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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2197/2022 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Roma alla Via Portuense 956, in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonsino Catalano (C.F.: Controparte_1
) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. lVA: ), con sede legale in Aiello del Sabato alla C.da Coste CP_2 P.IVA_2
Anitra 27, in persona dell'amministratore suo l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Felice Bianco (C.F.: ), in virtù di procura allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 630/2022 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava avanti al Tribunale di Avellino esponendo che: Parte_1 CP_2
- in data 19.10.2016 aveva stipulato con la convenuta un contratto di locazione-noleggio avente ad oggetto l'autovettura modello Audi A3 targata 5AU1747, corrispondendo n. 18 canoni mensili anticipati, per un importo totale di euro 8.180,00;
- in data 13.12.2017, a causa di un guasto, le era stata consegnata, come veicolo sostitutivo, la FIAT
500X targata FT0149, con la rassicurazione scritta che l'autovettura originaria sarebbe stata riconsegnata entro e non oltre il 13.3.2018;
- il 23.2.2018, durante un controllo della Polizia Municipale di Roma, era emerso che la targa apposta sul veicolo sostitutivo risultava abbinata ad altro mezzo, con conseguenti sanzioni amministrative a suo carico ed apertura di un procedimento penale per le ipotesi di reato di cui agli artt. 489 e 648 c.p., con ulteriori costi di difesa;
- contestato l'inadempimento alla società convenuta con nota del 26.2.2018, in assenza di riscontro,
aveva sporto denuncia-querela presso la Questura di Roma;
- anche la successiva diffida in data 9.8.2018 all'adempimento del contratto e, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti era rimasta inesitata.
Pertanto, lamentando l'alterazione del sinallagma contrattuale imputabile in via esclusiva a controparte, inadempiente agli obblighi contrattuali per aver sostituito l'auto noleggiata con mezzo non idoneo alla circolazione, oltre che di differente valore e prestigio, concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di controparte, con conseguente condanna alla restituzione dei canoni versati relativi al periodo di mancato godimento del veicolo, ossia dal 13.12.2017 (data di consegna del veicolo sostitutivo) al 19.4.2018 (data di scadenza della 18esima mensilità del canone), nonché, subordinatamente, dal 23.2.2018 (data del sequestro del veicolo sostitutivo) al 19.4.2018, oltre al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in euro 12.000,00. Vinte le spese, da distrarsi.
La convenuta, costituendosi tardivamente, preliminarmente disconosceva la sottoscrizione apposta ai documenti autorizzativi alla sostituzione del mezzo, negando che la firma fosse riconducibile al legale rappresentante ed evidenziava che la falsità del documento era Controparte_3
desumibile anche dalla mancanza del logo della società e del numero corretto di partita iva.
Nel merito, deduceva che:
- il mancato godimento del veicolo oggetto del contratto era da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di legale rappresentante dell'attrice, il quale il 27.11.2017 era Controparte_1
rimasto coinvolto in un grave sinistro avvenuto per sua colpa, cagionando ingenti danni all'autovettura noleggiata, in conseguenza dei quali in data 13.12.2017 si verificava la rottura definitiva del radiatore;
- stanti i rapporti amichevoli, comprovati dalle chat allegate, protrattisi fino al mese di marzo 2018,
si era convenuto che l'autovettura noleggiata sarebbe stata riparata dal e che il CP_3 CP_1
avrebbe continuato a pagare il canone e dopo quattro mesi circa avrebbe dovuto riavere “altro veicolo” per compensare e, nel frattempo, aveva in uso una Ford Fiesta;
- in data 5.12.2017 lo stesso aveva inviato la foto di una Fiat 500X, che si era procurato da CP_1
solo e per cui chiedeva le catene per la neve;
- mancava la prova del danno e del relativo nesso causale.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.
Con ordinanza depositata in data 26.6.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il giudice, stante l'istanza di verificazione, nominava il c.t.u. a cui affidare l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute e, al contempo, concedeva i termini ex
art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando per il conferimento dell'incarico all'ausiliario e per l'eventuale ammissione delle prove all'udienza del 21.11.2019. Le parti depositavano le memorie e l'attrice alla seconda (in cui articolava anche le prove orali)
allegava la copia della chat avvenuta tra le parti a partire dal 3.12.2017 e la trascrizione di altra chat,
avvenuta su whatsapp, dal 27.11.2017.
Depositata la consulenza grafologica, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito della scomparsa del difensore costituito di parte attrice e successivamente riassunto dalla convenuta.
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 630/2022 il Tribunale di Avellino così decideva: “1.
rigetta ogni domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle
spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per
legge, con attribuzione al difensore;
3.pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte attrice”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- le domande attoree presupponevano l'avvenuta consegna, in data 13.12.2017, come mezzo sostitutivo, di una Fiat 500X con targa contraffatta e, dunque, non idonea alla circolazione;
- la consulenza grafologica espletata sul documento autorizzativo alla sostituzione del veicolo aveva accertato il carattere apocrifo della sottoscrizione che l'attrice aveva attribuito al legale rappresentante della convenuta, per cui detto documento non poteva essere utilizzato ai fini della decisione;
- l'attrice non aveva contestato le risultanze della consulenza grafologica neppure in comparsa conclusionale, ove, a sostegno della consegna della Fiat 500X come mezzo sostitutivo, aveva invocato il contenuto di una chat WhatsApp, di cui aveva depositato la trascrizione nella fase istruttoria;
- i messaggi scambiati erano del tutto equivoci, in parte anche incoerenti e non specificavano la consegna della Fiat 500X quale mezzo sostitutivo dell'Audi A3 in originario noleggio;
anzi, nella contrapposta chat depositata dal convenuto emergeva il riferimento alla consegna di una Ford
Fiesta; - la domanda di risoluzione era del tutto carente di prova e i danni asseritamente patiti, quantomeno in riferimento ai costi sopportati, non erano documentati;
- le spese, anche di c.t.u., seguivano la soccombenza e quelle di lite andavano attribuite al difensore.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 12.5.2022 ed iscritto a ruolo il 19.5.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta pronuncia, notificata il 12.4.2022, affidandolo a tre motivi, concernenti la violazione dell'art. 1218 c.c., l'erronea valutazione circa l'avvenuta consegna della 500X da parte di l'errore sulla fondatezza della domanda risolutoria. CP_2
Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza: “- accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte e causali spiegate, il grave
inadempimento esclusivamente imputabile alla società convenuta riguardo alle obbligazioni
scaturenti dal contratto di noleggio-locazione oggetto di causa, e, per l'effetto, pronunciarne la
risoluzione ex art. 1453 c.c.; - per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale
rapp.te p.t., alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dei canoni anticipatamente corrisposti
dalla e relativi al periodo 13.12.201719.04.2018 e, subordinatamente, al periodo Pt_1
23.02.1819.04.2018, condannando la - in tale ultima evenienza (ossia laddove CP_2
anche il Giudice si convincesse dell'avvenuta consegna della FIAT 500X da parte della CP_2
- alla restituzione dell'importo che il Tribunale, anche in via equitativa, vorrà liquidare a
[...]
fronte del minor valore e pregio del veicolo sostitutivo (ciò ovviamente con riferimento al solo
periodo 13.12.201723.02.2018);
- in ogni caso, accertato e dichiarato che in conseguenza della condotta ascrivibile alla società
convenuta, l'esponente ha sofferto i danni di cui ai punti nn. 12 e 13 dell'atto di citazione,
condannare la medesima società convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della complessiva
somma di 12.000,00 euro riferita alle causali di pregiudizio sopra enucleate in esposizione ovvero
di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale vorrà liquidare all'esito dell'istruttoria ed anche in base ai fatti sopravvenuti alla notifica del presente atto e semmai
valendosi dei poteri equitativi;
- Il tutto, comunque, con l'aggiunta di svalutazione monetaria ed interessi vertendosi in materia di
obbligazioni di valore;
- con favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge,
da distrarsi al difensore antistatario”.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“- rigettare l'istanza ex art. 351 c.p.c. perché priva dei presupposti richiesti dalla legge quali il
periculum in mora e fumus boni iuris.
- dichiarare la inammissibilità dell'appello come innanzi richiesto;
- rigettare l'atto di appello proposto dalla perché inammissibile, infondato in CP_4
fatto ed in diritto, oltre che non provato.
- rigettare la richiesta di mezzi istruttori articolati per i motivi di cui innanzi attesa la mancata
impugnazione del capo specifico e il semplice richiamo alla memoria n. 2 senza articolazione dei
capi; In caso di ammissione dei mezzi istruttori di controparte, ammettere quelli suindicati ed
articolati da questa difesa.
In ogni caso confermare la Sentenza impugnata in uno alle statuizioni relative alle spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. anche
del secondo grado”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.9.2022, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. § 3. Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Invero,
poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività
svolte all'udienza del 21.9.2022 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto “la domanda di risoluzione del tutto carente di prova, sia nell'an che nel quantum”.
Al riguardo, ha dedotto di aver “regolarmente assolto al proprio onere probatorio”, in quanto il creditore che agisce per la risoluzione deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, controparte non aveva provato né di aver regolarmente adempiuto la sua prestazione, né di non averla potuta adempiere per una causa ad essa non imputabile, essendosi limitata a dedurre che il mancato godimento del veicolo concesso in uso a era dipeso da un Pt_1
guasto causato dal legale rappresentante della società, senza provare tale circostanza, CP_1
contestata da essa attrice.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui si legge che la dedotta consegna dell'autovettura sostitutiva Fiat 500X, con targa contraffatta, era smentita dal documento autorizzativo del 13.12.2017, in quanto la c.t.u. aveva confermato l'apocrifia della firma del legale rappresentante della convenuta e l'attrice non aveva contestato detta risultanza nemmeno nella comparsa conclusionale, ove aveva posto il contenuto di una chat su whatsapp a sostegno della consegna della 500X come mezzo sostitutivo, chat che in ogni caso non aveva carattere dirimente.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva errato nel ritenere che l'autovettura sostitutiva Fiat 500X, con targa contraffatta, non fosse stata consegnata da controparte, tanto più che presso il
Tribunale di Roma pendeva a carico del il procedimento penale n. 17437/2018 r.g.n.r., in CP_3
relazione al quale il era stato sentito quale persona informata sui fatti, presumibilmente per CP_1
il reato di cui all'art. 648 c.p., circostanza questa che rendeva necessario sospendere il giudizio civile in attesa dell'esito del procedimento penale. Ciò posto, deduceva che:
1) il giudice di prime cure non aveva considerato il contenuto della chat prodotta nella parte in cui il scriveva al “Appena possibile poi fammi una foto del codice fiscale per intero e CP_3 CP_1
anche dietro (manca una piccola parte). E avrei bisogno della foto della 500X dove si legge la
targa, Scusami per tutte queste richieste ma in rep ceca quando abbini 1 targa ad un'altra auto ti
fanno 3000 storie (…); pensavo andassi fuori con la 500…; (in risposta alla domanda del CP_1
“Buongiorno , una info. Le gomme della 500X sono 4 stagioni? Necessitano di catene?”). CP_3
“Buongiorno. se vai sulla neve servono le catene anche se sono gomme crossover”; “Ciao Sei
disponibile venerdì a Roma? Dovrei sostituire documenti e targhe 500X ”, dalla quale emergeva che il era interessato alla suddetta autovettura proprio perché era sua e/o l'aveva CP_3
consegnata al CP_1
2) quanto alla perizia calligrafica, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, era avvenuta non solo la contestazione, ma anche la richiesta di una integrazione, oltre all'ammissione della prova per testi sulle circostanze controverse.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa all'infondatezza della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni, deducendo:
a) quanto alla prima, che controparte si era resa inadempiente rispetto alla primaria obbligazione nascente dal negozio di noleggio/locazione, ossia quella di assicurare alla locataria la fruizione in condizioni di assoluta legalità del veicolo noleggiato, mentre esso deducente aveva adempiuto l'obbligo di corrispondere anticipatamente n. 18 canoni mensili di locazione/noleggio per complessivi euro 8.180,00; in ogni caso, la locatrice non aveva adempiuto esattamente per il periodo dal 13.12.2017 (data di consegna della Fiat 500X) al 23.2.2018 (data del sequestro del veicolo sostitutivo), stante l'evidente differenza di valore e prestigio fra l'Audi A3 e la FIAT 500X
(o anche la Ford Fiesta); e il totale inadempimento a far data dal 23.2.2018 e fino alla scadenza delle 18 mensilità anticipate (ossia, fino al 19.4.2019);
b) quanto alla seconda, che essa attrice aveva indicato tutti i documenti idonei a dimostrare l'entità
dei danni, relativamente ai canoni, alle spese per trasporto e custodia auto fermata (euro 218,00), di taxi documentate (euro 500,00), di car sharing documentate (euro 612,00); per trasporto ferroviario documentate (euro 839,00); per autonoleggio documentate (euro 500,00) e per spese avvocato (euro
1000,00), prevedendosi per l'ulteriore assistenza un importo di almeno 7.000,00 euro;
in ogni caso,
ove dette voci di danno fossero risultate prive di prova, era possibile liquidarle equitativamente,
come richiesto.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo tutti afferenti al dedotto inadempimento delle obbligazioni derivanti, in capo a dal contratto stipulato in data 19.10.2016, sono CP_2
infondati.
Invero, con detto contratto, l'odierna appellata, convenuta in primo grado, si è obbligata a dare a noleggio a l'autovettura modello Audi A3 targata 5AU1747 per il periodo di 36 mesi. Parte_1
Pacifico essendo che la consegna sia avvenuta, la dedotta circostanza che, dopo più di un anno, il suddetto autoveicolo non sia stato più funzionante non ha determinato l'insorgenza, in capo a del diritto ad ottenerne altro sostitutivo, siccome tale facoltà non era prevista nel contratto Pt_1
di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Peraltro, la circostanza che il guasto non fosse ascrivibile a fatto di essa utilizzatrice avrebbe dovuto essere provata da quest'ultima, tanto più in considerazione dell'avversa deduzione secondo cui l'inconveniente era derivato da un incidente, in cui era rimasto coinvolto il conducente dell'auto noleggiata, il cui verificarsi trova riscontro nella trascrizione della chat allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ove alla data del 27.11.2017 il informava ”, da intendersi CP_1 CP_3 legale rappresentante di che il giorno precedente, Controparte_3 CP_2
mentre viaggiava sull'A1 in direzione Roma, dopo il casello di Caserta Nord, l'autovettura era stata attinta da un pezzo di lamiera sollevato da quella che la precedeva nella marcia, restando danneggiata nella carrozzeria e nella ruota anteriore destra.
Pur avendo dette considerazioni carattere dirimente, per mera completezza si osserva che la c.t.u.
grafologica espletata in primo grado era del tutto ultronea, non solo in quanto il contratto non prevedeva l'obbligo della concedente di fornire un'autovettura sostitutiva, ma anche perché il documento datato 13.12.2017, disconosciuto da autorizzava il e la CP_2 CP_1
moglie , e non all'uso personale della Fiat 500X con telaio n. Parte_2 Parte_1
ZFA3340000P37992, di proprietà di con sede in Erkelenz (DE). CP_5
Irrilevanti sono anche le chat tra il ed il proprio perché afferenti ad una Fiat 500 CP_1 CP_3
estranea alla regolamentazione contenuta nel documento contrattuale del 19.10.2016.
Conseguentemente, l'appello va rigettato per le suddette ragioni.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.9.2022 si è risolta in un mero rinvio.
Va disposta la distrazione a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Felice Bianco;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2197/2022 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Roma alla Via Portuense 956, in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonsino Catalano (C.F.: Controparte_1
) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. lVA: ), con sede legale in Aiello del Sabato alla C.da Coste CP_2 P.IVA_2
Anitra 27, in persona dell'amministratore suo l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Felice Bianco (C.F.: ), in virtù di procura allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 630/2022 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava avanti al Tribunale di Avellino esponendo che: Parte_1 CP_2
- in data 19.10.2016 aveva stipulato con la convenuta un contratto di locazione-noleggio avente ad oggetto l'autovettura modello Audi A3 targata 5AU1747, corrispondendo n. 18 canoni mensili anticipati, per un importo totale di euro 8.180,00;
- in data 13.12.2017, a causa di un guasto, le era stata consegnata, come veicolo sostitutivo, la FIAT
500X targata FT0149, con la rassicurazione scritta che l'autovettura originaria sarebbe stata riconsegnata entro e non oltre il 13.3.2018;
- il 23.2.2018, durante un controllo della Polizia Municipale di Roma, era emerso che la targa apposta sul veicolo sostitutivo risultava abbinata ad altro mezzo, con conseguenti sanzioni amministrative a suo carico ed apertura di un procedimento penale per le ipotesi di reato di cui agli artt. 489 e 648 c.p., con ulteriori costi di difesa;
- contestato l'inadempimento alla società convenuta con nota del 26.2.2018, in assenza di riscontro,
aveva sporto denuncia-querela presso la Questura di Roma;
- anche la successiva diffida in data 9.8.2018 all'adempimento del contratto e, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti era rimasta inesitata.
Pertanto, lamentando l'alterazione del sinallagma contrattuale imputabile in via esclusiva a controparte, inadempiente agli obblighi contrattuali per aver sostituito l'auto noleggiata con mezzo non idoneo alla circolazione, oltre che di differente valore e prestigio, concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di controparte, con conseguente condanna alla restituzione dei canoni versati relativi al periodo di mancato godimento del veicolo, ossia dal 13.12.2017 (data di consegna del veicolo sostitutivo) al 19.4.2018 (data di scadenza della 18esima mensilità del canone), nonché, subordinatamente, dal 23.2.2018 (data del sequestro del veicolo sostitutivo) al 19.4.2018, oltre al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in euro 12.000,00. Vinte le spese, da distrarsi.
La convenuta, costituendosi tardivamente, preliminarmente disconosceva la sottoscrizione apposta ai documenti autorizzativi alla sostituzione del mezzo, negando che la firma fosse riconducibile al legale rappresentante ed evidenziava che la falsità del documento era Controparte_3
desumibile anche dalla mancanza del logo della società e del numero corretto di partita iva.
Nel merito, deduceva che:
- il mancato godimento del veicolo oggetto del contratto era da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di legale rappresentante dell'attrice, il quale il 27.11.2017 era Controparte_1
rimasto coinvolto in un grave sinistro avvenuto per sua colpa, cagionando ingenti danni all'autovettura noleggiata, in conseguenza dei quali in data 13.12.2017 si verificava la rottura definitiva del radiatore;
- stanti i rapporti amichevoli, comprovati dalle chat allegate, protrattisi fino al mese di marzo 2018,
si era convenuto che l'autovettura noleggiata sarebbe stata riparata dal e che il CP_3 CP_1
avrebbe continuato a pagare il canone e dopo quattro mesi circa avrebbe dovuto riavere “altro veicolo” per compensare e, nel frattempo, aveva in uso una Ford Fiesta;
- in data 5.12.2017 lo stesso aveva inviato la foto di una Fiat 500X, che si era procurato da CP_1
solo e per cui chiedeva le catene per la neve;
- mancava la prova del danno e del relativo nesso causale.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.
