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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4172/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Fiorentino De Leo del Foro di
Messina, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale e con lei elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, anche in Messina Via Armeria 1
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27/07/2023 esponeva che con decreto di Parte_1
omologa del 28/03/2023, emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30 aprile 2020.
Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare gli arretrati della prestazione, avendo CP_1
corrisposto le sole mensilità relative ai mesi di giugno e luglio 2023. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento a far data da aprile 2020, con condanna dell' convenuto al CP_1
pagamento in suo favore, dei relativi ratei a decorrere dal mese di maggio 2020 fino al mese di giugno 2023, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza del CP_1
requisito economico, dava atto nella memoria di costituzione del 07/02/2024 di aver provveduto a liquidare la prestazione in data 18/04/2023, di aver posto in pagamento le mensilità di giugno e luglio 2023 e corrisposto gli arretrati nel mese di novembre 2023. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.- Con le note di udienza parte ricorrente evidenziava che l' tardivamente aveva CP_1 pagato gli arretrati a novembre 2023. Lamentava, inoltre, che l' aveva omesso di CP_1
liquidare e corrispondere la rivalutazione e aveva liquidato erroneamente gli interessi dovuti.
Insisteva per la condanna dell'Istituto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16, co. VI, Legge n. 412/1991 dalla scadenza di ogni rateo al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese di giudizio.
4.- La causa veniva istruita documentalmente. L'udienza del 06/05/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
5.- L'eccezione di inammissibilità avanzata da parte resistente è infondata, posto che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 27 luglio 2023, ovvero oltre il termine di Legge dei 120 gg previsti per provvedere al pagamento, decorrenti dalla notifica del decreto di omologa, avvenuta il 28.3.2023.
Quanto all'insussistenza del requisito reddituale, la sua verifica, a seguito dell'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa, deve fondarsi su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di documentazione e compilazione di autocertificazioni da parte del cittadino.
6.- In relazione alla sorte capitale, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, tenuto conto del provvedimento di liquidazione adottato dall' e dell'effettivo CP_1
pagamento intervenuto.
Si rileva che la prestazione oggetto di causa è stata corrisposta dall' in data successiva al CP_1
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e, comunque, oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e persino oltre il termine di 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 debitamente compilato.
2 5.- In relazione ai reclamati accessori, l'art. 16 comma 6 della L. 30/12/1991 n. 412 pone a carico degli enti previdenziali il pagamento degli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla domanda amministrativa. Inoltre, in base alla richiamata disposizione,
“l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito”. La rivalutazione monetaria sugli arretrati è, dunque, dovuta per la parte eventualmente eccedente l'importo degli interessi legali e maturata su ogni rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Avuto riguardo al caso di specie, il decreto di omologa è stato notificato all' il 28/03/2023 CP_1
seguito, in data 07/04/2023, dalla trasmissione da parte del ricorrente all'Istituto del modello contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti socioeconomici. Il termine dei 120 giorni è dunque spirato e l'erogazione degli arretrati, avvenuta nel novembre 2023, deve ritenersi tardiva.
Orbene, posto che gli interessi legali sulla prestazione, così come la rivalutazione monetaria sugli arretrati per la parte eventualmente eccedente l'importo degli interessi legali (ultima parte dell'art. 16 co. VI), sono dovuti dopo 120 giorni dalla maturazione del diritto, è ravvisabile il ritardo imputabile all' , sicché illegittimo risulta il comportamento dell' relativo alla CP_1 CP_1
decorrenza degli interessi (17/08/2023) al pari della mancata liquidazione della rivalutazione monetaria.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento della relativa domanda attorea, va disposta la condanna dell' al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti CP_1
del citato art. 16 legge n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo (maggio 2020) e sino al soddisfo.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza, in parte virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività della corresponsione dei ratei arretrati e degli accessori
(questi ultimi, erroneamente liquidati). Esse si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerando la serialità e la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv.
Fiorentino De Leo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
3 definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 27/07/2023 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente degli interessi legali CP_1
e della rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 legge n. 412/1991 a decorrere da ogni singolo rateo (a decorrere dall'01/05/2020) e sino al soddisfo;
- dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Fiorentino DE LEO.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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