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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1419/2024
Udienza del 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dalle parti resistenti ed;
CP_1 CP_2
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1419/2024 promossa DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Palermo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 pore
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Folino Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
(C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Genovese
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento - eccezione di giudicato.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2022 90002568 21/000, ricevuta in data 02/05/2024 (doc. n. 1 allegato al ricorso), relativamente ai seguenti titoli esecutivi in essa, tra gli altri, riportati:
i) cartellan. 03020110026918716000 (ente creditore: ); CP_2
ii) cartella n. 03020140003565751000 (ente creditore: ); CP_2
iii) avviso di addebito n. 33020112000138220000; iv) avviso di addebito n. 33020112000185528000;
v) avviso di addebito n. 33020112000411859000; vi) avviso di addebito n. 33020112000507788000; vii) avviso di addebito n. 33020120000081112000; viii) avviso di addebito n. 33020120000571479000; ix) avviso di addebito n. 33020120001105728000;
x) avviso di addebito n. 33020120001533225000; xi) avviso di addebito n. 33020120002357483000; xii) avviso di addebito n. 33020130000545380000.
1.1. A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'intervenuto giudicato di annullamento.
Le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito sopra indicati e richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata erano stati, infatti, già impugnati innanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
Lavoro, che, con sentenza n. 504/2022 del 16/06/2022, aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo per intervenuta prescrizione dei crediti ad essi sottesi (doc. n. 2 allegato al ricorso).
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito sopra indicati.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso, anche per le eventuali spese di lite.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso nei propri confronti relativamente alle cartelle esattoriali, in quanto già proposto altro ricorso (avente le stesse parti e lo stesso oggetto) innanzi Tribunale di Catanzaro, conclusosi con sentenza n.
504/2022, passata in giudicato, che ha dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi recati dal ruolo e la relativa inesigibilità;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione nei propri confronti e dichiararne l'estromissione dal presente giudizio, essendo carente di legittimazione passiva in quanto completamente estraneo alle vicende successive alla formazione del ruolo e, in particolare, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta;
- in via gradata, condannare l' in Controparte_5 quanto unico e legittimo contraddittore della notifica dell'intimazione di pagamento;
- in via subordinata e nel merito, nel caso in cui non fosse accolta l'istanza di estromissione, in adesione alla richiesta di intervenuta prescrizione del credito, disporre la compensazione delle spese del giudizio.
4. Si è altresì costituita l' che ha Controparte_5
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
concluso per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, comunque, di cessazione della materia del contendere.
5. Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pur avendovi aderito la stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta (dovendo il giudice verificare d'ufficio se essa si configuri effettivamente a prescindere dalle deduzioni delle parti), poiché dagli estratti di ruolo prodotti dall' si evince CP_5 che «Le cartelle e il ruolo degli avvisi di addebito di cui alla sentenza risultano essere stati sospesi con Dw 3693658 del 4.7.2022 con decorrenza 16.6.2022, flusso dell'8.9.2022» (così a pag. 2 della memoria di costituzione di ). CP_6
Non vi è quindi ancora stato lo sgravio totale delle somme indicate nell'intimazione, ma solo una semplice sospensione della riscossione dei relativi importi.
Peraltro, l' non ha neppure documentato che, CP_5 successivamente alla “rinotifica” dell'intimazione (che sarebbe
“occorsa per un mero errore materiale a seguito della restituzione dello stesso al mittente”: così a pag. 2 della memoria di costituzione di ), abbia comunicato al ricorrente di aver provveduto, in via CP_6 di autotutela, ad annullare in parte qua l'intimazione di pagamento.
5.1. Invero, è pacifico, incontestato e documentato che le due cartelle ed i dieci avvisi di addebito sopra indicati siano stati annullati con sentenza n. 504/2022 del 16/06/2022, ormai passata in giudicato.
Ne consegue che, essendo incontestato che l'intimazione sia stata ricevuta dal ricorrente nel 2024 (e, comunque, irrilevante se il ricevimento sia avvenuto in data 02/05/2024 oppure in data
12/02/2024, atteso che l'opposizione all'esecuzione non è soggetta a termini di decadenza), ed essendo comunque pacifico che dopo la sentenza di annullamento del 16/06/2022 l' (seppur per CP_5
“mero errore materiale”) abbia provveduto (presumibilmente nel corso dello stesso anno 2024) alla “rinotifica” dell'atto di intimazione,
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
nonostante essa sia stata parte (costituita) del giudizio definito con la citata sentenza n. 504/2022, l'intimazione deve essere dichiarata nulla limitatamente alle cartelle ed agli avvisi già dichiarati prescritti con la menzionata sentenza (e sopra specificamente elencati).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei soli rapporti tra il ricorrente e la resistente che Controparte_5 aveva tutto il tempo (dopo il primo tentativo di notifica e la sua restituzione al mittente) per provvedere ad epurare l'intimazione di pagamento dalle cartelle e dagli avvisi di addebito annullati con la sentenza del 16/06/2022 (considerato che la rinotifica è stata pacificamente eseguita, seppur per mero errore, dopo l'emissione della sentenza).
6.1. Le spese devono essere invece integralmente compensate nei rapporti tra il ricorrente e gli Enti previdenziali resistenti ( ed CP_1
considerato che alcun addebito può essere mosso ai predetti, CP_2 atteso che, essendo l'Agenzia vincolata al giudicato della sentenza
(avendo partecipato al relativo giudizio), essa avrebbe dovuto tempestivamente e spontaneamente adeguarvisi provvedendo nel senso sopra indicato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n. 030 2022 90002568 21/000 notificata al ricorrente ovvero Parte_1 limitatamente ai seguenti atti in essa richiamati:
i) cartella n. 03020110026918716000 (ente creditore:
; CP_2
ii) cartella n. 03020140003565751000 (ente creditore:
; CP_2
iii) avviso di addebito n. 33020112000138220000;
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
iv) avviso di addebito n. 33020112000185528000;
v) avviso di addebito n. 33020112000411859000; vi) avviso di addebito n. 33020112000507788000; vii) avviso di addebito n. 33020120000081112000; viii) avviso di addebito n. 33020120000571479000; ix) avviso di addebito n. 33020120001105728000;
x) avviso di addebito n. 33020120001533225000; xi) avviso di addebito n. 33020120002357483000; xii) avviso di addebito n. 33020130000545380000;
- condanna la resistente Controparte_5 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Giuseppe Palermo;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed i resistenti ed CP_1 CP_2
Così deciso in Catanzaro, in data 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dalle parti resistenti ed;
CP_1 CP_2
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1419/2024 promossa DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Palermo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 pore
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Folino Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
(C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Genovese
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento - eccezione di giudicato.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2022 90002568 21/000, ricevuta in data 02/05/2024 (doc. n. 1 allegato al ricorso), relativamente ai seguenti titoli esecutivi in essa, tra gli altri, riportati:
i) cartellan. 03020110026918716000 (ente creditore: ); CP_2
ii) cartella n. 03020140003565751000 (ente creditore: ); CP_2
iii) avviso di addebito n. 33020112000138220000; iv) avviso di addebito n. 33020112000185528000;
v) avviso di addebito n. 33020112000411859000; vi) avviso di addebito n. 33020112000507788000; vii) avviso di addebito n. 33020120000081112000; viii) avviso di addebito n. 33020120000571479000; ix) avviso di addebito n. 33020120001105728000;
x) avviso di addebito n. 33020120001533225000; xi) avviso di addebito n. 33020120002357483000; xii) avviso di addebito n. 33020130000545380000.
1.1. A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'intervenuto giudicato di annullamento.
Le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito sopra indicati e richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata erano stati, infatti, già impugnati innanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
Lavoro, che, con sentenza n. 504/2022 del 16/06/2022, aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo per intervenuta prescrizione dei crediti ad essi sottesi (doc. n. 2 allegato al ricorso).
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito sopra indicati.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso, anche per le eventuali spese di lite.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso nei propri confronti relativamente alle cartelle esattoriali, in quanto già proposto altro ricorso (avente le stesse parti e lo stesso oggetto) innanzi Tribunale di Catanzaro, conclusosi con sentenza n.
504/2022, passata in giudicato, che ha dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi recati dal ruolo e la relativa inesigibilità;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione nei propri confronti e dichiararne l'estromissione dal presente giudizio, essendo carente di legittimazione passiva in quanto completamente estraneo alle vicende successive alla formazione del ruolo e, in particolare, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta;
- in via gradata, condannare l' in Controparte_5 quanto unico e legittimo contraddittore della notifica dell'intimazione di pagamento;
- in via subordinata e nel merito, nel caso in cui non fosse accolta l'istanza di estromissione, in adesione alla richiesta di intervenuta prescrizione del credito, disporre la compensazione delle spese del giudizio.
4. Si è altresì costituita l' che ha Controparte_5
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concluso per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, comunque, di cessazione della materia del contendere.
5. Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pur avendovi aderito la stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta (dovendo il giudice verificare d'ufficio se essa si configuri effettivamente a prescindere dalle deduzioni delle parti), poiché dagli estratti di ruolo prodotti dall' si evince CP_5 che «Le cartelle e il ruolo degli avvisi di addebito di cui alla sentenza risultano essere stati sospesi con Dw 3693658 del 4.7.2022 con decorrenza 16.6.2022, flusso dell'8.9.2022» (così a pag. 2 della memoria di costituzione di ). CP_6
Non vi è quindi ancora stato lo sgravio totale delle somme indicate nell'intimazione, ma solo una semplice sospensione della riscossione dei relativi importi.
Peraltro, l' non ha neppure documentato che, CP_5 successivamente alla “rinotifica” dell'intimazione (che sarebbe
“occorsa per un mero errore materiale a seguito della restituzione dello stesso al mittente”: così a pag. 2 della memoria di costituzione di ), abbia comunicato al ricorrente di aver provveduto, in via CP_6 di autotutela, ad annullare in parte qua l'intimazione di pagamento.
5.1. Invero, è pacifico, incontestato e documentato che le due cartelle ed i dieci avvisi di addebito sopra indicati siano stati annullati con sentenza n. 504/2022 del 16/06/2022, ormai passata in giudicato.
Ne consegue che, essendo incontestato che l'intimazione sia stata ricevuta dal ricorrente nel 2024 (e, comunque, irrilevante se il ricevimento sia avvenuto in data 02/05/2024 oppure in data
12/02/2024, atteso che l'opposizione all'esecuzione non è soggetta a termini di decadenza), ed essendo comunque pacifico che dopo la sentenza di annullamento del 16/06/2022 l' (seppur per CP_5
“mero errore materiale”) abbia provveduto (presumibilmente nel corso dello stesso anno 2024) alla “rinotifica” dell'atto di intimazione,
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1419/2024
nonostante essa sia stata parte (costituita) del giudizio definito con la citata sentenza n. 504/2022, l'intimazione deve essere dichiarata nulla limitatamente alle cartelle ed agli avvisi già dichiarati prescritti con la menzionata sentenza (e sopra specificamente elencati).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei soli rapporti tra il ricorrente e la resistente che Controparte_5 aveva tutto il tempo (dopo il primo tentativo di notifica e la sua restituzione al mittente) per provvedere ad epurare l'intimazione di pagamento dalle cartelle e dagli avvisi di addebito annullati con la sentenza del 16/06/2022 (considerato che la rinotifica è stata pacificamente eseguita, seppur per mero errore, dopo l'emissione della sentenza).
6.1. Le spese devono essere invece integralmente compensate nei rapporti tra il ricorrente e gli Enti previdenziali resistenti ( ed CP_1
considerato che alcun addebito può essere mosso ai predetti, CP_2 atteso che, essendo l'Agenzia vincolata al giudicato della sentenza
(avendo partecipato al relativo giudizio), essa avrebbe dovuto tempestivamente e spontaneamente adeguarvisi provvedendo nel senso sopra indicato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n. 030 2022 90002568 21/000 notificata al ricorrente ovvero Parte_1 limitatamente ai seguenti atti in essa richiamati:
i) cartella n. 03020110026918716000 (ente creditore:
; CP_2
ii) cartella n. 03020140003565751000 (ente creditore:
; CP_2
iii) avviso di addebito n. 33020112000138220000;
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iv) avviso di addebito n. 33020112000185528000;
v) avviso di addebito n. 33020112000411859000; vi) avviso di addebito n. 33020112000507788000; vii) avviso di addebito n. 33020120000081112000; viii) avviso di addebito n. 33020120000571479000; ix) avviso di addebito n. 33020120001105728000;
x) avviso di addebito n. 33020120001533225000; xi) avviso di addebito n. 33020120002357483000; xii) avviso di addebito n. 33020130000545380000;
- condanna la resistente Controparte_5 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Giuseppe Palermo;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed i resistenti ed CP_1 CP_2
Così deciso in Catanzaro, in data 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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