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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/07/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Alessandra Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Caltanissetta, Viale della Regione n. 30, presso lo Studio NG
Avvocati e e rappresen- CP_1 Controparte_2
tato e difeso dall'Avv. FRANCESCA GIUNTA (C.F.
pec: giu- C.F._2 Email_1
sta procura in atti;
- attore -
E
, già Controparte_3
, in persona del Ministro Controparte_4
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distret- tuale dello Stato di Caltanissetta (pec:
, presso i cui uffici siti in Email_2
Caltanissetta, Via Libertà n. 174, è domiciliato ex lege;
- convenuto –
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1269/2022
Parte_2
, in persona del legale rappresentate pro tempo-
[...]
re, (C.F.: ), con sede in Caltanissetta in Viale P.IVA_1
Regina Margherita n. 28;
- convenuta contumace–
OGGETTO: revoca di finanziamento pubblico.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso in riassunzione del 28/7/2022, Parte_3
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,
[...]
all'esito della sentenza n. 19/2022 emessa dalla Corte di Ap- pello di Caltanissetta, in data 27/1/2022, con la quale era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in ri- forma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento iscritto al n. R.G. 2773/2017, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta contro il
[...]
Controparte_5
[...]
Dedotta l'illegittimità del provvedimento di revoca del contri- buto meglio indicato in ricorso, ha eccepito, in via prelimina- re, la prescrizione del credito vantato dall'amministrazione
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 1269/2022
resistente ad ottenere la restituzione delle somme atteso che dalla data di erogazione della prima quota del contributo
(27/2/2003) alla comunicazione del decreto di revoca erano trascorsi oltre dieci anni, e per decorso del termine previsto per la sua adozione;
nel merito, ha dedotto la carenza di legit- timazione passiva rispetto alle richieste di cui al Decreto di revoca n. 5781 del 14/10/2016, in considerazione dell'atto di cessione a titolo oneroso del ramo d'azienda del 19/5/2003, inerente all'attività agricola olivicola, con sede a ZZ,
Via Basilicata n. 5, in favore della società dedu- Parte_4
cendo che nell'atto negoziale era stato compreso anche il
“progetto per la realizzazione di un oleificio a valere sul Patto per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta, approvato con decreto del Ministero delle Attività produttive nr. 2505 del 30 aprile 2001, per un investimento complessivo di € 653.317,97”
e che , all'atto della sottoscrizione, aveva Parte_1
versato la somma di € 244.944,00, mediante assegno banca- rio, corrispondente alla prima quota erogata a titolo di finan- ziamento dal Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, alla società ha anche rilevato che la variazione nella Parte_4
titolarità delle agevolazioni previste dal D.M. n. 2505/01 era stata autorizzata, in data 9/3/2004, da Caltanissetta P_
, Soggetto Responsabile preposto alla
[...] Parte_2
gestione del Patto Territoriale, e ha domandato, in caso di mancato accoglimento degli altri motivi di opposizione, di es-
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 1269/2022
sere tenuto indenne dalla stessa in ragione della violazione del legittimo affidamento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del
4/11/2023, il ha dedotto Controparte_4
che il termine di prescrizione decennale decorre non dalla da- ta di erogazione del contributo, ma piuttosto dal momento in cui si siano verificate le circostanze di fatto e di diritto da cui deriva il diritto di richiedere la restituzione, ovvero dalla data del provvedimento di revoca;
ha anche contestato l'applicabilità del termine previsto dall'art. 21 nonies L.
241/1990 non trattandosi di una revoca in senso proprio ma di una decadenza accertativa con funzione sanzionatoria, che non fa sorgere alcun obbligo indennitario in capo al soggetto procedente;
ha rilevato, richiamando le circolari ministeriali,
l'irregolarità della procedura di subentro con conseguente permanere dell'agevolazione in capo al beneficiario Parte_1
non essendo sufficiente, ad ogni modo, la sola au-
[...]
torizzazione concessa dal Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale, posto che sarebbe stata necessaria, oltre alla ri- chiesta da parte del soggetto subentrante, anche la verifica da parte della Banca convenzionata della sussistenza dei re- quisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
che, nella specie, la
[...]
aveva rilevato, nella relazione sullo stato finale CP_7
degli investimenti, mancanze ed irregolarità, in ragione delle
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 1269/2022
quali era stata proposta la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria. Ha infine aggiunto che nessun legittimo af- fidamento poteva dirsi sorto atteso che non era stato ancora emanato il provvedimento di concessione in via definitiva es- sendo ancora in corso il procedimento.
, Parte_2
originariamente costituita, nonostante la regolarità della noti- fica del ricorso in riassunzione non si è costituita.
Acquisito il fascicolo del giudizio originariamente instaurato al n. 2773/2017 R.G., la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 6/1/2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, re- Controparte_8
golarmente citata e non costituita, per come disposto dall'art. 303 co. 4 c.p.c.
3. L'eccezione di prescrizione.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione ad ottenere la restituzione delle somme e di decadenza del termine per la revoca del finanziamento pubblico.
Quanto al termine di prescrizione entro cui l'amministrazione può far valere il diritto alla restituzione delle somme medio
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 1269/2022
tempore erogate, deve osservarsi che il diritto sorge e può es- sere esercitato solo a seguito del provvedimento di revoca del finanziamento, sicché fino a quel momento nessun diritto di ripetizione può dirsi sorto in capo all'amministrazione. La
Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “il termine di pre- scrizione del diritto del alla restituzione dei contributi CP_3
non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)”
(Cass. n. 10205/2009).
Quanto, invece, al termine entro cui l'amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento, non può trovare ap- plicazione la normativa di cui alla legge n. 241/1990 che pre- vede un termine massimo per l'adozione del provvedimento di annullamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche, trovando tale previsione giustificazione in ipotesi, del tutto differenti da quella che ci occupa, di rinnovata manifestazio- ne della funzione amministrativa;
trattandosi, piuttosto, nella specie, dell'accertamento di un inadempimento, al quale
(qualora fondato) non può non conseguire la revoca del finan- ziamento, sicché viene in rilievo un atto di decadenza accer- tativa adottato dalla P.A. nell'ambito di un rapporto di natura privatistica a fronte (non già di un vizio di legittimità ma) di
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 1269/2022
un inadempimento del soggetto finanziato agli obblighi sullo stesso gravanti in base all'atto di concessione;
né può rite- nersi che l'Amministrazione incontri un limite nel lungo lasso di tempo trascorso dall'erogazione (cfr. ex plurimis T.A.R.
Trentino-Alto Adige – Trento, sent. 29/05/2000, n. 181;
Cons. St., IV sez., dec. n. 4077/2000).
4. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
In base alla documentazione in atti, la vicenda può essere ri- costruita nei termini che seguono: a seguito dell'approvazione del Patto territoriale “per l'Agricoltura Provincia di Caltanis- setta” da parte del Ministero delle Attività Produttive (oggi,
), con d.m. n. 2505 del 30 Controparte_4
aprile 2001, l'impresa individuale BR bene- Pt_1
ficiò in via provvisoria di un contributo a titolo di anticipazio- ne pari ad € 489.988,48 a fronte di un programma di inve- stimenti per complessivi € 653.317,98 e ricevette erogazioni per complessivi € 244.994,24; presen- Controparte_9
tò al soggetto responsabile del Patto sopra indicato richiesta di subentro della società ; con nota del 9/3/2004, Pt_4
prot. n. 4835, Parte_2
autorizzò la variazione richiesta (all. n. 7 all'atto di citazione); con nota del 21/7/2015 il soggetto responsabile trasmise co- pia degli atti presentati allo stesso, sia dalla ditta Parte_1
sia dalla società in particolare “ 1 ) nota dell'11 Parte_4
luglio 2003 con la quale comunicava di essere su- Parte_4
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 1269/2022
bentrata “nella titolarità del contributo in conto impianti ricono- sciuto in via provvisoria…omissis…..alla ditta Individuale
BR GI…omissis…Il suddetto ramo aziendale, acquisito dalla società è sito in ZZ (CL) Via Parte_4
Basilicata n. 5; 2) nota (data prot. Soggetto Responsabile 30 dicembre 2003) con la quale la ditta chie- Parte_1
de l'Autorizzazione affinchè la ditta potesse avere Parte_4
“l'opportunità di proseguire il programma di investimenti age- volato ed usufruire così del contributo in c/impianti concesso alla ditta ”; 3) nota del 30 dicembre Parte_1
2003, con la quale (qualificandosi come beneficiaria Parte_4
del contributo), chiedeva l'Autorizzazione al trasferimento da
C/da LS ZZ ad VI AT (CL) Contrada Ca- nelaro nonché, una proroga per la realizzazione del program- ma al 31 dicembre 2004; 4) nota (data prot. Soggetto Respon- sabile 18 ottobre 2006.), con la quale nel comunica- Parte_4
re una variazione del piano di investimenti, richiedeva una proroga di 12 mesi;
5) nota (data prot. Soggetto Responsabile
15 dicembre 2006), con la quale chiedeva Parte_4
l'Autorizzazione al trasferimento da VI AT (CL) Con- trada a C/da LS ZZ (CL); 6) nota prot. n. CP_10
3166 dell'8 febbraio 2007, con la quale il Soggetto Responsabi- le ha autorizzato “il ripristino dell'ubicazione dell'investimento originariamente approvata nel Comune di ZZ, Cda
BALSI s.p. 169 Km 4.7….” (all. n. 5 alla memoria di costitu-
Tribunale di Caltanissetta
- 8 - R.G. n. 1269/2022
zione); , nella re- Controparte_11
lazione sullo stato finale del programma di investimenti, prot.
n. 428 del 13/04/2015, rilevò che la documentazione, richie-
Contr sta con nota di del 19/5/2008, prot. n. 1465, non era pervenuta (l'atto di cessione di azienda afferente all'unità produttiva agevolata;
la domanda di subentro nel beneficio delle agevolazioni da parte dell' e la dichiarazione Parte_4
di impegno a mantenere i medesimi impegni in merito agli obiettivi produttivi ed occupazionali già sottoscritti dal bene- ficiario originario) e quella presentata era affetta da mancan- ze ed irregolarità, nonché che sussistevano ulteriori criticità in merito alla disponibilità degli immobili, da parte della ditta sui quali si sarebbe dovuto realizzare il pro- Parte_4
gramma agevolato;
la Banca istruttrice propose, quindi, al convenuto la revoca totale dei benefici richiesti;
con CP_3
il decreto direttoriale n. 5781 del 14 ottobre 2016 (all. n. 8 all'atto di citazione) oggi impugnato venne disposta la revoca totale delle agevolazioni, con obbligo di restituzione dell'indebito erogato, maggiorato degli interessi.
Procedendo all'analisi delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca, si rileva che le stesse fanno riferi- mento alla procedura di subentro nella titolarità delle agevo- lazioni da parte della ditta ed alla disponibilità Parte_4
degli immobili, da parte della sui quali si Parte_5
sarebbe dovuto realizzare il programma agevolato.
Tribunale di Caltanissetta
- 9 - R.G. n. 1269/2022
Il fonda il provvedimento di revoca e quindi il diritto CP_3
alla ripetizione delle somme sul comma 1 dell'art. 9 d.lgs. 123 del 1998 secondo cui “In caso di assenza di uno o più requisi- ti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi”. Il decreto di revoca qui impugnato evidenzia, sulla scorta della relazione sullo stato finale del programma di investimenti, prot. n. 428 del 13/04/2015, diverse irregolarità riscontrate sia nella pro- cedura di subentro della società all'originaria Parte_4
beneficiaria sia nella realizzazione del programma.
Tuttavia, dalla lettura della suddetta relazione finale ma an- che dello stesso provvedimento di revoca emerge con chiarez- za che il subentro della società alla ditta Branci- Parte_4
forti si era realizzato già a far data dal 2004 e non soltanto in via di fatto con la cessione dell'azienda ma anche formalmen- te come risulta dall'autorizzazione concessa dal Soggetto Re- sponsabile (cfr. Allegato Parte_2 Parte_2
7 all'originaria citazione, fascicolo n. 2773/2017 R.G.).
Dopo tale autorizzazione il rapporto è evidentemente prose- guito con la società subentrata che infatti, oltre Parte_4
a trasmettere una comunicazione di avvenuto subentro, pre- sentò sia richieste di autorizzazione alla variazione del pro- gramma, alcune delle quali autorizzate dal soggetto respon- sabile, sia istanze di proroga del termine per il completamen-
Tribunale di Caltanissetta
- 10 - R.G. n. 1269/2022
to delle operazioni. La conferma si ricava dalla stessa relazio- ne finale di spesa ove si legge che, a seguito di indagini della
Guardia di finanza che avevano riguardato sia il progetto identificato al n. PTA/05/112 del quale era tito- Parte_4
lare quale originario beneficiario sia il progetto agevolato ru- bricato al n. PTA/05/34, originariamente intestato a
[...]
, era stato avviato il procedimento di revoca di Persona_1
entrambi i progetti in ragione del fallimento della società da parte del Ministero delle Attività produttive. Parte_4
Ora, il convenuto fonda la legittimità della revoca CP_3
nei confronti del su asserite irregolarità del proce- Parte_1
dimento di subentro;
a tal fine richiama due circolari mini- steriali, la n.
1.178.517 del 18 febbraio 2002, che nell'elencare al punto 2.2 le cc.dd. “variazioni non sostanzia- li” ammissibili contempla alla lettera c) “le operazioni di ca- rattere societario che dovessero determinare una variazione del soggetto giuridico, beneficiario delle agevolazioni, che ha sottoscritto il patto o il contratto, con riferimento alla proprie- tà e/o all'uso dei beni agevolati” e attribuisce la competenza della valutazione delle stesse al Soggetto Responsabile, e la circolare ministeriale n. 234363/1997 che prevede una pro- cedura per le ipotesi in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne suben- tri un altro a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
Tribunale di Caltanissetta
- 11 - R.G. n. 1269/2022
In via preliminare occorre rilevare che si tratta di circolari, quindi atti interni adottati da una pubblica amministrazione al fine di autorganizzare la propria attività, che quindi non possono vincolare soggetti esterni all'amministrazione. Né ri- sulta che le stesse fossero richiamate nel Patto Territoriale nell'ambito del quale si iscrive la vicenda e pertanto fossero conosciute dal privato, e accettate anche solo quali fonte di interpretazione dello stesso, al momento della sottoscrizione del Patto (che non è stato neppure prodotto in giudizio); la circostanza non viene infatti neppure allegata dall'amministrazione. Anzi, la relazione finale sopra indicata,
a proposito del rispetto del procedimento di subentro, ri- chiama altra Circolare ministeriale, neppure depositata;
deve dunque ritenersi che nella complessa materia quale è quella in esame si siano succedute diverse circolari volte a orientare la condotta degli uffici interni alla stessa amministrazione.
Per contro, nonostante il mancato rispetto da parte del sog- getto responsabile della procedura prevista per il subentro di altro soggetto all'originario beneficiario, è incontestato che la suddetta operazione sia stata autorizzata dal soggetto che aveva il compito di valutarla, sia pure eventualmente previa acquisizione dei pareri di altri soggetti.
Da ciò discende che, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del soggetto responsabile, il abbia legitti- Persona_2
mamente confidato nel definitivo subentro della società
Tribunale di Caltanissetta
- 12 - R.G. n. 1269/2022
L' nei diritti e obblighi nascenti da Patto;
affida- Parte_4
mento alimentato negli anni successivi dall'interlocuzione tra il soggetto subentrato e l'Amministrazione nella gestione del
Programma di investimento come sopra già evidenziato.
Lo stesso era ben consapevole dell'avvenuta suc- CP_3
cessione nel rapporto, tanto da avere avviato in un primo momento il procedimento di revoca nei confronti de Pt_4
che era stata anche destinataria di accertamenti da par-
[...]
te della Guardia di Finanza. Inoltre, il provvedimento di auto- rizzazione, quand'anche illegittimo, non risulta essere stato annullato o revocato in altro modo.
Del resto, le irregolarità che hanno determinato la revoca del beneficio sembrano essere riconducibili proprio alla condotta de delle quali non può essere chiamato a rispon- Parte_4
dere il il quale era ormai soggetto estraneo al Pat- Persona_2
to stesso;
né può imputarsi al il mancato rispetto, Persona_2
da parte del Soggetto responsabile, della procedura di suben- tro sul cui buon esito l'attore non poteva riporre dubbi in se- guito alla autorizzazione ricevuta, avallandosi in caso contra- rio una lesione del principio di legittimo affidamento, espres- sione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1375,
1175, 1337 c.c. e 2 Cost.) ai quali anche la pubblica ammini- strazione è tenuta quando agisce iure privatorum, come nella fase successiva al riconoscimento del finanziamento.
È bene chiarire che ad essere illegittima non è la revoca del
Tribunale di Caltanissetta
- 13 - R.G. n. 1269/2022
finanziamento concesso, quanto piuttosto l'individuazione del quale legittimato passivo in senso sostanziale del Persona_2
provvedimento di revoca, come tale tenuto alla restituzione delle somme.
La domanda va quindi accolta con conseguente accertamento che l'attore nulla deve all'amministrazione convenuta.
5. La domanda spiegata nei confronti di
[...]
. Parte_2
La domanda di manleva spiegata nei confronti della convenu- ta va ri- Parte_2
tenuta assorbita in ragione dell'accoglimento della domanda principale.
6. Le spese di lite.
La complessità delle questioni giuridiche trattate e della vi- cenda in esame giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e il convenuto nella misura CP_3
del 70%; la restante quota in ossequio al principio di soc- combenza va posta a carico del convenuto. CP_3
Nulla va invece disposto nei rapporti tra l'attore e la convenu- ta , non Parte_2
costituitasi in sede di riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di , ogni Parte_2
altra domanda, eccezione e difesa disattesa:
Tribunale di Caltanissetta
- 14 - R.G. n. 1269/2022
in accoglimento della domanda di cui al ricorso in riassun- zione depositato in data 28.7.2022, dichiara l'illegittimità del
Decreto di revoca n. 5781 del 14/10/2016 e per l'effetto ac- certa e dichiara che l'attore nulla deve all'amministrazione convenuta;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore e il CP_12
[..
convenuto nella misura del 70%; condanna il (Cod. Controparte_3
Fisc. ) già , P.IVA_2 Controparte_13
in persona del Ministro pro tempore, alla refusione in favore dell'attore della restante quota liquidata in complessivi €
6,738,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e la convenuta
[...]
. Controparte_8
Così deciso in Caltanissetta il 29.7.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
- 15 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Alessandra Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Caltanissetta, Viale della Regione n. 30, presso lo Studio NG
Avvocati e e rappresen- CP_1 Controparte_2
tato e difeso dall'Avv. FRANCESCA GIUNTA (C.F.
pec: giu- C.F._2 Email_1
sta procura in atti;
- attore -
E
, già Controparte_3
, in persona del Ministro Controparte_4
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distret- tuale dello Stato di Caltanissetta (pec:
, presso i cui uffici siti in Email_2
Caltanissetta, Via Libertà n. 174, è domiciliato ex lege;
- convenuto –
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1269/2022
Parte_2
, in persona del legale rappresentate pro tempo-
[...]
re, (C.F.: ), con sede in Caltanissetta in Viale P.IVA_1
Regina Margherita n. 28;
- convenuta contumace–
OGGETTO: revoca di finanziamento pubblico.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso in riassunzione del 28/7/2022, Parte_3
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,
[...]
all'esito della sentenza n. 19/2022 emessa dalla Corte di Ap- pello di Caltanissetta, in data 27/1/2022, con la quale era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in ri- forma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento iscritto al n. R.G. 2773/2017, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta contro il
[...]
Controparte_5
[...]
Dedotta l'illegittimità del provvedimento di revoca del contri- buto meglio indicato in ricorso, ha eccepito, in via prelimina- re, la prescrizione del credito vantato dall'amministrazione
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 1269/2022
resistente ad ottenere la restituzione delle somme atteso che dalla data di erogazione della prima quota del contributo
(27/2/2003) alla comunicazione del decreto di revoca erano trascorsi oltre dieci anni, e per decorso del termine previsto per la sua adozione;
nel merito, ha dedotto la carenza di legit- timazione passiva rispetto alle richieste di cui al Decreto di revoca n. 5781 del 14/10/2016, in considerazione dell'atto di cessione a titolo oneroso del ramo d'azienda del 19/5/2003, inerente all'attività agricola olivicola, con sede a ZZ,
Via Basilicata n. 5, in favore della società dedu- Parte_4
cendo che nell'atto negoziale era stato compreso anche il
“progetto per la realizzazione di un oleificio a valere sul Patto per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta, approvato con decreto del Ministero delle Attività produttive nr. 2505 del 30 aprile 2001, per un investimento complessivo di € 653.317,97”
e che , all'atto della sottoscrizione, aveva Parte_1
versato la somma di € 244.944,00, mediante assegno banca- rio, corrispondente alla prima quota erogata a titolo di finan- ziamento dal Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, alla società ha anche rilevato che la variazione nella Parte_4
titolarità delle agevolazioni previste dal D.M. n. 2505/01 era stata autorizzata, in data 9/3/2004, da Caltanissetta P_
, Soggetto Responsabile preposto alla
[...] Parte_2
gestione del Patto Territoriale, e ha domandato, in caso di mancato accoglimento degli altri motivi di opposizione, di es-
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 1269/2022
sere tenuto indenne dalla stessa in ragione della violazione del legittimo affidamento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del
4/11/2023, il ha dedotto Controparte_4
che il termine di prescrizione decennale decorre non dalla da- ta di erogazione del contributo, ma piuttosto dal momento in cui si siano verificate le circostanze di fatto e di diritto da cui deriva il diritto di richiedere la restituzione, ovvero dalla data del provvedimento di revoca;
ha anche contestato l'applicabilità del termine previsto dall'art. 21 nonies L.
241/1990 non trattandosi di una revoca in senso proprio ma di una decadenza accertativa con funzione sanzionatoria, che non fa sorgere alcun obbligo indennitario in capo al soggetto procedente;
ha rilevato, richiamando le circolari ministeriali,
l'irregolarità della procedura di subentro con conseguente permanere dell'agevolazione in capo al beneficiario Parte_1
non essendo sufficiente, ad ogni modo, la sola au-
[...]
torizzazione concessa dal Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale, posto che sarebbe stata necessaria, oltre alla ri- chiesta da parte del soggetto subentrante, anche la verifica da parte della Banca convenzionata della sussistenza dei re- quisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
che, nella specie, la
[...]
aveva rilevato, nella relazione sullo stato finale CP_7
degli investimenti, mancanze ed irregolarità, in ragione delle
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 1269/2022
quali era stata proposta la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria. Ha infine aggiunto che nessun legittimo af- fidamento poteva dirsi sorto atteso che non era stato ancora emanato il provvedimento di concessione in via definitiva es- sendo ancora in corso il procedimento.
, Parte_2
originariamente costituita, nonostante la regolarità della noti- fica del ricorso in riassunzione non si è costituita.
Acquisito il fascicolo del giudizio originariamente instaurato al n. 2773/2017 R.G., la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 6/1/2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, re- Controparte_8
golarmente citata e non costituita, per come disposto dall'art. 303 co. 4 c.p.c.
3. L'eccezione di prescrizione.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione ad ottenere la restituzione delle somme e di decadenza del termine per la revoca del finanziamento pubblico.
Quanto al termine di prescrizione entro cui l'amministrazione può far valere il diritto alla restituzione delle somme medio
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tempore erogate, deve osservarsi che il diritto sorge e può es- sere esercitato solo a seguito del provvedimento di revoca del finanziamento, sicché fino a quel momento nessun diritto di ripetizione può dirsi sorto in capo all'amministrazione. La
Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “il termine di pre- scrizione del diritto del alla restituzione dei contributi CP_3
non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)”
(Cass. n. 10205/2009).
Quanto, invece, al termine entro cui l'amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento, non può trovare ap- plicazione la normativa di cui alla legge n. 241/1990 che pre- vede un termine massimo per l'adozione del provvedimento di annullamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche, trovando tale previsione giustificazione in ipotesi, del tutto differenti da quella che ci occupa, di rinnovata manifestazio- ne della funzione amministrativa;
trattandosi, piuttosto, nella specie, dell'accertamento di un inadempimento, al quale
(qualora fondato) non può non conseguire la revoca del finan- ziamento, sicché viene in rilievo un atto di decadenza accer- tativa adottato dalla P.A. nell'ambito di un rapporto di natura privatistica a fronte (non già di un vizio di legittimità ma) di
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un inadempimento del soggetto finanziato agli obblighi sullo stesso gravanti in base all'atto di concessione;
né può rite- nersi che l'Amministrazione incontri un limite nel lungo lasso di tempo trascorso dall'erogazione (cfr. ex plurimis T.A.R.
Trentino-Alto Adige – Trento, sent. 29/05/2000, n. 181;
Cons. St., IV sez., dec. n. 4077/2000).
4. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
In base alla documentazione in atti, la vicenda può essere ri- costruita nei termini che seguono: a seguito dell'approvazione del Patto territoriale “per l'Agricoltura Provincia di Caltanis- setta” da parte del Ministero delle Attività Produttive (oggi,
), con d.m. n. 2505 del 30 Controparte_4
aprile 2001, l'impresa individuale BR bene- Pt_1
ficiò in via provvisoria di un contributo a titolo di anticipazio- ne pari ad € 489.988,48 a fronte di un programma di inve- stimenti per complessivi € 653.317,98 e ricevette erogazioni per complessivi € 244.994,24; presen- Controparte_9
tò al soggetto responsabile del Patto sopra indicato richiesta di subentro della società ; con nota del 9/3/2004, Pt_4
prot. n. 4835, Parte_2
autorizzò la variazione richiesta (all. n. 7 all'atto di citazione); con nota del 21/7/2015 il soggetto responsabile trasmise co- pia degli atti presentati allo stesso, sia dalla ditta Parte_1
sia dalla società in particolare “ 1 ) nota dell'11 Parte_4
luglio 2003 con la quale comunicava di essere su- Parte_4
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bentrata “nella titolarità del contributo in conto impianti ricono- sciuto in via provvisoria…omissis…..alla ditta Individuale
BR GI…omissis…Il suddetto ramo aziendale, acquisito dalla società è sito in ZZ (CL) Via Parte_4
Basilicata n. 5; 2) nota (data prot. Soggetto Responsabile 30 dicembre 2003) con la quale la ditta chie- Parte_1
de l'Autorizzazione affinchè la ditta potesse avere Parte_4
“l'opportunità di proseguire il programma di investimenti age- volato ed usufruire così del contributo in c/impianti concesso alla ditta ”; 3) nota del 30 dicembre Parte_1
2003, con la quale (qualificandosi come beneficiaria Parte_4
del contributo), chiedeva l'Autorizzazione al trasferimento da
C/da LS ZZ ad VI AT (CL) Contrada Ca- nelaro nonché, una proroga per la realizzazione del program- ma al 31 dicembre 2004; 4) nota (data prot. Soggetto Respon- sabile 18 ottobre 2006.), con la quale nel comunica- Parte_4
re una variazione del piano di investimenti, richiedeva una proroga di 12 mesi;
5) nota (data prot. Soggetto Responsabile
15 dicembre 2006), con la quale chiedeva Parte_4
l'Autorizzazione al trasferimento da VI AT (CL) Con- trada a C/da LS ZZ (CL); 6) nota prot. n. CP_10
3166 dell'8 febbraio 2007, con la quale il Soggetto Responsabi- le ha autorizzato “il ripristino dell'ubicazione dell'investimento originariamente approvata nel Comune di ZZ, Cda
BALSI s.p. 169 Km 4.7….” (all. n. 5 alla memoria di costitu-
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zione); , nella re- Controparte_11
lazione sullo stato finale del programma di investimenti, prot.
n. 428 del 13/04/2015, rilevò che la documentazione, richie-
Contr sta con nota di del 19/5/2008, prot. n. 1465, non era pervenuta (l'atto di cessione di azienda afferente all'unità produttiva agevolata;
la domanda di subentro nel beneficio delle agevolazioni da parte dell' e la dichiarazione Parte_4
di impegno a mantenere i medesimi impegni in merito agli obiettivi produttivi ed occupazionali già sottoscritti dal bene- ficiario originario) e quella presentata era affetta da mancan- ze ed irregolarità, nonché che sussistevano ulteriori criticità in merito alla disponibilità degli immobili, da parte della ditta sui quali si sarebbe dovuto realizzare il pro- Parte_4
gramma agevolato;
la Banca istruttrice propose, quindi, al convenuto la revoca totale dei benefici richiesti;
con CP_3
il decreto direttoriale n. 5781 del 14 ottobre 2016 (all. n. 8 all'atto di citazione) oggi impugnato venne disposta la revoca totale delle agevolazioni, con obbligo di restituzione dell'indebito erogato, maggiorato degli interessi.
Procedendo all'analisi delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca, si rileva che le stesse fanno riferi- mento alla procedura di subentro nella titolarità delle agevo- lazioni da parte della ditta ed alla disponibilità Parte_4
degli immobili, da parte della sui quali si Parte_5
sarebbe dovuto realizzare il programma agevolato.
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Il fonda il provvedimento di revoca e quindi il diritto CP_3
alla ripetizione delle somme sul comma 1 dell'art. 9 d.lgs. 123 del 1998 secondo cui “In caso di assenza di uno o più requisi- ti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi”. Il decreto di revoca qui impugnato evidenzia, sulla scorta della relazione sullo stato finale del programma di investimenti, prot. n. 428 del 13/04/2015, diverse irregolarità riscontrate sia nella pro- cedura di subentro della società all'originaria Parte_4
beneficiaria sia nella realizzazione del programma.
Tuttavia, dalla lettura della suddetta relazione finale ma an- che dello stesso provvedimento di revoca emerge con chiarez- za che il subentro della società alla ditta Branci- Parte_4
forti si era realizzato già a far data dal 2004 e non soltanto in via di fatto con la cessione dell'azienda ma anche formalmen- te come risulta dall'autorizzazione concessa dal Soggetto Re- sponsabile (cfr. Allegato Parte_2 Parte_2
7 all'originaria citazione, fascicolo n. 2773/2017 R.G.).
Dopo tale autorizzazione il rapporto è evidentemente prose- guito con la società subentrata che infatti, oltre Parte_4
a trasmettere una comunicazione di avvenuto subentro, pre- sentò sia richieste di autorizzazione alla variazione del pro- gramma, alcune delle quali autorizzate dal soggetto respon- sabile, sia istanze di proroga del termine per il completamen-
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to delle operazioni. La conferma si ricava dalla stessa relazio- ne finale di spesa ove si legge che, a seguito di indagini della
Guardia di finanza che avevano riguardato sia il progetto identificato al n. PTA/05/112 del quale era tito- Parte_4
lare quale originario beneficiario sia il progetto agevolato ru- bricato al n. PTA/05/34, originariamente intestato a
[...]
, era stato avviato il procedimento di revoca di Persona_1
entrambi i progetti in ragione del fallimento della società da parte del Ministero delle Attività produttive. Parte_4
Ora, il convenuto fonda la legittimità della revoca CP_3
nei confronti del su asserite irregolarità del proce- Parte_1
dimento di subentro;
a tal fine richiama due circolari mini- steriali, la n.
1.178.517 del 18 febbraio 2002, che nell'elencare al punto 2.2 le cc.dd. “variazioni non sostanzia- li” ammissibili contempla alla lettera c) “le operazioni di ca- rattere societario che dovessero determinare una variazione del soggetto giuridico, beneficiario delle agevolazioni, che ha sottoscritto il patto o il contratto, con riferimento alla proprie- tà e/o all'uso dei beni agevolati” e attribuisce la competenza della valutazione delle stesse al Soggetto Responsabile, e la circolare ministeriale n. 234363/1997 che prevede una pro- cedura per le ipotesi in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne suben- tri un altro a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
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In via preliminare occorre rilevare che si tratta di circolari, quindi atti interni adottati da una pubblica amministrazione al fine di autorganizzare la propria attività, che quindi non possono vincolare soggetti esterni all'amministrazione. Né ri- sulta che le stesse fossero richiamate nel Patto Territoriale nell'ambito del quale si iscrive la vicenda e pertanto fossero conosciute dal privato, e accettate anche solo quali fonte di interpretazione dello stesso, al momento della sottoscrizione del Patto (che non è stato neppure prodotto in giudizio); la circostanza non viene infatti neppure allegata dall'amministrazione. Anzi, la relazione finale sopra indicata,
a proposito del rispetto del procedimento di subentro, ri- chiama altra Circolare ministeriale, neppure depositata;
deve dunque ritenersi che nella complessa materia quale è quella in esame si siano succedute diverse circolari volte a orientare la condotta degli uffici interni alla stessa amministrazione.
Per contro, nonostante il mancato rispetto da parte del sog- getto responsabile della procedura prevista per il subentro di altro soggetto all'originario beneficiario, è incontestato che la suddetta operazione sia stata autorizzata dal soggetto che aveva il compito di valutarla, sia pure eventualmente previa acquisizione dei pareri di altri soggetti.
Da ciò discende che, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del soggetto responsabile, il abbia legitti- Persona_2
mamente confidato nel definitivo subentro della società
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L' nei diritti e obblighi nascenti da Patto;
affida- Parte_4
mento alimentato negli anni successivi dall'interlocuzione tra il soggetto subentrato e l'Amministrazione nella gestione del
Programma di investimento come sopra già evidenziato.
Lo stesso era ben consapevole dell'avvenuta suc- CP_3
cessione nel rapporto, tanto da avere avviato in un primo momento il procedimento di revoca nei confronti de Pt_4
che era stata anche destinataria di accertamenti da par-
[...]
te della Guardia di Finanza. Inoltre, il provvedimento di auto- rizzazione, quand'anche illegittimo, non risulta essere stato annullato o revocato in altro modo.
Del resto, le irregolarità che hanno determinato la revoca del beneficio sembrano essere riconducibili proprio alla condotta de delle quali non può essere chiamato a rispon- Parte_4
dere il il quale era ormai soggetto estraneo al Pat- Persona_2
to stesso;
né può imputarsi al il mancato rispetto, Persona_2
da parte del Soggetto responsabile, della procedura di suben- tro sul cui buon esito l'attore non poteva riporre dubbi in se- guito alla autorizzazione ricevuta, avallandosi in caso contra- rio una lesione del principio di legittimo affidamento, espres- sione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1375,
1175, 1337 c.c. e 2 Cost.) ai quali anche la pubblica ammini- strazione è tenuta quando agisce iure privatorum, come nella fase successiva al riconoscimento del finanziamento.
È bene chiarire che ad essere illegittima non è la revoca del
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finanziamento concesso, quanto piuttosto l'individuazione del quale legittimato passivo in senso sostanziale del Persona_2
provvedimento di revoca, come tale tenuto alla restituzione delle somme.
La domanda va quindi accolta con conseguente accertamento che l'attore nulla deve all'amministrazione convenuta.
5. La domanda spiegata nei confronti di
[...]
. Parte_2
La domanda di manleva spiegata nei confronti della convenu- ta va ri- Parte_2
tenuta assorbita in ragione dell'accoglimento della domanda principale.
6. Le spese di lite.
La complessità delle questioni giuridiche trattate e della vi- cenda in esame giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e il convenuto nella misura CP_3
del 70%; la restante quota in ossequio al principio di soc- combenza va posta a carico del convenuto. CP_3
Nulla va invece disposto nei rapporti tra l'attore e la convenu- ta , non Parte_2
costituitasi in sede di riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di , ogni Parte_2
altra domanda, eccezione e difesa disattesa:
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in accoglimento della domanda di cui al ricorso in riassun- zione depositato in data 28.7.2022, dichiara l'illegittimità del
Decreto di revoca n. 5781 del 14/10/2016 e per l'effetto ac- certa e dichiara che l'attore nulla deve all'amministrazione convenuta;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore e il CP_12
[..
convenuto nella misura del 70%; condanna il (Cod. Controparte_3
Fisc. ) già , P.IVA_2 Controparte_13
in persona del Ministro pro tempore, alla refusione in favore dell'attore della restante quota liquidata in complessivi €
6,738,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e la convenuta
[...]
. Controparte_8
Così deciso in Caltanissetta il 29.7.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
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