Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4178
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Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità del contratto per violazione normativa

    La Corte di Cassazione ha stabilito che i contratti di credito revolving promossi e sottoscritti presso fornitori di beni non iscritti nell'elenco ex art. 3 d.lgs. n. 374/1999 sono nulli ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa. La finalità del credito revolving non è limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore e la sua stipula è riservata a soggetti abilitati.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità contrattuale

    La dichiarazione di nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto e la restituzione del capitale con applicazione del tasso legale d'interesse ex art. 1284, comma 3°, c.c.

  • Rigettato
    Eccezione di improcedibilità

    L'eccezione di improcedibilità è superata dall'esperimento di una nuova procedura di mediazione disposta dal giudice in corso di causa, che si è conclusa con esito negativo.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    La questione di incostituzionalità è infondata in quanto la legge delega e il decreto legislativo hanno individuato chiaramente l'attività e demandato alla fonte secondaria solo la disciplina di aspetti tecnici e di dettaglio, senza configurare un eccesso di delega.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4178
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4178
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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