di mora al tasso legale dalla data di presentazione del DI fino al saldo, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del monitorio.
All'udienza del 19 febbraio 2019 il giudice accoglieva l'istanza ex art.648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte attrice opponente rilevava che, contrariamente a quanto dedotto dalla opposta, il ha contestato i Parte_1
documenti prodotti dall'opposta (docc.4-6), l'utilizzo della linea di credito come da note inviate in data 08.01.2015 alla (all. 1), il ricevimento delle missive prodotte da CP_3
controparte, rilevando la mancanza della ricevuta di ritorno, contestando anche la sottoscrizione di tale soggetto non riferibile ad alcuno (pag. 5 CP_4 dell'opposizione); insisteva nelle eccezioni formulate in sede di opposizione e nella ammissione di CTU contabile. Con memoria di cui al terzo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte convenuta opposta si opponeva all'ammissione di CTU contabile di natura esplorativa rilevata la mancata produzione dei DM per la rilevazione del TEGM, con la conseguente impossibilità per il
Giudice e per l'eventuale CTU di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia;
insisteva per il rigetto dell'opposizione non risultando adempiuto l'onere probatorio gravante sull'opponente della prova dell'avvenuto adempimento.
All'udienza del 5 dicembre 2019 il giudice ammetteva la CTU contabile nominando la dott.ssa . Persona_1
Con istanza in data 23 dicembre 2019 parte opposta chiedeva la revoca e/o modifica dell'ordinanza ammissiva della CTU contabile, ritenuta errata e contraria a principi giurisprudenziali dettati da Cass. n. 29017/2018 e n. 2543/2019, stante l'omessa produzione da parte dell'opponente dei DM per la rilevazione del TEGM.
Con decreto in data 24 dicembre 2019 il giudice, rigettava l'istanza avanzata dalla difesa della opposta rilevato che la giurisprudenza citata nella istanza si riferiva CP_1 più propriamente ai rapporti tra il giudice e le parti regolati dal cd. principio dispositivo
(Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet) di cui all'art. 115 c.p.c., che in proposito
Cassazione n. 2543 del 30 gennaio 2019 ha ritenuto che il tasso degli interessi bancari applicato in un certo momento storico fa parte del patrimonio di comune conoscenza e, dunque, non necessariamente da provarsi da parte dell'onerato, per la sua facile accessibilità e i decreti ministeriali di cui all'istanza consistono nella mera “rilevazione” di tale tasso.
Dopo successivi rinvii d'ufficio, disposti anche a motivo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, all'udienza del 27 ottobre 2020 il giudice conferiva al nominato CTU il seguente incarico:
1. dica il CTU se i contratti e le condizioni contrattuali siano stati pattuiti per iscritto e quale sia
l'ammontare dovuto dall'opponente in virtù dei contratti di finanziamento in atti indicando per poste separate il capitale e gli interessi;
2. con riferimento agli interessi moratori, accerti se sono stati in concreto conteggiati, e li calcoli separatamente dagli interessi corrispettivi e li espunga dal dovuto solo se affetti da usurarietà anche sopravvenuta, in quest'ultimo caso limitatamente al periodo di sforamento dei tassi massimi consentiti (cfr. Cass. Civ. 27442/18); 3. determini il CTU quale sia il tasso di interesse effettivamente applicato secondo il principio di onnicomprensività indicato da Cass. Civ. 23192/17 e se il tasso eventualmente risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, solo se in concreto applicato, ecceda il TEGM per ciascun anno per il quale il rapporto ha avuto esecuzione;
4. se il tasso così ricostruito ecceda i tassi soglia previsti dalla legge, espunga dal calcolo gli interessi per i periodi di superamento del tasso soglia, salvo l'usura originaria nel qual caso decurti ogni tipo di interesse e proceda a quantificare il capitale da restituire;
5. determini il CTU se sono stati conteggiati dall'opposta ed addebitati all'opponente ulteriori voci a titolo di spese varie e li computi separatamente.
Con decreto in data 21 febbraio 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
Covid 19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020, il giudice disponeva la trattazione scritta mediante deposito di note per l'udienza del 6 maggio 2021.
Con istanza in data 2 novembre 2020 parte opposta chiedeva la revoca e/o modifica dell'ordinanza del 27/10/2020 con conseguente modifica dei quesiti di cui al punto 1) sulla verifica dell'usura sopravvenuta e 2) sulla sommatoria tra tassi corrispettivi e di mora, ritenuti erronei.
Con decreto in data 3 novembre 2020 il giudice rigettava l'istanza, considerato che alcun rilievo è stato sollevato dall'opposta alla udienza di conferimento dell'incarico al CTU, rilevato che gli argomenti posti a fondamento dell'istanza possono essere considerati in sede di decisone nel merito.
Il nominato CTU, Dott.ssa depositava in data 24 marzo 2021 l'elaborato Persona_1 peritale definitivo.
Con note in data 30 aprile 2021 parte opposta, quanto alle risultanze della CTU, concordava con le conclusioni relative al contratto di finanziamento N. 20078506813214 rappresentava, tuttavia, non doversi includere nel calcolo del TAEG i costi della polizza assicurativa di carattere facoltativo;
ribadiva non doversi considerare la verifica dell'usura sopravvenuta ma solo dell'originaria; rilevava l'assenza di usura contrattuale, insisteva per la conferma della somma ingiunta pari a €30.302,80 di cui €26.869,16 per capitale,
€3.250,80 per rate scadute, €183,16 per interessi legali;
sul contratto n. 20078506813202, rilevava la regolare pattuizione delle condizioni economiche applicate dalla ribadiva l'assenza di usura contrattuale tenuto conto CP_1
del momento di stipula del contratto.
Con note in data 30 aprile 2021 parte attrice opponente si riportava alle osservazioni avanzate da parte del proprio CTP, contestava la CTU espletata ritenuta non esaustiva.
Con ordinanza in data 6 maggio 2021 il giudice, viste le note di trattazione scritta di parte opponente in data 30 aprile 2021 e di parte opposta in data 30 aprile 2021, ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti e alle prove acquisite, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 gennaio 2023.
Con decreto in data 6 gennaio 2023 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 novembre 2023 in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per il deposito delle note fino al giorno dell'udienza.
Con note in data 18 novembre 2023 parte attrice opponente insisteva nel contestare le risultanze della CTU, chiedeva venissero forniti i chiarimenti richiesti sui quesiti nn.1,5; in subordine, precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto opposto ritenuto nullo e di nessun effetto;
nel merito dichiarare e ritenere non dovuti gli importi posti a base del decreto opposto;
in via gradata ritenere ed accertare comunque la minor somma dovuta anche in virtù di compensazione.
Con note in data 20 novembre 2023 parte convenuta opposta precisava le conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il loro accoglimento.
Seguiva la successiva udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta in data
1 ottobre 2024.
Con ordinanza in data 2 ottobre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevata la necessità di disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo, stante l'assegnazione allo stesso con decreto presidenziale del 3 settembre 2024 di 98 procedimenti del ruolo di altro magistrato trasferito, e di definire tra i predetti quelli di più antica iscrizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29 aprile 2025 con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza in data 29 aprile 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte appellante in data 28 aprile 2025 e da parte appellata in data 22 aprile 2025, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione. Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 30 giugno 2025 con la quale insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, ritenendo che nulla è dovuto alla in via subordinata, chiedeva di accertare CP_1
l'insussistenza del credito azionato in relazione al primo contratto, rilevando un credito vantato nei confronti di parte opposta nella misura accertata in CTU;
in Parte_1
relazione al secondo contratto chiedeva di accertare e ritenere il minor debito di entrambi gli opponenti come quantificato in CTU, compensare con quanto vantato nei confronti dell'opposta anche a titolo risarcitorio.
Parte convenuta opposta depositava comparsa conclusionale in data 30 giugno 2025 e memoria di replica in data 21 luglio 2025, atti con i quali ribadiva l'infondatezza dell'opposizione, insistendo per il rigetto della stessa;
sulle risultanze della CTU contabile, evidenziava, per il contratto di finanziamento n. 20078506813214, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non convenute le spese addebitate a titolo di indennità per ritardato pagamento di € 487,68, che il credito della banca andrebbe comunque ridotto a € 29.815,12, restando legittimi tutti gli altri importi;
sul contratto di finanziamento n. 20078506813202, ribadiva la corretta pattuizione delle condizioni economiche applicate alla carta revolving;
ribadiva doversi considerare la sola usura contrattuale non anche quella sopravvenuta senza alcuno storno di interessi;
riteneva non doversi considerare nel calcolo del tasso mensile gli importi addebitati a titolo di “Europe Assistance”; chiedeva la conferma del CP_ credito in € 5.797,94; evidenziava che è mera cessionaria del credito e non può essere CP_ portato l'eventuale credito dell'opponente a compensazione del maggior credito di e quest'ultima nulla dovrà restituire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta sotto l'aspetto della quantificazione delle somme dovute all'opposta.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto bancario e fondato su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e/o di interessi anatocistici vietati, è onere della CA (attrice in senso sostanziale) ai sensi dell'art.2697 c.c. produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire la piena prova di come si sia determinato il saldo debitore (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 23313/18); rimane onere dell'opponente (convenuto sostanziale) allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda;
il debitore che intenda provare la natura usuraria degli interessi applicati di cui all'art. 2 della L. n. 108 del 1996 ha però onere di dimostrare il superamento del tasso soglia, indicando i modi, i tempi e la misura del superamento stesso (Sez. U Sen. n. 19597/2020).
È infondata la eccezione di nullità dei contratti per carenza di prova scritta, avendo l'Istituto opposto prodotto le copie dei contratti (docc. 2 e 6 Controparte_3
fasc.monitorio) completi di sottoscrizione del Sig. e della Sig.ra Parte_1
nella qualità di coobbligata in relazione al contratto per prestito Parte_2 personale n. 20078506813214 datato 31/05/11; entrambi i contratti sono completi di sottoscrizione dei richiedenti anche con riferimento alla specifica approvazione delle condizioni generali.
Quanto al contratto n. 20078506813202, non è rilevante ai fini della validità ed efficacia del contratto la mancanza di data, essendo la stessa rinvenibile nell'ESTRATTO CONTO DEL
RAPPORTO in cui è riportata la Data di Apertura Conto del 24.09.2003.
Parte opposta ha prodotto a fondamento del credito azionato anche gli estratti conto integrali muniti di certificazione ex art.50 del T.U.B., che non risultano siano stati oggetto, durante il rapporto, di contestazione, e la cui approvazione in base al disposto dell'art. 1832 c.c., conferisce loro valore probatorio privilegiato. Peraltro, anche laddove gli estratti conto non risultino comunicati al correntista o siano da questi tempestivamente contestati, possono comunque essere valutati come elementi di prova (Cass. n. 22551/2018).
Dal perfezionamento dei contratti e dalla non contestata erogazione delle somme finanziate, discende direttamente l'obbligo del mutuatario di restituzione delle somme che il creditore alleghi non essere state restituite, salva la prova di cui è onerato il debitore opponente di dimostrare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa.
Con riferimento al quantum, parte opponente ha lamentato l'applicazione ai due contratti di cui al D.I. di tassi usurari, tenendo conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) comprensivo di tutti i costi effettivamente gravanti sul mutuatario, anche delle spese di assicurazione. Per quanto di interesse al caso di specie, si osserva come sia gli interessi convenzionali di mora che gli interessi corrispettivi sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura
(da ultimo Sez. Un. n.19597/2020). Tuttavia, i due interessi rispondono a presupposti diversi ed antitetici, essendo gli interessi corrispettivi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori sono costi eventuali posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento o del ritardato adempimento dell'obbligazione restitutoria.
La diversa natura e funzione di detti interessi, ai fini della rilevazione dell'usura, non consente di utilizzare il cosiddetto criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora ma richiede una valutazione separata e distinta dei due tassi (Cass. n. 14214/2022;
Sez. Un. n. 19597/2020), ricorrendo, ai fini del calcolo, per gli interessi corrispettivi alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Tuttavia, nei contratti di mutuo, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286 del
17/10/2019).
Ed ancora, ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto, conformemente con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., come modificato dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Si intende, dunque, chiaramente, doversi ricomprendere nel calcolo del TAEG ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente effettivamente sopporta in connessione con l'uso del credito.
Tra essi rientrano anche le polizze assicurative poste a garanzia del bene al cui acquisto il credito è finalizzato, ancorché non obbligatorie, essendo sufficiente che le spese risultino collegate alla concessione del credito, potendo la sussistenza del collegamento ritenersi presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e la concessione del finanziamento (Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 3025/2022; Cass.n. 8806/2017).
Contestualità che nel caso di specie sussiste in relazione ad entrambi i contratti bancari.
Ciò premesso, esperita la CTU contabile, con riferimento al Contratto n. 20078506813202 intercorso tra il sig. e la (pagg.
