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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RE MI
ET VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 627/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo n. 74/10, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Parte_2
Rustichelli
RESISTENTE – OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente Controparte_1 in Reggio Emilia alla Via Meuccio Ruini n. 40 - CF: ed elettivamente domiciliato in Roma, C.F._1 alla via Riccardo Grazioli Lante n. 5, presso lo studio dell' Avv.
IA AN
OPPOSTO svolgente domanda riconvenzionale in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/6/2024 la società attuale ricorrente ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 211/2024, emesso in data 8.3.2024, dalla Sezione Lavoro del Tribunale
Ordinario di Reggio Emilia svolgendo le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza reietta, In Via preliminare: revocare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito, in via principale Attesa la violazione da parte del Sig. CP_1 degli obblighi di diligenza che competono al dipendente
[...]
e atteso il credito di pari ad € Parte_1
10.079,07 per il mancato riconoscimento della rendicontazione relativa all'azienda nonché pari ad € 18.201,40,00 per i Pt_3 costi di dipendenti e collaboratori sostenuti per porre rimedio alle mancanze ed errori del sig. , dichiarare la Controparte_1 compensazione per quanto dovuto al sig. per residuo sui CP_1 cedolini emessi per mensilità di aprile-maggio 2023 e TFR e condannare il sig. al pagamento della maggiore o minor CP_1 somma che risulterà dovuta a seguito della compensazione, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr. R.G.
211/2024 per i motivi tutti sopra esposti.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, RSG 15% e accessori di legge”. espone che in data 7.05.2024 il Sig. Parte_1
-proprio ex dipendente- notificava decreto Controparte_1 ingiuntivo nr. R.G. 211/2024 emesso in data 8.03.2024, provvisoriamente esecutivo, recante l'ingiunzione di pagamento di
13.908,21, di cui € 10.981,18 lordi a titolo di TFR ed € 2.828,03 netti a titolo di saldo ultime busta paga di aprile e maggio 2023; e che il pagamento di quanto sopra non è effettivamente stato eseguito, in quanto posto in compensazione con quanto vantato dalla società.
Pag. 2 di 10 In particolare -premesso che era, all'interno Controparte_1 dell'organizzazione di (società che si occupa di piani Pt_1 formativi) dal 7.02.2019 un Project Manager responsabile dell'esecuzione proprio dei Piani Formativi di Fondimpresa, che ha rassegnato le dimissioni il 28 marzo 2023 con ultimo giorno di lavoro il 28 aprile 2023- evidenzia come durante il periodo di preavviso il dipendente non si è minimamente preoccupato di effettuare un vero e proprio passaggio di consegne e lo stato dei progetti di sua competenza e responsabilità è stato comunicato sia alla direzione che ai colleghi mezzo mail unicamente in data
28.04.2023; successivamente alle dimissioni e soltanto a seguito della verifica del contenuto della mail suddetta, inviata dallo stesso l'ultimo giorno di lavoro, e giunti in prossimità delle rendicontazioni dei progetti terminati mesi prima, di cui una già scaduta durante i suoi ultimi giorni di lavoro, la datrice di lavoro si
è resa conto dello stato della documentazione necessaria alla rendicontazione dei progetti e più in generale del totale disimpegno dell'ex dipendente anche nella gestione dei progetti sulla piattaforma informatica e nelle relazioni con i soci di
, coinvolti direttamente nelle attività organizzative della Pt_1 formazione per le aziende clienti.
ha constatato che i piani formativi erano già terminati Pt_1 da mesi senza che il sig. si fosse adoperato per svolgere CP_1 il lavoro necessario alla rendicontazione degli stessi, attività che comportava il controllo della documentazione ricevuta dalle aziende e dai soci, quali i registri delle presenze, verifiche di apprendimento e gradimento, incarichi e fatture dei docenti, controllo del rispetto di tutti i parametri necessari al corretto utilizzo del finanziamento, redazione di relazioni finali, sino all'implementazione dei dati sulle apposite piattaforme, ecc.
Pag. 3 di 10 I costi sostenuti da per la risoluzione delle Pt_1 problematiche causate dal Sig. durate circa 1 mese, per CP_1 un totale di oltre 507 ore, sono stati un totale di almeno €
18.201,40, specificati come in atti.
Inoltre sul progetto “SORDI” si è verificato anche un gravissimo errore, dovuto ad un errore di valutazione imputabile in via esclusiva al sig. che ha determinato un taglio della CP_1 quota di finanziamento pari ad € 10.079,07.
Da qui il presente ricorso, nel quale, previa compensazione delle reciproche poste creditorie, la società chiede la condanna del differenziale a carico dell'ex dipendente.
Si è costituito nei termini nel merito Controparte_1 contestando in fatto quanto esposto in ricorso, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
ha svolto a propria volta domanda riconvenzionale chiedendo pagamento dell'ulteriore somma di Euro 1.067,16 a titolo di saldo di TFR, come da CU 2024.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, svolta attività istruttoria mediante escussione testimoniale, la causa viene oggi decisa con sentenza.
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato.
Va premesso che la domanda riconvenzionale avanzata dal lavoratore è da dichiararsi inammissibile, atteso che a fronte del chiaro ed esplicito dettato dell'art.418 c.pc1 la mancata richiesta di fissazione di nuova udienza (come è pacifico sia stato nel caso in esame) determina decadenza nel proporre la domanda;
e tale vizio non è sanato da una eventuale richiesta successiva (come è
Pag. 4 di 10 avvenuto) né dalla fissazione (anche d'ufficio) di una nuova udienza (“Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e
l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art.
418 c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23815 del 16 novembre 2007).
Nel merito, si deve ritenere provato (anche per ammissione della stessa parte convenuta) l'errore compiuto dal lavoratore sul progetto “SORDI”, il quale, errando nell'inserimento di dati e svolgimento di passaggi sulla piattaforma di FONDIMPRESA, ha causato all'azienda l'eliminazione dal rendiconto di nr. Pt_3
2 partecipanti ed ha comportato un taglio della quota di finanziamento pari ad € 10.079,07, come risulta dalla certificazione delle spese del Dott. prodotta dalla Persona_1 società quale doc. 6.
L'errore è stato riconosciuto dalla stesso D'CO, ma imputato alla disattenzione della stagista . Testimone_1
Pag. 5 di 10 Tuttavia, non solo la stagista non è stata dedotta a teste da parte del lavoratore (in tal modo omettendo costui di provare che l'errore sia stato commesso esclusivamente dalla stessa); ma in ogni caso tale prospettazione è stata smentita dalla testimonianza di (che non è più nemmeno dipendente di Testimone_2
, quindi teste assolutamente neutrale) che nel Pt_1 confermare sia i capitoli 13) ed 14) ric. unitamente ai documenti 7) ed 8) ric. chiarisce che “Sì è vero, confermo le circostanze e ne sono a conoscenza diretta perché ero ancora dipendente della e con abbiamo fatto di tutto per cercare di Pt_1 CP_1 risolvere l'errata cancellazione di due anagrafiche partecipanti, che ha portato prima all'invalidità delle azioni formative dell'azienda e di conseguenza al taglio della quota di finanziamento. Pt_3
Confermo altresì il doc. n. 6 che mi viene rammostrato e si tratta di un'ulteriore rendicontazione che ho dovuto predisporre proprio a causa dell'errore indicato in capitolo”. A.D.R.: “La cancellazione delle due anagrafiche partecipanti è stata operativamente fatta sul computer della stagista affiancata da Testimone_1
, da quello che mi hanno riferito entrambi in quanto CP_1 io non ero presente. In particolare mi ha riferito di Tes_1 aver premuto il tasto per la cancellazione su indicazione di
mentre quest'ultimo mi ha riferito di aver detto a CP_1 di cancellare le anagrafiche perché le avrebbero Tes_1 inserite ex novo”.
Nessuno dei testi del Sig. e ha fornito CP_1 Tes_3 Tes_4 una diversa versione dei fatti o avvalorato le testi del resistente;
e per altro la stagista era affidata direttamente e in via esclusiva al tutoraggio di essendo egli dunque imputabile delle CP_1 operazioni dalla stessa compiute sulla procedura del quale era egli il diretto ed unico responsabile.
Pag. 6 di 10 Ne consegue il diritto della società a vedersi risarciti dell'ammanco (sul cui ammontare non v'è contestazione) causato dalla erronea e colpevole manovra del lavoratore.
Al contrario, non è stato congruamente dimostrato da che Pt_1
Con i ritardi nei procedimenti affidati al mico siano stati causati da di lui colpa ovvero omissioni di prestazioni. Né è stata fornita prova dell'omesso passaggio di consegne alla sig. Parte_4
Anzitutto, in costanza di rapporto non è mai stata svolta alcuna censura al lavoratore né di scarso rendimento, né di ritardi nelle consegne o deficienze nell'istruttoria delle pratiche a lui assegnate.
Nemmeno v'è prova che (come invece afferma il teste , Tes_2 ma non v'è alcuna evidenza documentale in tal senso) la società abbia tempestivamente chiesto al lavoratore un rendiconto sulle attività lasciate in sospeso, ovvero non terminate.
Al contrario, proprio dal doc.3 depositato da si evince Pt_1 chiaramente come il rendiconto lasciato dal D'CO il giorno prima della cessazione del suo rapporto di lavoro sia stato una sua autonoma iniziativa (e dunque non sollecitato dalla ). Tes_2
Poiché nessuna censura è mai stata mossa al lavoratore in precedenza, si deve ritenere che egli adempisse con scrupolo alle sue mansioni, e le ragioni del ritardo in alcuni progetti siano da imputarsi al sovraccarico di lavoro da lui stesso denunciato, e soprattutto all'essersi dovuto dedicare, negli ultimi mesi di lavoro, al progetto per , estremamente impegnativo. Controparte_2
Ne dà conferma il teste ex collega di che a Tes_3 CP_1 conferma del cap.10 cov. dichiara: “Cap. 10): “Sì è vero e ne sono
a conoscenza perché gli ultimi mesi li ha passati a CP_1 lavorare praticamente per ma non so dire Controparte_2 nello specifico cosa facesse per loro. Mi capitava spesso di passargli le loro telefonate, anche più volte nella giornata, e era sempre al telefono a parlare con loro”. CP_1
Pag. 7 di 10 In ordine a tali aspetti, le testimonianze di Testimone_5
(compagna del LR della società) e di sua figlia non Testimone_2 paiono completamente attendibili, attesi i legami familiari tra le parti (non contestati da ) e dunque l'interesse a fornire Pt_1 una versione dei fatti non equilibrata.
Nemmeno è stato provato che il resistente non abbia fatto il dovuto affiancamento a che avrebbe dovuto sostituirlo. Parte_5
Sul punto infatti la teste fornisce solo Testimone_5 informazioni de relato (Cap. 3): “Sì è vero, confermo le circostanze durante il periodo di preavviso non ha CP_1 effettuato il passaggio di consegne. Ne sono a conoscenza perché la persona che lo doveva sostituire, che stava Persona_2 facendo il periodo di preavviso per un'altra azienda, si prendeva dei permessi e delle ferie per potere venire da ma lui non CP_1 la considerava;
tali circostanze mi sono state riferite dalla
….”) mentre la (unica in grado di riferire Parte_4 Parte_4
l'omesso passaggio di consegne) non è stata chiamata a tetimoniare.
Il teste per altro, afferma: “Cap. 3): “Sì è vero che in Tes_3 quel periodo è venuta in azienda e l'ho vista all'incirca Parte_4 due/tre volte durante la pausa pranzo. So che la era la Parte_4 sostituta di in quanto mi è capitato di vederla seduta
CP_1 di fianco a mentre lui le spiegava il lavoro. Preciso
CP_1 che io non lavoravo nella stessa stanza con ma che mi è
CP_1 capitato di aprire la porta alla che poi si sedeva di Parte_4 fianco a .
CP_1
Ne consegue che non ha fornito prova sufficiente delle Pt_1 omissioni imputate all'ex dipendente, e dunque le ulteriori poste a credito dalla stessa portate in ricorso non sono state provate.
Ne consegue -facendo pacifica applicazione della compensazione atecnica dal momento che è certo che i rispettivi debiti e crediti
Pag. 8 di 10 abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento – (cfr. Cass. Civ. sez. lav.
5.12.2008 n. 28855; Cass. Civ. Sez. Lav. 29.01.2015, n. 1695;
Cass. Civ. 4825/2019), ne consegue che il credito portato dal decreto ingiuntivo pari a lordi € 13.908,21 deve essere parzialmente compensato dal controcredito netto (poiché somma chiesta a titolo risarcitorio) qui accertato di € 10.079,07.
Le spese di lite, a fronte della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
PQM
1. Accerta e dichiara la legittimità degli importi azionati dal sig. con il decreto ingiuntivo qui Controparte_1
opposto e per l'effetto conferma lo stesso;
2. In parziale accoglimento del ricorso in opposizione, accerta e dichiara il credito di Parte_1
pari ad € 10.079,07 per il mancato riconoscimento della rendicontazione relativa all'azienda nei Pt_3
confronti del convenuto,
3. conseguentemente dichiara la compensazione tra quanto portato dal decreto ingiuntivo nr. 211/2024 e quanto accertato al capo 2 del presente dispositivo;
4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
RE MI, 20/10/2025
IL G.L.
Pag. 9 di 10 Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale (1) a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria (2), a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
TRIBUNALE DI RE MI
ET VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 627/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo n. 74/10, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Parte_2
Rustichelli
RESISTENTE – OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente Controparte_1 in Reggio Emilia alla Via Meuccio Ruini n. 40 - CF: ed elettivamente domiciliato in Roma, C.F._1 alla via Riccardo Grazioli Lante n. 5, presso lo studio dell' Avv.
IA AN
OPPOSTO svolgente domanda riconvenzionale in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/6/2024 la società attuale ricorrente ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 211/2024, emesso in data 8.3.2024, dalla Sezione Lavoro del Tribunale
Ordinario di Reggio Emilia svolgendo le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza reietta, In Via preliminare: revocare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito, in via principale Attesa la violazione da parte del Sig. CP_1 degli obblighi di diligenza che competono al dipendente
[...]
e atteso il credito di pari ad € Parte_1
10.079,07 per il mancato riconoscimento della rendicontazione relativa all'azienda nonché pari ad € 18.201,40,00 per i Pt_3 costi di dipendenti e collaboratori sostenuti per porre rimedio alle mancanze ed errori del sig. , dichiarare la Controparte_1 compensazione per quanto dovuto al sig. per residuo sui CP_1 cedolini emessi per mensilità di aprile-maggio 2023 e TFR e condannare il sig. al pagamento della maggiore o minor CP_1 somma che risulterà dovuta a seguito della compensazione, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr. R.G.
211/2024 per i motivi tutti sopra esposti.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, RSG 15% e accessori di legge”. espone che in data 7.05.2024 il Sig. Parte_1
-proprio ex dipendente- notificava decreto Controparte_1 ingiuntivo nr. R.G. 211/2024 emesso in data 8.03.2024, provvisoriamente esecutivo, recante l'ingiunzione di pagamento di
13.908,21, di cui € 10.981,18 lordi a titolo di TFR ed € 2.828,03 netti a titolo di saldo ultime busta paga di aprile e maggio 2023; e che il pagamento di quanto sopra non è effettivamente stato eseguito, in quanto posto in compensazione con quanto vantato dalla società.
Pag. 2 di 10 In particolare -premesso che era, all'interno Controparte_1 dell'organizzazione di (società che si occupa di piani Pt_1 formativi) dal 7.02.2019 un Project Manager responsabile dell'esecuzione proprio dei Piani Formativi di Fondimpresa, che ha rassegnato le dimissioni il 28 marzo 2023 con ultimo giorno di lavoro il 28 aprile 2023- evidenzia come durante il periodo di preavviso il dipendente non si è minimamente preoccupato di effettuare un vero e proprio passaggio di consegne e lo stato dei progetti di sua competenza e responsabilità è stato comunicato sia alla direzione che ai colleghi mezzo mail unicamente in data
28.04.2023; successivamente alle dimissioni e soltanto a seguito della verifica del contenuto della mail suddetta, inviata dallo stesso l'ultimo giorno di lavoro, e giunti in prossimità delle rendicontazioni dei progetti terminati mesi prima, di cui una già scaduta durante i suoi ultimi giorni di lavoro, la datrice di lavoro si
è resa conto dello stato della documentazione necessaria alla rendicontazione dei progetti e più in generale del totale disimpegno dell'ex dipendente anche nella gestione dei progetti sulla piattaforma informatica e nelle relazioni con i soci di
, coinvolti direttamente nelle attività organizzative della Pt_1 formazione per le aziende clienti.
ha constatato che i piani formativi erano già terminati Pt_1 da mesi senza che il sig. si fosse adoperato per svolgere CP_1 il lavoro necessario alla rendicontazione degli stessi, attività che comportava il controllo della documentazione ricevuta dalle aziende e dai soci, quali i registri delle presenze, verifiche di apprendimento e gradimento, incarichi e fatture dei docenti, controllo del rispetto di tutti i parametri necessari al corretto utilizzo del finanziamento, redazione di relazioni finali, sino all'implementazione dei dati sulle apposite piattaforme, ecc.
Pag. 3 di 10 I costi sostenuti da per la risoluzione delle Pt_1 problematiche causate dal Sig. durate circa 1 mese, per CP_1 un totale di oltre 507 ore, sono stati un totale di almeno €
18.201,40, specificati come in atti.
Inoltre sul progetto “SORDI” si è verificato anche un gravissimo errore, dovuto ad un errore di valutazione imputabile in via esclusiva al sig. che ha determinato un taglio della CP_1 quota di finanziamento pari ad € 10.079,07.
Da qui il presente ricorso, nel quale, previa compensazione delle reciproche poste creditorie, la società chiede la condanna del differenziale a carico dell'ex dipendente.
Si è costituito nei termini nel merito Controparte_1 contestando in fatto quanto esposto in ricorso, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
ha svolto a propria volta domanda riconvenzionale chiedendo pagamento dell'ulteriore somma di Euro 1.067,16 a titolo di saldo di TFR, come da CU 2024.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, svolta attività istruttoria mediante escussione testimoniale, la causa viene oggi decisa con sentenza.
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato.
Va premesso che la domanda riconvenzionale avanzata dal lavoratore è da dichiararsi inammissibile, atteso che a fronte del chiaro ed esplicito dettato dell'art.418 c.pc1 la mancata richiesta di fissazione di nuova udienza (come è pacifico sia stato nel caso in esame) determina decadenza nel proporre la domanda;
e tale vizio non è sanato da una eventuale richiesta successiva (come è
Pag. 4 di 10 avvenuto) né dalla fissazione (anche d'ufficio) di una nuova udienza (“Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e
l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art.
418 c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23815 del 16 novembre 2007).
Nel merito, si deve ritenere provato (anche per ammissione della stessa parte convenuta) l'errore compiuto dal lavoratore sul progetto “SORDI”, il quale, errando nell'inserimento di dati e svolgimento di passaggi sulla piattaforma di FONDIMPRESA, ha causato all'azienda l'eliminazione dal rendiconto di nr. Pt_3
2 partecipanti ed ha comportato un taglio della quota di finanziamento pari ad € 10.079,07, come risulta dalla certificazione delle spese del Dott. prodotta dalla Persona_1 società quale doc. 6.
L'errore è stato riconosciuto dalla stesso D'CO, ma imputato alla disattenzione della stagista . Testimone_1
Pag. 5 di 10 Tuttavia, non solo la stagista non è stata dedotta a teste da parte del lavoratore (in tal modo omettendo costui di provare che l'errore sia stato commesso esclusivamente dalla stessa); ma in ogni caso tale prospettazione è stata smentita dalla testimonianza di (che non è più nemmeno dipendente di Testimone_2
, quindi teste assolutamente neutrale) che nel Pt_1 confermare sia i capitoli 13) ed 14) ric. unitamente ai documenti 7) ed 8) ric. chiarisce che “Sì è vero, confermo le circostanze e ne sono a conoscenza diretta perché ero ancora dipendente della e con abbiamo fatto di tutto per cercare di Pt_1 CP_1 risolvere l'errata cancellazione di due anagrafiche partecipanti, che ha portato prima all'invalidità delle azioni formative dell'azienda e di conseguenza al taglio della quota di finanziamento. Pt_3
Confermo altresì il doc. n. 6 che mi viene rammostrato e si tratta di un'ulteriore rendicontazione che ho dovuto predisporre proprio a causa dell'errore indicato in capitolo”. A.D.R.: “La cancellazione delle due anagrafiche partecipanti è stata operativamente fatta sul computer della stagista affiancata da Testimone_1
, da quello che mi hanno riferito entrambi in quanto CP_1 io non ero presente. In particolare mi ha riferito di Tes_1 aver premuto il tasto per la cancellazione su indicazione di
mentre quest'ultimo mi ha riferito di aver detto a CP_1 di cancellare le anagrafiche perché le avrebbero Tes_1 inserite ex novo”.
Nessuno dei testi del Sig. e ha fornito CP_1 Tes_3 Tes_4 una diversa versione dei fatti o avvalorato le testi del resistente;
e per altro la stagista era affidata direttamente e in via esclusiva al tutoraggio di essendo egli dunque imputabile delle CP_1 operazioni dalla stessa compiute sulla procedura del quale era egli il diretto ed unico responsabile.
Pag. 6 di 10 Ne consegue il diritto della società a vedersi risarciti dell'ammanco (sul cui ammontare non v'è contestazione) causato dalla erronea e colpevole manovra del lavoratore.
Al contrario, non è stato congruamente dimostrato da che Pt_1
Con i ritardi nei procedimenti affidati al mico siano stati causati da di lui colpa ovvero omissioni di prestazioni. Né è stata fornita prova dell'omesso passaggio di consegne alla sig. Parte_4
Anzitutto, in costanza di rapporto non è mai stata svolta alcuna censura al lavoratore né di scarso rendimento, né di ritardi nelle consegne o deficienze nell'istruttoria delle pratiche a lui assegnate.
Nemmeno v'è prova che (come invece afferma il teste , Tes_2 ma non v'è alcuna evidenza documentale in tal senso) la società abbia tempestivamente chiesto al lavoratore un rendiconto sulle attività lasciate in sospeso, ovvero non terminate.
