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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 febbraio 2025, all'esito dell'udienza ha pronunciato , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al N. 2703/2024 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ) n.q. di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore ( C.F. ). Persona_1 CodiceFiscale_2 avv. LA ROCCA ANTONINO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede
[...] legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
Dott.ssa Persona_2
- resistente -
Oggetto: riconoscimento requisito sanitario per indennità di frequenza.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 5 settembre 2024 il ricorrente indicato in epigrafe nella
1 spiegata qualità evocava in giudizio l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore al fine di vedersi riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di frequenza negata al proprio figlio minore in sede di visita innanzi alla Commissione medica Persona_1 invalidi civili di Agrigento.
All'uopo premetteva di non avere mai ricevuto alcuna convocazione a visita, da qui la proposizione del presente giudizio avverso il silenzio prestato dall'istituto. Conveniva, pertanto, in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento sezione lavoro l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al CP_1 fine dell'accertamento in capo al proprio figlio minore del diritto alla prestazione de quo, deducendo che lo stesso è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per godere del beneficio richiesto nella specie indennità di frequenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite con memoria del 10 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l il quale chiedeva Controparte_1 preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere avendo la convocato e sottoposto a visita, Pt_2 nella seduta del 21 novembre 2024 il minore dichiarato invalido con diritto all'indennità di frequenza dalla data della domanda amministrativa (doc1); nel merito il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con favore di spese ed onorari di lite. Alla prima udienza di comparizione del 17 febbraio 2025 a seguito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza il giudice la causa istruita documentalmente viene decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale viene data lettura il pubblica udienza in assenza dele parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva come la presente fattispecie, relativa alla richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, ad avviso di chi scrive ed in via interpretativa, deve ritenersi che il Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo. Sul punto è noto che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha
2 precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ.
20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., lav.
6.4.83 n. 24069).
Ed ancora la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) e deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
Orbene, nel caso de quo l' istituto nel costituirsi in giudizio ha allegato il verbale della Commisisone Medica Invalidi Civili del 21 novembre 2024, che a seguito di convocazione e visita ha dichiarato il minore
[...]
con diritto all'indennità di frequenza dalla data della Persona_3 domanda amministrativa del 27 febbraio 2024 (cfr. doc.1 fasciolo telematico e concluso per la declaratoria di cessata materia del CP_1 contendere .
Entrambe le parti in causa hanno avnzato nelle note a trattazione scritta
3 richiesta di cessata materia del contendere.
Alla luce della superiore richiesta, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad agire e a contraddire va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, ritenuto, che allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, egli deve comunque provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (v.
p.es. Cass. 2-8-2004, n. 14775) , salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
La statuizione sulle spese effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, impone la verifica della fondatezza del ricorso presentato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo. Peraltro, tenuto conto, da un lato, del comportamento processuale dell' che già in sede di memoria difensiva ha dichiarato che in data CP_1
07 ottobre 2024, e cioè solo dopo un mese circa dal deposito del presente ricorso iscritto a ruolo in data 5 settembre 2024 , il minore veniva convocato dalla e sottoposto a visita, nella seduta del 21 Pt_2 novembre 2024, e dall'altro, della tardività dell'emissione del predetto provvedimento di riconoscimento del diritto per cui è causa in capo al minore , a fronte del quale parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, si dispone la compensazione, solo in ragione della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente nella spiegata qualità , delle spese processuali che si liquidano in complessivi 500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante parte delle spese.
Così deciso in Agrigento in data 17 febbraio 2025.
IL G.O.P. Dott.ssa Tecla De Bono
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