5-12 della CTU) il cui Pt_3 Controparte_3
credito è richiesto per € 5.797,94 (capitale € 4.566,86, rate scadute e non pagate € 1.200, €
31,08 interessi legali di mora) il CTU ha rilevato:
- la presenza del contratto, sebbene privo di data e numero, per la concessione di credito di
€ 3.000,00 da utilizzare mediante carta di credito revolving;
- la pattuizione per iscritto delle seguenti condizioni economiche: rata di rimborso minima mensile di € 175,00, TAN del 15,36% e tasso mensile dell'1,28%, TAEG del 16,48%, addebito mensile a titolo di assicurazione nella misura dell'1,73% della rata di rimborso;
- l'addebito sull'estratto conto di somme non pattuite per iscritto per complessivi €
3.397,10 (a titolo di quota associativa, Europe Assistance, spese di Controparte_5
sollecito, spese di bollo mensili, spese tenuta conto mensili, spese prelievo contanti);
- l'addebito di spese di assicurazione, convenute in contratto nella misura del 1.73% della rata di rimborso, ma modificate unilateralmente nel corso del rapporto dalla banca fino al
4% (Allegato 4 alla CTU).
Il CTU ha rielaborato il piano dei pagamenti e versamenti (Allegato 3 alla CTU) considerando le sole condizioni pattuite per iscritto, indicando per poste separate il capitale e gli interessi, ed ha espunto le spese non pattuite per iscritto.
In esito a detto ricalcolo ha accertato un credito a favore del sig. di €. 508,31. Parte_1
Il CTU ha constatato che il tasso di mora non è previsto nel contratto e non è stato applicato per tutta la durata del rapporto.
Sulla verifica dell'usura, il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG secondo il consueto algoritmo per tutto il periodo di esecuzione del contratto, tenuto conto di tutte le spese di fatto addebitate dalla banca, connesse all'erogazione del credito (Allegato 4 alla CTU) ed ha constatato il superamento del tasso soglia nel primo trimestre del 2004, da maggio a novembre del 2005 e nel secondo trimestre del 2009 (Allegato 5 alla CTU). Per i periodi di superamento del tasso soglia, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo con espunzione degli interessi passivi (Allegato 6 alla CTU) ed ha accertato un credito a favore del sig. ari ad euro 964,31. Parte_1
In relazione al contratto n. 20078506813214, stipulato in data 31.05.2011 dal sig.
e dalla sig.ra per la concessione di un Parte_1 Parte_2
credito di € 36.800,00, il CTU (pagg.12-16 dell'elaborato peritale) ha constatato la presenza delle condizioni economiche (n.rate e importo mensile, TAN 9,54%, TAEG 9,96%, spese mensili di assicurazione comprese nella rata di rimborso).
Il CTU, verificato il riepilogo contabile del rapporto prodotto in atti, ha constatato anche l'addebito nel corso del rapporto a titolo di indennità per ritardato pagamento pari all'8% della rata, per complessivi 487,68.
Sul punto il CTU ha precisato di aver espunto dai conteggi detto importo perché, sebbene presente la relativa previsione tra le "approvazioni specifiche" firmate dai sig.ri e Parte_1
la clausola è priva della sua quantificazione. Parte_2
Il CTU ha successivamente proceduto alla rielaborazione del piano dei pagamenti
(Allegato 9), considerando solo le condizioni pattuite per iscritto e determinabili, indicando per poste separate il capitale e gli interessi utilizzando la medesima metodologia applicata dalla banca, cd. alla francese.
Dal ricalcolo del capitale residuo, ha constatato un ammontare dovuto dall'opponente alla data del 05.03.2015, pari ad euro 27.646,18, già escluse le spese addebitate a titolo di indennità per ritardato pagamento di euro 487,68.
Il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG tenendo conto di tutte le spese certe effettivamente applicate, comprese le spese di assicurazione e le indennità di ritardo, confrontandolo con le soglie previste per le operazioni di “Credito Personale”, ed ha accertato che gli interessi corrispettivi non superano i tassi soglia per l'intera durata del rapporto.
Il CTU ha constatato che gli interessi di mora non sono stati pattuiti per iscritto e non risultano addebitati al cliente.
In esito all'esame il CTU (pag.18) ha concluso accertando che: - alla data del 05.03.2015 il sig. in riferimento al contratto n. 20078506813202 è creditore Parte_1 nei confronti della della somma di euro 964,31 (già al netto delle spese non CP_1 previste in contratto);
- alla data del 05.03.2015 il sig. e la sig.ra in riferimento al Parte_1 Parte_2
contratto n. 20078506813214 sono debitori nei confronti della della somma Controparte_3 di euro 27.646,18.
Dette risultanze vanno condivise, avendo il CTU operato conformemente alla normativa vigente ed alla giurisprudenza formatasi in materia e soprarichiamata.
In relazione al contratto n. 20078506813202 ed alle spese che il CTU ha accertato essere state addebitate al cliente ma non pattuite per iscritto, si rileva come, ad eccezione delle condizioni economiche indicate nel frontespizio della copia di contratto prodotta dall'opposta, il resto del documento risulta materialmente illeggibile tanto da impedire una verifica in senso positivo delle determinazioni contrattuali sugli ulteriori costi richiesti alla parte.
Ai sensi dell'art. 125 – bis, 5° comma del Testo unico bancario, nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e il creditore è onerato ex art.2697 c.c. di provare la pattuizione negoziata delle clausole che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente.
Con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente, era, dunque, onere del creditore opposto provare la pattuizione di tutte le spese addebitate e la diversa misura degli interessi applicati (in questi termini Cass. S.U. n. 19597/20).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta che gli addebiti non adeguatamente documentati non possono essere richiesti al cliente.
Quanto alle contestazioni sollevate da parte opposta relativamente al superamento del tasso soglia nel corso dello svolgimento del rapporto, cd. usura sopravvenuta, si richiama il principio enunciato dalla Cassazione secondo il quale, ove il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. n. 24675/2017).
Pertanto, non avendo parte opposta, che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., provato, con riferimento ai periodi per i quali il CTU ha accertato l'applicazione di interessi usurai, il diverso tasso entro soglia effettivamente applicato, la riscossione dei relativi interessi deve ritenersi un indebito, secondo il principio del favor debitoris, non potendosi considerare altrimenti leciti gli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto.
Ha, infatti, di recente affermato la Corte di cassazione che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra-legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto (in motivazione Ord. n.
27545/2023).
Dunque, deve ritenersi corretta l'espunzione operata dal CTU ai sensi dell'art. 1815
2°comma c.c. degli interessi passivi relativi ai periodi in usura.
Con riferimento al contratto n. 20078506813214, come accertato dal CTU e riconosciuto dall'opposta in sede di comparsa conclusionale, non è documentata la preventiva determinazione della misura dell'importo richiesto a titolo di indennità per ritardato pagamento.
Pertanto, la relativa clausola priva del criterio di calcolo della indennità applicata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., ferma restando la validità del contratto per il resto.
Dunque, correttamente il CTU in sede di ricalcolo della posizione debitoria ha espunto il relativo importo di € 487,68.
In conclusione, in esito al ricalcolo operato dal CTU, risulta in relazione al contratto n.
20078506813202 l'insussistenza della posizione debitoria e l'esistenza di un saldo a credito in favore dell'opponente nella misura determinata dall'ausiliario Parte_1
di euro 964,31 a titolo di oneri bancari non dovuti;
mentre, in relazione al contratto n. 20078506813214 gli opponenti Parte_1
e , coobbligata, sono debitori della somma di euro 27.646,18. Parte_2
Dunque, alla luce delle risultanze istruttorie, il decreto ingiuntivo n. 880/2018, in quanto emesso per il maggiore importo di € 36.100,74 nei confronti del debitore principale e di € 30.302,80 anche nei confronti della sig.ra n.q. di Parte_1 Parte_2
coobbligata, derivante dalla somma di due rapporti bancari, deve essere revocato.
Rideterminato il credito vantato dalla nei limiti di quanto accertato dal CTU, CP_1
ritenuto rilevante anche l'importo del controcredito accertato dal CTU in favore del debitore principale sul quale opera la compensazione, sussistendone i presupposti di cui all'art 1243, comma 2, c.c., l'importo dovuto dal debitore principale e dalla coobbligata, in solido tra loro, risulta pari a € 26.681,87 (€ 27.646,18 - 964,31), cui vanno aggiunti gli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
E infondata e va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva per difetto di prova della notifica al debitore dell'avvenuta cessione.
Preliminarmente si osserva come, per costante giurisprudenza, il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, o per risolvere il conflitto tra più cessionari, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta, ed anche ove sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 11436/2021).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto il contratto di cessione e documentato l'avvenuta notifica della comunicazione al debitore ceduto ed al coobbligato garante dell'intervenuta cessione con specifica indicazione dei rapporti oggetto dell'odierno giudizio.
Quanto alla contestata, da parte opponente, notifica a mezzo di raccomandata n.
665591581935 del 20/7/2017, si osserva come, in assenza di querela di falso, la notifica effettuata presso l'indirizzo del destinatario con sottoscrizione per ricevimento di soggetto qualificato come “incaricato” (doc.11 fasc. monitorio) deve ritenersi perfezionata. Si osserva, in ogni caso, che la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e si ritiene effettuata anche mediante la notifica del ricorso per ingiunzione
(da ultimo, Cass. n. 654 del 10/01/2025).
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per presunta violazione degli obblighi di correttezza e diligenza professionale, con riferimento alla fase precontrattuale, ex art. 1337, perché rimasta genericamente formulata e priva della necessaria prova, di cui era onerato il richiedente opponente, dell'insolvibilità del cliente, della consapevolezza da parte dell'istituto della situazione economica in cui versava e del nesso tra pregiudizio economico e la stipulazione dei contratti.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della richiesta formulata da parte opponente già in sede stragiudiziale (01.2015) alla creditrice cedente, e rimasta inevasa, della documentazione bancaria utile alla verifica della posizione debitoria.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto dell'8 aprile 2021, vengono definitivamente poste a carico di parte opponente e di parte opposta in misura paritaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2476/2018 del R.G.A.C, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il D.I. n. 880/2018 del 13.02.2018;
- condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, della minor somma di € 26.681,87, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU, già liquidate come da decreto dell'8 aprile 2021, definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura paritaria.
Lì, 23 luglio 2025 IL GIUDICE dott. Stefano Fava
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2476/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 29 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti CIOTTI C.F._2
Maria Teresa e CATARINACCI Giovanna, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI Marco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 29 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2018 i sig.ri e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
880/2018, emesso dal Tribunale di Latina in data 13.02.2018, notificato il 12.03.2018, con il quale, su ricorso n. R.G. 5394/2017 si ingiungeva loro il pagamento di € 30.302,80, in forza di due contratti bancari, oltre interessi di mora come da domanda e spese della procedura.
Parte opponente deduceva:
a) la nullità del contratto di finanziamento n.20078506813202 e l'inidoneità probatoria del documento allegato al monitorio sub 2;
b) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui ai contratti n.20078506813202 e n. 20078506813214;
c) la nullità dei due contratti per usurarietà e l'inefficacia delle relative clausole in relazione all'art. 33 Lettere e), f), i) e t) del Codice del Consumo;
d) la non debenza da parte di degli importi di cui al contratto Parte_2
n.20078506813202 (sub.2 fasc.mon.) privo della relativa sottoscrizione;
e) la carenza di legittimazione attiva sostanziale della cessionaria Controparte_2
in difetto di prova della comunicazione al debitore ceduto;
f) la violazione del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per mancata consegna di documentazione richiesta in data 8.01.2015 e per aver omesso la preventiva considerazione dello stato di indebitamento dei clienti;
Parte opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
nel merito, dichiarare e ritenere non dovuti gli importi azionati;
in via gradata, accertare la minor somma dovuta anche in virtù di compensazione per quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'art.1375 c.c., da quantificare in corso di giudizio o in via equitativa. Con il favore anche delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari. Si costituiva con comparsa in data 21 settembre 2018 in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., deducendo:
a) di agire nella qualità di cessionaria pro-soluto del credito della Controparte_3
(doc.03,07);
[...]
b) che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti del debitore principale per l'importo di € 36.100,74 (di cui € 5.797,94 per il contratto Parte_1
doc. 2 ed € 30.302,80 per il contratto doc. 6), e della sig.ra n.q. di Parte_2
coobbligata per l'importo di € 30.302,80 (relativamente al contratto di cui al doc. 6);
c) la non contestazione da parte opponente delle sottoscrizioni apposte ai contratti, dell'utilizzo della linea di credito, dell'erogazione del prestito personale, del contenuto delle missive di cui ai docc. 10 e 11 del monitorio, della notifica della cessione del CP credito e della intimazione al pagamento inviate da , degli estratti conto di cui al doc.4 e 8, della morosità nel pagamento del dovuto;
d) l'idoneità probatoria della documentazione prodotta;
e) di aver prodotto gli estratti conto integrali con certificato ex art. 50 TUB CP_3
non specificamente contestati dal debitore né in citazione, né nei termini di cui all'art
1832 cc e di cui all'art. 9 Condizioni Generali di contratto;
f) di aver inviato mensilmente al l'estratto conto contabile con il dettaglio Parte_1
della posizione;
g) la genericità dell'eccezione di usurarietà dei tassi;
h) la non rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura, non ricompresi dalle
Istruzioni di CA d'Italia nella rilevazione del TEGM;
i) che, comunque, gli interessi moratori sono stati calcolati sul solo importo capitale (di €
4.566,86) e applicati al tasso legale, come dimostra il Dettaglio Interessi di Mora (doc. 5 monitorio);
j) che le spese di assicurazione di carattere facoltativo non vanno incluse nel calcolo del
TEGM;
k) l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sulla validità del contratto;
l) che la è garante per il solo contratto di cui al doc.
6. regolarmente Parte_2
sottoscritto dalla stessa;
m) l'avvenuta notifica della intervenuta cessione del credito per entrambi i contratti con lettera raccomandata n. 665591581935 del 20.7.2017 (cfr. doc. 10 monitorio); n) l'irrilevanza della comunicazione della cessione ai fini della legittimazione attiva;
o) che l'indennità di contenzioso non rientra tre le ipotesi tassative di clausole vessatorie previste dall'art. 1341, comma 2 c.c.;
p) che l'indennità di contenzioso indicata sull'estratto conto per € 2.149,50 non è stata richiesta al debitore;
q) che comunque nella misura dell'indennità di contenzioso dell'8% del capitale residuo risultante dovuto e non si rinviene alcun squilibrio e/o eccessività della prestazione;
r) che nessun fenomeno usurario è presente nel caso di specie;
s) che nella determinazione del tasso di interesse vanno escluse le penali e le indennità, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 punto 4 DM Tesoro 8 luglio 1992;
t) l'infondatezza e la carenza di prova della eccepita violazione del principio di buona fede.
Parte convenuta opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, accertare che è creditrice nei CP_1
confronti del sig. della somma di € 36.100,74 e nei confronti della sig.ra Parte_1
della somma di € 30.302,80, ovvero quella diversa somma maggiore o Parte_2
minore che dovesse risultare dovuta, anche in via equitativa, oltre i successivi interessi di mora al tasso legale dalla data di presentazione del DI fino al saldo, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del monitorio.
All'udienza del 19 febbraio 2019 il giudice accoglieva l'istanza ex art.648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte attrice opponente rilevava che, contrariamente a quanto dedotto dalla opposta, il ha contestato i Parte_1
documenti prodotti dall'opposta (docc.4-6), l'utilizzo della linea di credito come da note inviate in data 08.01.2015 alla (all. 1), il ricevimento delle missive prodotte da CP_3
controparte, rilevando la mancanza della ricevuta di ritorno, contestando anche la sottoscrizione di tale soggetto non riferibile ad alcuno (pag. 5 CP_4 dell'opposizione); insisteva nelle eccezioni formulate in sede di opposizione e nella ammissione di CTU contabile. Con memoria di cui al terzo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte convenuta opposta si opponeva all'ammissione di CTU contabile di natura esplorativa rilevata la mancata produzione dei DM per la rilevazione del TEGM, con la conseguente impossibilità per il
Giudice e per l'eventuale CTU di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia;
insisteva per il rigetto dell'opposizione non risultando adempiuto l'onere probatorio gravante sull'opponente della prova dell'avvenuto adempimento.
All'udienza del 5 dicembre 2019 il giudice ammetteva la CTU contabile nominando la dott.ssa . Persona_1
Con istanza in data 23 dicembre 2019 parte opposta chiedeva la revoca e/o modifica dell'ordinanza ammissiva della CTU contabile, ritenuta errata e contraria a principi giurisprudenziali dettati da Cass. n. 29017/2018 e n. 2543/2019, stante l'omessa produzione da parte dell'opponente dei DM per la rilevazione del TEGM.
Con decreto in data 24 dicembre 2019 il giudice, rigettava l'istanza avanzata dalla difesa della opposta rilevato che la giurisprudenza citata nella istanza si riferiva CP_1 più propriamente ai rapporti tra il giudice e le parti regolati dal cd. principio dispositivo
(Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet) di cui all'art. 115 c.p.c., che in proposito
Cassazione n. 2543 del 30 gennaio 2019 ha ritenuto che il tasso degli interessi bancari applicato in un certo momento storico fa parte del patrimonio di comune conoscenza e, dunque, non necessariamente da provarsi da parte dell'onerato, per la sua facile accessibilità e i decreti ministeriali di cui all'istanza consistono nella mera “rilevazione” di tale tasso.
Dopo successivi rinvii d'ufficio, disposti anche a motivo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, all'udienza del 27 ottobre 2020 il giudice conferiva al nominato CTU il seguente incarico:
1. dica il CTU se i contratti e le condizioni contrattuali siano stati pattuiti per iscritto e quale sia
l'ammontare dovuto dall'opponente in virtù dei contratti di finanziamento in atti indicando per poste separate il capitale e gli interessi;
2. con riferimento agli interessi moratori, accerti se sono stati in concreto conteggiati, e li calcoli separatamente dagli interessi corrispettivi e li espunga dal dovuto solo se affetti da usurarietà anche sopravvenuta, in quest'ultimo caso limitatamente al periodo di sforamento dei tassi massimi consentiti (cfr. Cass. Civ. 27442/18); 3. determini il CTU quale sia il tasso di interesse effettivamente applicato secondo il principio di onnicomprensività indicato da Cass. Civ. 23192/17 e se il tasso eventualmente risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, solo se in concreto applicato, ecceda il TEGM per ciascun anno per il quale il rapporto ha avuto esecuzione;
4. se il tasso così ricostruito ecceda i tassi soglia previsti dalla legge, espunga dal calcolo gli interessi per i periodi di superamento del tasso soglia, salvo l'usura originaria nel qual caso decurti ogni tipo di interesse e proceda a quantificare il capitale da restituire;
5. determini il CTU se sono stati conteggiati dall'opposta ed addebitati all'opponente ulteriori voci a titolo di spese varie e li computi separatamente.
Con decreto in data 21 febbraio 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
Covid 19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020, il giudice disponeva la trattazione scritta mediante deposito di note per l'udienza del 6 maggio 2021.
Con istanza in data 2 novembre 2020 parte opposta chiedeva la revoca e/o modifica dell'ordinanza del 27/10/2020 con conseguente modifica dei quesiti di cui al punto 1) sulla verifica dell'usura sopravvenuta e 2) sulla sommatoria tra tassi corrispettivi e di mora, ritenuti erronei.
Con decreto in data 3 novembre 2020 il giudice rigettava l'istanza, considerato che alcun rilievo è stato sollevato dall'opposta alla udienza di conferimento dell'incarico al CTU, rilevato che gli argomenti posti a fondamento dell'istanza possono essere considerati in sede di decisone nel merito.
Il nominato CTU, Dott.ssa depositava in data 24 marzo 2021 l'elaborato Persona_1 peritale definitivo.
Con note in data 30 aprile 2021 parte opposta, quanto alle risultanze della CTU, concordava con le conclusioni relative al contratto di finanziamento N. 20078506813214 rappresentava, tuttavia, non doversi includere nel calcolo del TAEG i costi della polizza assicurativa di carattere facoltativo;
ribadiva non doversi considerare la verifica dell'usura sopravvenuta ma solo dell'originaria; rilevava l'assenza di usura contrattuale, insisteva per la conferma della somma ingiunta pari a €30.302,80 di cui €26.869,16 per capitale,
€3.250,80 per rate scadute, €183,16 per interessi legali;
sul contratto n. 20078506813202, rilevava la regolare pattuizione delle condizioni economiche applicate dalla ribadiva l'assenza di usura contrattuale tenuto conto CP_1
del momento di stipula del contratto.
Con note in data 30 aprile 2021 parte attrice opponente si riportava alle osservazioni avanzate da parte del proprio CTP, contestava la CTU espletata ritenuta non esaustiva.
Con ordinanza in data 6 maggio 2021 il giudice, viste le note di trattazione scritta di parte opponente in data 30 aprile 2021 e di parte opposta in data 30 aprile 2021, ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti e alle prove acquisite, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 gennaio 2023.
Con decreto in data 6 gennaio 2023 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 novembre 2023 in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per il deposito delle note fino al giorno dell'udienza.
Con note in data 18 novembre 2023 parte attrice opponente insisteva nel contestare le risultanze della CTU, chiedeva venissero forniti i chiarimenti richiesti sui quesiti nn.1,5; in subordine, precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto opposto ritenuto nullo e di nessun effetto;
nel merito dichiarare e ritenere non dovuti gli importi posti a base del decreto opposto;
in via gradata ritenere ed accertare comunque la minor somma dovuta anche in virtù di compensazione.
Con note in data 20 novembre 2023 parte convenuta opposta precisava le conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il loro accoglimento.
Seguiva la successiva udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta in data
1 ottobre 2024.
Con ordinanza in data 2 ottobre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevata la necessità di disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo, stante l'assegnazione allo stesso con decreto presidenziale del 3 settembre 2024 di 98 procedimenti del ruolo di altro magistrato trasferito, e di definire tra i predetti quelli di più antica iscrizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29 aprile 2025 con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza in data 29 aprile 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte appellante in data 28 aprile 2025 e da parte appellata in data 22 aprile 2025, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione. Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 30 giugno 2025 con la quale insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, ritenendo che nulla è dovuto alla in via subordinata, chiedeva di accertare CP_1
l'insussistenza del credito azionato in relazione al primo contratto, rilevando un credito vantato nei confronti di parte opposta nella misura accertata in CTU;
in Parte_1
relazione al secondo contratto chiedeva di accertare e ritenere il minor debito di entrambi gli opponenti come quantificato in CTU, compensare con quanto vantato nei confronti dell'opposta anche a titolo risarcitorio.
Parte convenuta opposta depositava comparsa conclusionale in data 30 giugno 2025 e memoria di replica in data 21 luglio 2025, atti con i quali ribadiva l'infondatezza dell'opposizione, insistendo per il rigetto della stessa;
sulle risultanze della CTU contabile, evidenziava, per il contratto di finanziamento n. 20078506813214, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non convenute le spese addebitate a titolo di indennità per ritardato pagamento di € 487,68, che il credito della banca andrebbe comunque ridotto a € 29.815,12, restando legittimi tutti gli altri importi;
sul contratto di finanziamento n. 20078506813202, ribadiva la corretta pattuizione delle condizioni economiche applicate alla carta revolving;
ribadiva doversi considerare la sola usura contrattuale non anche quella sopravvenuta senza alcuno storno di interessi;
riteneva non doversi considerare nel calcolo del tasso mensile gli importi addebitati a titolo di “Europe Assistance”; chiedeva la conferma del CP_ credito in € 5.797,94; evidenziava che è mera cessionaria del credito e non può essere CP_ portato l'eventuale credito dell'opponente a compensazione del maggior credito di e quest'ultima nulla dovrà restituire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta sotto l'aspetto della quantificazione delle somme dovute all'opposta.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto bancario e fondato su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e/o di interessi anatocistici vietati, è onere della CA (attrice in senso sostanziale) ai sensi dell'art.2697 c.c. produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire la piena prova di come si sia determinato il saldo debitore (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 23313/18); rimane onere dell'opponente (convenuto sostanziale) allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda;
il debitore che intenda provare la natura usuraria degli interessi applicati di cui all'art. 2 della L. n. 108 del 1996 ha però onere di dimostrare il superamento del tasso soglia, indicando i modi, i tempi e la misura del superamento stesso (Sez. U Sen. n. 19597/2020).
È infondata la eccezione di nullità dei contratti per carenza di prova scritta, avendo l'Istituto opposto prodotto le copie dei contratti (docc. 2 e 6 Controparte_3
fasc.monitorio) completi di sottoscrizione del Sig. e della Sig.ra Parte_1
nella qualità di coobbligata in relazione al contratto per prestito Parte_2 personale n. 20078506813214 datato 31/05/11; entrambi i contratti sono completi di sottoscrizione dei richiedenti anche con riferimento alla specifica approvazione delle condizioni generali.
Quanto al contratto n. 20078506813202, non è rilevante ai fini della validità ed efficacia del contratto la mancanza di data, essendo la stessa rinvenibile nell'ESTRATTO CONTO DEL
RAPPORTO in cui è riportata la Data di Apertura Conto del 24.09.2003.
Parte opposta ha prodotto a fondamento del credito azionato anche gli estratti conto integrali muniti di certificazione ex art.50 del T.U.B., che non risultano siano stati oggetto, durante il rapporto, di contestazione, e la cui approvazione in base al disposto dell'art. 1832 c.c., conferisce loro valore probatorio privilegiato. Peraltro, anche laddove gli estratti conto non risultino comunicati al correntista o siano da questi tempestivamente contestati, possono comunque essere valutati come elementi di prova (Cass. n. 22551/2018).
Dal perfezionamento dei contratti e dalla non contestata erogazione delle somme finanziate, discende direttamente l'obbligo del mutuatario di restituzione delle somme che il creditore alleghi non essere state restituite, salva la prova di cui è onerato il debitore opponente di dimostrare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa.
Con riferimento al quantum, parte opponente ha lamentato l'applicazione ai due contratti di cui al D.I. di tassi usurari, tenendo conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) comprensivo di tutti i costi effettivamente gravanti sul mutuatario, anche delle spese di assicurazione. Per quanto di interesse al caso di specie, si osserva come sia gli interessi convenzionali di mora che gli interessi corrispettivi sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura
(da ultimo Sez. Un. n.19597/2020). Tuttavia, i due interessi rispondono a presupposti diversi ed antitetici, essendo gli interessi corrispettivi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori sono costi eventuali posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento o del ritardato adempimento dell'obbligazione restitutoria.
La diversa natura e funzione di detti interessi, ai fini della rilevazione dell'usura, non consente di utilizzare il cosiddetto criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora ma richiede una valutazione separata e distinta dei due tassi (Cass. n. 14214/2022;
Sez. Un. n. 19597/2020), ricorrendo, ai fini del calcolo, per gli interessi corrispettivi alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Tuttavia, nei contratti di mutuo, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286 del
17/10/2019).
Ed ancora, ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto, conformemente con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., come modificato dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Si intende, dunque, chiaramente, doversi ricomprendere nel calcolo del TAEG ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente effettivamente sopporta in connessione con l'uso del credito.
Tra essi rientrano anche le polizze assicurative poste a garanzia del bene al cui acquisto il credito è finalizzato, ancorché non obbligatorie, essendo sufficiente che le spese risultino collegate alla concessione del credito, potendo la sussistenza del collegamento ritenersi presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e la concessione del finanziamento (Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 3025/2022; Cass.n. 8806/2017).
Contestualità che nel caso di specie sussiste in relazione ad entrambi i contratti bancari.
Ciò premesso, esperita la CTU contabile, con riferimento al Contratto n. 20078506813202 intercorso tra il sig. e la (pagg.
5-12 della CTU) il cui Pt_3 Controparte_3
credito è richiesto per € 5.797,94 (capitale € 4.566,86, rate scadute e non pagate € 1.200, €
31,08 interessi legali di mora) il CTU ha rilevato:
- la presenza del contratto, sebbene privo di data e numero, per la concessione di credito di
€ 3.000,00 da utilizzare mediante carta di credito revolving;
- la pattuizione per iscritto delle seguenti condizioni economiche: rata di rimborso minima mensile di € 175,00, TAN del 15,36% e tasso mensile dell'1,28%, TAEG del 16,48%, addebito mensile a titolo di assicurazione nella misura dell'1,73% della rata di rimborso;
- l'addebito sull'estratto conto di somme non pattuite per iscritto per complessivi €
3.397,10 (a titolo di quota associativa, Europe Assistance, spese di Controparte_5
sollecito, spese di bollo mensili, spese tenuta conto mensili, spese prelievo contanti);
- l'addebito di spese di assicurazione, convenute in contratto nella misura del 1.73% della rata di rimborso, ma modificate unilateralmente nel corso del rapporto dalla banca fino al
4% (Allegato 4 alla CTU).
Il CTU ha rielaborato il piano dei pagamenti e versamenti (Allegato 3 alla CTU) considerando le sole condizioni pattuite per iscritto, indicando per poste separate il capitale e gli interessi, ed ha espunto le spese non pattuite per iscritto.
In esito a detto ricalcolo ha accertato un credito a favore del sig. di €. 508,31. Parte_1
Il CTU ha constatato che il tasso di mora non è previsto nel contratto e non è stato applicato per tutta la durata del rapporto.
Sulla verifica dell'usura, il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG secondo il consueto algoritmo per tutto il periodo di esecuzione del contratto, tenuto conto di tutte le spese di fatto addebitate dalla banca, connesse all'erogazione del credito (Allegato 4 alla CTU) ed ha constatato il superamento del tasso soglia nel primo trimestre del 2004, da maggio a novembre del 2005 e nel secondo trimestre del 2009 (Allegato 5 alla CTU). Per i periodi di superamento del tasso soglia, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo con espunzione degli interessi passivi (Allegato 6 alla CTU) ed ha accertato un credito a favore del sig. ari ad euro 964,31. Parte_1
In relazione al contratto n. 20078506813214, stipulato in data 31.05.2011 dal sig.
e dalla sig.ra per la concessione di un Parte_1 Parte_2
credito di € 36.800,00, il CTU (pagg.12-16 dell'elaborato peritale) ha constatato la presenza delle condizioni economiche (n.rate e importo mensile, TAN 9,54%, TAEG 9,96%, spese mensili di assicurazione comprese nella rata di rimborso).
Il CTU, verificato il riepilogo contabile del rapporto prodotto in atti, ha constatato anche l'addebito nel corso del rapporto a titolo di indennità per ritardato pagamento pari all'8% della rata, per complessivi 487,68.
Sul punto il CTU ha precisato di aver espunto dai conteggi detto importo perché, sebbene presente la relativa previsione tra le "approvazioni specifiche" firmate dai sig.ri e Parte_1
la clausola è priva della sua quantificazione. Parte_2
Il CTU ha successivamente proceduto alla rielaborazione del piano dei pagamenti
(Allegato 9), considerando solo le condizioni pattuite per iscritto e determinabili, indicando per poste separate il capitale e gli interessi utilizzando la medesima metodologia applicata dalla banca, cd. alla francese.
Dal ricalcolo del capitale residuo, ha constatato un ammontare dovuto dall'opponente alla data del 05.03.2015, pari ad euro 27.646,18, già escluse le spese addebitate a titolo di indennità per ritardato pagamento di euro 487,68.
Il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG tenendo conto di tutte le spese certe effettivamente applicate, comprese le spese di assicurazione e le indennità di ritardo, confrontandolo con le soglie previste per le operazioni di “Credito Personale”, ed ha accertato che gli interessi corrispettivi non superano i tassi soglia per l'intera durata del rapporto.
Il CTU ha constatato che gli interessi di mora non sono stati pattuiti per iscritto e non risultano addebitati al cliente.
In esito all'esame il CTU (pag.18) ha concluso accertando che: - alla data del 05.03.2015 il sig. in riferimento al contratto n. 20078506813202 è creditore Parte_1 nei confronti della della somma di euro 964,31 (già al netto delle spese non CP_1 previste in contratto);
- alla data del 05.03.2015 il sig. e la sig.ra in riferimento al Parte_1 Parte_2
contratto n. 20078506813214 sono debitori nei confronti della della somma Controparte_3 di euro 27.646,18.
Dette risultanze vanno condivise, avendo il CTU operato conformemente alla normativa vigente ed alla giurisprudenza formatasi in materia e soprarichiamata.
In relazione al contratto n. 20078506813202 ed alle spese che il CTU ha accertato essere state addebitate al cliente ma non pattuite per iscritto, si rileva come, ad eccezione delle condizioni economiche indicate nel frontespizio della copia di contratto prodotta dall'opposta, il resto del documento risulta materialmente illeggibile tanto da impedire una verifica in senso positivo delle determinazioni contrattuali sugli ulteriori costi richiesti alla parte.
Ai sensi dell'art. 125 – bis, 5° comma del Testo unico bancario, nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e il creditore è onerato ex art.2697 c.c. di provare la pattuizione negoziata delle clausole che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente.
Con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente, era, dunque, onere del creditore opposto provare la pattuizione di tutte le spese addebitate e la diversa misura degli interessi applicati (in questi termini Cass. S.U. n. 19597/20).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta che gli addebiti non adeguatamente documentati non possono essere richiesti al cliente.
Quanto alle contestazioni sollevate da parte opposta relativamente al superamento del tasso soglia nel corso dello svolgimento del rapporto, cd. usura sopravvenuta, si richiama il principio enunciato dalla Cassazione secondo il quale, ove il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. n. 24675/2017).
Pertanto, non avendo parte opposta, che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., provato, con riferimento ai periodi per i quali il CTU ha accertato l'applicazione di interessi usurai, il diverso tasso entro soglia effettivamente applicato, la riscossione dei relativi interessi deve ritenersi un indebito, secondo il principio del favor debitoris, non potendosi considerare altrimenti leciti gli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto.
Ha, infatti, di recente affermato la Corte di cassazione che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra-legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto (in motivazione Ord. n.
27545/2023).
Dunque, deve ritenersi corretta l'espunzione operata dal CTU ai sensi dell'art. 1815
2°comma c.c. degli interessi passivi relativi ai periodi in usura.
Con riferimento al contratto n. 20078506813214, come accertato dal CTU e riconosciuto dall'opposta in sede di comparsa conclusionale, non è documentata la preventiva determinazione della misura dell'importo richiesto a titolo di indennità per ritardato pagamento.
Pertanto, la relativa clausola priva del criterio di calcolo della indennità applicata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., ferma restando la validità del contratto per il resto.
Dunque, correttamente il CTU in sede di ricalcolo della posizione debitoria ha espunto il relativo importo di € 487,68.
In conclusione, in esito al ricalcolo operato dal CTU, risulta in relazione al contratto n.
20078506813202 l'insussistenza della posizione debitoria e l'esistenza di un saldo a credito in favore dell'opponente nella misura determinata dall'ausiliario Parte_1
di euro 964,31 a titolo di oneri bancari non dovuti;
mentre, in relazione al contratto n. 20078506813214 gli opponenti Parte_1
e , coobbligata, sono debitori della somma di euro 27.646,18. Parte_2
Dunque, alla luce delle risultanze istruttorie, il decreto ingiuntivo n. 880/2018, in quanto emesso per il maggiore importo di € 36.100,74 nei confronti del debitore principale e di € 30.302,80 anche nei confronti della sig.ra n.q. di Parte_1 Parte_2
coobbligata, derivante dalla somma di due rapporti bancari, deve essere revocato.
Rideterminato il credito vantato dalla nei limiti di quanto accertato dal CTU, CP_1
ritenuto rilevante anche l'importo del controcredito accertato dal CTU in favore del debitore principale sul quale opera la compensazione, sussistendone i presupposti di cui all'art 1243, comma 2, c.c., l'importo dovuto dal debitore principale e dalla coobbligata, in solido tra loro, risulta pari a € 26.681,87 (€ 27.646,18 - 964,31), cui vanno aggiunti gli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
E infondata e va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva per difetto di prova della notifica al debitore dell'avvenuta cessione.
Preliminarmente si osserva come, per costante giurisprudenza, il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, o per risolvere il conflitto tra più cessionari, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta, ed anche ove sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 11436/2021).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto il contratto di cessione e documentato l'avvenuta notifica della comunicazione al debitore ceduto ed al coobbligato garante dell'intervenuta cessione con specifica indicazione dei rapporti oggetto dell'odierno giudizio.
Quanto alla contestata, da parte opponente, notifica a mezzo di raccomandata n.
665591581935 del 20/7/2017, si osserva come, in assenza di querela di falso, la notifica effettuata presso l'indirizzo del destinatario con sottoscrizione per ricevimento di soggetto qualificato come “incaricato” (doc.11 fasc. monitorio) deve ritenersi perfezionata. Si osserva, in ogni caso, che la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e si ritiene effettuata anche mediante la notifica del ricorso per ingiunzione
(da ultimo, Cass. n. 654 del 10/01/2025).
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per presunta violazione degli obblighi di correttezza e diligenza professionale, con riferimento alla fase precontrattuale, ex art. 1337, perché rimasta genericamente formulata e priva della necessaria prova, di cui era onerato il richiedente opponente, dell'insolvibilità del cliente, della consapevolezza da parte dell'istituto della situazione economica in cui versava e del nesso tra pregiudizio economico e la stipulazione dei contratti.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della richiesta formulata da parte opponente già in sede stragiudiziale (01.2015) alla creditrice cedente, e rimasta inevasa, della documentazione bancaria utile alla verifica della posizione debitoria.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto dell'8 aprile 2021, vengono definitivamente poste a carico di parte opponente e di parte opposta in misura paritaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2476/2018 del R.G.A.C, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il D.I. n. 880/2018 del 13.02.2018;
- condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, della minor somma di € 26.681,87, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU, già liquidate come da decreto dell'8 aprile 2021, definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura paritaria.
Lì, 23 luglio 2025 IL GIUDICE dott. Stefano Fava