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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9777/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
IN MA IC TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10684 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10684 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 6.12.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, aventi ad oggetto accertamento TARI anni 2015 e 2018 del Comune di Scordia perché il primo provvedimento era stato annullato mentre il secondo non le sarebbe stato notificato.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione il quale produceva provvedimento di sgravio in data 19.12.2024 relativo all'imposta portata dal primo avviso di accertamento e prova della notifica del secondo avviso di accertamento.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, il ricorso.
Ritiene la Corte che, relativamente alla TARI 2015, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che la pendenza tributaria è venuta meno in corso di causa mentre, nel resto, il ricorso vada rigettato atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'avviso di accertamento n.
3495/2023, relativo a TARI 2018, risulta essere stato notificato in data 10.10.2023 a mani di Nominativo_2
.
L'adozione del provvedimento di sgravio dopo l'introduzione del presente giudizio giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
9777/24 R.G:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla TARI 2015 e rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9777/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
IN MA IC TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10684 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10684 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 6.12.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, aventi ad oggetto accertamento TARI anni 2015 e 2018 del Comune di Scordia perché il primo provvedimento era stato annullato mentre il secondo non le sarebbe stato notificato.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione il quale produceva provvedimento di sgravio in data 19.12.2024 relativo all'imposta portata dal primo avviso di accertamento e prova della notifica del secondo avviso di accertamento.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, il ricorso.
Ritiene la Corte che, relativamente alla TARI 2015, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che la pendenza tributaria è venuta meno in corso di causa mentre, nel resto, il ricorso vada rigettato atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'avviso di accertamento n.
3495/2023, relativo a TARI 2018, risulta essere stato notificato in data 10.10.2023 a mani di Nominativo_2
.
L'adozione del provvedimento di sgravio dopo l'introduzione del presente giudizio giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
9777/24 R.G:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla TARI 2015 e rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso