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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
4055 /2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16.9.25 nella Sezione I civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, sono presenti per parte opponente, Avv. Raffaele Sibilio, per delega dell'Avv. Maria Di Maio, e per parte opposta Avv. Ilaria De Mare, per delega dell'Avv. Vincenzo Franzese, i quali si riporta ai propri atti e scritti di cui chiedono l'accoglimento invitando il CTU se presente a fornire i chiarimenti resi.
È presente il CTU, Ing. il quale, ribadisce la impossibilità di Persona_1 procedere ad assolvere l'incarico in quanto, dato il lungo lasso temporale intercorso lo stato dei luoghi risulta integralmente modificato a seguito dell'intervento di altra ditta che ha avuto il medesimo incarico della opposta, di tal che, stante la assoluta assenza della documentazione di cantiere (già evidenziata nei propri atti) risulta impossibile, sia pure alla scorta delle dichiarazioni testimoniali, determinare qualità e quantità di opere svolte dalla opposta e quantificare il relativo correspettivo con conseguente superfluità del computo metrico prodotto allo scrivente di cui il giudice non ha autorizzato l'acquisizione in quanto mancante in atti.
Il Giudice
Alla luce dei chiarimenti resi invita le parti a discutere la causa ex art.281 sexies cpc.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice si ritira all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 4055 /2019 R.G.
TRA
, c.f.: , parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata alla Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. DI MAIO MARIA , c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._1
- OPPONENTE
E
c.f.: , parte elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
V.FIGURELLE, 22C/O AVV. , presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
FRANZESE VINCENZO, c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto condannandosi la opposta al risarcimento dei danni patiti dalla stessa opponente illegittimamente esclusa dal cantiere.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione.
Instaurato ed istruito il processo innanzi al giudicante precedentemente titolare del ruolo,
e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa veniva decisa ai sensi del già menzionato art. 281 sexies c.p.c.,
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti,
a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione spiegata da ei Parte_1
confronti di fondata e deve essere accolta. Controparte_1
Come si è detto in precedenza, l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione e l'ammontare delle somme pattuite e dovute gravava in capo all'attrice sostanziale, la subappaltatrice la quale, tuttavia, nulla è riuscita a provare in merito. CP_1
Al riguardo i chiarimenti resi alla presente udienza dal CTU, fugano ogni dubbio e risultano trancianti: risulta impossibile espletare l'incarico ovvero conferire incarico integrativo. Allo stato, infatti, è impossibile per il consulente procedere ad una valutazione delle qualità e quantità di opere eseguite, sia in ragione del lungo lasso di tempo trascorso, sia in considerazione della incontestata alterazione dello stato dei luoghi effettuata con l'accesso in cantiere di altra subappaltatrice all'esito della esclusione dal cantiere della ed in assenza della proposizione di un ATP diretto a fotografare la situazione CP_1
prima della modifica. Per mera completezza, dunque può evidenziarsi che, pur ad ipotizzare l'esecuzione integrale delle opere commissionate da parte della opposta, la documentazione depositata in atti si è rivelata inidonea a procedere ad una liquidazione del quantum stante l'assenza dei documenti indicati dallo stesso CTU e segnatamente, oltre alla documentazione contrattuale (da cui ricavare i prezzi unitari) della documentazione di cantiere e dai SAL (da cui ricavare le lavorazioni eseguite).
Essendo la domanda sfornita di prova, nulla risulta dovuto ed a quanto innanzi, consegue la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti sfornita di prova risulta la domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dalla opponente, la quale nulla ha dedotto e provato in ordine ai presunti danni subiti e subendi, soltanto genericamente dedotti.
In considerazione della soccombenza reciproca sulle pretese sostanziali, dovranno altresì essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Compensa le spese di lite
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16.9.25 nella Sezione I civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, sono presenti per parte opponente, Avv. Raffaele Sibilio, per delega dell'Avv. Maria Di Maio, e per parte opposta Avv. Ilaria De Mare, per delega dell'Avv. Vincenzo Franzese, i quali si riporta ai propri atti e scritti di cui chiedono l'accoglimento invitando il CTU se presente a fornire i chiarimenti resi.
È presente il CTU, Ing. il quale, ribadisce la impossibilità di Persona_1 procedere ad assolvere l'incarico in quanto, dato il lungo lasso temporale intercorso lo stato dei luoghi risulta integralmente modificato a seguito dell'intervento di altra ditta che ha avuto il medesimo incarico della opposta, di tal che, stante la assoluta assenza della documentazione di cantiere (già evidenziata nei propri atti) risulta impossibile, sia pure alla scorta delle dichiarazioni testimoniali, determinare qualità e quantità di opere svolte dalla opposta e quantificare il relativo correspettivo con conseguente superfluità del computo metrico prodotto allo scrivente di cui il giudice non ha autorizzato l'acquisizione in quanto mancante in atti.
Il Giudice
Alla luce dei chiarimenti resi invita le parti a discutere la causa ex art.281 sexies cpc.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice si ritira all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 4055 /2019 R.G.
TRA
, c.f.: , parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata alla Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. DI MAIO MARIA , c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._1
- OPPONENTE
E
c.f.: , parte elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
V.FIGURELLE, 22C/O AVV. , presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
FRANZESE VINCENZO, c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto condannandosi la opposta al risarcimento dei danni patiti dalla stessa opponente illegittimamente esclusa dal cantiere.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione.
Instaurato ed istruito il processo innanzi al giudicante precedentemente titolare del ruolo,
e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa veniva decisa ai sensi del già menzionato art. 281 sexies c.p.c.,
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti,
a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione spiegata da ei Parte_1
confronti di fondata e deve essere accolta. Controparte_1
Come si è detto in precedenza, l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione e l'ammontare delle somme pattuite e dovute gravava in capo all'attrice sostanziale, la subappaltatrice la quale, tuttavia, nulla è riuscita a provare in merito. CP_1
Al riguardo i chiarimenti resi alla presente udienza dal CTU, fugano ogni dubbio e risultano trancianti: risulta impossibile espletare l'incarico ovvero conferire incarico integrativo. Allo stato, infatti, è impossibile per il consulente procedere ad una valutazione delle qualità e quantità di opere eseguite, sia in ragione del lungo lasso di tempo trascorso, sia in considerazione della incontestata alterazione dello stato dei luoghi effettuata con l'accesso in cantiere di altra subappaltatrice all'esito della esclusione dal cantiere della ed in assenza della proposizione di un ATP diretto a fotografare la situazione CP_1
prima della modifica. Per mera completezza, dunque può evidenziarsi che, pur ad ipotizzare l'esecuzione integrale delle opere commissionate da parte della opposta, la documentazione depositata in atti si è rivelata inidonea a procedere ad una liquidazione del quantum stante l'assenza dei documenti indicati dallo stesso CTU e segnatamente, oltre alla documentazione contrattuale (da cui ricavare i prezzi unitari) della documentazione di cantiere e dai SAL (da cui ricavare le lavorazioni eseguite).
Essendo la domanda sfornita di prova, nulla risulta dovuto ed a quanto innanzi, consegue la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti sfornita di prova risulta la domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dalla opponente, la quale nulla ha dedotto e provato in ordine ai presunti danni subiti e subendi, soltanto genericamente dedotti.
In considerazione della soccombenza reciproca sulle pretese sostanziali, dovranno altresì essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Compensa le spese di lite
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro