Articolo 108 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 107Articolo 93 bis
Versione
22 marzo 1913
Art. 108.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri; si procedera' immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne fara' constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potra' essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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