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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14500/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14500/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 18 dicembre 2025 alle ore 11,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per l'avv. Tiziano cresci in sostituzione dell'avv. BARCALI Controparte_1 SANDRO.
L'avv. Spagnoli precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata. L'avv. Cresci conclude come da note conclusive depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14500/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO A. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARCALI Controparte_1 P.IVA_1 SANDRO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARCALI SANDRO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Resistente: “affinché voglia l'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto di ogni altra diversa istanza: - in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domande del ricorrente per mancato effettivo e valido preventivo esperimento del procedimento obbligato-rio di mediazione;
- in via pregiudiziale, alla luce della eccezione della resistente, che l'Ill.mo Sig. Giudice vo-glia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. n. 374/1999. - nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le Controparte_1 ragioni illustrate. Con vittoria di spese e competenze. “.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1 concluso in data 29.04.2003. A fondamento della propria pretesa deduceva che il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di elettrodomestico presso rivenditore specializzato, e non tramite intermediario finanziario all'uopo abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento possa essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di finanziamento come quelli di credito revolving; evidenziando inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c. Si costituiva tempestivamente nel giudizio con comparsa di risposta eccependo, in primo luogo, la mancata regolare attivazione della Controparte_1 procedura di mediazione, dunque l'improcedibilità dell'azione; inoltre contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, evidenziando, perdipiù, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché. Infine, in sede di note conclusive autorizzate, proponeva questione d'illegittimità costituzionale dell'art 3 dlgs 374/99. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 17.5.2024, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su contratto bancario, dopo aver ritenuto irregolare la procedura di mediazione esperita dal ricorrente prima dell'introduzione del giudizio, in quanto effettuata cumulativamente con altri 9 soggetti non facenti parte del presente giudizio, disponeva l'esperimento di nuova procedura di mediazione, perché integrante condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 coma 2 D.lgs. 28/2010, che, regolarmente esperita dalle parti, dava esito negativo (verbale dell'11.6.2024, depositato con nota del
9.12.2024). Infine, con ordinanza riservata del 13.2.2025, dopo aver istruito la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., per il giorno 18.12.205, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino a gg. 10 prima. pagina 3 di 10 La domanda della ricorrente è fondata e va accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione, in corso di causa, su termine di avvio concesso dal giudice con ordinanza riservata del 17.5.24. E' difatti agli atti copia del verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 11.6.2024 si è concluso con esito negativo (v. allegato alla nota del 9.12.2024 della ricorrente). La procedura veniva disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 Dlg.vo 28/2010 – secondo cui può disporsi nuova procedura di mediazione da espletarsi entro la successiva udienza fissata dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6 - ritenendo difatti che in essa possa rientrare anche il caso di specie, ovvero l'ipotesi di procedura non correttamente attivata e/o non correttamente esperita/conclusa, dunque assimilabile in toto all'ipotesi della omissione originaria della procedura, in quanto anche la procedura irregolare perché non regolarmente conclusa deve necessariamente ritenersi come non sussistente.
2. Sulla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
La resistente, nella propria comparsa conclusionale, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui si attribuisce al
Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, il d.lgs.
374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'art. 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il Con pagina 4 di 10 Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in
Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre i commi successivi stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, non si ravvisa alcun abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione dell'attività inserita nell'elenco Con tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Sulla carenza d'interesse ad agire del ricorrente, sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, sul preteso 'abuso del diritto'
pagina 5 di 10 Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente, per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato illegittimo frazionamento, la stessa deve essere considerata infondata in entrambe le prospettive evidenziate. Va difatti premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass. Sez. II, Ord. n. 10703 del 23/04/2025; Cass. Sez. II, Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché nel caso in esame il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante. Quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Ad abundantiam è opportuno sottolineare che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza,
è la natura dei versamenti effettuati dal correntista: se siano stati destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ove le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva pagina 6 di 10 del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie, trattandosi di un credito revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese, i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della , verificato che l'ultima Controparte_3 operazione registrata nell'estratto conto risale al maggio 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
EL RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c.
Non può neppure ritenersi configurabile una ipotesi di exceptio doli nel caso in esame, ciò in quanto la nullità eccepita dal ricorrente discende dalla violazione di norma imperativa, non può pertanto essere eliminata per effetto di un comportamento successivo tenuto dal Cliente, ciò in quanto il divieto di venire contra factum proprium presuppone l'esistenza di un affidamento incolpevole della banca, che invece nel caso di specie non può sussistere posto che la causa d'invalidità riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere (v. in tal senso, sent. CdA Milano 8.10.25).
Nel caso in esame non può dunque sostenersi che il consumatore abbia abusato del proprio diritto o agito in modo contraddittorio, è semplicemente accaduto che questi abbia utilizzato una linea di credito che credeva valida. Mentre la nullità deriva da una violazione imputabile esclusivamente alla condotta della banca. pagina 7 di 10 4. Sul merito
Deve innanzitutto evidenziarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 29.04.2003, concluso in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1 parte ricorrente). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” . Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai pagina 8 di 10 soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di un elettrodomestico, presso un CP_1 esercente specializzato nella vendita di elettrodomestici e che, contestualmente, veniva attivata tramite una linea di credito mediante rilascio di una carta revolving da parte della Controparte_1
, la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 –
[...] ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato quindi anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento della nullità del contratto comporta quale conseguenza anche la dichiarazione di inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto. Conseguentemente, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito - dichiarato nullo - bensì secondo il tasso legale d'interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigente.
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. pagina 9 di 10 Non può infine essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ai sensi CP_1 dell'art 96 3° comma cpc, considerato che non è stata provata né la mala fede né la colpa grave della parte resistente soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole CP_1 della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le parti in data 29.04.2003 per la concessione di linea di credito con carta revolving, conseguentemente dichiarando il diritto del ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna la resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14500/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 18 dicembre 2025 alle ore 11,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per l'avv. Tiziano cresci in sostituzione dell'avv. BARCALI Controparte_1 SANDRO.
L'avv. Spagnoli precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata. L'avv. Cresci conclude come da note conclusive depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14500/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO A. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARCALI Controparte_1 P.IVA_1 SANDRO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARCALI SANDRO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Resistente: “affinché voglia l'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto di ogni altra diversa istanza: - in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domande del ricorrente per mancato effettivo e valido preventivo esperimento del procedimento obbligato-rio di mediazione;
- in via pregiudiziale, alla luce della eccezione della resistente, che l'Ill.mo Sig. Giudice vo-glia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. n. 374/1999. - nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le Controparte_1 ragioni illustrate. Con vittoria di spese e competenze. “.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1 concluso in data 29.04.2003. A fondamento della propria pretesa deduceva che il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di elettrodomestico presso rivenditore specializzato, e non tramite intermediario finanziario all'uopo abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento possa essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di finanziamento come quelli di credito revolving; evidenziando inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c. Si costituiva tempestivamente nel giudizio con comparsa di risposta eccependo, in primo luogo, la mancata regolare attivazione della Controparte_1 procedura di mediazione, dunque l'improcedibilità dell'azione; inoltre contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, evidenziando, perdipiù, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché. Infine, in sede di note conclusive autorizzate, proponeva questione d'illegittimità costituzionale dell'art 3 dlgs 374/99. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 17.5.2024, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su contratto bancario, dopo aver ritenuto irregolare la procedura di mediazione esperita dal ricorrente prima dell'introduzione del giudizio, in quanto effettuata cumulativamente con altri 9 soggetti non facenti parte del presente giudizio, disponeva l'esperimento di nuova procedura di mediazione, perché integrante condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 coma 2 D.lgs. 28/2010, che, regolarmente esperita dalle parti, dava esito negativo (verbale dell'11.6.2024, depositato con nota del
9.12.2024). Infine, con ordinanza riservata del 13.2.2025, dopo aver istruito la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., per il giorno 18.12.205, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino a gg. 10 prima. pagina 3 di 10 La domanda della ricorrente è fondata e va accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione, in corso di causa, su termine di avvio concesso dal giudice con ordinanza riservata del 17.5.24. E' difatti agli atti copia del verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 11.6.2024 si è concluso con esito negativo (v. allegato alla nota del 9.12.2024 della ricorrente). La procedura veniva disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 Dlg.vo 28/2010 – secondo cui può disporsi nuova procedura di mediazione da espletarsi entro la successiva udienza fissata dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6 - ritenendo difatti che in essa possa rientrare anche il caso di specie, ovvero l'ipotesi di procedura non correttamente attivata e/o non correttamente esperita/conclusa, dunque assimilabile in toto all'ipotesi della omissione originaria della procedura, in quanto anche la procedura irregolare perché non regolarmente conclusa deve necessariamente ritenersi come non sussistente.
2. Sulla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
La resistente, nella propria comparsa conclusionale, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui si attribuisce al
Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, il d.lgs.
374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'art. 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il Con pagina 4 di 10 Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in
Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre i commi successivi stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, non si ravvisa alcun abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione dell'attività inserita nell'elenco Con tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Sulla carenza d'interesse ad agire del ricorrente, sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, sul preteso 'abuso del diritto'
pagina 5 di 10 Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente, per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato illegittimo frazionamento, la stessa deve essere considerata infondata in entrambe le prospettive evidenziate. Va difatti premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass. Sez. II, Ord. n. 10703 del 23/04/2025; Cass. Sez. II, Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché nel caso in esame il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante. Quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Ad abundantiam è opportuno sottolineare che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza,
è la natura dei versamenti effettuati dal correntista: se siano stati destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ove le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva pagina 6 di 10 del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie, trattandosi di un credito revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese, i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della , verificato che l'ultima Controparte_3 operazione registrata nell'estratto conto risale al maggio 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
EL RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c.
Non può neppure ritenersi configurabile una ipotesi di exceptio doli nel caso in esame, ciò in quanto la nullità eccepita dal ricorrente discende dalla violazione di norma imperativa, non può pertanto essere eliminata per effetto di un comportamento successivo tenuto dal Cliente, ciò in quanto il divieto di venire contra factum proprium presuppone l'esistenza di un affidamento incolpevole della banca, che invece nel caso di specie non può sussistere posto che la causa d'invalidità riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere (v. in tal senso, sent. CdA Milano 8.10.25).
Nel caso in esame non può dunque sostenersi che il consumatore abbia abusato del proprio diritto o agito in modo contraddittorio, è semplicemente accaduto che questi abbia utilizzato una linea di credito che credeva valida. Mentre la nullità deriva da una violazione imputabile esclusivamente alla condotta della banca. pagina 7 di 10 4. Sul merito
Deve innanzitutto evidenziarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 29.04.2003, concluso in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1 parte ricorrente). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” . Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai pagina 8 di 10 soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di un elettrodomestico, presso un CP_1 esercente specializzato nella vendita di elettrodomestici e che, contestualmente, veniva attivata tramite una linea di credito mediante rilascio di una carta revolving da parte della Controparte_1
, la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 –
[...] ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato quindi anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento della nullità del contratto comporta quale conseguenza anche la dichiarazione di inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto. Conseguentemente, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito - dichiarato nullo - bensì secondo il tasso legale d'interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigente.
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. pagina 9 di 10 Non può infine essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ai sensi CP_1 dell'art 96 3° comma cpc, considerato che non è stata provata né la mala fede né la colpa grave della parte resistente soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole CP_1 della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le parti in data 29.04.2003 per la concessione di linea di credito con carta revolving, conseguentemente dichiarando il diritto del ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna la resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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