Con ordinanza depositata in data 26.6.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il giudice, stante l'istanza di verificazione, nominava il c.t.u. a cui affidare l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute e, al contempo, concedeva i termini ex
art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando per il conferimento dell'incarico all'ausiliario e per l'eventuale ammissione delle prove all'udienza del 21.11.2019. Le parti depositavano le memorie e l'attrice alla seconda (in cui articolava anche le prove orali)
allegava la copia della chat avvenuta tra le parti a partire dal 3.12.2017 e la trascrizione di altra chat,
avvenuta su whatsapp, dal 27.11.2017.
Depositata la consulenza grafologica, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito della scomparsa del difensore costituito di parte attrice e successivamente riassunto dalla convenuta.
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 630/2022 il Tribunale di Avellino così decideva: “1.
rigetta ogni domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle
spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per
legge, con attribuzione al difensore;
3.pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte attrice”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- le domande attoree presupponevano l'avvenuta consegna, in data 13.12.2017, come mezzo sostitutivo, di una Fiat 500X con targa contraffatta e, dunque, non idonea alla circolazione;
- la consulenza grafologica espletata sul documento autorizzativo alla sostituzione del veicolo aveva accertato il carattere apocrifo della sottoscrizione che l'attrice aveva attribuito al legale rappresentante della convenuta, per cui detto documento non poteva essere utilizzato ai fini della decisione;
- l'attrice non aveva contestato le risultanze della consulenza grafologica neppure in comparsa conclusionale, ove, a sostegno della consegna della Fiat 500X come mezzo sostitutivo, aveva invocato il contenuto di una chat WhatsApp, di cui aveva depositato la trascrizione nella fase istruttoria;
- i messaggi scambiati erano del tutto equivoci, in parte anche incoerenti e non specificavano la consegna della Fiat 500X quale mezzo sostitutivo dell'Audi A3 in originario noleggio;
anzi, nella contrapposta chat depositata dal convenuto emergeva il riferimento alla consegna di una Ford
Fiesta; - la domanda di risoluzione era del tutto carente di prova e i danni asseritamente patiti, quantomeno in riferimento ai costi sopportati, non erano documentati;
- le spese, anche di c.t.u., seguivano la soccombenza e quelle di lite andavano attribuite al difensore.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 12.5.2022 ed iscritto a ruolo il 19.5.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta pronuncia, notificata il 12.4.2022, affidandolo a tre motivi, concernenti la violazione dell'art. 1218 c.c., l'erronea valutazione circa l'avvenuta consegna della 500X da parte di l'errore sulla fondatezza della domanda risolutoria. CP_2
Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza: “- accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte e causali spiegate, il grave
inadempimento esclusivamente imputabile alla società convenuta riguardo alle obbligazioni
scaturenti dal contratto di noleggio-locazione oggetto di causa, e, per l'effetto, pronunciarne la
risoluzione ex art. 1453 c.c.; - per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale
rapp.te p.t., alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dei canoni anticipatamente corrisposti
dalla e relativi al periodo 13.12.201719.04.2018 e, subordinatamente, al periodo Pt_1
23.02.1819.04.2018, condannando la - in tale ultima evenienza (ossia laddove CP_2
anche il Giudice si convincesse dell'avvenuta consegna della FIAT 500X da parte della CP_2
- alla restituzione dell'importo che il Tribunale, anche in via equitativa, vorrà liquidare a
[...]
fronte del minor valore e pregio del veicolo sostitutivo (ciò ovviamente con riferimento al solo
periodo 13.12.201723.02.2018);
- in ogni caso, accertato e dichiarato che in conseguenza della condotta ascrivibile alla società
convenuta, l'esponente ha sofferto i danni di cui ai punti nn. 12 e 13 dell'atto di citazione,
condannare la medesima società convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della complessiva
somma di 12.000,00 euro riferita alle causali di pregiudizio sopra enucleate in esposizione ovvero
di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale vorrà liquidare all'esito dell'istruttoria ed anche in base ai fatti sopravvenuti alla notifica del presente atto e semmai
valendosi dei poteri equitativi;
- Il tutto, comunque, con l'aggiunta di svalutazione monetaria ed interessi vertendosi in materia di
obbligazioni di valore;
- con favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge,
da distrarsi al difensore antistatario”.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“- rigettare l'istanza ex art. 351 c.p.c. perché priva dei presupposti richiesti dalla legge quali il
periculum in mora e fumus boni iuris.
