Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2703
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Diritto all'erogazione buoni pasto ai sensi del CCNL

    La normativa collettiva nazionale (art. 29 CCNL 2001) prevede che le aziende possano istituire mense o garantire modalità sostitutive compatibilmente con le risorse disponibili, senza costituire un diritto immediato e diretto per i dipendenti. La contrattazione integrativa aziendale, pur richiamando il diritto alla mensa, rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti e alla compatibilità finanziaria, non potendo derogare in melius al contratto nazionale o a norme imperative di legge. La legislazione regionale (art. 7 L.R. Puglia 1/2008) subordina il diritto alla mensa alla sussistenza di condizioni quali la particolare articolazione dell'orario e la compatibilità con le risorse finanziarie e l'equilibrio di bilancio, condizioni non provate nel caso di specie. La contrattazione integrativa che non rispetti i vincoli di bilancio è nulla.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno da inadempienza

    La domanda di risarcimento è rigettata in quanto la domanda principale relativa al diritto ai buoni pasto è stata rigettata.

  • Rigettato
    Erogazione buoni pasto in via subordinata

    La domanda subordinata è rigettata in quanto la domanda principale relativa al diritto ai buoni pasto è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2703
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 2703
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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