Al contrario, proprio dal doc.3 depositato da si evince Pt_1 chiaramente come il rendiconto lasciato dal D'CO il giorno prima della cessazione del suo rapporto di lavoro sia stato una sua autonoma iniziativa (e dunque non sollecitato dalla ). Tes_2
Poiché nessuna censura è mai stata mossa al lavoratore in precedenza, si deve ritenere che egli adempisse con scrupolo alle sue mansioni, e le ragioni del ritardo in alcuni progetti siano da imputarsi al sovraccarico di lavoro da lui stesso denunciato, e soprattutto all'essersi dovuto dedicare, negli ultimi mesi di lavoro, al progetto per , estremamente impegnativo. Controparte_2
Ne dà conferma il teste ex collega di che a Tes_3 CP_1 conferma del cap.10 cov. dichiara: “Cap. 10): “Sì è vero e ne sono
a conoscenza perché gli ultimi mesi li ha passati a CP_1 lavorare praticamente per ma non so dire Controparte_2 nello specifico cosa facesse per loro. Mi capitava spesso di passargli le loro telefonate, anche più volte nella giornata, e era sempre al telefono a parlare con loro”. CP_1
Pag. 7 di 10 In ordine a tali aspetti, le testimonianze di Testimone_5
(compagna del LR della società) e di sua figlia non Testimone_2 paiono completamente attendibili, attesi i legami familiari tra le parti (non contestati da ) e dunque l'interesse a fornire Pt_1 una versione dei fatti non equilibrata.
Nemmeno è stato provato che il resistente non abbia fatto il dovuto affiancamento a che avrebbe dovuto sostituirlo. Parte_5
Sul punto infatti la teste fornisce solo Testimone_5 informazioni de relato (Cap. 3): “Sì è vero, confermo le circostanze durante il periodo di preavviso non ha CP_1 effettuato il passaggio di consegne. Ne sono a conoscenza perché la persona che lo doveva sostituire, che stava Persona_2 facendo il periodo di preavviso per un'altra azienda, si prendeva dei permessi e delle ferie per potere venire da ma lui non CP_1 la considerava;
tali circostanze mi sono state riferite dalla
….”) mentre la (unica in grado di riferire Parte_4 Parte_4
l'omesso passaggio di consegne) non è stata chiamata a tetimoniare.
Il teste per altro, afferma: “Cap. 3): “Sì è vero che in Tes_3 quel periodo è venuta in azienda e l'ho vista all'incirca Parte_4 due/tre volte durante la pausa pranzo. So che la era la Parte_4 sostituta di in quanto mi è capitato di vederla seduta
CP_1 di fianco a mentre lui le spiegava il lavoro. Preciso
CP_1 che io non lavoravo nella stessa stanza con ma che mi è
CP_1 capitato di aprire la porta alla che poi si sedeva di Parte_4 fianco a .
CP_1
Ne consegue che non ha fornito prova sufficiente delle Pt_1 omissioni imputate all'ex dipendente, e dunque le ulteriori poste a credito dalla stessa portate in ricorso non sono state provate.
Ne consegue -facendo pacifica applicazione della compensazione atecnica dal momento che è certo che i rispettivi debiti e crediti
Pag. 8 di 10 abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento – (cfr. Cass. Civ. sez. lav.
5.12.2008 n. 28855; Cass. Civ. Sez. Lav. 29.01.2015, n. 1695;
Cass. Civ. 4825/2019), ne consegue che il credito portato dal decreto ingiuntivo pari a lordi € 13.908,21 deve essere parzialmente compensato dal controcredito netto (poiché somma chiesta a titolo risarcitorio) qui accertato di € 10.079,07.
Le spese di lite, a fronte della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
PQM
1. Accerta e dichiara la legittimità degli importi azionati dal sig. con il decreto ingiuntivo qui Controparte_1
opposto e per l'effetto conferma lo stesso;
2. In parziale accoglimento del ricorso in opposizione, accerta e dichiara il credito di Parte_1
pari ad € 10.079,07 per il mancato riconoscimento della rendicontazione relativa all'azienda nei Pt_3
confronti del convenuto,
3. conseguentemente dichiara la compensazione tra quanto portato dal decreto ingiuntivo nr. 211/2024 e quanto accertato al capo 2 del presente dispositivo;
4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
RE MI, 20/10/2025
IL G.L.
Pag. 9 di 10 Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale (1) a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria (2), a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.