- dichiarare la inammissibilità dell'appello come innanzi richiesto;
- rigettare l'atto di appello proposto dalla perché inammissibile, infondato in CP_4
fatto ed in diritto, oltre che non provato.
- rigettare la richiesta di mezzi istruttori articolati per i motivi di cui innanzi attesa la mancata
impugnazione del capo specifico e il semplice richiamo alla memoria n. 2 senza articolazione dei
capi; In caso di ammissione dei mezzi istruttori di controparte, ammettere quelli suindicati ed
articolati da questa difesa.
In ogni caso confermare la Sentenza impugnata in uno alle statuizioni relative alle spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. anche
del secondo grado”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.9.2022, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. § 3. Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Invero,
poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività
svolte all'udienza del 21.9.2022 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto “la domanda di risoluzione del tutto carente di prova, sia nell'an che nel quantum”.
Al riguardo, ha dedotto di aver “regolarmente assolto al proprio onere probatorio”, in quanto il creditore che agisce per la risoluzione deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, controparte non aveva provato né di aver regolarmente adempiuto la sua prestazione, né di non averla potuta adempiere per una causa ad essa non imputabile, essendosi limitata a dedurre che il mancato godimento del veicolo concesso in uso a era dipeso da un Pt_1
guasto causato dal legale rappresentante della società, senza provare tale circostanza, CP_1
contestata da essa attrice.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui si legge che la dedotta consegna dell'autovettura sostitutiva Fiat 500X, con targa contraffatta, era smentita dal documento autorizzativo del 13.12.2017, in quanto la c.t.u. aveva confermato l'apocrifia della firma del legale rappresentante della convenuta e l'attrice non aveva contestato detta risultanza nemmeno nella comparsa conclusionale, ove aveva posto il contenuto di una chat su whatsapp a sostegno della consegna della 500X come mezzo sostitutivo, chat che in ogni caso non aveva carattere dirimente.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva errato nel ritenere che l'autovettura sostitutiva Fiat 500X, con targa contraffatta, non fosse stata consegnata da controparte, tanto più che presso il
Tribunale di Roma pendeva a carico del il procedimento penale n. 17437/2018 r.g.n.r., in CP_3
relazione al quale il era stato sentito quale persona informata sui fatti, presumibilmente per CP_1
il reato di cui all'art. 648 c.p., circostanza questa che rendeva necessario sospendere il giudizio civile in attesa dell'esito del procedimento penale. Ciò posto, deduceva che:
1) il giudice di prime cure non aveva considerato il contenuto della chat prodotta nella parte in cui il scriveva al “Appena possibile poi fammi una foto del codice fiscale per intero e CP_3 CP_1
anche dietro (manca una piccola parte). E avrei bisogno della foto della 500X dove si legge la
targa, Scusami per tutte queste richieste ma in rep ceca quando abbini 1 targa ad un'altra auto ti
fanno 3000 storie (…); pensavo andassi fuori con la 500…; (in risposta alla domanda del CP_1
“Buongiorno , una info. Le gomme della 500X sono 4 stagioni? Necessitano di catene?”). CP_3
“Buongiorno. se vai sulla neve servono le catene anche se sono gomme crossover”; “Ciao Sei
disponibile venerdì a Roma? Dovrei sostituire documenti e targhe 500X ”, dalla quale emergeva che il era interessato alla suddetta autovettura proprio perché era sua e/o l'aveva CP_3
consegnata al CP_1
2) quanto alla perizia calligrafica, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, era avvenuta non solo la contestazione, ma anche la richiesta di una integrazione, oltre all'ammissione della prova per testi sulle circostanze controverse.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa all'infondatezza della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni, deducendo:
a) quanto alla prima, che controparte si era resa inadempiente rispetto alla primaria obbligazione nascente dal negozio di noleggio/locazione, ossia quella di assicurare alla locataria la fruizione in condizioni di assoluta legalità del veicolo noleggiato, mentre esso deducente aveva adempiuto l'obbligo di corrispondere anticipatamente n. 18 canoni mensili di locazione/noleggio per complessivi euro 8.180,00; in ogni caso, la locatrice non aveva adempiuto esattamente per il periodo dal 13.12.2017 (data di consegna della Fiat 500X) al 23.2.2018 (data del sequestro del veicolo sostitutivo), stante l'evidente differenza di valore e prestigio fra l'Audi A3 e la FIAT 500X
(o anche la Ford Fiesta); e il totale inadempimento a far data dal 23.2.2018 e fino alla scadenza delle 18 mensilità anticipate (ossia, fino al 19.4.2019);
b) quanto alla seconda, che essa attrice aveva indicato tutti i documenti idonei a dimostrare l'entità
dei danni, relativamente ai canoni, alle spese per trasporto e custodia auto fermata (euro 218,00), di taxi documentate (euro 500,00), di car sharing documentate (euro 612,00); per trasporto ferroviario documentate (euro 839,00); per autonoleggio documentate (euro 500,00) e per spese avvocato (euro
1000,00), prevedendosi per l'ulteriore assistenza un importo di almeno 7.000,00 euro;
in ogni caso,
ove dette voci di danno fossero risultate prive di prova, era possibile liquidarle equitativamente,
come richiesto.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo tutti afferenti al dedotto inadempimento delle obbligazioni derivanti, in capo a dal contratto stipulato in data 19.10.2016, sono CP_2
infondati.
Invero, con detto contratto, l'odierna appellata, convenuta in primo grado, si è obbligata a dare a noleggio a l'autovettura modello Audi A3 targata 5AU1747 per il periodo di 36 mesi. Parte_1
Pacifico essendo che la consegna sia avvenuta, la dedotta circostanza che, dopo più di un anno, il suddetto autoveicolo non sia stato più funzionante non ha determinato l'insorgenza, in capo a del diritto ad ottenerne altro sostitutivo, siccome tale facoltà non era prevista nel contratto Pt_1
di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Peraltro, la circostanza che il guasto non fosse ascrivibile a fatto di essa utilizzatrice avrebbe dovuto essere provata da quest'ultima, tanto più in considerazione dell'avversa deduzione secondo cui l'inconveniente era derivato da un incidente, in cui era rimasto coinvolto il conducente dell'auto noleggiata, il cui verificarsi trova riscontro nella trascrizione della chat allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ove alla data del 27.11.2017 il informava ”, da intendersi CP_1 CP_3 legale rappresentante di che il giorno precedente, Controparte_3 CP_2
mentre viaggiava sull'A1 in direzione Roma, dopo il casello di Caserta Nord, l'autovettura era stata attinta da un pezzo di lamiera sollevato da quella che la precedeva nella marcia, restando danneggiata nella carrozzeria e nella ruota anteriore destra.
Pur avendo dette considerazioni carattere dirimente, per mera completezza si osserva che la c.t.u.
grafologica espletata in primo grado era del tutto ultronea, non solo in quanto il contratto non prevedeva l'obbligo della concedente di fornire un'autovettura sostitutiva, ma anche perché il documento datato 13.12.2017, disconosciuto da autorizzava il e la CP_2 CP_1
moglie , e non all'uso personale della Fiat 500X con telaio n. Parte_2 Parte_1
ZFA3340000P37992, di proprietà di con sede in Erkelenz (DE). CP_5
Irrilevanti sono anche le chat tra il ed il proprio perché afferenti ad una Fiat 500 CP_1 CP_3
estranea alla regolamentazione contenuta nel documento contrattuale del 19.10.2016.
Conseguentemente, l'appello va rigettato per le suddette ragioni.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.9.2022 si è risolta in un mero rinvio.
Va disposta la distrazione a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Felice Bianco;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi