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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17723 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42760/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Patrizia Scafuto, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato il 18.10.2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e del divorzio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: le parti hanno contratto matrimonio civile in Cercola (NA) in data 4.10.2018; dal matrimonio non sono nati figli;
il rapporto coniugale si è irrimediabilmente deteriorato a causa dei comportamenti anaffettivi ed opprimenti della moglie, caratterizzati
da una condotta prevaricatoria atta ad imporre la propria volontà, nonché da una
morbosa e ingiustificata gelosia;
il ricorrente svolge da anni l'attività di impiegato presso la Società Digital Team S.r.l. con sede in Roma alla Via
Giambattista Viotti n. 44 , mentre svolge lavori saltuari oppure CP_1
part time come babysitter, collaboratrice domestica.
Non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia.
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito ed il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni ed ha ordinato la discussione orale.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio civile in Cercola (NA) il 4.10.2018;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto
00341, parte II, serie C05);
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
NI TT AR NZ
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42760/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Patrizia Scafuto, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato il 18.10.2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e del divorzio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: le parti hanno contratto matrimonio civile in Cercola (NA) in data 4.10.2018; dal matrimonio non sono nati figli;
il rapporto coniugale si è irrimediabilmente deteriorato a causa dei comportamenti anaffettivi ed opprimenti della moglie, caratterizzati
da una condotta prevaricatoria atta ad imporre la propria volontà, nonché da una
morbosa e ingiustificata gelosia;
il ricorrente svolge da anni l'attività di impiegato presso la Società Digital Team S.r.l. con sede in Roma alla Via
Giambattista Viotti n. 44 , mentre svolge lavori saltuari oppure CP_1
part time come babysitter, collaboratrice domestica.
Non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia.
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito ed il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni ed ha ordinato la discussione orale.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio civile in Cercola (NA) il 4.10.2018;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto
00341, parte II, serie C05);
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
NI TT AR NZ
pagina 3 di 3