Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.
Articolo 1 della Legge 9 aprile 1990, n. 97
Articolo 2
- Legge 9 aprile 1990, n. 97
Articolo 1 della Legge 9 aprile 1990, n. 97
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3 maggio 1990
3 maggio 1990